Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1986

Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo

comma in relazione all'art. 26 comma primo, C.P.M.P., promossi con tre

ordinanze emesse dal tribunale militare di Padova in data 4 e 11

ottobre 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 1315, 1316 e 1317 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 65 bis e 113 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

ritenuto che, il Tribunale militare di Padova, nel processo penale

a carico di Sabbadini Giacomo, imputato di violenza contro inferiore

(art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento

all'art. 3 Cost.,

che osservava il Giudice rimettente nell'ordinanza che, a seguito

della sentenza 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, erano state

cancellate dalla fattispecie le parole "con la reclusione militare da

sei mesi a cinque anni", in guisa che era rimasto fermo il collegamento

della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un

comportamento antigiuridico ("il militare che usa violenza contro un

inferiore è punito"),

che, però, si poneva a questo punto il problema del reperimento

della sanzione penale applicabile, nel rispetto dei principi di

tassatività e del divieto di analogia per le norme incriminatrici,

che, trattandosi sicuramente di reato militare ai sensi dell'art.

37, primo comma c.p.m.p., commesso da militare in servizio alle armi,

la specie di pena applicabile non può essere che la "reclusione

militare", contemplata dall'art. 22 c.p.m.p., salvo i casi eccezionali

per i quali sia espressamente prevista l'applicazione delle pene comuni

dell'ergastolo e della reclusione, ipotesi nel caso non ricorrente,

che, per tale pena, in carenza ormai di una specifica comminazione

nel testo della fattispecie, non resterebbe che riferirsi all'art. 26

c.p.m.p. che ne prevede l'estensione da un mese a ventiquattro anni,

che, però, una siffatta situazione viene a risolversi in una

manifesta irrazionalità quando la si raffronti alla ben più mite

disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art.

195 in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, in

guisa che il principio di uguaglianza ne rimane profondamente offeso,

che, identiche considerazioni svolgeva il Tribunale predetto nelle

ordinanze 1316 e 1317 reg. ord. 1984, emesse nei procedimenti penali

rispettivamente contro Nigite Maurizio ed altro, e Furlan Luca ed

altro, tutti imputati del delitto di concorso in violenza contro

inferiore (artt. 110 cod. pen. e 195, primo comma, c.p.m.p.),

che, in ambo le citate ordinanze, e per tutte le anzidette ragioni,

veniva pure sollevata ex officio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., per contrasto con

l'art. 3 Cost.,

che, nessuno si è costituito nel giudizio, né è stato spiegato

alcun intervento, nonostante le ordinanze tutte sieno state ritualmente

comunicate, notificate e pubblicate,

considerato che, identiche essendo le questioni e tutte riferite

allo stesso parametro costituzionale, è opportuno riunirle in unico

giudizio;

che, essendo frattanto sopravvenuta la l. 26 novembre 1985 n. 689

che ha completamente sostituito, mediante l'art. 5, la norma impugnata,

si rende necessario, da parte del Giudice a quo, il riesame della

rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte