Sentenza n. 103/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 90legge 353/1990
- art. 9legge 432/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5,
della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il
processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre
1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534,
promossi con due ordinanze emesse il 6 dicembre 1996 e il 28 marzo
1997 dal Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra
Cardone Marinella e Poti' Poti' Giuseppa e altra e tra Tunno Marilena
e altri e il comune di Taviano, iscritte ai nn. 131 e 462 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 13 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due distinte cause civili, pervenute all'udienza
collegiale, la parte convenuta rilevava che il collegio era
costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed
eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo
comma, e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato
dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito
nella legge 20 dicembre 1995, n. 534. Tale disposizione prevede che,
al fine di esaurire le controversie civili pendenti, il Presidente
del Tribunale, in ragione di particolari esigenze di servizio, può
disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto n. 12
del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario); e in assenza delle
condizioni ivi contemplate - qualora non possa provvedere a norma
dell'art. 97 - può nominare anche più di due vice pretori onorari
per sede di pretura.
Condividendo le censure mosse, il Tribunale di Lecce ha sollevato,
in riferimento ai parametri indicati, questione di legittimità
costituzionale della disposizione richiamata, che lederebbe
innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da parte di
magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile
1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la composizione
del collegio anche con vice pretori, i quali sono giudici sottratti
al vaglio del concorso pubblico, all'espletamento di un congruo
periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte. In
definitiva, giudici straordinari, creati ad hoc e come tali in palese
violazione dell'art. 102 della Costituzione.
Per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell'art. 106, primo
e secondo comma, della Costituzione, perché risultano vulnerate la
regola del concorso e la disciplina che l'ordinamento giudiziario
detta per la nomina dei magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli. Ponendosi in un rapporto di
strumentalità con i principi contenuti negli artt. 101 e 104 della
Costituzione, il concorso pubblico - prosegue l'ordinanza - assicura
l'accesso di tutti i cittadini alle magistrature, senza alcuna
discriminazione, e nel contempo permette di accertare la
qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni
giudiziarie. Per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina
dei magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la
loro partecipazione ai collegi giudicanti; né tale regola potrebbe
intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non
ricorrendo nella specie le ipotesi di cui all'art. 105 della legge
di ordinamento giudiziario. D'altro canto, l'art. 90, comma 5,
censurato, non indica (né potrebbe farlo) il termine in cui scade la
supplenza, che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere
quando si esauriranno le controversie civili pendenti.
Vi sarebbe infine violazione dell'art. 97 della Costituzione,
perché non risultano stabilite, per i magistrati onorari, le
incompatibilità fissate per i magistrati togati, essendo loro
consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso
circondario in cui esplicano la funzione giudicante. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990,
n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come
modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi
urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),
convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, che prevede la
possibilità, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile
1995, di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati
a comporre il collegio giudicante del Tribunale in materia civile con
vice pretori onorari; questione sollevata per contrasto con i
seguenti parametri costituzionali:
art. 3, perché discriminerebbe le parti nei processi civili a
seconda della data in cui si sono instaurate le controversie (prima o
dopo il 30 aprile 1995), prevedendo o escludendo la presenza di vice
pretori nei collegi giudicanti;
art. 102, perché il collegio, composto anche da vice pretori
onorari, sarebbe un giudice creato ad hoc destinato a occuparsi di
cause instaurate a partire da una certa data e a cessare dalle
funzioni solo dopo che le controversie siano esaurite;
art. 106, primo comma, perché si aggirerebbe la regola del
concorso, previsto dalla Costituzione per la nomina dei magistrati,
art. 106, secondo comma, perché la disciplina costituzionale della
nomina dei magistrati onorari escluderebbe la possibilità che siano
chiamati a comporre collegi giudicanti;
art. 97, perché non risulterebbero stabilite, per i magistrati
onorari, le incompatibilità prescritte per i togati, essendo fra
l'altro loro consentito di esercitare la libera professione nel
medesimo circondario in cui svolgono le funzioni giudicanti.
La questione è stata sollevata nel corso di due giudizi civili
negli stessi termini, per cui s'impone la trattazione congiunta.
2. - La questione non è fondata.
La disposizione censurata stabilisce che nei "giudizi pendenti alla
data del 30 aprile 1995 il Tribunale giudica con il numero
invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità
dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il Presidente
del Tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle
condizioni ivi previste". Essa appare al rimettente una deroga alla
previsione statuita dall'art. 105 del regio decreto n. 12 del 30
gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario), tale da consentire la
supplenza dei vice pretori onorari anche in assenza dei presupposti
ivi contemplati.
Regola generale in materia, l'art. 105 dispone che "se in una
sezione manca o è impedito il Presidente o alcuno dei giudici
necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente del
Tribunale ordinario o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a
norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa
sede". Tale articolo è stato già sottoposto al vaglio di
costituzionalità, ma la Corte ha dichiarato la questione non
fondata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, perché risponde a "esigenze eccezionali
dell'amministrazione giudiziaria" che il vice pretore onorario possa
"essere chiamato per singole udienze o singoli processi" (sentenza n.
99/1964).
3. - Il carattere derogatorio della disposizione censurata attinge
soltanto all'ordine delle precedenze nella nomina dei supplenti per i
componenti mancanti o impediti che, nell'economia dell'art. 97
dell'ordinamento giudiziario, cui fa rinvio l'art. 105, devono essere
ricercati in via prioritaria nell'ambito della magistratura
professionale e, precisamente, nelle altre sezioni del medesimo
ufficio giudiziario.
Ne deriva la necessità d'interpretare l'art. 90, comma 5, della
legge n. 353 del 1990 alla luce dei canoni elaborati nella citata
sentenza n. 99 del 1964, che considerò non sospetto di
illegittimità costituzionale l'art. 105 dell'ordinamento
giudiziario. In quell'occasione, la Corte ha tenuto ben distinte la
nomina dall'assegnazione precaria e occasionale, qual è nella
sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo
"stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in
un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio
dell'emergere di una nuova categoria di magistrati. Di conseguenza,
anche la disposizione in esame risponde a "esigenze eccezionali
dell'amministrazione della giustizia", sì che va applicata
attraverso la chiamata dei vice pretori "per singole udienze o
singoli processi" (v. ancora la sentenza n. 99).
4. - Così precisato l'ambito della norma denunciata, si dissolvono
i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.
Anzitutto quello riferibile all'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, poiché si tratta comunque di supplenza che risponde a
"esigenze eccezionali" al limitato scopo di esaurire i giudizi
pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo da consentire il
ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile. Tanto
più che la recente legge 22 luglio 1997, n. 27 (Istituzione delle
sezioni stralcio e nomina dei giudici onorari aggregati), pone un
termine alla efficacia della disposizione censurata, perché la
necessità della supplenza verrà meno quando tali sezioni entreranno
in funzione. Né può dirsi violata la regola del concorso posta dal
primo comma dell'art. 106, poiché la supplenza, rettamente intesa,
non trasforma i magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico,
impiegati eccezionalmente, in magistrati appartenenti a un organo
collegiale.
Ciò chiarito, risultano infondate sia la presunta lesione
dell'art. 3 che quella dell'art. 97 della Costituzione, poiché non
ridonderebbe alcuna discriminazione, sotto il profilo di entrambi i
parametri invocati, a danno degli interessi dell'amministrazione
giudiziaria e di quelli delle parti nei giudizi civili. L'impiego
eccezionale e, insieme, limitato di questi magistrati consente, da un
lato, una risposta giudiziaria (sicuramente apprezzabile,
nell'attuale situazione di sovraccarico degli uffici, in funzione
dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia), e, dall'altro,
garantisce pur sempre l'imparzialità della funzione giudicante
attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, rimedi
bastevoli a questo proposito, stante l'occasionalità delle funzioni
espletate.
Non può dirsi violato, infine, neppure l'art. 102 della
Costituzione con riguardo al divieto di istituzione di giudici
straordinari, poiché la presenza di un solo vice pretore onorario
nel collegio (dovendosi rispettare la previsione dell'art. 97, quarto
comma, dell'ordinamento) non è misura che altera la natura ordinaria
dell'organo giudiziario, le cui competenze e modalità di
composizione sono fissate dalle leggi di procedura e di ordinamento
giudiziario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432
(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo
comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte