Sentenza n. 1043/1988
Altra decisione · depositata il 30/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato
il 18 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 25 settembre 1987
ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1987, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della nota n. 301186/86 del Ministero
delle finanze comunicata in allegato alla lettera prot. n. 28816 in
data 8 luglio 1987 dell'Intendenza di finanza di Palermo avente ad
oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e delle misure
e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di
classificazione delle entrate dello Stato";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'Avvocato
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 il Presidente
della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione tra la
Regione e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze
(Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari, Div. X, Prot. n. 301186/86) diretta all'Intendenza di finanza
di Palermo in data 3 aprile 1987 e allegata alla lettera
dell'Intendenza (n. 28816 dell'8 luglio, pervenuta il 20 successivo),
avente per oggetto: "Marche per diritti di verificazione dei pesi e
delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di
classificazione delle entrate dello Stato".
1.2 - Si deduce che sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 12
aprile 1948 n. 507 riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti
finanziari con lo Stato ed anche dopo l'emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio
1965 n.1074) la Regione siciliana ha riscosso fino al 1987, senza
soluzione di continuità e senza contestazione alcuna, le entrate
derivanti dai pagamenti in Sicilia, a mezzo delle apposite marche,
cui sono obbligati coloro i quali svolgono attività commerciale, di
scambio e di specificazione di determinati beni, assoggettati al
regime di verifica dei pesi e delle misure in virtù del T.U. 23
agosto 1890 n. 7088.
Si deduce ancora che la Ragioneria provinciale dello Stato di
Palermo, in sede di riscontro contabile sulla convenzione stipulata
tra la Cassa di Risparmio per le Province siciliane e la Regione, per
la distribuzione dei valori bollati in Sicilia, ha formulato alla
Ragioneria generale dello Stato, rivoltasi a sua volta alla Direzione
generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari del Ministero
delle finanze, un apposito quesito sulla natura giuridica dei detti
proventi, al fine di stabilire se il ricavo fosse di spettanza della
Regione ovvero dello Stato.
A seguito di ciò il Ministero delle finanze, con la nota oggetto
del ricorso, richiamandosi ad una comunicazione avuta dal Servizio
centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio, ha
disposto il recupero a carico della Regione delle somme riscosse per
la vendita delle marche in questione, quantificato dall'Intendenza in
L. 1.740.459.720.
1.3 - Il provvedimento, ad avviso della Regione ricorrente, "si
fonda sull'erroneo presupposto che, in quanto nell'art. 1 delle norme
di attuazione dello Statuto siciliano (d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074)
si legge, tra l'altro, che al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede 'mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e
patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua
competenza'', costituendo nella specie il provento delle marche per i
pesi e le misure una entrata connessa ad una attività amministrativa
non di competenza della Regione ma di competenza dello Stato, tale
provento non dovrebbe essere utilizzato per la copertura del
fabbisogno finanziario della Regione, ma andrebbe versato all'entrata
del bilancio statale". Per converso, giusta il successivo art. 2
spetterebbero alla Regione medesima, salvo le eccezioni
tassativamente previste, tutte le entrate tributarie riscosse
nell'ambito del suo territorio, fra le quali sicuramente
rientrerebbero quelle in parola.
Senonché il Ministero, "pur non assumendo alcuna posizione
esplicita in ordine alla qualificazione giuridica del provento de
quo, implicitamente vorrebbe disconoscerne la natura di una vera e
propria tassa", anche per il fatto che nel bilancio statale i cespiti
risultano allocati nel titolo II, relativo alle entrate
extratributarie.
L'enunciata impostazione sarebbe smentita, tuttavia, dalle stesse
voci di entrata inserite appunto sotto il ridetto titolo, diverse
delle quali si riferiscono a tributi.
Talché la nota impugnata invaderebbe la sfera della competenza
riservata alla Regione siciliana in quanto emessa in violazione
dell'art. 36 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 d.P.R. n. 1074 del
1965. Viene richiesta, pertanto, la affermazione che i proventi
derivanti dalla vendita delle marche, relativi ai "diritti" di
verificazione dei pesi e delle misure e riscossi nel territorio della
Regione siciliana, spettano alla Regione medesima, con l'annullamento
di ogni ulteriore e contrario atto posto in essere al riguardo.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio
per il Presidente del Consiglio dei ministri, rileva che l'assunto
della ricorrente, secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate
tributarie, dirette o indirette, comunque denominate, con le sole
eccezioni dei tributi tassativamente indicati di competenza statale,
deve ritenersi infondato.
Il criterio di attribuzione delle entrate tributarie
individuerebbe, infatti, come di spettanza della Regione le entrate
"connesse alla attività amministrativa di sua competenza". I diritti
di verificazione di cui trattasi sarebbero agevolmente ricollegabili,
invece, ad un'attività di certificazione amministrativa preordinata
ad imprimere pubblica fede ai pesi ed alle misure ed agli strumenti
per pesare e misurare. La certificazione in parola costituirebbe
oggetto, perciò, di una naturale riserva a favore dello Stato,
attesa anche la rilevanza dell'attribuzione di pubblica fede negli
scambi, di sicura competenza statale. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) dispone la spettanza alla Regione di tutte le entrate
tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate,
riscosse nell'ambito del suo territorio, fatta eccezione di talune
specificamente e tassativamente elencate.
1.2 - Per i diritti di verificazione dei pesi e delle misure,
dovuti ai sensi del relativo testo unico (r.d. 23 agosto 1890, n.
7088) il Ministero delle finanze, trattandosi di attività svolta
dagli Ispettori metrici, ha ravvisato la competenza statale nello
svolgimento del servizio, con la connessa spettanza dei relativi
introiti. In conseguenza, ha disposto il recupero al bilancio dello
Stato di quanto, per il menzionato titolo, riscosso.
1.3. - La Regione, mediante il conflitto in esame, contesta le
determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella
specie di riscossione di una tassa, di conseguente appartenenza,
considerata la puntuale statuizione della normativa (supra 1.1),
della Regione medesima.
2.1. - Le doglianze sono fondate.
Ai proventi per la verificazione dei pesi e delle misure è
comunemente riconosciuta la connotazione di tassa, considerandosene
l'utilità e l'interesse anche per il singolo operatore; trattasi,
infatti, di certificazioni - fra le quali la verifica in parola
sicuramente rientra - volte a tutelare, anche sul piano penale che ne
persegue la contraffazione, la fede pubblica.
2.2 - Proprio per l'amplissima accezione dei tributi il cui
ammontare spetta alla Regione, non han pregio, pertanto, le deduzioni
dell'Avvocatura, là dove, pur non contrastandosi la natura di tassa
del cespite in parola, lo si assume attribuibile all'erario statale,
sol perché attinente a un servizio che viene espletato dagli organi
dello Stato.
2.3 - Neppure è conferente, ai fini di una differente soluzione,
sul versante della gestione, l'inserimento del cespite fra le poste
d'entrata extratributarie (Titolo II). A parte la tendenza a rendere
vieppiù contigui, per evidenti esigenze contabili globali, i
rapporti, nel prelievo delle risorse, tra le allocazioni di bilancio
e le sottostanti "verità" d'ordine economico, appare indubbia la
mera strumentalità del bilancio rispetto alle molteplici antecedenti
normative che lo concernono e alle quali dev'essere fatto riferimento
per ogni individuazione sostantiva.
3. - Va così esclusa l'attribuzione allo Stato degli introiti di
cui trattasi, con i conseguenziali provvedimenti sugli inerenti atti
che, in concreto, risultano assunti e che devono, pertanto, essere
annullati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disporre il recupero delle somme
riscosse in Sicilia a titolo di pagamento dei diritti di
verificazione dei pesi e delle misure; ed, in conseguenza, annulla la
nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e
delle imposte indirette sugli affari) n. 301186/86 del 3 aprile 1987,
avente per oggetto "Marche per diritti di verificazione dei pesi e
delle misure", nonché la successiva nota dell'Intendenza di finanza
di Palermo dell' 8 luglio 1987, n. 28816, di uguale oggetto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1043 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte