Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42legge 580/1967
  • art. 45legge 580/1967

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42,

settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per

la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e

delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1972

dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Alghisi

Agostino ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28

giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Su invito del pretore di Milano, il nucleo antisofisticazioni dei

carabinieri prelevava, presso panificatori di quella città, campioni

di pane e di sfarinati e li inviava, per l'analisi, al locale Ufficio

di igiene e profilassi, il quale, per i prodotti non risultati

corrispondenti ai requisiti di legge, inviava alcune denunzie

direttamente al pretore e non al medico provinciale.

Anziché trasmettere gli atti al medico provinciale, per

l'ulteriore corso della procedura ai sensi degli artt. 42, settimo

comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, il pretore, con

ordinanza 13 marzo 1972, sollevava questione di legittimità

costituzionale di tali disposizioni, perché esse, in violazione

dell'art. 112 Cost., lederebbero il principio della titolarità

dell'azione penale propria del pubblico ministero, e quindi del pretore

per i reati di sua competenza, attribuendo il potere-dovere di

acquisire e vagliare la notitia criminis ad un organo amministrativo.

Afferma il pretore che, nel sistema della legge n. 580 del 1967, il

pubblico ministero prende visione degli atti a seguito della denuncia

del medico provinciale, che è prevista - all'infuori del caso di

mancato pagamento della pena pecuniaria da parte del trasgressore -

solo per l'ipotesi che egli ravvisi nel fatto gli estremi dei delitti

indicati nel citato art. 42, settimo comma, restando esclusi i casi di

altri delitti, fra i quali, quello, assai frequente, della frode in

commercio (art. 515 codice penale).

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 28 giugno

1972, nel quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

L'Avvocatura deduce che il pretore, avendo agito nella veste di

pubblico ministero, non aveva la potestà di promuovere il giudizio di

legittimità costituzionale; e, nel merito, richiama la giurisprudenza

di questa Corte, secondo la quale il precetto contenuto nell'art. 112

Cost. non esclude condizioni per il promovimento o la prosecuzione

dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi

pubblicistici perseguiti dalla pubblica Amministrazione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Milano ha sottoposto a questa Corte la seguente

questione: se gli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio

1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei

cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, importino

violazione dell'art. 112 della Costituzione, per essere stato

interposto il medico provinciale tra il capo del laboratorio di

analisi, al quale sia risultata l'infrazione, ed il titolare

dell'obbligo di promovimento dell'azione penale: è ad esso medico

provinciale che - secondo il sistema della citata legge - va trasmessa

la denunzia; ed egli deve, a sua volta, ritrasmetterla all'autorità

giudiziaria, allorché sia stato omesso il pagamento della somma

stabilita in via amministrativa a carico del trasgressore (art. 45) e

allorché si tratti di delitti previsti dai capi II e III del titolo VI

del libro II del codice penale (art. 42, settimo comma).

Lamenta il pretore che, così, non sarebbero perseguiti fatti

delittuosi, quali la frode in commercio, prevista e punita dall'art.

515 del codice penale.

2. - Occorre rispondere preliminarmente all'interrogativo se il

giudice a quo, cui la denunzia è direttamente pervenuta, abbia

sollevato la questione in veste di pubblico ministero, nel quale caso

essa sarebbe inammissibile.

È bensì vero che la valutazione della rilevanza e della non

manifesta infondatezza spetta all'autorità giurisdizionale chiamata a

pronunziarsi sulla causa e che il pubblico ministero non può

sostituirvisi, non avendo il potere di emettere provvedimenti decisori

(vedansi le sentenze n. 109 del 1962, n. 40 del 1963 e n. 183 del 1971

di questa Corte), ma è altrettanto vero che le due funzioni di

pubblico ministero e di giudice sono unificate nel pretore, al quale

spetta ogni iniziativa nel processo.

Né è consentito di presumere che, avendo il giudice a quo rimesso

in limine gli atti alla Corte costituzionale, lo abbia fatto come

pubblico ministero e non come giudice, cioè prima e non dopo di aver

esercitato l'azione penale, sia perché questa non si concreta in un

atto formale, sia perché il pretore, per i reati di sua competenza,

qualora non proceda ad atti di istruzione, non ha l'obbligo di

contestare il fatto (sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970 della

Corte), né di disporre l'avviso di procedimento - ora comunicazione

giudiziaria (sentenza n. 197 del 1972), né di interrogare l'indiziato

o l'imputato, fuori dei casi previsti nell'art. 398, ultimo comma, del

codice di procedura penale (sentenza n. 33 del 1966).

3. - La censura mossa agli artt. 42, settimo comma, e 45 della

legge n. 580 del 1967, in riferimento all'art. 112 Cost., non è

fondata.

Infatti, è giurisprudenza di questa Corte che il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale non esclude che l'ordinamento

stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione

di essa, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti

dall'Amministrazione dello Stato (sentenza n. 105 del 1967).

Del resto, la conciliazione in via amministrativa è un istituto

tradizionalmente e largamente accolto nel nostro diritto, specie in

materie di carattere tecnico (persino per delitti punibili con la sola

pena della multa: art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;

art. 110 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificato dall'art. 10

della legge 3 gennaio 1951, n. 27), quale è anche quella in esame (per

le garanzie difensive in tema di revisione, vedasi la sentenza n. 146

del 1970).

D'altra parte, la ipotizzabilità, rispetto alla legge in esame, di

una frode in commercio (art. 515 cod. pen.) è, per vero, assai

remota, sol che si tengano presenti la materialità del reato (consegna

di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per

origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella richiesta

o pattuita) e i limiti di applicazione della legge n. 580 del 1967,

quali risultano dalla sua dettagliata normativa e dalla minuta

disciplina delle modalità esecutive delle infrazioni; e quel reato è,

per di più, del tutto estraneo alla regolamentazione della

conciliazione in via amministrativa del denunziato art. 45, che attiene

alle fattispecie contravvenzionali, punibili con la sola pena

dell'ammenda (di per sé già ammesse all'oblazione: art. 162 cod.

pen.), elencate nel precedente art. 44, il quale, altresì, fa salvi in

modo espresso i casi in cui i fatti costituiscano più gravi reati.

Il che sta a significare che ogniqualvolta pervenga al pubblico

ministero o al pretore la notizia di reati diversi da quelli previsti e

descritti nella legge n. 580 del 1967, l'azione penale può (e deve)

essere liberamente ed obbligatoriamente promossa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580

(Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte