Sentenza n. 104/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e
24, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, dai giudici dell'udienza preliminare dei
tribunali di Napoli e di Firenze con ordinanze emesse il 18 maggio
2000 e il 10 novembre 1999, iscritte rispettivamente ai nn. 493 e 598
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 39 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 18 maggio 2000 (r.o. n. 493 del 2000) il
giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che
dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per
territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di
primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti
al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché
direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di
cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il rimettente premette in fatto che la Corte di appello di
Napoli, su impugnazione proposta dal pubblico ministero della
direzione distrettuale antimafia, aveva annullato la sentenza di
proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza preliminare del
tribunale di Napoli e aveva disposto il rinvio a giudizio degli
imputati dinanzi allo stesso tribunale. Quest'ultimo aveva dichiarato
la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice
competente il tribunale di Nola, appartenente al medesimo distretto
di Corte di appello, e trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 23 cod.
proc. pen. come risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 1996, al Procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Napoli. Questi, in quanto titolare dell'azione penale
a norma dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., reiterava la
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati al
giudice dell'udienza preliminare dello stesso tribunale, competente
ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Investito di tale richiesta, il giudice dell'udienza preliminare
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23
e 24 cod. proc. pen., assumendo che nei procedimenti che hanno ad
oggetto taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.
proc. pen. - per i quali le funzioni di pubblico ministero e di
giudice per l'udienza preliminare sono esercitate rispettivamente
dall'ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente - il meccanismo di regressione processuale introdotto per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996
contrasta con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione.
Il rimettente ricorda che con la sentenza n. 76 del 1993 la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui
dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza
la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli
atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo, e che successivamente con la sentenza n. 70 del 1996 la
Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale
all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la
illegittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen. anche
sotto tale profilo.
La ratio di quest'ultima pronuncia - da individuare, secondo il
giudice a quo, nell'esigenza di tutela dell'imputato che si trovi,
per una errata individuazione della competenza, ad essere rinviato a
giudizio da parte di un giudice dell'udienza preliminare incompetente
- non sarebbe applicabile nel caso di specie, in cui la competenza si
è correttamente radicata già con la prima richiesta di rinvio a
giudizio formulata dalla Procura della Repubblica in sede
distrettuale innanzi all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare
del tribunale di Napoli, competente ex art. 328, comma 1-bis, cod.
proc. pen.
Il giudice a quo osserva che nei procedimenti per i reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la competenza
territoriale acquista rilievo solo nella fase dibattimentale, in
quanto le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza
preliminare sono attratte a livello distrettuale. In questi casi
l'ufficio titolare del potere di azione è infatti unico per l'intero
distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente per la
celebrazione dell'udienza preliminare.
Ne consegue, a giudizio del rimettente, che con riferimento ai
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.
proc. pen. la regressione del procedimento imposta dalla sentenza
n. 70 del 1996 "finirebbe per consentire all'imputato la ripetizione
di una fase di giudizio immune da vizi di sorta" con ciò dando luogo
ad una disparità di trattamento "in favore degli imputati giudicati
in sede di udienza preliminare" i quali "per un fatto indipendente e
successivo alla celebrazione dell'udienza stessa, relativo cioè
soltanto alla individuazione del giudice competente per il
dibattimento", potrebbero godere di una restituzione in termini per
operare le proprie scelte difensive, in particolare in ordine ai riti
semplificati.
La trasmissione degli atti, prevista anche nel caso in esame al
pubblico ministero presso il giudice competente, anziché
direttamente a quest'ultimo, si porrebbe inoltre in contrasto con gli
artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., secondo cui
ogni processo deve svolgersi dinanzi ad un giudice terzo e
imparziale, in quanto il giudice chiamato a celebrare l'udienza
preliminare subirebbe una sorta di condizionamento per effetto delle
"decisioni di precedenti giudici (magari di grado superiore, come nel
caso di specie che ha visto la pronuncia della Corte di appello),
adottate a seguito di un procedimento totalmente immune da vizi".
Sarebbe inoltre violato l'art. 111, secondo comma, Cost.,
giacché la disciplina censurata è causa di una irragionevole
protrazione della durata del procedimento.
1.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.
Secondo l'Avvocatura la situazione presa in esame dal rimettente
sarebbe assolutamente estranea all'ambito di applicazione della
sentenza n. 70 del 1996, in quanto quest'ultima deve intendersi
riferita unicamente al caso in cui sia l'ufficio del pubblico
ministero che aveva in precedenza esercitato l'azione penale, sia il
giudice dell'udienza preliminare che aveva rinviato a giudizio
l'imputato fossero incompetenti per territorio, poiché solo in
questo caso si potrebbe determinare quel sacrificio del diritto di
difesa dell'imputato che è alla base dell'intervento sostitutivo
della Corte.
Nel caso di specie dunque, a parere dell'Avvocatura, dovrebbe
trovare applicazione la disciplina dettata dal testo originario
dell'art. 23 cod. proc. pen., e cioè la trasmissione degli atti al
giudice competente.
2. - Con ordinanza del 10 novembre 1999 (r.o. n. 598 del 2000) il
giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Firenze ha
sollevato, in relazione ad una fattispecie processuale simile alla
precedente, analoga questione di legittimità costituzionale,
riferita tuttavia al solo art. 23, comma 1, del codice di procedura
penale, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 98 (recte, 97),
primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.
Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente sottolinea come nel caso di procedimenti per
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la
competenza del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza
preliminare fissata a livello distrettuale, la regressione del
procedimento imposta dall'intervento della Corte costituzionale si
risolva sostanzialmente nella ripetizione di una udienza già
legittimamente svoltasi davanti al giudice naturale e nella quale le
parti hanno potuto liberamente esercitare i propri diritti.
La disciplina censurata violerebbe, a giudizio del rimettente, in
primo luogo il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto
impone una "ripetizione priva di valida ratio costituzionale".
In secondo luogo, secondo il giudice a quo, qualunque significato
si attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza - la si intenda,
cioè, come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento
ex novo della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice - si
vengono a determinare situazioni tali da ledere l'indipendenza del
giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.
Qualora si ritenesse che il giudice dell'udienza preliminare
debba ripetere solo formalmente l'udienza, limitandosi "a riprodurre
pedissequamente i provvedimenti già assunti", si avrebbe "un caso
unico nell'ordinamento processuale di decisione vincolata", con
l'ulteriore conseguenza che alle parti si dovrebbe negare la
possibilità di esercitare ex novo diritti e facoltà già esercitati
nella prima udienza preliminare. Diversamente, qualora si ritenesse
che il giudice debba svolgere l'udienza preliminare con pienezza di
poteri, l'attività giurisdizionale legittimamente svolta e i
provvedimenti adottati in precedenza potrebbero venire travolti. In
questo caso, precisa il giudice a quo, verrebbe lesa l'indipendenza
del giudice della prima udienza preliminare, e quando, come nella
specie, il procedimento regredisca per effetto di un annullamento
della Corte di appello, il condizionamento si estenderebbe anche alle
determinazioni assunte dal giudice di secondo grado, ben potendo il
giudice chiamato a celebrare la nuova udienza emettere sentenze di
non luogo a procedere relativamente a posizioni per le quali la Corte
ha a suo tempo legittimamente disposto il rinvio a giudizio.
Tutto ciò, sottolinea il rimettente, senza che vi sia stata in
realtà alcuna violazione del principio del giudice naturale,
violazione che è invece alla base della sentenza n. 70 del 1996.
Nell'ordinanza si denuncia altresì il contrasto della disciplina
censurata con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto
la ripetizione di una udienza già legittimamente celebrata, "senza
alcuna necessità di salvaguardia di diritti e facoltà delle parti",
sarebbe contraria al buon andamento degli uffici giudiziari. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte
all'esame della Corte hanno per oggetto gli artt. 23, comma 1, e 24,
comma 1, del codice di procedura penale (quest'ultimo censurato solo
dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli), nella
parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 70 del 1996, impongono al giudice che nel dibattimento di primo
grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al
giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per
incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico
ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a
quest'ultimo, anche quando si procede per delitti per i quali, a
norma degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc.
pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini
preliminari sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico
ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Entrambi i rimettenti premettono che nei procedimenti per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la
competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari e
dell'udienza preliminare è determinata a livello distrettuale, e
rilevano che la regressione del procedimento imposta dalla sentenza
n. 70 del 1996 della Corte costituzionale si risolverebbe in tale
caso nella inutile ripetizione di una fase che si è già ritualmente
svolta davanti al giudice naturale, ponendosi in contrasto con gli
artt. 3, 101, secondo comma, 111, secondo comma (r.o. n. 493 del
2000), e 3, 101, secondo comma, 97, primo comma (r.o. 598 del 2000)
della Costituzione.
In sostanza, sia pure con varie argomentazioni, i rimettenti
lamentano che in tale ipotesi la regressione consentirebbe agli
imputati di usufruire irragionevolmente di una sorta di restituzione
in termini, per il solo fatto che il giudice del dibattimento ha
diversamente individuato la competenza per territorio; determinerebbe
una lesione dei principî di indipendenza e di imparzialità del
giudice chiamato nuovamente a celebrare l'udienza preliminare, in
quanto condizionato dalle precedenti decisioni di altri giudici
adottate all'esito di un procedimento immune da vizi; comporterebbe
una irragionevole protrazione della durata del procedimento e sarebbe
contraria al buon andamento degli uffici giudiziari.
Poiché le questioni sono sostanzialmente identiche, deve essere
disposta la riunione dei giudizi.
2. - Le questioni sono infondate.
Gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. sono stati oggetto di tre
sentenze di questa Corte, che ne hanno dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui dispongono che, quando il giudice
nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria
incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza
di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli
atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo (sentenze nn. 76 e 214 del 1993, n. 70 del 1996).
La Corte ha ravvisato nella disciplina censurata la violazione
dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'imputato non veniva posto
in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà
connesse al proprio diritto di difesa; in particolare, nella sentenza
n. 70 del 1996 la Corte ha rilevato come, a seguito dell'erronea
individuazione del giudice territorialmente competente a celebrare
l'udienza preliminare, l'imputato non aveva potuto accedere al rito
abbreviato davanti al giudice naturale, per cui si poneva l'esigenza
della regressione del procedimento.
Tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi, come quelli dei
giudizi a quibus, di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede distrettuale per
quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico
ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza
preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod.
proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale
infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del
dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza
preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per
l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente
competente a celebrare l'udienza preliminare.
La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può quindi
riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia messa in discussione la stessa
competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto
competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne
deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle
situazioni, quali quelle prese in esame nei giudizi a quibus, in cui
l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale.
I rimettenti si sono invece basati sull'erroneo presupposto
interpretativo che, anche nei casi in cui il rinvio a giudizio è
disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito
della competenza, la declaratoria di incompetenza pronunciata dal
giudice del dibattimento debba comportare, alla stregua della
sentenza n. 70 del 1996, la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, anziché direttamente al giudice competente per
ilgiudizio.
L'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996 è, del resto,
chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata
l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono
"la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al
pubblico ministero presso quest'ultimo", sul presupposto implicito di
un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare
diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione
penale e celebrato l'udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101,
secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai giudici
dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze, con le
ordinanze inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte