Sentenza n. 104/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio
1953, n. 18, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1965 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Manzolini
Ettore, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 35 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Visti gli atti di Costituzione di Manzolini Ettore, del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e dell'Ente di riforma;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Rosario Nicolò, per il Manzolini, l'avv. Guido
Astuti, per l'Ente di riforma, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricultura e delle
foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 13 febbraio 1961
nel giudizio promosso da Ettore Manzolini contro l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero
dell'agricultura e delle foreste, rimise a questa Corte una questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Manzolini con riferimento
al D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in relazione all'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il quale era stata disposta
l'espropriazione in danno della società per azioni Azienda agraria
della Castelluccia, di alcuni terreni siti in territorio del comune di
Roma, che il Manzolini assumeva fossero stati a lui trasferiti con atto
15 giugno 1942, rogato notaio Clementi: il Tribunale si riferì alla
sentenza 26 febbraio 1959, n. 8 di questa Corte, che aveva dichiarato
l'illegittimità di un decreto presidenziale di espropriazione disposta
in attuazione della stessa legge 21 ottobre 1950, n. 841, per aver
compreso nel procedimento di scorporo terreni non appartenenti al
soggetto espropriato.
Questa Corte, investita della questione, il 7 giugno 1962,
decidendo nel contraddittorio del Manzolini, dell'Ente di riforma e del
Ministero dell'agricoltura e foreste, rinviò gli atti al Tribunale.
Considerò che questo, pur avendo ricordato l'assunto dell'Ente di
riforma e del ministero, secondo cui l'errore denunciato dal Manzolini
non era rilevante, si era fermato al motivo dell'appartenenza del bene
ad un soggetto diverso da quello contro il quale era stato diretto il
procedimento di espropriazione; osservò altresì che l'Ente di riforma
e il ministero avevano pure contestato che il Manzolini potesse opporre
quell'errore, sia perché, essendo unico azionista e successore della
Castelluccia, sarebbe terzo rispetto al procedimento di espropriazione,
sia perché l'errore sarebbe stato da lui causato, avendo fatto credere
all'esistenza attuale della Castelluccia; rilevò inoltre che l'ente di
riforma e il ministero avevano sostenuto la proponibilità di tali
motivi per il riflesso che, nella specie, era stata impugnata una
legge- provvedimento; concluse ritenendo necessaria una nuova
valutazione dei presupposti di ammissibilità del giudizio di
legittimità costituzionale, previa l'istruttoria del caso sui punti
controversi suesposti.
2. - Il Tribunale, nuovamente investito della causa, procedette
all'esame richiesto nell'ordinanza 8 novembre 1965.
Ritenne in punto di fatto:
a) che inattuabile, se non in base ad apprezzamenti ipotetici, era
l'accertamento di quanto sarebbe potuto accadere se l'errore non avesse
influito nelle determinazioni dell'Ente espropriante, anche se doveva
ammettersi che il Manzolini avrebbe dovuto subire in proprio
un'espropriazione maggiore rispetto a quella patita;
b) che era pacifico che il Manzolini era, alla data
dell'assegnazione, l'unico azionista della Castelluccia;
c) che era inoltre rimasto accertato anzitutto che il Manzolini si
era qualificato come consigliere delegato di quest'ultima, in data 9
ottobre 1951, quando aveva avanzato richiesta di esonero ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e, in secondo luogo,
che successivamente, in data 5 gennaio 1953, si era qualificato come
proprietario della società quando aveva sottoscritto l'atto di
rinunzia al beneficio del terzo residuo per l'esproprio a carico della
società stessa.
In linea di diritto il Tribunale considerò:
a) che l'illegittimità costituzionale del decreto, diretto contro
un soggetto non proprietario dei beni, discendeva dal fatto obiettivo
dell'avere il decreto ecceduto i limiti della delegazione, e che erano
pertanto irrilevanti, sia i motivi che avevano determinato l'errore,
sia le indirette conseguenze favorevoli per il privato derivate
dall'errore stesso;
b) che, anche ad ammettere che, in materia di legge- provvedimento,
la valutazione dei presupposti dell'impugnazione possa rientrare nei
poteri del giudice a quo, avrebbe dovuto pur sempre concludersi che i
motivi dedotti dai convenuti non escludevano, per lo meno
manifestamente, la sussistenza dei predetti presupposti;
c) che l'interesse del Manzolini alla decisione non era escluso
perché era pacifico che, scaduto il termine della delegazione
legislativa, una maggiore espropriazione in danno dello stesso non
sarebbe stata più possibile, e perché comunque la dichiarazione
d'incostituzionalità era il presupposto necessario dell'azione di
risarcimento dei danni derivati dall'occupazione attuata in base a
titolo che si pretendeva illegittimo, salva, s'intende, l'ulteriore
questione del se possa tenersi conto, in sede di liquidazione del
danno, del dedotto vantaggio indiretto o riflesso che
dall'illegittimità del decreto sarebbe derivato all'attore;
d) che ininfluenti erano le circostanze che il Manzolini era stato
unico azionista della Castelluccia ed era divenuto, in sede di
liquidazione, l'assegnatario dei beni della stessa, perché la
società, dotata di personalità giuridica, era pur sempre un autonomo
soggetto di diritto e perché l'assegnazione non metteva capo ad una
successione a titolo universale, la quale, del resto, sarebbe comunque
avvenuta in epoca anteriore all'espropriazione;
e) che nel comportamento del Manzolini non era univocamente
ravvisabile l'intenzione di causare l'errore, ed esso non escludeva
l'obbligo dell'Ente di riforma, che non doveva acquietarsi nemmeno alle
risultanze catastali, di individuare il vero proprietario del terreno.
La nuova ordinanza è stata notificata alle parti il 13 e il 14
gennaio 1966; al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'agricoltura e foreste il 13 dello stesso mese. Il 10 febbraio 1966
è stata comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
Nella nuova fase svoltasi innanzi a questa Corte si sono costituiti
il Ministero il 18 aprile 1966; il Manzolini e l'Ente di riforma il 20
successivo.
Successivamente le parti stesse hanno presentato memorie in data 12
e 13 aprile 1967.
3. - Il Manzolini ribadisce che il contegno da lui tenuto nelle
more del procedimento di espropriazione non potrebbe avere la minima
influenza sulla legittimità del decreto denunciato, che l'errore che
ha investito questo decreto è insanabile e che non è proponibile
l'esame dell'effettiva consistenza e rilevanza delle cause dell'errore
stesso.
Rileva che il suo intervento presso il Ministero era stato
successivo alla pubblicazione dei piani di espropriazione e perciò
può dirsi, non che egli aveva determinato l'errore, ma che non aveva
assunto particolari iniziative per eliminarlo; egli peraltro aveva
chiesto un'applicazione più precisa della legge, cui avrebbe avuto
diritto anche se fosse stato riconosciuto il suo diritto di proprietà,
e non potrebbe essergli imputato di non avere domandato la voltura,
perché nessun obbligo aveva al riguardo e perché gli aggiornamenti
catastali avvengono di ufficio.
Non è dubbio, secondo il Manzolini, che egli sia terzo rispetto
al procedimento a carico della Castelluccia: la società sussisteva e
manteneva la sua autonoma personalità anche rispetto a lui, unico
socio, e l'assegnazione dei beni della Castelluccia aveva provocato una
successione dell'acquirente nel solo diritto di proprietà degli
stessi, non in tutti i rapporti della società. Nemmeno si può
ipotizzare una qualche sua responsabilità in dipendenza della sua
qualità di amministratore della società, essendo evidente che a lui
non poterono essere stati trasferiti obblighi della stessa; ciò senza
dire che non è possibile pretendere di sanare l'errore che inficia il
decreto spostando l'effetto giuridico dell'atto da una sfera ad
un'altra.
Il Manzolini osserva altresì che non sembra dubbia l'inesistenza
di idonei mezzi giuridici che permettano l'impugnazione di una
legge-provvedimento per vizio della volontà nella formazione dell'atto
e che ne consentano la correzione; la legge- provvedimento può essere
oggetto d'interpretazione, non di valutazione di validità ai fini di
accertare se vi sia un interesse di un soggetto ad impugnarla.
Dall'interpretazione del provvedimento discende però che esso è stato
emesso nel presupposto che il soggetto passivo contro il quale era
diretto fosse ancora sussistente e che tale soggetto fosse titolare del
complesso di beni che esso espropriava; la constatazione
dell'insussistenza di quei presupposti impone la necessità di
disapplicare il provvedimento. L'inesistenza del soggetto passivo
(salvo i casi previsti di successione mortis causa) rende inoperante
materialmente il provvedimento per obiettiva impossibilità di
applicazione; l'erronea indicazione del titolare rende inapplicabile il
provvedimento, al titolare designatovi, perché mancano i presupposti,
e al bene oggetto del provvedimento, perché la sua scelta è stata
erroneamente effettuata nella convinzione dell'appartenenza ad una
sfera patrimoniale della quale invece non faceva parte. Una volta che
si rilevi la erroneità dell'individuazione del soggetto e della
consistenza del patrimonio preso in considerazione non si può dire che
quegli stessi beni, nella medesima o in maggiore o minor misura,
sarebbero ugualmente ricaduti sotto espropriazione nei confronti di un
diverso soggetto, se non prendendo in considerazione e riesaminando
tutto il diverso patrimonio di cui facciano parte e la composizione di
esso; il che, tra l'altro, oltre a costituire un processo di
accertamento su ciò che si sarebbe potuto verificare e non si è
verificato, configura un procedimento che potrebbe essere svolto
soltanto in sede di formazione di un provvedimento diverso, che, nella
specie, non v'è stato e non vi può essere. Correggere il
provvedimento mediante la sostituzione del nominativo indicatovi con il
nominativo che appare ed è attualmente il titolare di beni
considerati, significherebbe dare per presupposte quelle attività di
accertamento e di calcolo che, in realtà, non sono state effettuate e,
per di più, non tener conto, nel riferimento concreto al Manzolini,
della diversa ripercussione di tale nuova situazione sull'autonomo
provvedimento che ha avuto riguardo al patrimonio del Manzolini; il
quale, essendogli stati espropriati terreni che avevano perduto la
natura agraria, erano divenuti edificabili e sono situati alle porte di
Roma, ha subito un pregiudizio patrimoniale del tutto esorbitante
rispetto ai fini e agli obiettivi della legge di riforma agraria;
mentre, se un diverso provvedimento fosse stato adottato, avrebbe avuto
l'espropriazione di beni a destinazione più strettamente agricola con
minore danno. Di fronte ad un provvedimento - legge non si può
esaminare ciò che il legislatore avrebbe dovuto fare se non fosse
incorso in un errore, ma deve aversi preoccupazione soltanto della sua
esecuzione e della sua sfera di applicazione.
4. - L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale
rileva anzitutto la contraddizione contenuta nella nuova ordinanza di
rimessione, la quale ammette, da un lato, che, se la proprietà
Castelluccia fosse stata computata al Manzolini, questi avrebbe dovuto
sulire un esproprio maggiore, ma asserisce, dall'altro, che
l'accertamento di quanto sarebbe potuto accadere altrimenti è
inattuabile se non in base ad apprezzamenti ipotetici; il Tribunale
avrebbe potuto e dovuto, ricorrendo eventualmente ad un consulente
tecnico, sommare la superficie ed il reddito dominicale della
proprietà del Manzolini e di quella a lui pervenuta a seguito della
liquidazione della Castelluccia e procedere al calcolo della quota
espropriabile a carico del Manzolini in base alla consistenza
complessiva della sua proprietà al 15 novembre 1949. L'Ente osserva
inoltre che il nuovo giudizio sulla rilevanza è stato formulato nei
termini più generici ed astratti, senza riferimento cioè alle
caratteristiche particolari delle fattispecie concrete, con riguardo
alle quali la Corte aveva chiesto di compiere una nuova valutazione dei
presupposti di ammissibilità del giudizio. Il Tribunale ha esorbitato
dal giudizio sulla non manifesta infondatezza con il dichiarare
irrilevanti i motivi dell'errore e gli effetti dell'errore stesso,
mentre la Corte aveva chiesto di effettuare l'istruttoria del caso su
tali motivi e sulle conseguenze dell'errore; ha fatto riserve sulla sua
competenza a valutare i presupposti di inammissibilità
dell'impugnazione, mentre tale valutazione attiene al giudizio sulla
rilevanza, e ha così giudicato su tali presupposti ai soli effetti
della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità;
ha escluso che l'annullamento del decreto non recherebbe vantaggio al
Manzolini dato che una maggiore espropriazione in danno di lui non
sarebbe più possibile, dimostrando di intendere in modo rigidamente
formalistico la funzione giurisdizionale; ha motivato con riguardo ad
un vantaggio antigiuridico ed ingiusto, e quindi in termini che
egualmente contrastano con le esigenze di una corretta attuazione
concreta dei principi dell'ordinamento giuridico, quando ha ritenuto la
rilevanza della questione sotto l'unico profilo che la dichiarazione
d'incostituzionalità del decreto rimuoverà l'ostacolo che impedisce
al Manzolini di riprendersi quei terreni o di conseguirne il valore
venale, con un ingiustificato ed ingiusto esonero della riforma
fondiaria. Il Tribunale, considera ancora l'Ente di riforma, ha dato
rilevanza alla separata personalità della Castelluccia, mentre il
Manzolini ne era l'unico azionista, l'unico amministratore, l'unico
assegnatario del patrimonio sociale, mentre la società era stata
sempre uno strumento nelle sue mani, sotto il suo controllo diretto e
personale, a tal segno che egli si era servito di essa per sottrarre la
metà del suo patrimonio alla coammassazione con l'altra società
facendo credere che la società, fosse ancora in vita, là dove essa
aveva cessato di esistere fin dal 1942. L'Ente di riforma critica
infine l'assunto dell'ordinanza circa la mancanza nel Manzolini
dell'intenzione di causare l'errore, rilevando che nel 1951-1953 egli
si era presentato amministratore della società liquidata fin dal 1947
per chiedere ed ottenere l'esonero dell'azienda modello, per rinunciare
al beneficio del terzo residuo e per trattare un'eventuale permuta,
considerando che il Manzolini si era limitato a chiedere la voltura,
mediante esibizione di un atto appositamente redatto a tal fine, di
sole ha. 67,24,40, e lasciando che continuassero a risultare in catasto
alla società ha. 950,87,30.
Nel merito l'Ente di riforma sostiene che l'illegittimità del
decreto di espropriazione non può essere dichiarata quando colui che
si presenta come terzo proprietario rivendicante un suo compendio
terriero, erroneamente espropriato a carico di un altro soggetto, è un
proprietario terriero già altrimenti soggetto all'applicazione della
riforma fondiaria e doveva essere espropriato anche come proprietario
di quel compendio, per giunta, in misura molto superiore a quella che
lo ha colpito considerando l'esistenza di due compendi appartenenti a
soggetti diversi. Nella specie, in luogo di un solo decreto a carico
del Manzolini sulla base della sua proprietà di ha. 1.875, sono stati
emanati due distinti decreti, uno a carico del Manzolini sulla base di
ha. 925 e un altro a carico della società Castelluccia sulla base
della proprietà di ha. 950; ed il caso è perfettamente simile a
quello in cui si fosse erroneamente colpita con due distinte
espropriazioni e quindi per quote complessivamente inferiori la
proprietà terriera di un soggetto defunto e quella diversa del suo
erede, senza procedere al coacervo delle due proprietà. Non basta dire
che, nel caso Manzolini, si tratta di acquisto a titolo particolare,
perché non può nemmeno contestarsi che, nella devoluzione del
patrimonio di una persona giuridica a favore dell'unico avente diritto
(nella specie, azionista unico della società), si abbia un fenomeno
giuridico del tutto analogo a quello della successione a causa di
morte. Né può dirsi che l'erronea intestazione di un decreto
d'espropriazione ad un soggetto già estinto, dante causa di quello al
quale il decreto avrebbe dovuto essere intestato, costituisca vizio
essenziale di legittimità costituzionalmente rilevante, l'unico
profilo di incostituzionalità che può venire in considerazione
essendo quello di un eventuale eccesso rispetto ai termini della
delegazione legislativa.
L'Ente Maremma riafferma che il Manzolini non ha subito danno
ingiusto dal decreto impugnato. Il Governo aveva il potere-dovere di
espropriare il Manzolini in base alla consistenza della sua proprietà
di complessive ha. 1.875: l'errore commesso è un vizio di forma non
diverso da quello che si sarebbe avuto nel caso di erronea indicazione
del nome dell'effettivo proprietario, il quale non incide sulla
legittimità della legge delegata se il Governo non ha espropriato
più, ma meno di quel che avrebbe dovuto e, comunque, non implica una
illegittimità insanabile.
5. - Il Ministero dell'agricoltura e foreste osserva anzitutto che,
nella seconda ordinanza, il Tribunale ha proceduto alla nuova
valutazione richiestagli dalla Corte in modo del tutto elusivo, e
invece ha dichiarato il proprio dissenso di fondo con il precedente
provvedimento della Corte. Questa ebbe presente che al Tribunale non
poteva essere sottoposta se non una situazione di torto o di danno, la
quale poteva assurgere a rilevanza solo istituendosi un paragone con
quello che sarebbe avvenuto se non fossero stati commessi gli errori
denunziati.
Rilevata nell'ordinanza la medesima contraddizione fatta presente
dall'Ente di riforma, il ministero lamenta che il Tribunale non fece
consistere l'interesse del Manzolini nella riparazione di una iniuria e
l'oggetto del processo nella sostituzione di un rapporto giusto a
quello ingiusto, ma in un mero esame di regolarità formale dell'atto,
che ben si addice al magistrato di controllo non al giudice civile, con
la conseguenza che il Manzolini verrà a conseguire, non ciò che gli
è dovuto, ma ciò che non gli è dovuto.
La giurisdizione della Corte riguardo alle leggi-provvedimento non
è di diritto obiettivo, ma di diritto soggettivo; cosicché tutte
quelle esigenze che costituiscono il presupposto per l'esercizio della
giurisdizione, e prima fra tutte l'interesse ad agire, debbono essere
attuali, esistenti e verificabili. La Corte non giudica dell'atto, ma
della giuridica consistenza del rapporto che all'atto soggiace, e,
nella specie, tutto si può dire, meno che il Manzolini non dovesse
essere espropriato o che dovesse essere espropriato in misura minore.
6. - All'udienza del 26 aprile 1967 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Le critiche che l'Ente Maremma rivolge alla nuova ordinanza
del Tribunale non impediscono l'esame del merito della causa.
Il Tribunale ha confermato che la questione proposta non era
manifestamente infondata ed era rilevante, non ostante fosse risultato
che il Manzolini avrebbe subito un'espropriazione di maggiore
estensione, ove i beni della Castelluccia fossero stati coammassati con
i suoi; ha valutato anche gli assunti concernenti il comportamento
tenuto dal Manzolini nelle more del procedimento di scorporo, e ha
ritenuto che essi non toglievano importanza al vizio che inficiava
l'atto impugnato; in tal modo ha riparato, sia pure in modo sommario,
alle lacune della sua ordinanza precedente.
Le ragioni esposte dal Tribunale, servendo soltanto ad introdurre
il giudizio di legittimità costituzionale, non dovevano implicare una
piena, esauriente e del tutto convincente indagine, potendo avere
soltanto carattere e contenuto delibativo; e nemmeno ha importanza che
l'ordinanza, in taluni punti, ha proceduto apoditticamente, avuto
riguardo alla giurisprudenza della Corte, per la quale è sufficiente
che l'esame dei presupposti di ammissibilità del processo
costituzionale risulti svolto in modo implicito (sentenze 21 giugno
1960 n. 44, 11 dicembre 1962 n. 108, 13 maggio 1965 n. 40). E ciò
può ritenersi che, nella fattispecie, sia comunque avvenuto.
2. - Nel merito risulta pacifico che, successivamente alla
pubblicazione del piano particolareggiato, il Manzolini si inserì nel
procedimento contro la Castelluccia qualificandosi, dapprima,
consigliere delegato della stessa e, in seguito, suo "proprietario",
null'altro opponendo che l'esistenza di un'azienda modello e
rinunciando anzi al beneficio del terzo residuo; egli inoltre trattò
con l'Ente di riforma una permuta dei beni di compendio Castelluccia
con altri estranei ad esso, a lui separatamente espropriati. Così
operando, il Manzolini non venne a spiegare se non il suo esclusivo
interesse, perché egli stesso assume che a seguito del rogito Clementi
la Castelluccia si estinse; la società non poteva rivivere attraverso
le istanze che ne contemplavano il nome, e perciò la qualifica di
"proprietario della Castelluccia", in tale situazione, altro non poteva
significare se non "proprietario dei beni espropriati al nome della
stessa". Il Manzolini cioè affermava che l'espropriazione in danno
della Castelluccia era espropriazione in danno di lui, eliminava ogni
diaframma nominale tra lui e la Castelluccia, dichiarava la sua
indifferenza ad un mutamento della direzione soggettiva
dell'espropriazione dei beni già di proprietà Castelluccia, e
considerava l'intestazione degli atti alla stessa del tutto equivalente
alla intestazione al nome di lui.
Il Tribunale non ha esitato ad affermare che la coammassazione dei
beni Manzolini e di quelli Castelluccia avrebbe prodotto al Manzolini
un'espropriazione di estensione maggiore di quella subita; e, più
specificatamente, non è dubbio che il Manzolini sarebbe stato soggetto
ad espropriazione anche per i beni intestati alla Castelluccia ove
l'Ente Maremma avesse saputo che essi erano di proprietà di lui. Egli
obietta che, avendo avuto espropriati terreni divenuti edificabili, con
risultato del tutto esorbitante rispetto ai fini e agli obiettivi della
legge di riforma, un diverso provvedimento avrebbe colpito beni a
destinazione più strettamente agricola. L'obiezione non è però
efficace, perché il Manzolini non oppone di avere ottenuto, nelle
forme di legge, una modificazione delle risultanze catastali circa la
destinazione dei suoi beni, e una modificazione avente effetto alla
data del 15 novembre 1949; comunque egli non ha dimostrato al giudice a
quo che il compendio Castelluccia manca dei requisiti richiesti dalle
leggi di riforma. Corrispondeva perciò all'interesse del Manzolini
(provato anche dal fatto che egli sollecitò la voltura catastale al
suo nome soltanto per ha. 47.24.40), far svolgere senza opposizione il
procedimento contro la Castelluccia, per evitare, essendo pendente il
termine assegnato al Governo dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, che i
beni trasmessigli dalla Castelluccia potessero coammassarsi con gli
altri di sua proprietà, a parte investiti, con la conseguenza di uno
scorporo di entità maggiore di quello che sarebbe stato disposto a
seguito della separazione dei due procedimenti, secondo quanto è stato
affermato dal Tribunale. Corrispondeva cioè all'interesse del
Manzolini tener conto del vantaggio che il sistema gli arrecava, a
preferenza del vizio che, in ipotesi, il procedimento presentava; e
così essendo, egli non può insorgere contro il fatto proprio,
opponendo l'illegittimità costituzionale del decreto di
espropriazione, senza ammettere una sua mala fede o il suo dolo, da
cui, per altro verso, non potreble derivare conseguenze di vantaggio.
3. - D'altra parte, la necessità che il decreto di attuazione
delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero
proprietario, come altre volte è stato affermato da questa Corte, è
correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo
risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti
all'espropriato e beni che non gli appartengono: gli si attribuirebbe,
in tal caso, un compendio di estensione e di produttività maggiore di
quello che dovrebbe prendersi in considerazione, oppure si
comprenderebbero nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto
rientrarvi perché appartenenti ad un compendio esente. Ove però
questi beni avessero dovuto ugualmente assoggettarsi alla legge di
riforma, lo scorporo in danno del proprietario iscritto nei registri
catastali, anziché in danno dell'effettivo proprietario, non è motivo
di eccesso nella delegazione, perché, venendo meno, in tal caso, lo
scopo per il quale l'esatta indicazione del proprietario è stata
imposta, si perviene nell'ambito dell'art. 16 della legge 25 giugno
I865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità;
l'applicazione di tale articolo non implica correzione del decreto di
espropriazione, come sostiene il Manzolini, sibbene accertamento
dell'efficacia di esso nei confronti dell'effettivo proprietario. La
giurisprudenza di questa Corte invocata dal Tribunale non contrasta con
ciò che oggi viene considerato: essa ha avuto sempre presenti ipotesi
nelle quali non si eccepiva, come invece si eccepisce in questa causa,
che il vero proprietario dei beni scorporati sarebbe stato ugualmente
esposto all'espropriazione riguardo ai beni stessi. E nemmeno contrasta
con quanto si è sopra osservato la precedente affermazione di questa
Corte per cui v'è differenza fra l'espropriazione per pubblica
utilità e l'espropriazione per l'attuazione per la riforma fondiaria;
questa differenza rimane netta e precisa anche quando l'interpretazione
delle leggi relative alla seconda conducano, come nella specie, a
risultati che si ritrovano nel sistema della prima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso dal Tribunale di Roma con
ordinanza 8 novembre 1965, in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte