Sentenza n. 104/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63Codice penale
- art. 4legge 180/1981
- art. 2legge 700/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 63 del codice penale militare di pace e 4 della legge 7
maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario
militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal
Tribunale militare di sorveglianza nel procedimento penale a carico
di Tonello Giampaolo, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale militare di sorveglianza, nel decidere sulla
domanda di affidamento in prova presentata, ai sensi dell'art. 1
della legge 29 aprile 1983, n. 167, da Giampaolo Tonello, militare in
servizio permanente, detenuto nel carcere militare di Peschiera del
Garda in espiazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione,
inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Monza per il reato di detenzione di stupefacenti, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, nei confronti del
combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della
legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario
militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27
ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento
penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1986, n. 897.
Dopo aver premesso che l'istante per il provvedimento di
affidamento in prova si trova ristretto in un carcere militare, in
conseguenza del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini
preliminari competente per l'esecuzione, quale giudice che ha
pronunciato la condanna, ha sostituito la pena della reclusione con
la reclusione militare per eguale durata, in applicazione dell'art.
63 c.p.m.p., in quanto il detenuto risulta militare in servizio
permanente e la condanna non importa l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici, il giudice a quo rileva che l'art. 4 della legge 29
aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),
che assegna al Tribunale militare di sorveglianza la competenza sulle
domande di affidamento in prova del condannato dall'autorità
giudiziaria militare e che, pertanto, non regola il caso in esame,
relativo all'espiazione di una pena conseguente a condanna
pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, non esaurisce la
disciplina della competenza del Tribunale militare di sorveglianza,
che ricomprenderebbe, al ricorrere di determinati presupposti, anche
l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà).
Tale ampliamento si verificherebbe per effetto dell'art. 4 della
ricordata legge n. 180 del 1981, come sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge n. 700 del 1986, il cui terzo comma stabilisce che "per
le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza"
si osservano "in quanto applicabili" le disposizioni dell'art. 70
della legge n. 354 del 1975, relativo al Tribunale di sorveglianza.
Il giudice rimettente interpreta questa norma nel senso che la
competenza del Tribunale militare di sorveglianza sarebbe
"corrispondente" alla competenza del Tribunale di sorveglianza
ordinario, in relazione alla "materia" demandata alla vigilanza del
giudice militare di sorveglianza, la quale, secondo una lettura
sistematica dell'art. 61 c.p.m.p., coinciderebbe con la reclusione
militare. Tale interpretazione avrebbe, ad avviso del giudice a quo,
il pregio di rendere intellegibile l'inciso "in quanto applicabili",
che, salva la regola della corrispondenza tra le funzioni e i
provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza rispetto al
Tribunale di sorveglianza ordinario, non consentirebbe, tuttavia, di
estendere alla reclusione militare tutti gli istituti della pena
detentiva comune, concordemente con l'insegnamento della Corte
costituzionale, espresso, da ultimo, con la sentenza n. 414 del 1991.
Sulla base di questo ragionamento, il giudice rimettente osserva,
quindi, che il sistema normativo così ricostruito, completato con
l'art. 63 c.p.m.p., che disciplina i casi di sostituzione della
reclusione con la reclusione militare, attribuirebbe al Tribunale
militare di sorveglianza la competenza a decidere sulla domanda di
affidamento del sottoposto a reclusione militare, anche nel caso in
cui quest'ultimo stesse espiando una pena inflitta con una sentenza
di condanna emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria, come nel
caso in esame. Questa interpretazione, tuttavia, non sarebbe conforme
ai principi dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto
non sarebbero ugualmente rispettati i requisiti richiesti dal
disposto costituzionale per giustificare la giurisdizione dei
Tribunali militari in tempo di pace. Infatti, pur essendo soddisfatto
il requisito soggettivo, trattandosi dell'istanza di affidamento in
prova presentata da militare in servizio permanente, non
sussisterebbe, nel caso, il requisito oggettivo, egualmente richiesto
dalla norma costituzionale, vale a dire la natura militare del reato.
Conclusivamente, il giudice a quo chiede che il combinato disposto
delle norme che lo indicherebbero come competente a decidere
sull'istanza di affidamento in prova avanzata dal detenuto ristretto
in un carcere militare, benché condannato dall'autorità giudiziaria
ordinaria, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per
contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in
giudizio per chiedere che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza sia dichiarata non
fondata.
A tal fine la difesa erariale sostiene che l'interpretazione da
cui prende le mosse la questione di legittimità in oggetto sarebbe
errata, poiché la norma, invalicabile, che stabilisce la competenza
del Tribunale militare di sorveglianza in materia di affidamento in
prova sarebbe esclusivamente quella, citata anche nell'ordinanza,
contenuta nell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento
in prova del condannato militare), che limita tale competenza alle
domande proposte da chi sia stato condannato dall'autorità
giudiziaria militare.
Né l'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 disciplinerebbe
la competenza del Tribunale militare di sorveglianza, consistendo in
un rinvio limitato alle disposizioni dell'ordinamento riguardanti i
provvedimenti e le funzioni del Tribunale militare di sorveglianza.
La questione di legittimità costituzionale sarebbe, pertanto,
infondata, poiché, nel caso, non essendo stata impartita la condanna
dalla magistratura militare, verrebbero meno i presupposti della
competenza di quest'ultima, anche in tema di provvedimenti relativi
all'esecuzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale militare di sorveglianza ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 103, terzo
comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto
formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986,
n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario
militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 897, nella parte in cui prevede che il Tribunale militare di
sorveglianza decida in ordine alla domanda di affidamento in prova o
ad altri benefici applicabili alla reclusione militare in relazione a
condanne pronunziate dal giudice ordinario per reati comuni.
2. - La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Il giudice rimettente, nell'affermare la propria competenza in
ordine al procedimento instaurato da un recluso militare, muove dalla
considerazione secondo la quale, pur non potendosi applicare nella
specie l'istituto dell'affidamento in prova militare ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (la cui applicazione
è delimitata dall'art. 1 della stessa legge ai soli condannati
dall'autorità giudiziaria militare), quest'ultima disposizione non
esaurirebbe "la sfera di competenza del Tribunale di sorveglianza
militare in ordine ad altra tipologia di affidamento in prova,
segnatamente quella di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975".
A questa conclusione il giudice a quo perviene attraverso una
particolare interpretazione dell'impugnato art. 4, terzo comma, della
legge n. 180 del 1981, il quale, nel prevedere, fra l'altro, che per
le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza
si osservano "in quanto applicabili" le disposizioni contenute
nell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individua fra le
materie attribuite alla competenza del Tribunale di sorveglianza
anche i provvedimenti relativi alle misure alternative alla
detenzione. E, continua il medesimo giudice, poiché in base all'art.
61, primo comma, c.p.m.p. "l'esecuzione della pena militare detentiva
è vigilata dal giudice", ne deriverebbe che deve esser affermata la
giurisdizione del Tribunale militare di sorveglianza a conoscere, tra
le altre, delle domande di affidamento in prova, oltre che in
riferimento a condanne inflitte dall'autorità giudiziaria militare,
in relazione a condanne emesse dall'autorità giudiziaria ordinaria
comunque comportanti l'espiazione della reclusione militare e,
dunque, anche in relazione a ipotesi, come quella in esame, nelle
quali la pena della reclusione è stata sostituita da quella della
reclusione militare, ai sensi dell'art. 63, primo comma, numero 3),
c.p.m.p.
Va, innanzitutto, osservato che l'ipotesi interpretativa da cui
muove il giudice a quo si basa su elementi di scarsa consistenza,
poiché criteri di definizione dell'ambito della giurisdizione
militare rispetto a quella ordinaria non sono desumibili né
dall'art. 70 della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato
dall'impugnato art. 4 della legge n. 180 del 1981 (art. 70 che si
limita a istituire un tribunale di sorveglianza competente per
l'affidamento in prova al servizio sociale in ciascun distretto di
corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello), né dall'art. 61 c.p.m.p. (il quale,
non diversamente da quanto prevedeva l'abrogato art. 144, primo
comma, c.p. e da quanto prevede il vigente art. 69, secondo comma,
della legge n. 354 del 1975, stabilisce soltanto la garanzia
giurisdizionale in relazione all'esecuzione della pena detentiva
militare). Né un significato diverso può essere conferito a tali
disposizioni in conseguenza del loro collegamento con l'art. 63
c.p.m.p., il quale, nel disciplinare le modalità di esecuzione delle
pene comuni inflitte ai militari, prevede, fra l'altro, i casi in cui
alla pena della reclusione è sostituita la reclusione militare.
In realtà, come hanno riconosciuto anche recenti sentenze della
Corte di cassazione, non si può sfuggire al rilievo che la
distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorità
giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari è per
ogni suo aspetto fissata direttamente dall'art. 103, terzo comma,
della Costituzione, il quale, nella sua ultima proposizione,
stabilisce che i predetti tribunali "in tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate". In altri termini, poiché tanto l'attività di
cognizione dell'autorità giudiziaria militare, quanto quella
concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le
componenti essenziali della giurisdizione penale militare
unitariamente considerata come un identico sistema i cui limiti
esterni sono tracciati dal ricordato art. 103, terzo comma, ne
consegue che la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza
coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari,
come definita dalla ricordata norma costituzionale.
Pertanto, poiché nella specie si tratta dell'esecuzione di una
condanna pronunziata dall'autorità giudiziaria ordinaria, competente
a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al
servizio sociale e, in genere, dei benefici penitenziari è il
Tribunale di sorveglianza ordinario, a nulla rilevando la natura
della pena in espiazione e, quindi, nonostante che, in applicazione
dell'art. 63 c.p.m.p., la pena della reclusione comune sia stata
sostituita, nel caso in esame, con la reclusione militare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto formato
dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come
sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700
(Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897,
sollevata, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte