Ordinanza n. 104/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 145r.d. 3269/1923
- art. 285Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 285r.d. 3269/1923
- art. 145r.d. 3269/1923
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 149r.d. 3269/1923
- art. 30legge 87/1953
- art. 26r.d. 3269/1923
- art. 29r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma
terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di
registro, e dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931,
n. 1175, per la finanza locale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 22 dicembre 1961 del Tribunale di Siracusa nel procedimento
civile tra Terrizzi Antonino e l'Ufficio delle imposte di consumo del
Comune di Noto, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo
1962;
2) lo dicembre 1961 della Corte di appello di Roma nel procedimento
civile promosso da Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria contro la
S.A.P.R. I.C, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di
consumo del Comune di Settefrati, iscritta al n. 74 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 134 del 26 maggio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta
questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo,
e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, comma
secondo, del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione;
che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che, con l'altra
sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre
1931, n. 1175, per la finanza locale;
che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
(art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);
che questa Corte ancora, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio
1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145 del R.D. 14 dicembre 1923, n. 3269;
che non sono stati presentati nuovi motivi riguardo a questa ultima
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marza 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte