Sentenza n. 104/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42legge 580/1967
- art. 45legge 580/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42,
settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per
la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1972
dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Alghisi
Agostino ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28
giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Su invito del pretore di Milano, il nucleo antisofisticazioni dei
carabinieri prelevava, presso panificatori di quella città, campioni
di pane e di sfarinati e li inviava, per l'analisi, al locale Ufficio
di igiene e profilassi, il quale, per i prodotti non risultati
corrispondenti ai requisiti di legge, inviava alcune denunzie
direttamente al pretore e non al medico provinciale.
Anziché trasmettere gli atti al medico provinciale, per
l'ulteriore corso della procedura ai sensi degli artt. 42, settimo
comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, il pretore, con
ordinanza 13 marzo 1972, sollevava questione di legittimità
costituzionale di tali disposizioni, perché esse, in violazione
dell'art. 112 Cost., lederebbero il principio della titolarità
dell'azione penale propria del pubblico ministero, e quindi del pretore
per i reati di sua competenza, attribuendo il potere-dovere di
acquisire e vagliare la notitia criminis ad un organo amministrativo.
Afferma il pretore che, nel sistema della legge n. 580 del 1967, il
pubblico ministero prende visione degli atti a seguito della denuncia
del medico provinciale, che è prevista - all'infuori del caso di
mancato pagamento della pena pecuniaria da parte del trasgressore -
solo per l'ipotesi che egli ravvisi nel fatto gli estremi dei delitti
indicati nel citato art. 42, settimo comma, restando esclusi i casi di
altri delitti, fra i quali, quello, assai frequente, della frode in
commercio (art. 515 codice penale).
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 28 giugno
1972, nel quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
L'Avvocatura deduce che il pretore, avendo agito nella veste di
pubblico ministero, non aveva la potestà di promuovere il giudizio di
legittimità costituzionale; e, nel merito, richiama la giurisprudenza
di questa Corte, secondo la quale il precetto contenuto nell'art. 112
Cost. non esclude condizioni per il promovimento o la prosecuzione
dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi
pubblicistici perseguiti dalla pubblica Amministrazione. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Milano ha sottoposto a questa Corte la seguente
questione: se gli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio
1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, importino
violazione dell'art. 112 della Costituzione, per essere stato
interposto il medico provinciale tra il capo del laboratorio di
analisi, al quale sia risultata l'infrazione, ed il titolare
dell'obbligo di promovimento dell'azione penale: è ad esso medico
provinciale che - secondo il sistema della citata legge - va trasmessa
la denunzia; ed egli deve, a sua volta, ritrasmetterla all'autorità
giudiziaria, allorché sia stato omesso il pagamento della somma
stabilita in via amministrativa a carico del trasgressore (art. 45) e
allorché si tratti di delitti previsti dai capi II e III del titolo VI
del libro II del codice penale (art. 42, settimo comma).
Lamenta il pretore che, così, non sarebbero perseguiti fatti
delittuosi, quali la frode in commercio, prevista e punita dall'art.
515 del codice penale.
2. - Occorre rispondere preliminarmente all'interrogativo se il
giudice a quo, cui la denunzia è direttamente pervenuta, abbia
sollevato la questione in veste di pubblico ministero, nel quale caso
essa sarebbe inammissibile.
È bensì vero che la valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza spetta all'autorità giurisdizionale chiamata a
pronunziarsi sulla causa e che il pubblico ministero non può
sostituirvisi, non avendo il potere di emettere provvedimenti decisori
(vedansi le sentenze n. 109 del 1962, n. 40 del 1963 e n. 183 del 1971
di questa Corte), ma è altrettanto vero che le due funzioni di
pubblico ministero e di giudice sono unificate nel pretore, al quale
spetta ogni iniziativa nel processo.
Né è consentito di presumere che, avendo il giudice a quo rimesso
in limine gli atti alla Corte costituzionale, lo abbia fatto come
pubblico ministero e non come giudice, cioè prima e non dopo di aver
esercitato l'azione penale, sia perché questa non si concreta in un
atto formale, sia perché il pretore, per i reati di sua competenza,
qualora non proceda ad atti di istruzione, non ha l'obbligo di
contestare il fatto (sentenze n. 46 del 1967 e n. 16 del 1970 della
Corte), né di disporre l'avviso di procedimento - ora comunicazione
giudiziaria (sentenza n. 197 del 1972), né di interrogare l'indiziato
o l'imputato, fuori dei casi previsti nell'art. 398, ultimo comma, del
codice di procedura penale (sentenza n. 33 del 1966).
3. - La censura mossa agli artt. 42, settimo comma, e 45 della
legge n. 580 del 1967, in riferimento all'art. 112 Cost., non è
fondata.
Infatti, è giurisprudenza di questa Corte che il principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale non esclude che l'ordinamento
stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione
di essa, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti
dall'Amministrazione dello Stato (sentenza n. 105 del 1967).
Del resto, la conciliazione in via amministrativa è un istituto
tradizionalmente e largamente accolto nel nostro diritto, specie in
materie di carattere tecnico (persino per delitti punibili con la sola
pena della multa: art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;
art. 110 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificato dall'art. 10
della legge 3 gennaio 1951, n. 27), quale è anche quella in esame (per
le garanzie difensive in tema di revisione, vedasi la sentenza n. 146
del 1970).
D'altra parte, la ipotizzabilità, rispetto alla legge in esame, di
una frode in commercio (art. 515 cod. pen.) è, per vero, assai
remota, sol che si tengano presenti la materialità del reato (consegna
di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella richiesta
o pattuita) e i limiti di applicazione della legge n. 580 del 1967,
quali risultano dalla sua dettagliata normativa e dalla minuta
disciplina delle modalità esecutive delle infrazioni; e quel reato è,
per di più, del tutto estraneo alla regolamentazione della
conciliazione in via amministrativa del denunziato art. 45, che attiene
alle fattispecie contravvenzionali, punibili con la sola pena
dell'ammenda (di per sé già ammesse all'oblazione: art. 162 cod.
pen.), elencate nel precedente art. 44, il quale, altresì, fa salvi in
modo espresso i casi in cui i fatti costituiscano più gravi reati.
Il che sta a significare che ogniqualvolta pervenga al pubblico
ministero o al pretore la notizia di reati diversi da quelli previsti e
descritti nella legge n. 580 del 1967, l'azione penale può (e deve)
essere liberamente ed obbligatoriamente promossa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 42, settimo comma, e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580
(Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte