Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1987

Altra decisione · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1d.l. 12/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio

1978 n. 392 (Norme sulle locazioni di immobili urbani), promosso dal

Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 12 luglio 1979 in causa

s.p.a. Immobiliare Edile Alpina contro s.p.a. Gemeaz Cusin Alimentari

(reg. ord. n. 336 del 1980), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.

Immobiliare Edile alpina, locatrice, contro la s.p.a. Gemeaz,

conduttrice, onde sentir dichiarare cessato il rapporto d'affitto

avente ad oggetto un immobile alberghiero, il Tribunale di Milano con

ordinanza del 12 luglio 1979 (reg. ord. n. 336 del 1980) sollevava,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Tribunale, ritenuto che oggetto dell'affitto fosse non

già un immobile ma un'azienda, dubitava che la conseguente non

applicabilità dell'art. 34 cit., ossia l'assenza del diritto della

Società affittuaria (che aveva iniziato l'attività alberghiera)

all'indennità per perdita di avviamento, desse luogo ad

un'ingiustificata disparità di trattamento, non essendovi ragione di

attribuire il detto diritto al conduttore di immobile e non anche

all'affittuario di azienda;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.l. 7

febbraio 1985 n. 12, il cui art. 1, nel comma

9-septies introdotto dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118,

dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto

di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia

iniziata dal conduttore"; mentre il comma 9-octies

prevede che la norma ora riportata "si applica comunque a tutti i

rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto";

che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda ad un

nuovo esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove

disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle

questioni stesse nel giudizio in corso davanti a lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano onde proceda

ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nel giudizio in

corso secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12,

commi 9-septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5

aprile 1985 n. 118.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte