Sentenza n. 104/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 76legge 841/1950
- art. 77legge 841/1950
usata come parametro
- art. 4legge 841/1950
- art. 6legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4269, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962 dal
Tribunale di Larino nel procedimento civile vertente tra Carrano Maria
e Norante Domenico Antonio contro la Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, iscritta al n. 161 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 279 del 3 novembre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carrano Maria e
Norante Domenico Antonio e della Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Giuliano Bracci, per Carrano e Norante, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1960 i sigg. Carrano
Maria e Norante Antonio, quali eredi di Norante Vincenzo, con venivano
innanzi al Tribunale di Larino la Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, chiedendo che, previa
dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4269, con il quale erano stati espropriati ettari 660.47.36 di
terreni siti nel Comune di Campomarino, di proprietà di quest'ultimo,
perché emesso, per una parte dei terreni espropriati sulla base del
nuovo catasto non ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e
per l'altra parte con riferimento ad esso relativamente all'estensione,
l'Ente stesso venisse condannato alla retrocessione dei terreni
illegalmente espropriati, o, in mancanza, al risarcimento dei danni.
Con ordinanza in data 12 luglio 1962 il Tribunale (dopo avere
respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento
sollevata dall'Ente convenuto, poiché la domanda ha in via principale
per oggetto la retrocessione dei beni) ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità sollevata dagli attori,
nella considerazione che dai documenti esibiti (relazione del collegio
dei periti e deliberazione della Commissione censuaria) risulta come i
nuovi accertamenti effettuati hanno per una parte dei beni assunto a
base le risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore al 1 febbraio
1952, e per le altre le risultanze stesse ai fini della determinazione
della superficie. Ciò in contrasto sia con l'art. 4 della legge
stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, il quale richiede che la consistenza
della proprietà per la compilazione del piano di esproprio sia
determinata con riferimento al 15 novembre 1949, e il reddito
dominicale alla data del 1 gennaio 1943, e sia con l'art. 6 della
stessa legge, il quale ultimo, nel consentire che nelle zone ove sono
in vigore i vecchi catasti, ed al fine della determinazione definitiva
del reddito dominicale imponibile, venga ritenuta la non corrispondenza
con la situazione effettiva dei dati del catasto in ordine
all'estensione, alla classe di produttività ed alla qualità di
cultura del fondo, esige che l'accertamento di tale situazione sia
compiuta sempre con riferimento alle date predette, e non ad altre
successive. Avendo il Tribunale affermata la rilevanza della questione
così sollevata al fine della risoluzione del merito della causa, ha
disposto la sospensione del giudizio e l'invio degli atti a questa
Corte. L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1962, n. 279.
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti
nei termini di legge Carrano Maria e Norante Antonio, il secondo in
proprio e quale rappresentante delle figlie minori Maria Cristina e
Maia, con il patrocinio dell'avv. Giuliano Bracci. Si è anche
costituita la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
Puglia e Lucania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Con deduzioni depositate il 22 novembre 1962 il rappresentante
delle parti private ha fatto rilevare l'eccesso di delega incorso nel
provvedimento impugnato per il riferimento effettuato sui dati del
catasto entrato in vigore a distanza di 3 e 9 anni rispetto all'epoca
cui la legge stralcio ha riferito l'accertamento della consistenza dei
beni soggetti a esproprio, ed anzi, per un'altra porzione di beni, sui
dati di un catasto ancora non divenuto definitivo. Invoca a sostegno
delle proprie ragioni i principi di diritto affermati da questa Corte
con le sentenze n. 70 del 1958 e n. 60 del 1960.
L'Avvocatura dello Stato nelle sue deduzioni in data 16 novembre
1962 sostiene l'erroneità di quanto affermato dai ricorrenti, dato che
la Commissione censuaria centrale ha operato secondo la propria
competenza , non già dando attivazione anticipata al nuovo catasto,
bensì adeguando alla realtà esistente al 15 novembre 1949 i dati del
vecchio catasto. L'eventuale coincidenza fra gli elementi del nuovo
catasto e le risultanze degli accertamenti condotti dai periti e dalla
Commissione si spiega col fatto che le indagini per il nuovo catasto
precedono sempre di anni la sua entrata in funzione, sicché esse
possono, ove siano state espletate alla data del 15 novembre 1949,
inquadrare la situazione dei beni sotto questa data. Ma soprattutto, ad
avviso dell'Avvocatura, le doglianze delle parti private appaiono
inesatte perché non tengono presente che nella specie, qualunque fosse
stato il criterio seguito dalla Commissione censuaria centrale nel
compiere l'accertamento della consistenza dei terreni, la Sezione
speciale per la riforma fondiaria non poteva disattenderne la decisione
e doveva necessariamente compilare il piano sui dati forniti dalla
stessa. Gli interessati avrebbero potuto, eventualmente, esperire i
rimedi di legge avverso la decisione della Commissione, ma non possono
denunciare l'illegittimità del decreto di esproprio, sostenendo che la
Sezione avrebbe preso a base elementi desunti dal nuovo catasto,
laddove la stessa tenne presenti esclusivamente i dati forniti dalla
Commissione censuaria centrale, come prescrive l'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841. Conclude chiedendo che la Corte dichiari la
questione infondata.
Con memoria in data 24 aprile 1963 le parti private (dopo alcuni
rilievi attinenti a beni in località Rotella, diversi da quelli cui si
riferisce il decreto di esproprio impugnato) afferma che l'eccesso di
delega denunciato risulta provato dal fatto che la Commissione stessa
si attenne nell'emettere la sua pronuncia a quanto l'Ente di riforma
ebbe a chiedere nel suo ricorso, che cioè fosse effettuato un
accertamento sulla base del nuovo catasto, e comunque senza preciso
riferimento alla situazione di fatto esistente nel novembre 1949. Che,
ciò stante, non è neanche da ritenere sussistente solo una casuale
coincidenza fra gli accertamenti dei periti che figurano effettuati nel
1952 e le risultanze del nuovo catasto della stessa epoca, dato che
indagini sui luoghi non furono in realtà eseguite. Quanto poi alle
deduzioni dell'Avvocatura relative al mancato esperimento di rimedi
avverso la pronuncia della Commissione censuaria, la difesa privata
afferma che le attività preparatorie di atti forniti di forza di
legge, quali i decreti di esproprio, restando nel campo interno del
procedimento legislativo, sono insuscettibili di impugnativa, secondo
avrebbero ritenuto la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato.
Infine la difesa stessa contesta che la pronuncia della Commissione
censuaria abbia efficacia vincolante (il che - se fosse vero - darebbe
luogo ad altra violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché si
concreterebbe in una subdelega di delega legislativa), mentre invece è
vero che la Commissione stessa è chiamata ad esercitare attività
consultiva non vincolante, non diversa da quella affidatale
dall'articolo 36 della legge 8 ottobre 1931, n. 1572.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha prodotto una memoria in data 24
aprile 1963, nella quale pone in rilievo il carattere giurisdizionale
delle pronuncie delle Commissioni censuarie, e pone il quesito, se,
avendo nella specie il deliberato della Commissione acquistato valore
di cosa giudicata, si renda possibile denunciare l'errore incorso nel
medesimo, in quanto questo si ripercuote mediamente sull'atto
legislativo sottoposto a sindacato di costituzionalità.
Nella discussione orale i rappresentanti dei privati e del
Presidente del Consiglio hanno ribadito le considerazioni svolte negli
scritti. Considerato in diritto :
1. - Preliminare si presenta l'esame della questione prospettata
dall'Avvocatura dello Stato secondo cui non sarebbe censurabile il
provvedimento di esproprio impugnato, anzitutto perché esso deriva
dalla pronuncia, ormai passata in giudicato per difetto di impugnativa,
di un organo, quale la Commissione censuaria centrale, rivestito di
carattere giurisdizionale, ed inoltre perché non potrebbe addebitarsi
al medesimo il denunciato eccesso di delega, essendosi in tutto
uniformato alla pronuncia medesima, validamente e ritualmente invocata
dall'Ente, sulla base delle prescrizioni dell'art. 6 della legge
stralcio. La Corte ritiene non fondata tale eccezione. Si può
prescindere dallo stabilire se sia da attribuire natura giurisdizionale
alle funzioni di competenza della Commissione censuaria centrale
allorché essa decide quale organo di terza istanza, dopo che si siano
pronunciate le Commissioni censuarie comunali e provinciali, e
limitatamente alle questioni di massima e di violazione di legge (art.
38 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto;
art. 125 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153), perché basta
rilevare che tale natura non rivestono le decisioni che lo stesso T.U.
affida a detto organo in altri casi (come quelli di cui al primo comma
dell'art. 23 e del quarto comma dell'art. 37), secondo è ritenuto
anche da coloro che pure affermano la giurisdizionalità delle
attribuzioni prima ricordate. E non sembra potersi dubitare che il
compito assegnato a detta Commissione dall'art. 6 della legge stralcio,
consistente in accertamenti tecnici, di mero fatto, in ordine
all'estensione, alla classe di produttività, alla qualità di cultura
del fondo, onde riscontrare la eventuale divergenza fra i dati del
vecchio catasto e la situazione effettiva, quale poteva presumersi
esistente con riferimento alla data del 15 novembre 1949, rientra nella
serie delle attribuzioni indicate per ultimo, ed assume perciò indole
ammnistrativa, anche se esso si esplica attraverso un procedimento
svolgentesi in contraddittorio fra l'ente espropriante ed il
proprietario espropriato, caratteristico di quella categoria di atti
amministrativi che si sogliono contrassegnare con il nome di
"decisioni".
E quindi da escludere non solo quanto assume l'Avvocatura, che
cioè la mancata impugnativa del deliberato della Commissione abbia
conferito a questo efficacia di giudicato, ma anche che fosse possibile
proporre alcun ricorso avverso il medesimo secondo può desumersi anche
dall'ultimo comma dello stesso art. 6, che esclude ogni altra specie di
reclamo avverso le risultanze del catasto per quanto riguarda la
qualità e classe dei terreni. E da aggiungere che, se altrimenti
fosse, il giudizio sulla regolarità degli atti integrativi del
procedimento di formazione del decreto delegato di esproprio verrebbe,
per il solo fatto della richiesta di correzione dei dati risultanti dal
vecchio catasto, ad essere sottratto alla conoscenza della Corte, cui
invece compete di sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla
legge delegante per il valido esercizio del potere delegato, ed in
particolare di quelle fra esse che vengono in considerazione nella
specie, riguardanti la consistenza della proprietà da assumere a base
del provvedimento espropriativo. Il fatto che l'Ente rimanga vincolato
alla decisione della Commissione sul ricorso ad essa proposto non può
eliminare il vizio dell'eccesso di delega del provvedimento
espropriativo ove venga dimostrato che la decisione stessa non si sia
uniformata, nella revisione dei dati catastali, ai criteri generali
posti dall'articolo 4 della legge stralcio e confermati dal successivo
art. 6.
2. - Passando al merito, è da osservare che i rilievi formulati
nell'ordinanza circa la conformità alle prescrizioni del citato art. 6
degli accertamenti compiuti dal collegio dei periti e della
deliberazione presa, in base agli accertamenti medesimi, dalla
Commissione censuaria appaiono fondati. Risulta, infatti, dalle copie
autentiche delle due deliberazioni della Commissione censuaria centrale
nn. 2570 e 2571, che queste (pur contenendo nelle premesse esplicita
dichiarazione, nel senso di ritenere irrilevanti e non impegnativi gli
elementi desunti dall'Ente dal nuovo catasto, nonché dalle indagini
dirette da esso espletate) sono state emesse avendo presente, per la
superficie, dati del nuovo catasto "in formazione ", e per gli altri
elementi, attinenti alla qualità delle culture e al grado di
produttività "lo stato di fatto", in relazione al "prospetto delle
tariffe vigenti" (senza alcuna precisazione dell'epoca cui si è fatto
riferimento per determinare tale stato di fatto).
Ora la circostanza, posta in risalto dall'Avvocatura, della
delimitazione della propria competenza compiuta dalla Commissione
quando si è richiamata all'art. 6 ed ha dichiarato irrilevanti gli
elementi che l'Ente aveva desunto dal nuovo catasto, non è sufficiente
a far ritenere legittima la deliberazione che, in contrasto con le
dette premesse, risulta essere stata presa in base alle risultanze del
medesimo nuovo catasto (almeno per quanto attiene alla estensione dei
terreni) onde giungere alla determinazione del reddito dominicale
imponibile. Le considerazioni che precedono fanno ritenere non
attendibile quanto afferma l'Avvocatura, che cioè possa essersi
verificata una pura e semplice corrispondenza di fatto fra i dati
rilevati e quelli del nuovo catasto.
La Corte ha costantemente ritenuto che la data del 15 novembre 1949
costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge stralcio -
un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione
della situazione obbiettiva della proprietà assoggettibile ad
esproprio (sentenze nn. 65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960
ed, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960). E poiché
elemento di tale situazione obbiettiva, che entra a determinare la
"consistenza" della proprietà stessa, è la estensione, è sufficiente
l'errore incorso in ordine ad esso (anche a prescindere dalla
risoluzione del dubbio, che può sorgere dalla motivazione che precede
il deliberato della Commissione, per quanto riguarda le valutazioni
delle culture e della produttività) per far ritenere sussistente
l'eccesso di delega denunciato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato,
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953,
n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77,
comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione
dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non
è stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al
15 novembre 1949, bensì con riguardo al nuovo catasto ancora in
formazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte