Sentenza n. 104/1973
Altra decisione · depositata il 05/07/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 212/1956
- art. 4legge 212/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'interno,
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28
giugno 1972, depositato in cancelleria il 7 luglio successivo ed
iscritto al n. 20 del registro conflitti 1972, per conflitto di
attribuzione sorto per effetto: a) della delibera 17 aprile 1972, n.
4363, con la quale il Comitato regionale di controllo della Regione
Emilia- Romagna nominava un Commissario nel Comune di Cortemaggiore per
provvedere all'adempimento delle operazioni prescritte dall'art. 4
della legge 4 aprile 1956, n. 212; b) della delibera 19 aprile 1972, n.
4472, dello stesso Comitato, concernente l'annullamento della
deliberazione 17 aprile 1972, n. 56, con la quale il Commissario di
nomina prefettizia aveva già provveduto alle operazioni predette nel
Comune di Cortemaggiore.
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 17 aprile 1972 il prefetto di Piacenza nominava il
dott. Lorenzo de Luca di Pietralata Commissario ad acta con l'incarico
di provvedere, nel Comune di Cortemaggiore, in sostituzione della
Giunta municipale inadempiente, all'assegnazione degli spazi per
l'affissione di materiale di propaganda elettorale, ai sensi dell'art.
4 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Con deliberazione 17 aprile 1972,
n. 56, il suddetto funzionario adempiva l'incarico affidatogli.
Nonostante ciò il Comitato regionale di controllo sugli atti degli
enti locali - sezione di Piacenza - con deliberazione n. 4363 del 17
aprile 1972 affidava il medesimo incarico ad un proprio Commissario,
all'uopo nominato, il quale, a sua volta, con proprio atto emesso il 18
aprile rinnovava il provvedimento adottato il giorno precedente dal
Commissario prefettizio. Lo stesso Comitato, con deliberazione n. 4472
del 19 aprile 1972, provvedeva poi ad annullare, per ritenuta
incompetenza, il provvedimento del Commissario prefettizio.
Avverso queste due deliberazioni del Comitato di controllo ha
proposto ricorso, per regolamento di competenza, il Ministro per
l'interno a seguito di delega avuta dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Nel ricorso, notificato il 28 giugno 1972, si sostiene che i
provvedimenti impugnati violano gli artt. 117, 118, 129, 130 e 134
della Costituzione, in relazione all'art. 59 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, e alla V disposizione transitoria dello Statuto regionale
dell'Emilia-Romagna, giacché la ripartizione degli spazi destinati
alla propaganda elettorale è adempimento strettamente inerente alla
materia elettorale ed in siffatta materia non compete alle Regioni a
statuto ordinario alcuna competenza legislativa e, conseguentemente,
nessuna funzione amministrativa.
Né varrebbe in contrario opinare che essendo gli adempimenti di
cui trattasi riservati alla Giunta comunale dovrebbe riconoscersi la
competenza dell'organo di controllo regionale sugli Enti locali, giusta
l'art. 130 della Costituzione, l'art. 59 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, e la V disp. trans. dello statuto. Il controllo previsto da
queste norme ha per oggetto atti propri dei Comuni e non atti, come
quelli di specie, che rientrano nel concetto di funzioni statali
decentrate ad organi comunali. Nell'adempimento delle operazioni
prodromiche allo svolgimento delle elezioni la Giunta comunale non
agisce quindi come organo dell'ente locale, bensì in veste di organo
dell'amministrazione statale; viene conseguentemente a trovarsi in uno
speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato al quale
spetteranno poteri di vigilanza, di annullamento d'ufficio nonché di
controllo sostitutivo.
Riguardo poi alla seconda deliberazione, con la quale il Comitato
di controllo regionale ha annullato il provvedimento adottato dal
Commissario prefettizio ritenendo, per contro, legittimo l'analogo
provvedimento emesso dal Commissario regionale, nel ricorso si osserva
che palese è la violazione dell'art. 130 Cost. ai sensi del quale il
controllo da parte dell'organo regionale può avvenire sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e non anche sugli atti
adottati dallo Stato in sostituzione di quelli dei predetti Enti
locali. Il Commissario prefettizio non agiva quale organo del Comune ma
come missus del prefetto; il suo provvedimento, non poteva quindi
essere annullato da parte del Comitato regionale di controllo. Soltanto
la Corte costituzionale, qualora fosse stata investita della questione
con ricorso della Regione, avrebbe potuto annullare il provvedimento in
questione.
Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo l'annullamento delle
delibere impugnate, in quanto invasive della competenza
costituzionalmente attribuita allo Stato nella materia in esame e la
declaratoria di spettanza allo Stato del potere di esercitare, a mezzo
di Commissario prefettizio, il controllo sostitutivo nella soggetta
materia, nonché il potere di controllo sulle Conseguenti deliberazioni
adottate dal Commissario.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte la Regione Emilia-Romagna non
si è costituita. Considerato in diritto :
1. - Il presente ricorso per regolamento di competenza proposto dal
Ministro per l'interno, su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha ad oggetto due deliberazioni emesse dal Comitato regionale
di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna:
la prima (n. 4363 del 17 aprile 1972) concernente la nomina di un
Commissario ad acta con incarico di provvedere nel Comune di
Cortemaggiore alle operazioni di assegnazione definitiva degli spazi
per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte dei
candidati al Senato della Repubblica nelle elezioni politiche del 7
maggio 1972; la seconda (n. 4472 del 19 aprile 1972) contenente
l'annullamento da parte dello stesso Comitato, della deliberazione 17
aprile 1972 con cui il Commissario ad acta, all'uopo nominato dal
prefetto di Piacenza, aveva già provveduto alle anzidette operazioni.
Nel ricorso si sostiene che l'adempimento delle operazioni di cui
trattasi, che la legge 4 aprile 1956, n. 212, affida alla Giunta
municipale, rientra nella materia elettorale di competenza statale,
sicché spetta allo Stato, in sostituzione della Giunta inadempiente,
provvedere a detta incombenza a mezzo di Commissario di nomina
prefettizia.
2. - Il ricorso è fondato.
Nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni a statuto
ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa (art. 117
Cost.) e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa (art. 118
Cost.) nella materia elettorale. Nella disciplina di questa materia va
ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione
elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo
svolgimento delle elezioni.
Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale le
"norme per la disciplina della propaganda elettorale" dettate dal
legislatore con la citata legge n. 212 del 1956, che vengono in
considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che,
nel caso di specie, il prefetto di Piacenza, al fine di garantire il
regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare
tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di
Cortemaggiore sulla Giunta municipale.
La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda
elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono
le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha
affidato alla Giunta municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro
statuito (art. 2, ultimo comma) che, nel caso in cui la giunta non
provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli
spazi per le affissioni, il prefetto nomina un suo commissario che si
sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti.
Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite
dalla Giunta municipale nella qualità di organo cui la legge affida
l'esercizio di funzioni statali.
In relazione a detta specifica posizione e alla natura delle
funzioni attribuite appare quindi ovvia la riserva allo Stato dei
poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo.
Facendo applicazione di tali concetti al caso in esame non può
pertanto disconoscersi che - non avendo la Regione Emilia-Romagna
alcuna competenza legislativa e amministrativa in materia elettorale -
spetta allo Stato, e per esso al prefetto nella sua qualità di organo
statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune
operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di
sostituirsi alla Giunta municipale.
Invasivo della competenza statale deve perciò ritenersi il
provvedimento 17 aprile 1972 con il quale il Comitato di controllo
sugli atti degli enti locali della Regione ha nominato un proprio
commissario perché, in luogo della Giunta municipale, procedesse
all'adempimento delle operazioni di riparto degli spazi per
l'affissione del materiale di propaganda elettorale. Siffatto
intervento sostitutivo non può essere giustificabile alla stregua
degli artt. 130 Cost., 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e V
disposizione transitoria dello Statuto regionale, giacché il sistema
dei controlli previsto dalle citate norme si riferisce unicamente agli
organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti
rientranti nella loro competenza istituzionale e non può, per contro,
estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di
attribuzioni statali ad essi demandate.
3. - Le considerazioni anzisvolte valgono anche a dimostrare
l'illegittimità del secondo provvedimento (19 aprile 1972, n. 4472)
con il quale il Comitato di controllo ha annullato l'atto 17 aprile
1972, n. 56, con cui il Commissario prefettizio aveva disposto la
ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale. Il potere di
annullamento del Comitato può, infatti, esercitarsi su atti ritenuti
illegittimi che siano stati adottati dalle Province, dai Comuni e da
altri Enti locali. Il Commissario di nomina prefettizia non agiva in
qualità di organo comunale, né poneva in essere attività propria del
Comune. Il suo atto - in quanto relativo allo svolgimento del servizio
elettorale la cui organizzazione è di riserva statale - va considerato
come provvedimento imputabile e riferibile allo Stato e come tale non
poteva essere annullato dall'organo di controllo regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di nominare un Commissario
che, in sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a
delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda
elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n.
212, e, per conseguenza,
annulla:
a) il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il
Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali della
Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico
di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore;
b) il provvedimento 19 aprile 1972, n. 4472, con il quale il
Comitato ha annullato la deliberazione n. 56 del 17 aprile 1972, con
cui il Commissario, all'uopo nominato dal prefetto di Piacenza, aveva
già provveduto alle indicate operazioni nel Comune di Cortemaggiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte