Sentenza n. 104/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 13d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.
d e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina
dell'IRPEF), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia sul ricorso
proposto da Galimberti Lorenzo contro Ufficio Distrettuale II.DD. di
Civitavecchia, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 dell'anno
1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, con
ordinanza dell'11 marzo 1977, ha sollevato in relazione agli artt. 3 e
53 della Costituzione questione di legittimità costituzionale degli
artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597
(istituzione e disciplina dell'IRPEF), nella parte in cui non escludono
la tassazione separata sui redditi costituiti da emolumenti arretrati
per lavoro dipendente quando tali redditi, cumulati con gli altri
percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non
superano il minimo imponibile, sia che si tratti dell'imposta
complementare che di quella sul reddito delle persone fisiche.
Tale mancata previsione determinerebbe - secondo il giudice a quo -
una ingiustificata disparità di trattamento tra il lavoratore che
percepisce subito gli emolumenti e chi invece li percepisce negli anni
successivi sotto forma di arretrati. Nel primo caso, infatti, tali
emolumenti concorrono a formare il reddito complessivo su cui applicare
l'imposta in via ordinaria, con le conseguenti detrazioni, mentre nel
secondo caso per effetto della tassazione separata l'imposta viene
applicata automaticamente e senza tenere conto degli altri redditi
percepiti negli anni di riferimento degli arretrati e quindi anche
nell'ipotesi in cui, se cumulati, non avrebbero raggiunto un reddito
complessivo sufficiente per la tassazione (come nel caso di specie
oggetto del procedimento di merito, riguardante arretrati di pensione
del 1972 e 1973).
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando come l'ordinanza di rimessione non tenga conto delle
modifiche introdotte nella normativa riguardante la tassazione separata
dei redditi di pensione con l'art. 20 della legge 2 dicembre 1975, n.
576, il quale dispone che l'imposta determinata in base all'art. 13 del
d.P.R. n. 597/1973 per gli arretrati di pensione è ridotta delle
detrazioni di cui al primo comma dell'art. 15 e al terzo comma
dell'art. 16 stesso d.P.R., venendo così a conseguirsi con la
tassazione separata il medesimo risultato al quale si perviene con la
tassazione ordinaria.
Poiché peraltro la controversia ricade nel periodo anteriore
all'entrata in vigore del d.P.R. n. 576/1975, essa andrebbe regolata
sulla base della normativa originariamente dettata con la riforma del
1973, che ha introdotto il sistema della tassazione separata. Se in
questa prima fase di attuazione della riforma - osserva l'Avvocatura -
si sono verificati effetti di aggravamento dell'imposizione tributaria
per alcune categorie di contribuenti, si tratterebbe di conseguenze
inevitabili del passaggio tra due diverse forme di tassazione, specie
quando - come nel caso in esame - vengono colpiti con la nuova imposta
sul reddito delle persone fisiche emolumenti arretrati riferiti a
periodi ricadenti sotto l'abolita imposta complementare. Ma tali
inconvenienti, secondo l'Avvocatura dello Stato, non comporterebbero
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrastino o meno con gli
artt. 3 e 53 della Costituzione gli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), nella
parte in cui non prevedono la esclusione della tassazione separata dei
redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando
tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei
singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Il giudice a quo prospetta il dubbio che tali disposizioni violino
i principi di uguaglianza e di proporzionalità tra l'imposizione
tributaria e la capacità contributiva, determinando arbitrarie
discriminazioni tra obbligati fiscali che si trovano nelle stesse
condizioni.
2. - La questione è fondata.
L'impugnato art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone
che la tassazione separata si applica sui diversi redditi indicati
nello stesso articolo, tra i quali, alla lettera d), gli emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di
lavoro dipendente, e quindi anche gli arretrati di pensione.
L'art. 13, pure impugnato, detta i criteri per la determinazione
della imposta per i redditi soggetti a tassazione separata. Ma nessuna
delle due norme prevede l'esclusione da tale forma di tassazione dei
redditi da emolumenti arretrati quando questi, cumulati con gli altri
redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono,
non superano il minimo imponibile.
Tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione
priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a
titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o
negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresì il
principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere
fiscale
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio
della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva
impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo
uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato
riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in
considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent.
n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la
situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per
anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di
arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso infatti la
capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente,
cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore
onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi
li abbia percepiti in ritardo.
Né vale obiettare - come si legge nell'atto di intervento
dell'Avvocatura dello Stato - che nella prima attuazione della
disciplina sulla tassazione separata si siano potuti verificare effetti
distorsivi con aggravamento di alcune posizioni contributive, senza
peraltro determinare lesione dei principi invocati; tant'è che
successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo
con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la
riduzione dell'imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le
detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente.
Una volta accertato infatti - come riconosce la stessa Avvocatura -
che la disciplina introdotta con la legge n. 576 del 1975 non è
applicabile al caso di specie, relativo ad un periodo anteriore alla
sua entrata in vigore e quindi regolato dalle norme impugnate, è
innegabile che la censura sollevata non attiene soltanto a
inconvenienti o disarmonie nella disciplina di un determinato tributo
che possano essere valutate in sede di politica legislativa, ma
riguarda invece una ipotesi di palese violazione dei principi della
capacità contributiva. Questa infatti "condiziona la misura massima
del tributo nel senso che questo non può essere mai fissato ad un
livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto
economico" (ved. sentenza di questa Corte n. 200 del 1972). La
discrezionalità legislativa, invero, trova sempre un limite nella
ragionevolezza delle statuizioni che comportano disparità di
trattamento tra i soggetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597
(istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione
della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente
costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali
redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente
nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte