Sentenza n. 104/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 9
ottobre 1967, n. 973 (Istituzione di un'addizionale alla imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in
sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le
professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo
successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. 1 della legge 9 ottobre
1971 n. 825 (Delega legislativa ai Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) e 82 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione dell'IRPEF), promossi con le seguenti ordinanze:
1) tre ordinanze emesse il 23 maggio 1977 dal Tribunale di Genova
nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle
finanze dello Stato iscritte ai nn. 558, 559, 560 del registro
ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze
dello Stato iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno
1978;
3) ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze
dello Stato iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 dell'anno
1978;
4) nove ordinanze emesse il 6 marzo 1981 dal Tribunale de L'Aquila
nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle
finanze dello Stato iscritte ai nn. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414 e 415 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa l'8 gennaio 1981 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze
dello Stato iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno
1981;
6) ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal Tribunale de L'Aquila
nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle
finanze dello Stato iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'anno
1982;
7) due ordinanze emesse il 13 dicembre 1979 dal Tribunale di
Venezia nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione
delle finanze dello Stato iscritte ai nn. 243 e 244 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 191 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Marcello Cogliati Dezza per l'ENEL e l'Avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con tre ordinanze, emesse sotto la stessa data del 23 maggio
1977 (notificate il 29 settembre e comunicate il 3 ottobre dello stesso
1977; pubblicate nella G. U. 15 febbraio 1978 n. 46 e iscritte ai nn.
558 e 560 R.O. 1977) nei procedimenti promossi, con distinti atti di
opposizione ad ingiunzioni fiscali (la prima della Dogana di Savona per
la somma di lire 14.937.915, la seconda della Dogana di Massa Carrara
per la somma di lire 11.418.715, la terza della Dogana di Genova per la
somma di lire 47.429.655; tutte somme dovute per il primo quadrimestre
1974) spiegati dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello
Stato, il Tribunale di Genova ritenne rilevante e giudicò, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (istitutiva di
un'addizionale all'imposta di consumo dell'energia elettrica a carico
dell'ENEL, con divieto di rivalsa) sul riflesso che 1) la legge
impugnata era da stimarsi ancora in vigore per non ricorrere gli
estremi della abrogazione implicita in forza della operata riforma
tributaria né della abrogazione espressa delle imposte "sostituite", e
il permanente vigore se ne poteva dedurre dall'art. 21 comma secondo
D.P.R. 638/1972, II) il principio di eguaglianza, assicurato dall'art.
3 Cost., sembrava violato per essere l'imposta di consumo dell'energia
elettrica, con divieto di rivalsa, stata istituita nei confronti del
solo ENEL ed al dichiarato fine di sottoporre l'Ente ad una imposizione
straordinaria, e III) l'art. 53 appariva violato per essere la
straordinaria imposizione svincolata dai normali indici della capacità
contributiva dell'ENEL.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
comune ai tre incidenti, depositato il 7 marzo 1978, con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato il carattere
straordinario dell'imposta e l'applicazione dell'art. 3 Cost. alle
norme tributarie le quali debbono fondarsi sul principio della
capacità contributiva, che non risulta violato per essere la imposta
de qua un tributo indiretto sulla produzione, e ponendo in rilievo la
peculiarità dell'ENEL; argomentazioni che hanno indotto l'Avvocatura a
concludere per la infondatezza della proposta questione.
2.1. - Con nove ordinanze rese - in separati giudizi di
opposizione, proposti dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato, I) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale
di Pescara il 10 aprile 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire
86.353.335 a titolo di addizionale all'imposta erariale energia
elettrica a tutto il 31 dicembre 1978 per la Provincia de L'Aquila, Il)
all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 22 maggio
1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 105.013.830 a titolo di
addizionale all'imposta erariale energia elettrica, interessi e
indennità di mora a tutto il 31 dicembre 1978, III) all'atto,
notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 26 marzo
1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 20.527.595 a titolo di
addizionale imposta energia elettrica, riferita ai consumi di energia
elettrica da gennaio a dicembre 1978, di indennità di mora e
accessori, IV) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale
di Pescara il 5 giugno 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire
98.889.650 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica e
interessi a tutto il 31 dicembre 1978, V) all'atto, notificato ad
istanza della Dogana principale de L'Aquila il 16 novembre 1978,
d'ingiunzione a pagare la somma di lire 18.617.850 a titolo di
addizionale imposta erariale energia elettrica riferita al consumo di
energia elettrica al 31 dicembre 1977 e d'indennità di mora, Vl)
all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Giulianova
il 5 dicembre 1975, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 11.837.702
a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica per il
periodo successivo al 1 gennaio 1974 e d'indennità di mora, VII)
all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 23 gennaio
1976, di ingiunzione a pagare le somme di lire 23.362.530 a titolo di
addizionale imposta erariale energia elettrica e di lire 1.705.930 per
interessi legali del 5% annuo calcolati dal 31 dicembre 1974, VIII)
all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il
13 febbraio 1976, d'ingiunzione a pagare le somme di lire 9.747.530 a
titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica sul consumo
dell'energia elettrica riferito al 31 agosto 1975 e di lire 900.325 a
titolo di interessi di mora fino al 31 dicembre 1975, - sotto la data
del 6 aprile 1981 (notificate il 23 e comunicate il 27 del medesimo
mese di aprile 1981; pubblicate nella G. U. n.. 283 del 14 ottobre 1981
e iscritte ai nn. 407 a 415 R.O. 1981), ma aventi la stessa
motivazione, il Tribunale de L'Aquila ritenne rilevante sul riflesso
che la prospettata abrogazione tacita della legge tributaria, la cui
vigenza era per contro sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria,
rendesse oggettivamente preminente l'esame dell'eccezione dell'ENEL e,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., giudicò non manifestamente
infondata la questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973
perché I) la potenziale violazione del principio di eguaglianza, di
cui all'art. 3 Cost., e prospettabile sulla base della stessa struttura
singolare della imposizione, dalla quale discende anche la possibile
violazione del principio della proporzionale capacità contributiva di
cui all'art. 53 Cost., II) la descritta situazione è prospettabile sia
con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della
riforma tributaria, sia - ed ancor più - con riferimento al periodo
successivo alla riforma, caratterizzata da una sostanziale
ristrutturazione del sistema impositivo.
2.2. - Avanti la Corte si è costituito per l'ENEL in forza di
procura speciale autenticata nella firma dal not. Capasso di Roma
(rep. n. 114001 del 21 maggio 1981), l'avv. Marcello Cogliati Dezza
che, con deduzioni depositate il 3 novembre 1981, ha concluso per
l'accoglimento della questione, sollevata anche d'ufficio dal Tribunale
de L'Aquila, argomentando, in riferimento all'art. 3 Cost., da ciò che
l'Ente costituisce l'unico contribuente soggetto non solo all'IRPEG e
all'ILOR ma anche alla addizionale alla quale altri enti, che pur
svolgono la stessa attività (produzione di energia elettrica per il
23,6% del totale), non sono soggetti, e, in riferimento all'art. 53
Cost., che nella l. 973/1967 non si è tenuto conto della capacità
contributiva dell'ENEL' ma si sarebbe mirato alla percezione di un
gettito che le condizioni economiche dell'Ente non avrebbero
giustificato, e insistendo nell'osservare che, ove si prendano in
considerazione la riforma tributaria, l'abolizione, a questa
consecutiva, d'imposte in luogo delle quali era stata creata
l'addizionale, e l'istituzione, in loro vece, di tributi ai quali anche
l'Ente è assoggettato, ci si troverebbe di fronte ad un'imposta
sostitutiva a carico di un unico contribuente che peraltro soggiace a
tutte le imposte che gravano sulla generalità dei soggetti passivi -
compresi quelli che svolgono la stessa sua attività -. Con breve
memoria, depositata il 22 settembre 1983, la difesa dell'ENEL al fine
di rafforzare il sospetto, che dall'essere stati gli incidenti
assegnati a trattazione nella adunanza in camera di consiglio dell'11
ottobre 1983 poteva affiorare, della irrilevanza della questione, ha
accompagnato la copia semplice della sent. 25 ottobre 1982 n. 5578
della sezione I civile della Corte di Cassazione reiettiva del ricorso
dell'Amministrazione finanziaria contro la sent. 19 giugno 1981 n. 539,
con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva giudicato abolita con
la riforma del 1973 la addizionale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con
deduzioni depositate il 3 novembre 1981, con le quali l'Avvocatura
generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta
questione insistendo nel rilevare che la censura, basata sulla
violazione dell'art. 3 Cost., sarebbe assorbita dal richiamo dell'art.
53 Cost. e, comunque, le diversità tra l'ENEL e le altre imprese
elettriche, non assoggettate alla addizionale, sarebbero evidenti, e
che la ripetuta addizionale ha natura di imposta indiretta sulla
produzione, sulla quale non può incidere l'art. 53.
3.1. - Con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 (notificata il 22
dicembre e comunicata il 29 dello stesso mese di dicembre; pubblicata
nella G. U. n. 143 del 26 maggio 1982 e iscritta al n. 60 R.O. 1982)
nel procedimento promosso - con atto di opposizione all'ingiunzione,
notificata ad istanza della Dogana principale di Pescara il 5 agosto
1975, di pagamento delle somme di lire 13.159.605 per l'addizionale sul
consumo di energia elettrica riferito al 31 dicembre 1974 e di lire
1.071.855 a titolo di indennità di mora e interessi di mora al 5%
annuo dal 1 gennaio 1975 - dall'ENEL contro l'Amministrazione delle
Finanze dello Stato, il Tribunale de L'Aquila ritenne oggettivamente
preminente sulla eccezione d'irrilevanza, prospettata dalla difesa
dello Stato e comunque sollevata d'ufficio, l'esame della questione
d'illegittimità, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., della l. 9
ottobre 1967 n. 973, che giudicò non manifestamente infondata, specie
in riferimento al periodo successivo alla riforma tributaria,
caratterizzato da una sostanziale ristrutturazione del sistema
impositivo, per la strutturale singolarità della posizione dell'ENEL.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 15 giugno 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha sostanzialmente riprodotto le argomentazioni esposte nell'atto
d'intervento sub 1.2. e ribadito la conclusione d'infondatezza della
proposta questione.
4.
1. - Con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 (notificata il 29
maggio e comunicata l'8 giugno 1978; pubblicata nella G. U. n. 359 del
27 dicembre 1978 e iscritta al n. 451 R.O. 1978) nei tre procedimenti
poi riuniti - promossi dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato - di opposizione I) alla ingiunzione, notificata ad istanza
della Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento della
somma di lire 1.566.237, a titolo di addizionale dell'imposta erariale
di consumo dell'energia elettrica consumata nel bimestre novembre -
dicembre 1973 ed accessori, II) e III) alle ingiunzioni, notificate
dalla stessa Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento,
rispettivamente, della somma di lire 4.486.010, a titolo di addizionale
dell'imposta erariale di consumo in base alle dichiarazioni di consumo
di energia elettrica del bimestre marzo - aprile 1974 e del bimestre
maggio - giugno 1974 ed accessori, il Tribunale di Palermo esaminò la
questione d'illegittimità, sollevata dall'Ente in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 l.9 ottobre 1971 n. 825 e 82 D.P.R.
29 settembre 1973 n. 598 (rectius 597) nella parte in cui non
includono, fra i tributi rispettivamente da sopprimere e di cui è
stata disposta la soppressione, l'addizionale all'imposta erariale di
consumo sull'energia elettrica istituita a carico dell'ENEL dall'art. 1
l. 9 ottobre 1967 n. 973, in sostituzione dell'imposta comunale su le
industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa
addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo
speciale di cure; dopo aver precisato che l'ingiunzione relativa al
bimestre novembre - dicembre 1973 riguarda in realtà l'acconto dovuto
per il bimestre gennaio - febbraio 1974, ne ritenne la rilevanza vuoi
escludendo la esistenza nella normativa di elementi atti ad inferirne
l'intenzione, dal legislatore nutrita, di limitare preventivamente nel
tempo il vigore della addizionale nemmeno con riferimento al tempo in
cui era prevista l'entrata in vigore della riforma tributaria, la
quale, al momento dell'approvazione della l. 9 ottobre 1967 n. 973, era
ancora allo stadio di progetto di legge, vuoi negando la implicita
soppressione della addizionale per effetto dell'art. 82 D.P.R. 597/1973
che, in esecuzione della delega conferita al Governo dalla l. 825/1971,
ha soppresso l'imposta comunale su le industrie, i commerci, le arti,
le professioni e la relativa addizionale provinciale, l'imposta
camerale ed il contributo speciale di cure per non essere la sorte
della addizionale legata alla vicenda dei tributi che ha sostituito,
vuoi escludendo che l'addizionale sia stata soppressa in virtù
dell'art. 42 D.P.R. 601/1973, relativo all'abrogazione delle
disposizioni concernenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche
sotto forma di regimi tributari sostitutivi, non confermate dalla
predetta legge, per non essere l'obbligo, per l'ENEL di corrispondere
senza diritto a rivalsa una addizionale all'imposta erariale di consumo
sulla energia elettrica, in sostituzione degli altri tributi innanzi
specificati, equiparabile ad un'agevolazione, vuoi infine negando che
il D.P.R. 638/1972 sancisca una espressa abrogazione dell'addizionale
all'imposta erariale di consumo sull'energia e constatando, per contro,
che l'art. 2 di tale decreto, con attribuire ai comuni somme pari a
quelle percepite da questi enti locali per il 1971 a titolo di
compartecipazione all'addizionale di che trattasi, ha mutato soltanto
la destinazione del gettito della imposta. Assodata in tal guisa la
rilevanza, l'adito Tribunale, dopo aver richiamato le tre ordinanze del
Tribunale di Genova (sopra 1.) in punto alla l. 973/1967, estese il
sospetto d'incostituzionalità agli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R.
597/1973 nella parte in cui non includono fra i tributi rispettivamente
da sopprimere o di cui è stata disposta la soppressione l'addizionale
all'imposta di consumo sull'energia elettrica sul riflesso che, a
decorrere dal 1 gennaio 1974, l'ENEL ai sensi dell'art. 2 b) D.P.R.
598/1973 e dell'art. 2 D.P.R. 599/1973, è soggetto all'IRPEG e
all'ILOR, cioè allo stesso trattamento cui sono assoggettati gli enti
pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio commerciale e, per giunta, all'addizionale creata per esso
Ente in sostituzione di altri tributi in atto soppressi. e che non
sembrano profilabili, a giustificazione della constatata disparità di
trattamento, situazioni nettamente differenziate.
4.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dell'ENEL
giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 13 settembre 1978,
gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berliri, sottolineando a
conforto della conclusione di dichiarazione di incostituzionalità i
passi salienti della motivazione della ordinanza di rimessione e
negando, in aggiunta, fondatezza all'argomento, dalla difesa dello
Stato basato sulla posizione peculiare dell'ENEL per ciò che in
materia tributaria non sussiste - ad eccezione dell'addizionale -
alcuna situazione particolare dell'Ente vuoi soggettivamente perché
l'ENEL è soggetto a tutte le imposte da cui sono gravati gli altri
enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale, vuoi oggettivamente perché
l'energia elettrica, prodotta dall'ENEL al pari di quella prodotta da
altri, è, per l'appunto, gravata dalla imposta erariale di consumo
sull'energia elettrica e, infine, all'incirca un quarto della energia
prodotta in Italia è di produzione di terzi (aziende municipalizzate,
società private, riproduttori, Ferrovie dello Stato, ecc.). Ciò
argomentato in riferimento all'art. 3 Cost., ha la difesa dell'ENEL
sostenuto la violazione dell'art. 53 Cost. ponendo in rilievo che i
tributi, sostituiti per il solo Ente dall'addizionale, sono stati a
loro volta sostituiti per la generalità dei contribuenti da altre
imposte alle quali lo stesso ENEL è soggetto.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 16 gennaio 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha riprodotto le argomentazioni versate nell'incidente proposto
dal Tribunale di Genova (supra 1.2.) che ha confermato anche in
riferimento all'ampliatio determinata dal Tribunale di Palermo ed ha
concluso per la infondatezza della intera questione.
5.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 (notificata il 7 e
comunicata il 21 del successivo marzo 1978; pubblicata nella G. U. n.
186 del 5 luglio 1978 e iscritta al n. 212 R.O. 1978) nel procedimento
promosso dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato
avverso la ingiunzione, notificata ad istanza dell'Ufficio di Dogana
Roma I il 3 ottobre 1974, di pagamento di lire 103.222.425 a titolo di
addizionale relativa all'imposta energia elettrica, liquidata in base a
dichiarazioni di consumo mensili e bimensili, di indennità di mora e
bollo quietanza, il Tribunale di Roma giudicò - con riferimento al
periodo posteriore al 10 gennaio 1974 - rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione
d'illegittimità della l. 973/1967 e degli artt. 1, punto 1 l. 825/1971
e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non comprendono tra i tributi
aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l. 973/1967, argomentando in
punto di rilevanza da ciò che l'addizionale, per avere carattere
d'imposta indiretta sulla produzione, non è una imposta sostitutiva,
tale da risentire immediatamente della soppressione del tributo
sostituito che è imposta diretta sul reddito netto, e che la sua
soppressione non e seguita neppure alla riforma tributaria per
esplicito o per implicito, né in virtù della legge di delega, a
proposito della quale il giudice a quo rilevò che la Commissione
parlamentare ebbe ad osservare che " la elencazione dei tributi
soppressi deve ritenersi tassativa, così che non è dato al Governo di
poter ritenere che ve ne siano, per implicito, compresi altri non
specificamente indicati", né infine, per l'esercizio 1973, dal D.P.R.
638/1972, il cui art. 2, nel regolare l'attribuzione di somme agli enti
indicati nell'art. 14 l. 825/1971, prevede, per il quinquennio 1973 -
1977, la corresponsione ai Comuni di somme di importo pari a quelle
attribuite ai medesimi per l'anno 1971 a titolo di compartecipazione
all'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica dovuta
dall'ENEL, mentre dal 1 gennaio 1974 - ferma restando per il
quinquennio la attribuzione ai Comuni di somme di importo pari a quelle
attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione
all'addizionale delle imposte di consumo dovute dall'ENEL - è
soppresso. Sulla non manifesta infondatezza argomentò il Tribunale, in
relazione all'art. 3 Cost., dal trattamento deteriore riservato
all'ENEL rispetto ad altre società ed enti produttori e distributori
di energia elettrica, e, in relazione all'art. 53 Cost., dall'essere
l'addizionale svincolata dai normali elementi indice della capacità
contributiva dell'ENEL.
5.2. - Avanti la Corte, nell'interesse dell'ENEL si è, giusta
delega in calce alle deduzioni depositate il 14 luglio 1978, costituito
l'avv. Marcello Cogliati Dezza sottolineando i passi più incisivi
della motivazione della ordinanza di rimessione e, in particolare, il
divieto, fatto all'ENEL, di esercitare la rivalsa, e concludendo per la
declaratoria di fondatezza della proposta questione in quanto,
quand'anche potesse ammettersi la legittimità dell'addizionale al
tempo della sua istituzione, la riforma tributaria, nel momento in cui,
pur sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei
quali per il solo ENEL era stata creata l'addizionale, non ha abolito
anche questa ultima; la difesa dell'ENEL ha prodotto il bilancio
dell'Ente al 31 dicembre 1976 con la relazione del Consiglio
d'Amministrazione inferendone che in Italia la produzione da parte
dell'Ente copriva soltanto il 76,4 % e, pertanto, esistevano altri
soggetti che, pur producendo il 23,6 per cento, non erano tenuti alla
corresponsione dell'addizionale. Nella ulteriore brevissima memoria,
depositata il 27 dicembre 1983, la difesa dell'ENEL ha richiamato 596
sentenze di vari giudici (non esclusa la Corte di Cassazione) che, in
accoglimento delle opposizioni dell'Ente, hanno dichiarato avvenuta
l'abrogazione della addizionale senza prospettarsi la questione di
costituzionalità.
È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 25 luglio
1978, con il quale ha concluso per la infondatezza della questione
aggiungendo alle considerazioni, svolte in precedenti interventi, che
l'addizionale non è stata collegata ad alcuna contropartita e,
pertanto, sarebbe privo d'importanza il rilievo, fatto dal Tribunale,
su ciò che l'addizionale venga applicata senza contropartita dal 1
gennaio 1974 per non essere la situazione dell'ENEL mutata a seguito
della riforma tributaria.
6.1. - Con ordinanza resa l'8 gennaio 1981 (notificata il 22 e
comunicata il 27 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 283
del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 421 R.O. 1981) nel procedimento
introdotto dall'ENEL nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze
dello Stato con atto di opposizione all'ingiunzione, emessa il 10
ottobre 1974 dalla Dogana di Brescia e notificata il 24 gennaio 1975,
di pagamento di lire 88.668.220, oltre gli interessi maturandi e spese
di esecuzione, a titolo di addizionale di imposta sul consumo di
energia elettrica per l'anno 1974, il Tribunale di Brescia giudicò
rilevante e non manifestamente infondata - in rapporto agli artt. 3 e
53 Cost. -, in riferimento al periodo posteriore al 10 gennaio 1974, la
questione d'illegittimità della l. 973/1967 nonché degli artt. 1
punto 1) l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non
comprendono tra i tributi aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l.
973/1967, argomentando in punto alla rilevanza da ciò che dalla
abolizione, disposta dall'art. 82 D.P.R. 597/1973, delle imposte in
sostituzione delle quali venne istituita l'addizionale sulla imposta di
consumo dell'energia elettrica, non discende automaticamente la
eliminazione di quest'ultima per essere questa legata alla sola imposta
di consumo che non è venuta meno, e per non rinvenirsi per contro un
collegamento strutturale con la prima, e sottolineando che la
eliminazione dei regimi sostitutivi, prevista dall'art. 42 D.P.R.
601/1973, attiene alle sostituzioni che si concretano in agevolazioni
(oltreché in esenzioni tributarie) tra le quali non rientra
l'addizionale per colpire questa la produzione della energia elettrica
non già il relativo reddito, e che l'assoggettamento dell'ENEL
all'ILOR non comporta di per sé stesso abolizione dell'addizionale di
cui alla l. 973/1967, che non è imposta diretta né è stata
ricompresa tra le varie imposte da abolire, minuziosamente indicate
nella legge delega 825/1971, né dai decreti delegati che ne sono
conseguiti. Sulla non manifesta infondatezza della proposta questione
rilevò il Tribunale in rapporto all'art. 3 Cost. che dal 1 gennaio
1974 l'ENEL è soggetto, al pari di ogni altro ente pubblico o privato
avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale, all'IRPEG e all'ILOR e, unico tra tutti i contribuenti, è
anche assoggettato - in sostituzione di altre imposte che sono state
abolite - alla addizionale, e ciò sebbene esistano, sia pure con
importanza più limitata, altri soggetti produttori e distributori di
energia elettrica, e in rapporto all'art. 53 Cost. che la addizionale
è svincolata dai normali elementi costituenti indice della capacità
contributiva in quanto colpisce la produzione dell'energia elettrica
indipendentemente dal relativo reddito
6.2. - Sotto la stessa data del 3 novembre 1981 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri riproducendo a sostegno della
declaratoria d'infondatezza considerazioni versate in altri interventi,
mentre, nell'interesse dell'ENEL, si è costituito, giusta delega in
calce alle deduzioni, l'avv. Marcelio Cogliati Dezza riecheggiando in
particolare argomentazioni, svolte per l'incidente sub 5.2., a sostegno
della declaratoria di fondatezza.
7.1. - Con due ordinanze, emesse sotto la stessa data del 13
dicembre 1979 ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1983 (notificate il
19 e comunicate il 20 del mese di febbraio 1980; pubblicate nella G. U.
n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritte ai nn. 243 e 244 R.O. 1983) nei
separati procedimenti introdotti dall'ENEL nei confronti
dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato con atti di opposizione
I) all'ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana principale di
Venezia il 13 febbraio 1975, di pagamento dell'importo complessivo di
lire 2.203.710 a titolo di addizionale all'imposta di consumo,
indennità e interessi legali nella misura del 5% annuo maturati e
maturandi dal 9 novembre 1974 al giorno dell'effettivo pagamento, oltre
bollo di quietanza e II) all'ingiunzione, notificata ad istanza della
Dogana principale di Venezia il 13 gennaio 1978, di pagamento
dell'importo complessivo di lire 6.037.575 a titolo di addizionale
all'imposta di consumo sull'energia elettrica oltre gli interessi di
mora (situazione al luglio 1976), il Tribunale di Venezia giudicò
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente
infondate le questioni di costituzionalità A) dell'art. 1 della l.
973/1967 nella parte in cui, in sostituzione di altre imposte, pone a
carico dell'ENEL, senza diritto di rivalsa, una addizionale all'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica, e B) degli artt. 1
l.825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non ricomprendono
tra i tributi da abolire, e poi aboliti, l'addizionale di cui alla l.
973/1967, puntualizzando, a proposito della rilevanza, argomenti già
svolti in ordinanze di rimessione di altri giudici mediante la
esposizione delle disposizioni normative che si sono succedute nel
tempo, e, a proposito della non manifesta infondatezza, insistendo
sulla in - giustificata previsione del trattamento esclusivo riservato
all'ENEL e sull'aggravamento apportato con l'applicazione all'Ente
dell'ILOR.
7.2. - Avanti la Corte è intervenuto in ambo i procedimenti il
Presidente del Consiglio dei ministri con unico atto depositato il 2
agosto 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, in
aggiunta ad argomentazioni già esposte in precedenti interventi, ha,
in relazione alle questioni di costituzionalità prospettate con
riguardo al periodo posteriore al 10 gennaio 1974 dal giudice a quo,
considerato che l'addizionale non è una imposta sostitutiva in senso
proprio né mai è stata collegata ad alcuna "contropartita" e che la
riforma tributaria non ha apportato modifiche di rilievo alla
situazione dell'Ente. Nell'interesse dell'ENEL si sono costituiti, nel
solo incidente introdotto con la ordinanza iscritta al n. 243 R.O.
1983, giusta delega in calce alle deduzioni, depositate il 5 giugno
1980, gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berlin richiamando
argomenti esposti in precedenti incidenti e concludendo che, anche ad
ammettere la legittimità dell'addizionale al tempo della sua
istituzione, i provvedimenti sulla riforma tributaria, nel momento in
cui, sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei
quali per l'ENEL, e soltanto per l'ENEL, era stata istituita
l'addizionale, non hanno abolito anche quest'ultima incorrendo nella
conseguente violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
8. - Con memoria, comune agli incidenti iscritti ai nn. 212 e
481/1978, 421/1981 e 243/1983, depositata il 12 ottobre 1983, in
allegato alla quale sono state esibite in copia le sentenze 13 marzo
1982 del Tribunale di Napoli, 23 febbraio 1979 del Tribunale di Firenze
e 25 ottobre 1982 n. 5586 della Corte di Cassazione, la difesa
dell'ENEL ha in via principale insistito sulla irrilevanza della
questione (ritenuta dalla Cassazione nella sentenza 5586/1982) a)
richiamando aa) l'art. 14 l. delega 825/1971, da interpretare nel senso
di una modifica del titolo di attribuzione della somma, proveniente da
entrata diversa dalla addizionale che ne riuscirebbe soppressa, ab)
l'art. 82 D.P.R. 597/1973 il cui comma secondo andrebbe interpretato
nel senso che il legislatore abbia inteso eliminare dal sistema i
tributi precedentemente istituiti in sostituzione dei tributi soppressi
ed in armonia con il "criterio generale di limitare nella maggior
possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di
progressività dell'imposizione", richiamato nell'art. 9 della legge
delega, b) argomentando, in subordine, dal criterio di incompatibilità
che sarebbe offeso dalla coesistenza di un'imposta (l'addizionale in
questione), creata in sostituzione di altre imposte (ICAP ecc.) con un
tributo (ILOR) sostitutivo di quelli dalla prima sostituiti (criterio
contro il quale non varrebbe addurre l'attribuzione all'addizionale del
carattere di jus singolare per la gravità dell'attentato al criterio
invocato), c) ravvisando nella specie gli estremi dell'abrogazione
prevista dall'art. 15 d.p.c.c. per essere stata l'intera materia
ridisciplinata dalla riforma tributaria e, più propriamente, per
ricorrere la c.d. abrogazione per presupposizione (interpretazione non
svalutata dalla eterogeneità tra imposta sostitutiva - addizionale e
imposte sostituite ICAP ecc. -, sottolineata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, per essere la prima assimilabile non tanto
all'imposta di consumo quanto ad una imposta sul reddito pur
anomalmente commisurata su un parametro che prescinde dal reddito
effettivo), d) invocando la direttiva per la quale tra due
interpretazioni della stessa normativa va preferita quella non in
contrasto con la Costituzione. Su questa linea la difesa dell'Ente ha
ribadito, in subordine, gli argomenti a sostegno della declaratoria
d'incostituzionalità a) richiamando la C. cost. 49/1969 a conforto
della tesi che la peculiarità dell'ENEL non escluderebbe la violazione
del principio di eguaglianza (tesi che sarebbe comunque smentita vuoi
dall'esistenza di altri enti come l'ENEL, vuoi dalla materia tributaria
cui la diseguaglianza si riferisce, vuoi dalla circostanza che gli
interventi statali in favore dell'ENEL per risolversi in inutili
andirivieni di somme, esaspererebbero la irrazionalità della
situazione) e b) negando pertinenza alle argomentazioni svolte
dall'interveniente circa il modo di operare della capacità
contributiva in tema di imposte indirette e, in particolare, di imposte
sul consumo dal momento che la addizionale ha natura sostanziale di
imposizione sul reddito, ancorché commisurata - proprio per eludere il
principio della capacità contributi - va - su un presupposto
artatamente diverso.
9. - Nella pubblica udienza del 10 gennaio 1984 nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cogliati
Dezza, nell'interesse dell'ENEL ha eccepito l'irrilevanza delle
questioni prospettate, per essere l'addizionale soppressa con la
riforma tributaria, e a sostegno della fondatezza ha addotto
l'incostituzionalità di norme che prevedono un tributo a carico di un
solo soggetto.
L'Avvocato dello Stato Angelini Rota ha sollecitato la restituzione
degli atti e nel merito ha insistito per la declaratoria
d'infondatezza. Considerato in diritto :
10.1. - I giudici a quibus vanno distinti in due gruppi, nel primo
dei quali si collocano i Tribunali di Genova e L'Aquila che hanno nei
dispositivi delle ordinanze di rimessione impugnato la sola l. 9
ottobre 1967 n. 973 istitutiva della Addizionale alla imposta erariale
di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL e nel secondo sono
da annoverare i Tribunali di Palermo, Roma, Brescia e Venezia che hanno
menzionato nei dispositivi delle ordinanze anche gli artt. 1 l. 9
ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione dell'IRPEF) che a far tempo dal 1 gennaio 1974 ha abolito
sette categorie di tributi e con la stessa decorrenza ha abrogato le
disposizioni relative agli aboliti tributi e ogni altra disposizione,
non compatibili con quelle del D.P.R. 597/1973.
Per contro, le motivazioni delle ordinanze non solo pongono in
chiaro che anche i Tribunali del primo gruppo hanno argomentato dalla
inidoneità degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare
a far tempo dal 1 gennaio 1974 la l. 973/1967, ma evidenziano che hanno
formato oggetto delle ingiunzioni fiscali e delle successive
opposizioni dell'ENEL i soli importi di Addizionale dall'ente
corrisposti in tempo successivo al 1 gennaio 1974 talché i cenni alla
autorità dell'addizionale in tempi anteriori al 31 dicembre 1973 non
hanno trovato eco nei momenti statuitivi delle ordinanze.
Limitato in tal guisa il trema decidendum nulla si oppone a riunire
i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione.
10.2. - La stragrande maggioranza dei giudici di merito e la Corte
di Cassazione hanno fatto oggetto di "diritto vivente" la idoneità
degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare tacitamente
la legge istitutiva della Addizionale a carico dell'ENEL a far tempo
dal 1 gennaio 1974 e, pertanto, diviene superfluo lo scrutinio di
costituzionalità della Corte che non può essere indotta a diverso
avviso dall'apprezzamento di conformità della tacita abrogazione
all'art. 3 Cost., con il quale la sezione I civile della Corte di
Cassazione ha confortato, nella sent. 8 giugno - 25 ottobre 1982 n.
5576 di rigetto del ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dello
Stato, l'ampia motivazione condotta al livello di art. 15 d.p. c.c. per
la marginalità dell'apprezzamento.
Va confermata la giurisprudenza di questa Corte, introdotta con
sent. 72/1983 e ribadita con sent. 325/1983, in virtù della quale il
"diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo alle
ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di
costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni
opposte al "diritto vivente" stesso; giurisprudenza che merita conferma
anche perché le date di tre ordinanze di rimessione sono successive
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (e
di due altre, in tutto identiche alla n. 5576/1982 per motivazione in
diritto e per data di pubblicazione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i 18 incidenti (nn. 558 a 560 R.O. 1977, 212 e 451 R.O.
1978, 407 a 415 R.O. 1981, 80 R.O. 1982, 243 e 244 R.O. 1983), dichiara
non fondata, nei limiti e ai sensi di cui in motivazione, la questione
d'illegittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (Istituzione di
un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica
a carico dell'ENEL in sostituzione della imposta sulle industrie, i
commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale
per il periodo successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. D.L. 9
ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
(Istituzione dell'IRPEF), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte