Sentenza n. 103/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'Ufficio
II.DD. di Fermo contro Spinosi Vincenzo, iscritta al n. 474 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avverso la irrogazione di pene
pecuniarie per il ritardo nella presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, la Commissione tributaria di
secondo grado di Ascoli Piceno, considerato che, nella specie, la
dichiarazione predetta era stata tempestivamente spedita a mezzo
posta raccomandata ma ad ufficio incompetente, e da questo poi
trasmessa all'ufficio competente, ma con notevole ritardo e quindi
ben oltre i termini prescritti, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R.
26 settembre 1973, n. 600 - ai termini del quale la presentazione
della dichiarazione in parola ad ufficio diverso da quello competente
si considera avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quest'ultimo
ufficio - in relazione all'art. 3 della Costituzione, per i riflessi
che deriverebbero sul regime sanzionatorio dall'applicazione della
norma denunciata.
Ritenuta la rilevanza della questione in quanto attinente ad una
norma direttamente applicabile nel giudizio a quo, il giudice della
rimessione sostiene che, ad opera della disposizione impugnata, si
avrebbe una disparità di trattamento tra comportamenti e fatti
sostanzialmente uguali, quali quelli di chi presenta tempestivamente
la denuncia all'ufficio competente - consegnandola al Comune del
domicilio fiscale (art. 12, primo comma), o all'ufficio statale o
assimilato datore di lavoro per i pubblici dipendenti (art. 12, primo
comma, ultima parte) ovvero all'ufficio postale per la spedizione al
competente ufficio fiscale (art. 12, secondo comma), pur se da questi
inviata in ritardo all'ufficio delle imposte dirette destinatario - e
di chi invece, sempre tempestivamente, adempie l'obbligo legale anche
se presenta la dichiarazione ad altro ufficio, non potendosi
attribuire alla responsabilità del contribuente l'evento del
"ritardo" (entro un mese) ovvero della "omissione" (oltre un mese)
riconducibili soltanto alla condotta di un ufficio della stessa
Amministrazione. La illogicità del diverso trattamento sarebbe
determinata proprio dalla coesistenza della disposizione denunciata
(e dei connessi riflessi sanzionatori) con la normativa che riconosce
come "tempestiva" la dichiarazione pur presentata ad una
amministrazione diversa da quella tributaria (appunto il Comune,
l'Ufficio statale di appartenenza o l'Ufficio postale).
2. - Non si è costituita nel presente giudizio la parte
privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri per sostenere la manifesta infondatezza della questione alla
luce di precedenti pronunzie di questa Corte.
In una memoria successivamente prodotta la difesa erariale ha poi
precisato che la questione dovrebbe ritenersi inammissibile per
aberatio ictus, in quanto coinvolgente una norma (art. 12, quarto
comma, denunciato) che non attiene al regime sanzionatorio, bensì
alla mera validità della dichiarazione presentata ad ufficio
incompetente, mentre correttamente il giudice a quo avrebbe dovuto
sollecitare il sindacato costituzionale anche sull'art. 46, primo
comma, primo periodo, dello stesso decreto presidenziale, che reca
appunto la sanzione per l'ipotesi considerata. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la presentazione
della dichiarazione dei redditi ad ufficio incompetente si considera
avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quello competente.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato,
nell'assunto che la questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio,
si sarebbe dovuta proporre non nei confronti della norma denunciata
ma nei confronti dell'art. 46, primo comma, primo periodo, del
medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede la sanzione per
l'ipotesi considerata.
Al riguardo si osserva che la disposizione, indicata
dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede che "nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione... si applica la pena pecuniaria da
due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non
inferiore a lire cinquantamila".
La questione sollevata prospetta, invece, l'irragionevolezza della
previsione che considera la presentazione della dichiarazione,
inviata ad ufficio incompetente, avvenuta al momento in cui pervenga
a quello competente, e, quindi, correttamente essa è stata proposta
nei confronti della disposizione legislativa che contiene questa
previsione.
3. - Nel merito si osserva che la Corte ha già dichiarato
(ordinanze nn. 330 e 547 del 1987) la manifesta infondatezza di
questioni, riguardanti la suddetta disposizione, sollevate in termini
parzialmente diversi, mentre ha dichiarato inammissibile (sent. n. 82
del 1989) altra questione che - pur se sollevata nei confronti della
disposizione ora denunciata, in quanto tendeva a conseguire una
diversa disciplina sanzionatoria che tenesse conto di una asserita
minore gravità di dette violazioni - investiva congiuntamente altre
disposizioni del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.
La questione di legittimità costituzionale della disposizione che
considera come data di presentazione all'ufficio competente quella in
cui la dichiarazione, presentata nei termini ad ufficio incompetente,
sia pervenuta al primo, viene prospettata dal giudice a quo con
argomenti in parte nuovi rispetto a quelli già esaminati in
occasione delle precedenti richiamate pronunzie.
Si assume nell'ordinanza di rinvio che sarebbe priva di
giustificazione la diversità delle conseguenze previste per
l'ipotesi di dichiarazione tempestivamente presentata ad ufficio
incompetente e da questo tardivamente trasmessa a quello competente,
rispetto a quelle previste per l'ipotesi della dichiarazione
presentata al Comune, all'Ente pubblico datore di lavoro o
all'ufficio postale, e da questi uffici fatta pervenire ugualmente in
ritardo all'ufficio distrettuale competente. Sostiene il giudice a
quo che, mentre nel primo caso il contribuente subisce la sanzione
per il ritardo (che, nel caso più grave, è addirittura equiparato
alla omessa dichiarazione) ancorché dovuto al comportamento
negligente dell'ufficio, nel secondo caso non è prevista invece nei
suoi confronti nessuna sanzione.
Osserva la Corte che le situazioni in tal modo messe a confronto
non sono omogenee e quindi non è possibile paragonarle per censurare
la disparità di trattamento. Questa è difatti giustificata dalla
obbiettiva diversità di situazioni perché, mentre nel primo caso
non può negarsi che a determinare la situazione concorre
l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'obbligo di presentare
la dichiarazione all'ufficio distrettuale competente, nel secondo
caso, quando cioè il contribuente si sia avvalso della facoltà di
presentarla ad uno degli altri uffici pubblici abilitati a riceverla,
nessuna negligenza potrebbe essergli addebitata, avendo egli
ottemperato a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti. In
altri termini, anche quando la tempestività o meno dell'invio
all'ufficio distrettuale competente dipende dal maggiore o minore
grado di diligenza dell'ufficio cui la dichiarazione sia stata
presentata dal contribuente, non appare irragionevole che questi sia
assoggettato a sanzione quando, presentandola ad un ufficio non
abilitato a riceverla, abbia contribuito con tale comportamento al
successivo disguido.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 21
febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte