Sentenza n. 103/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 59/1997
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con
l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione
Lombardia, notificato il 12 giugno 1998, depositato in cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 12 giugno
1998 e depositato il 19 giugno successivo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118
della Costituzione.
1.1. - Ad avviso della ricorrente, il decreto legislativo
impugnato, avente ad oggetto l'istituzione dell'Istituto per i
servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la disciplina del
finanziamento dei crediti all'esportazione e disposizioni in materia
di interventi volti a favorire l'internazionalizzazione delle
imprese, oltre che viziato, in via derivata, per la carenza di
principi e criteri direttivi, sarebbe lesivo delle competenze
regionali, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni da
ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei
luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla
gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo.
1.2. - Pur riconoscendo che, a norma dell'art. 1, comma 3,
lettera a), della legge delega n. 59 del 1997, la materia del
commercio estero non è compresa tra quelle per le quali è previsto
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, la ricorrente
sostiene che la predetta esclusione contrasta con l'art. 1, comma 6,
della stessa legge, che qualifica la promozione dello sviluppo
economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi come interessi
pubblici primari sia dello Stato che delle regioni, nonché con i
principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 4, comma 3, della
stessa legge, richiamati dall'art. 4, comma 4, lettera c), ed in
particolare con i principi di sussidiarietà, completezza,
differenziazione nell'allocazione delle funzioni e cooperazione tra
Stato, regioni ed enti locali.
1.3. - La ricorrente ammette inoltre che le funzioni svolte dalla
SACE hanno rilievo unitario, e riconosce quindi l'opportunità che
esse siano svolte da un unico soggetto, ma sostiene che l'esclusione
delle regioni dalla partecipazione alla gestione delle attività in
questione contraddice la logica ispiratrice e le singole disposizioni
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, segnatamente gli
artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48 e 49, che prevedono il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni in tutte le materie
di interesse del commercio estero.
1.4. - Con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 del d.lgs.
n. 112 del 1998, la ricorrente sottolinea che tali disposizioni, pur
riservando allo Stato le prestazioni, i servizi e la gestione dei
fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, prevedono che tali funzioni si svolgono senza pregiudizio
delle attività concorrenti delle regioni, alle quali è delegata la
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per
il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del
ricorso.
3. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha
depositato una memoria, nella quale insiste per il rigetto della
domanda, osservando che impropriamente la Regione Lombardia invoca i
principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59 del 1997, in
quanto gli stessi si riferiscono al conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed agli enti locali, mentre la materia del
commercio estero, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), è
riservata alla competenza dello Stato, tra i cui interessi primari
sono comprese anche la promozione dello sviluppo economico e la
valorizzazione dei sistemi produttivi. Ed altrettanto impropriamente
la Regione Lombardia invoca, secondo l'Avvocatura, l'art. 11, comma
1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, in quanto principî e
criteri direttivi sono riportati nell'art. 14, comma 1, lettere da a)
a f).
Quanto alla violazione degli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione, la difesa dello Stato osserva che il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto pubblico alla SACE, già
preposta all'erogazione dei medesimi servizi in qualità di sezione
speciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni, trova
giustificazione, in relazione all'avvenuta privatizzazione di
quest'ultimo, nella considerazione che si tratta di assicurazioni
assistite da garanzia dello Stato. Il decreto impugnato si limita
quindi a razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto
dell'attività delle imprese operanti su mercati diversi da quello
nazionale, senza innovare la disciplina delle relative misure, che
riprende quella dettata dall'art. 2, commi 30-36, della legge
30 dicembre 1996, n. 662.
4. - Anche la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale
ribadisce le censure sollevate con il ricorso, insistendo per
l'accoglimento della domanda. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) e
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stato
istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e sono state dettate disposizioni in materia di finanziamento
dei crediti all'esportazione e per favorire l'internazionalizzazione
delle imprese italiane.
Secondo la regione ricorrente, la disciplina introdotta dal
decreto impugnato contrasterebbe con gli artt. 5, 76, 117 e 118 della
Costituzione, in quanto escluderebbe ingiustificatamente le regioni
da ogni partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nei
luoghi consultivi della SACE, nonché dalla regolamentazione e dalla
gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo, in assenza o anche in violazione di principi e
criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59.
Il prospettato contrasto risulterebbe confermato, ad avviso della
ricorrente, anche sulla base delle disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevedono il conferimento alle
regioni di funzioni e compiti inerenti al commercio con l'estero e,
in particolare, inerenti alla concessione di agevolazioni e benefici
di qualsiasi genere all'industria.
2. - Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che nella giurisprudenza della Corte costituzionale
è costante l'affermazione che nei giudizi in via principale la
questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei
suoi precisi termini e adeguatamente motivata, al fine di rendere
possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la
verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati,
nonché della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere
(cfr. sentenze n. 264 del 1996, n. 261 del 1995, n. 150 del 1993,
n. 49 del 1991).
Ciò premesso, non può ritenersi che l'onere di definizione
della questione e di relativa motivazione sia stato adeguatamente
assolto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale la
Regione Lombardia ha impugnato, sostanzialmente sotto il profilo
della generica carenza di partecipazione regionale agli organi ed
agli interventi ivi previsti, l'intero testo del decreto legislativo
n. 143 del 1998, senza però contestare in modo specifico singole
disposizioni, neppure quelle di carattere più generale e tali da
irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo
(sentenza n. 49 del 1991). Né può valere in tal senso la denuncia,
peraltro da considerare a titolo esemplificativo, di un'unica
disposizione - l'art. 4, comma 10, del decreto - proprio perché,
riguardando tale disposizione un oggetto del tutto particolare, quale
è la composizione del comitato consultivo della SACE, la prospettata
censura non appare certo estensibile all'intero decreto, anche
perché la stessa ricorrente espressamente afferma che "non è
l'istituzione della SACE che la Regione Lombardia contesta al fine di
un'eventuale frammentazione delle sue competenze fra regioni e
province speciali".
Una contestazione specifica, invece, sarebbe stata tanto più
necessaria per un duplice ordine di considerazioni: perché il
decreto impugnato non costituisce un corpo normativo unitario
-recando disposizioni attinenti sia all'organizzazione ed al
funzionamento della SACE (artt. 1-13), sia alla disciplina del
finanziamento e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione
(artt. 14-19), sia alle misure per favorire l'internazionalizzazione
delle imprese italiane (artt. 20-25) e perché l'art. 1, comma 3,
lettera a), della legge n. 59 del 1997 esclude espressamente dal
conferimento alle regioni le funzioni ed i compiti riconducibili al
commercio estero. Proprio in ragione di tale eterogeneità di
contenuti normativi del decreto impugnato e della riserva allo Stato
della predetta materia, sulla regione ricorrente gravava in modo
particolare l'onere di individuare con la massima precisione
possibile norme e profili da sottoporre al vaglio della Corte,
definendo così con esattezza il petitum anziché dolersi in maniera
del tutto generica che "alle regioni non sia riconosciuta alcuna
partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nemmeno...
nei luoghi consultivi del[la] SACE". Tanto più che la stessa
ricorrente ritiene indubitabile che le funzioni che il medesimo
Istituto è chiamato a svolgere abbiano rilievo unitario e che sia
pertanto "opportuno che siano svolte, anche a tutela del sistema
imprenditoriale italiano, da un soggetto unico ed unitario".
La genericità delle doglianze, non consentendo di individuare
esattamente quali e sotto quale specifico profilo sarebbero, nella
specie, le competenze regionali violate, né quale sia l'interesse
concreto della regione ricorrente, qualificato, nei giudizi in via
principale, dalla finalità di ripristinare l'integrità delle
proprie competenze lese da norme statali (ex plurimis, sentenze
n. 171 del 1999, n. 244 del 1997, n. 25 del 1996), induce pertanto ad
una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
(Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76,
117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
ECLI:IT:COST:2001:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte