Sentenza n. 104/1972
Altra decisione · depositata il 15/06/1972 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 21 dicembre 1971, depositato in cancelleria il
7 gennaio 1972 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a
seguito del decreto 21 maggio 1971, n. 537, con il quale l'Assessore
per l'industria ed il commercio della Regione siciliana ha concesso
alla ISAB s.p.a.
d'installare e gestire nel Comune di Melilli un impianto per la
raffinazione di oli minerali per la lavorazione annuale di 7,5 milioni
di tonnellate di petrolio grezzo con successivo ampliamento a 14
milioni di tonnellate-anno.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Salvatore
Orlando Cascio e Arturo Carlo Jemolo, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 21 dicembre 1971 al Presidente della Regione
siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso a
questa Corte per la risoluzione del conflitto di attribuzione, che
sarebbe insorto per effetto del decreto 21 maggio 1971, n. 537,
pubblicato per estratto sul n. 28, in data 5 giugno 1971, della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale l'Assessore
per l'industria e commercio di quella Regione ha concesso alla ISAB
s.p.a. d'installare e gestire nel Comune di Melilli un impianto per la
raffinazione di oli minerali per la lavorazione annuale di 7,5 milioni
di tonnellate di petrolio grezzo con successivo ampliamento a 14
milioni di tonnellate-anno.
A sostegno del gravame si premette in linea di fatto: che il
settore della installazione degli impianti per la raffinazione del
petrolio è di preminente interesse nazionale;
che, appunto per questo, la Commissione consultiva per l'energia,
presieduta dal Ministro per l'industria ed il commercio, elabora, nel
campo della politica petroliera ed in particolare della installazione
di detti impianti, studi e piani di carattere globale, che tengono
conto, proprio in relazione alle raffinerie ed alla loro ubicazione,
delle prospettive concernenti i fabbisogni petroliferi del Paese e di
tutti i vari problemi connessi considerati, nel loro insieme, sul piano
nazionale;
che esiste una Commissione interministeriale per la disciplina
petrolifera, che esamina le domande per la installazione di nuove
raffinerie e di ampliamento di quelle esistenti, al fine di attuare un
programma pluriennale di potenziamento delle attrezzature di
lavorazione del petrolio in vista dei prevedibili aumenti di consumo,
sempre sul piano nazionale;
che eguali problemi di programmazione, nel più vasto ambito del
Mercato comune europeo, di fatto, si presentano e stanno per trovare
una disciplina normativa in apposito "regolamento" della C.E.E., al
quale dovrà obbligatoriamente uniformarsi la legislazione interna dei
Paesi aderenti alla Comunità.
Dopo questa premessa, che postulerebbe l'esclusione, in materia, di
una qualsiasi competenza regionale autonoma o anche concorrente con
quella statale, si riconosce, peraltro, che in materia di industria e
commercio, ai sensi dell'art. 14, lett. d dello Statuto speciale per la
Regione siciliana e relative norme di attuazione, la Regione ha
competenza legislativa esclusiva, alla quale corrisponde piena
competenza amministrativa, ma si sostiene che l'esercizio concreto di
tale competenza deve essere coordinato con le attribuzioni riservate ai
poteri centrali dello Stato.
Poiché, con l'indiscriminato ed eccessivo esercizio delle sue
attribuzioni, che viene a concentrare nella Sicilia, in contrasto con i
preminenti interessi nazionali di cui alle sopra-riportate premesse,
gran parte degli impianti che andrebbero più opportunamente
distribuiti su tutto il territorio nazionale, esercizio del quale
l'impugnato decreto costituirebbe prova eloquente, si sostiene che la
Regione, con tale decreto, avrebbe esorbitato dalle proprie
attribuzioni, invadendo il campo di quelle statali.
A conforto di tale tesi si citano varie sentenze di questa Corte,
con le quali si afferma il principio che anche le Regioni a statuto
speciale debbono rispettare i limiti posti dalla Costituzione ai loro
poteri, compresi quelli costituiti "dagli interessi nazionali",
espressamente richiamati dall'art. 117 della Costituzione stessa.
In particolare si richiamano: la sentenza n. 4 del 1964, che
afferma la legittimità della formulazione di programmi riguardanti
l'intero Paese, comprese le Regioni a statuto speciale, in relazione al
piano generale degli acquedotti; la sentenza n. 13 del 1964,
riguardante la nazionalizzazione della produzione e distribuzione
dell'energia elettrica; la sentenza n. 58 del 1958, riguardante la
disciplina del credito.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare che
la Regione siciliana deve esercitare il potere di concessione per
l'installazione o l'ampliamento di raffinerie di petrolio greggio col
rispetto delle attribuzioni riservate al potere centrale dello Stato e
conseguentemente annullare l'atto impugnato.
Si è costituito nel giudizio il Presidente della Regione
siciliana, il cui patrocinio, con memoria depositata l'8 gennaio 1972,
a confutazione del ricorso ne eccepisce, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità, nel merito l'infondatezza, sostanzialmente per le
seguenti ragioni:
1) Inammissibilità, in quanto il ricorso è stato notificato dopo
che era trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento impugnato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.
2) Infondatezza.
Proprio nella materia che forma oggetto della presente controversia
la Corte si è già pronunziata con la sentenza n. 82 del 1958, con la
quale sono stati affermati alcuni principi ai quali, come risulta dalla
premessa dell'impugnato provvedimento, la Regione si è scrupolosamente
conformata.
Tra l'altro, respingendo la contraria tesi, in quella sede
sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, la Corte ha affermato il
principio che, quando siano trasferiti alla Regione poteri in una
materia nella quale il Ministro competente in sede statale deve
provvedere di "concerto" con altro o altri Ministri, competenti in
materia, i poteri relativi alla quale non siano stati trasferiti alla
Regione, questa ben può provvedere sostituendo al "concerto" il
"nulla-osta" o l'"assenso" del Ministro o dei Ministri, i poteri dei
quali non siano stati ad essa trasferiti.
Poiché tali "nulla-osta" nella specie la Regione ha ottenuti,
l'Avvocatura tenta di "aggirare" la citata sentenza parlando di
interessi nazionali e di programmazioni che, finora, non trovano alcuna
sanzione, non solo in leggi costituzionali, ma neppure in leggi
ordinarie, per cui non possono essere opposte alla Regione, per
limitarne poteri costituzionalmente sanciti.
Con memoria depositata il 13 aprile 1972, l'Avvocatura dello Stato,
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, a
confutazione della sopra riassunta memoria del patrocinio della
Regione, eccepisce, in sostanza, quanto segue:
a) Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Siccome, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953,
legittimati a proporre i ricorsi per conflitto di attribuzione, sono,
rispettivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri per lo Stato
ed il Presidente della Regione per le Regioni, ai fini della decorrenza
del termine d'impugnativa, dallo stesso art. 39 preveduto, occorre che
sia dimostrata la piena conoscenza dell'atto da impugnare da parte del
legittimato a proporre l'impugnativa e tale piena conoscenza da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri non può desumersi dalla
pubblicazione, per estratto, di un atto amministrativo, di per se non
soggetto a tale forma di notificazione.
b) Sul merito.
Non può ammettersi che in una materia di rilevante e preminente
interesse nazionale, connessa, per giunta, anche ad impegni
internazionali, una Regione possa disporre senza gli opportuni accordi
con gli organi centrali dello Stato, rifiutandosi perfino di fornire
notizie sulla potenzialità e sulla produttività degli impianti
autorizzati all'organo statale (Ministero dell'industria e del
commercio) competente in materia.
Pertanto, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri,
si insiste nel chiedere l'accoglimento del ricorso.
Alla sua volta, il patrocinio della Regione, con memoria depositata
l'11 aprile 1972, insiste sulle eccezioni di rito e di merito, sopra
riassunte, aggiungendo:
a) Sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, che con
sentenza n. 74 del 1960 questa Corte, in caso perfettamente analogo a
quello in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri avverso un decreto del Presidente della
Regione siciliana, perché proposto dopo il decorso del termine di 60
giorni dalla pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione.
b) Sul merito, che in sostanza, anche a voler ritenere esatte le
affermazioni dell'Avvocatura dello Stato circa l'importanza di
interesse nazionale ed internazionale degli impianti per la
raffinazione del petrolio e circa la necessità di una pianificazione
globale della materia che si estende a tutto il territorio nazionale,
in esso compreso anche quello delle Regioni a statuto speciale, sta di
fatto che tali interessi e tali esigenze, finora, non hanno formato
oggetto di concrete norme legislative, né sul piano costituzionale,
né su quello ordinario.
La materia resta, quindi, tuttora disciplinata dal r.d.l. 2
novembre 1933, n. 1741, e dal regolamento di esecuzione, approvato con
r.d. 20 luglio 1934, n. 1303, in relazione ai quali questa Corte, con
la sentenza n. 82 del 1958, ha riconosciuto il legittimo esercizio da
parte del competente Assessore della Regione siciliana, nell'ambito
della Regione, dei poteri spettanti, fuori da tale Regione, al
Ministero dell'industria e del commercio.
Nell'interesse della Regione, si insiste, nel chiedere il rigetto
del ricorso.
Nell'udienza si è costituito, in difesa della Regione, anche l'avv.
prof. Jemolo che, nella discussione orale, ha insistito nella eccezione
di tardività del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e
ne ha illustrato la infondatezza nel merito.
Alla sua volta l'Avvocato dello Stato, pur non disconoscendo la
competenza della Regione in materia, ha insistito nel sostenere che,
nel concreto esercizio delle relative attribuzioni, la Regione abbia
ecceduto, invadendo il campo delle attribuzioni statali. Considerato in diritto :
1. - In via pregiudiziale occorre esaminare la eccezione di
tardività del ricorso sollevata dalla Regione.
Al riguardo si rileva:
Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e
tra Regioni e Stato e altre Regioni debbono essere proposti nel termine
di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione
ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
Per il precedente art. 22, poi, nel procedimento davanti alla Corte
costituzionale (esclusi i procedimenti e giudizi di accusa) si
osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura
per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
In materia di pubblicazione di atti o provvedimenti amministrativi,
l'art. 2 di tale regolamento (approvato con r.d. 17 agosto 1907, n.
642) dispone testualmente: "Qualora si pretende che un atto o
provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti
giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o
provvedimento medesimo non ne abbiano avuto notificazione nelle forme
prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle
sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un
estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (del
regno) o nel Bollettino degli annunzi legali per la provincia".
Che l'atto impugnato nella specie, anche se adottato con la forma
di decreto assessoriale, sia un semplice atto amministrativo
(concessione) e non di governo non è contestato.
Poiché lo Stato non vi è direttamente contemplato, non doveva
essergli notificato.
È stato, però, pubblicato, non risulta se d'ufficio o a richiesta
di interessato, nella Gazzetta Ufficiate della Regione, seconda parte.
Per l'art. 15 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione siciliana, adottate con D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204,
nella seconda parte della Gazzetta Ufficiale di detta Regione debbono
essere pubblicati gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati,
gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non risulta che ci sia legge o regolamento regionale da cui quella
pubblicazione fosse prescritta.
Deve, dunque, ritenersi che si tratti di una pubblicazione non
obbligatoria ma facoltativa, alla quale, per ovvie considerazioni, non
può attribuirsi l'effetto contemplato nel sopra trascritto articolo 2
del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato.
Non può, in conseguenza, ritenersi che il termine per
l'impugnativa in esame dovesse decorrere da quella pubblicazione, ma
deve, invece, riconoscersi che dovesse decorrere da quella conoscenza
che il Presidente del Consiglio ne ha avuto attraverso la nota del
Ministero dell'industria e commercio del 21 ottobre 1971, in atti
depositata, rispetto alla quale il ricorso risulta tempestivo.
Né può in contrario invocarsi la sentenza n. 74 del 1960 di
questa Corte, perché l'atto che formava oggetto del giudizio con tale
sentenza definito-decreto del Presidente della Regione di annullamento
d'ufficio per motivi di interesse pubblico di un provvedimento
amministrativo definitivo - era un decreto del Governo regionale, la
cui pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della
Regione è prescritta espressamente dal sopra citato articolo 15 del
D.L.C.P.S. n. 204 del 1947.
L'esaminata eccezione risulta, pertanto, infondata.
2. - Nel merito il ricorso è infondato.
La questione circa il trasferimento all'Assessore per l'industria e
commercio della Regione siciliana dei poteri relativi alla materia
della concessione di impianto ed esercizio di raffinerie di oli
minerali è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il
profilo che, allo stato della legislazione, non fosse configurabile un
concerto tra Assessore regionale e Ministro e che, quindi, dovendo la
potestà del Ministro per l'industria e commercio in materia essere
esercitata di concerto con il Ministro per le finanze ed,
eventualmente, con il Ministro per la marina mercantile, le competenze
dei quali non erano state trasferite alla Regione, non potesse
ammettersi la possibilità giuridica per l'Assessore all'industria e
commercio della Regione di provvedere.
Ma questa Corte, con sentenza 18 dicembre 1958, n. 82, respinse
tale tesi, in sostanza, affermando:
1) che la materia è tuttora disciplinata soltanto dal decreto -
legge 2 novembre 1933, n. 1741 (conv. nella legge 8 febbraio 1934, n.
367) e dal relativo regolamento approvato con r.d. 20 luglio 1934, n.
1303;
2) che non possono porsi ai poteri attribuibili alle Regioni da
norme costituzionali limiti che non siano costituzionalmente
giustificati;
3) che l'esigenza del concorso nell'emanazione del provvedimento,
voluto dalla legge, di altre Amministrazioni centrali dello Stato, i
cui poteri non siano stati trasferiti alla Regione, può ben essere
manifestato senza la forma tipica del concerto, mediante accordi tra
Stato e Regione.
Nel caso in esame, l'Assessore regionale, uniformandosi
scrupolosamente alla citata sentenza, come risulta dalla premessa
dell'impugnato decreto, prima di emetterlo, ha ottenuto il consenso non
soltanto del Ministro per le finanze e di quello per la marina
mercantile, ma anche dello Stato Maggiore della Difesa e di tutti gli
organi statali, che, ai sensi del regolamento n. 1303 del 1934 possono
avere interesse, anche indiretto, nella materia.
A sostegno del gravame viene, perciò, prospettata una nuova tesi
che, logicamente, dovrebbe condurre alla negazione di ogni competenza
in materia da parte della Regione, ma che, in concreto, sembra limitata
alla richiesta che la Regione provveda previo accordo anche col
Ministro per l'industria e commercio.
Come si è esposto in narrativa, infatti, si sostiene:
che la materia degli idrocarburi e degli impianti che li concernono
è di innegabile, preminente interesse nazionale;
che, pertanto, deve formare oggetto di una programmazione globale,
che abbracci tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una
organica e funzionale collocazione territoriale degli impianti;
che la materia presenta anche una notevole rilevanza nei rapporti
con il MEC tanto che è in corso l'elaborazione di un regolamento, al
quale l'Italia, quale membro della Comunità, dovrebbe uniformarsi.
Anche questa tesi, peraltro, risulta completamente destituita di
giuridico fondamento.
Come è stato affermato anche nella sopra citata sentenza n. 82 del
1958, la competenza attribuita in materia alla Regione dal relativo
Statuto trova limiti soltanto nelle leggi costituzionali dello Stato.
A tutt'oggi, sul piano della legislazione, la materia è
disciplinata soltanto dal d.l. n. 1741 del 1933 e relativo regolamento,
che non hanno certo carattere di leggi costituzionali.
Per giunta, tale disciplina ha chiaramente per oggetto soprattutto
la sorveglianza diretta ad evitare evasioni fiscali e la garanzia della
pubblica incolumità.
Ne consegue che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, pur
apprezzabili, in senso astratto e forse anche de jure condendo, non
hanno in atto alcuna base concreta sul piano legislativo ordinario e
tanto meno su quello costituzionale.
Non si possono, pertanto, in base ad esse disapplicare norme che,
invece, come si è posto più volte in rilievo hanno indiscusso
carattere costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare alla Regione siciliana la competenza a disporre
la concessione per impianti di raffinazione di oli minerali, previo
accordo col Ministro per le finanze ed, eventualmente, con quello per
la marina mercantile, nonché con altri organi statali interessati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAPULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte