Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 136Costituzione
  • art. 149r.d. 3269/1923
  • art. 30legge 87/1953
  • art. 26r.d. 3269/1923
  • art. 29r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma

terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di

registro, e dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931,

n. 1175, per la finanza locale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 22 dicembre 1961 del Tribunale di Siracusa nel procedimento

civile tra Terrizzi Antonino e l'Ufficio delle imposte di consumo del

Comune di Noto, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo

1962;

2) lo dicembre 1961 della Corte di appello di Roma nel procedimento

civile promosso da Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria contro la

S.A.P.R. I.C, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di

consumo del Comune di Settefrati, iscritta al n. 74 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 134 del 26 maggio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta

questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo,

e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, comma

secondo, del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione;

che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che, con l'altra

sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre

1931, n. 1175, per la finanza locale;

che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno

cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non possono avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

(art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);

che questa Corte ancora, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio

1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 145 del R.D. 14 dicembre 1923, n. 3269;

che non sono stati presentati nuovi motivi riguardo a questa ultima

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marza 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte