Sentenza n. 105/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13legge 11/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, promosso con
l'ordinanza 9 agosto 1956 della Giunta provinciale amministrativa di
Messina, emessa su ricorso di Melazzo Giuseppe contro Salutari
Raffaello, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 3 novembre
1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 70 del 30
ottobre 1956 ed iscritta al n. 318 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi gli avvocati Giuseppe Melazzo e Enzo Silvestri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 10 giugno 1956 l'Ufficio elettorale di Messina proclamò eletto
alla carica di consigliere comunale, in seguito alle elezioni
amministrative del 27 maggio 1956 per il Comune di Messina, il dott.
Raffaello Salutari, iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Reggio Calabria.
Contro questa proclamazione l'Avv. Giuseppe Melazzo, primo dei non
eletti della lista alla quale apparteneva il dott. Raffaello Salutari,
presentò ricorso al Consiglio comunale di Messina, sostenendo che lo
stesso dott. Salutari non poteva essere eletto perché non iscritto
nelle liste elettorali di un Comune della Regione siciliana.
Difatti l'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, che
modificò l'art. 14 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, sulla composizione
degli organi delle amministrazioni comunali, dispone: "Sono eleggibili
a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi
comune della Regione, purché sappiano leggere e scrivere".
(Quest'articolo 13 è indicato in tutti gli atti della causa come art.
16, ma non vi è dubbio che trattasi di un errore materiale, derivato
dalla diversa numerazione adottata da un testo coordinato delle norme
statali e regionali, edito ufficiosamente nel 1952 dall'Assessorato
degli enti locali della Regione siciliana).
Il Consiglio comunale di Messina respinse il ricorso con la
deliberazione consiliare 25 giugno 1956, che fu impugnata dall'Avv.
Melazzo, per lo stesso motivo, davanti alla G.P.A. di Messina.
Il dott. Salutari si oppose all'istanza del Melazzo e sostenne che
l'invocata norma regionale (art. 13 legge regionale 5 aprile 1952, n.
11) era costituzionalmente illegittima, sia perché la materia
dell'elettorato comunale e provinciale non era compresa nella
competenza legislativa della Regione (art. 14, lettera o, dello Statuto
siciliano), sia perché, in ogni caso, il ricordato art. 13 della legge
regionale costituiva un'evidente violazione del principio
dell'eguaglianza sancito dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso
alle cariche elettive.
La G.P.A. ritenne che la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in via d'eccezione dal dott. Salutari, fosse rilevante ai
fini della decisione della causa e che ricorressero gravi motivi per
fare dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, in relazione all'art. 14, lettera
o, dello Statuto siciliano e all'art. 51 della Costituzione.
Perciò la G.P.A. di Messina con ordinanza 9-14 agosto 1956,
regolarmente notificata e comunicata, sospese il processo e ordinò che
gli atti fossero trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Quest'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 3 novembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 30 ottobre 1956.
Davanti alla Corte costituzionale è intervenuta la Regione
siciliana in persona del suo Presidente ed ha sostenuto, con deduzioni
depositate tempestivamente, l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sia perché la materia della elezione
degli organi degli enti locali non potrebbe dissociarsi
dall'ordinamento degli enti stessi e sarebbe quindi compresa nelle
ampie locuzioni di cui all'art. 14, lettera o, e all'art. 15 dello
Statuto siciliano ("regime" e "ordinamento" degli enti locali), sia
perché, trattandosi di materia di legislazione esclusiva siciliana, i
principi posti dalle leggi ordinarie dello Stato non costituirebbero un
limite per l'attività legislativa regionale.
D'altra parte il principio dell'eguaglianza, di cui all'art. 51
della Costituzione, non sarebbe violato dal requisito dell'iscrizione
in una lista comunale siciliana, perché le sole disuguaglianze
costituzionalmente illegittime sarebbero quelle dell'art. 3 della
Costituzione (sesso, razza, lingua, religione, ecc.). Anzi il requisito
dell'iscrizione in una lista elettorale d'un comune della Sicilia,
essendo indice d'un vincolo particolare fra il cittadino e il
territorio, realizzerebbe proprio gli interessi autonomistici che la
Carta costituzionale intende garantire.
L'Avv. Melazzo, che ha presentato tempestivamente le proprie
deduzioni, ha sostenuto in questa sede che la questione di legittimità
costituzionale relativa ad una legge regionale siciliana non può
essere sollevata in via incidentale, essendo ammessa soltanto
l'impugnazione in via principale delle norme regionali ad iniziativa
del Commissario dello Stato. Anzi la mancata impugnazione da parte del
Commissario avrebbe "impresso alla norma stessa la legittimità
costituzionale". Nel merito l'Avv. Melazzo ha ripetuto i motivi del
ricorso davanti alla G.P.A. di Messina ed ha fatto proprie le ragioni
avanzate dalla Regione siciliana, intervenuta nel giudizio.
Il dott. Salutari non è comparso davanti alla Corte
costituzionale.
L'Avv. Melazzo e la Regione siciliana hanno svolto, alla pubblica
udienza dell'8 maggio 1957, le ragioni delle proprie difese ed hanno
insistito perché sia dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11. Considerato in diritto :
L'eccezione pregiudiziale circa l'inammissibilità della questione
incidentale di legittimità costituzionale, in quanto le norme
regionali siciliane sarebbero impugnabili soltanto in via principale ad
iniziativa del Commissario dello Stato, è priva di qualsiasi serio
fondamento. Difatti il comma secondo dell'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente dispone che una
legge della Regione possa essere impugnata mediante proposizione della
questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio
quando il giudice non la ritenga manifestamente infondata. Perciò è
del pari priva di fondamento l'eccezione circa la presunzione assoluta
di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane che non
siano state impugnate in via principale dal Commissario dello Stato.
Quanto al merito non sembra fondata l'eccezione secondo la quale la
materia dell'elettorato comunale sarebbe del tutto esclusa dalla
competenza legislativa della Regione siciliana con la conseguente
illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale 5
aprile 1952, n. 11, che ha imposto la iscrizione nelle liste di un
comune della Sicilia quale requisito per l'eleggibilità alla carica di
consigliere comunale.
L'ordinamento degli enti locali in Sicilia, secondo lo Statuto 15
maggio 1946, n. 455, ha aspetti speciali e caratteristici: sono state
soppresse "le circoscrizioni provinciali e gli organi e gli enti
pubblici che ne derivano" (art. 15), e l'ordinamento è basato "sui
comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia
autonomia" (art. 15). È perciò del tutto ragionevole che la legge
elettorale debba tenere conto della mutata disciplina legislativa
siciliana in materia d'organizzazione di comuni e di provincie.
Le ragioni addotte per negare alla Regione questo potere
legislativo non sono persuasive.
L'argomento letterale ("regime degli enti locali", art. 14, lett.
o; "ordinamento degli enti locali", art. 16 dello Statuto) non sembra
favorevole alla tesi negativa perché le ricordate locuzioni sono
abbastanza ampie da comprendere anche la disciplina elettorale.
D'altra parte non può attribuirsi una particolare efficacia
interpretativa al fatto che nello Statuto siasi espressamente parlato
della legge elettorale a proposito dell'Assemblea regionale (art. 3),
mentre si è taciuto riguardo ai comuni e alle provincie: ciò si
spiega facilmente quando si pensi che l'Assemblea regionale era un
organo nuovo, di particolare importanza, per il quale non esistevano
nella nostra legislazione precedenti che potessero servire da modello,
né sicuri principi dai quali potessero trarsi criteri direttivi al
riguardo.
Neppure può farsi riferimento all'art. 122 della Costituzione che
fissa il principio dell'esigenza d'una legge statale per la disciplina
dell'elezione dei consiglieri regionali: da ciò si vorrebbe dedurre
che a maggior ragione dovrebbe essere statale la legge elettorale per i
comuni e per le provincie. Ma l'argomento è se mai a favore
dell'opposta tesi perché nella Sicilia, regione a statuto speciale,
vige il principio dell'esigenza della legge regionale anche per
l'elezione dei consiglieri regionali.
Lo stesso può dirsi a proposito dell'art. 128 della Costituzione,
secondo il quale le provincie e i comuni sono enti autonomi nell'ambito
dei principi fissati da leggi statali. Neppure questo limite dei
principi contenuti nelle leggi statali sembra invocabile per la
legislazione siciliana in materia di comuni e di provincie, data la
disciplina statutaria speciale che ha soppresso, ad esempio, le
provincie, di cui è rimasto soltanto il nome ad indicare il libero
consorzio di comuni, cioè un'organizzazione amministrativa autonoma,
retta da principi diversi da quelli delle leggi statali.
È perciò da ritenersi che anche la materia dell'elettorato
comunale sia di competenza della legislazione regionale siciliana, come
del resto riconobbe lo Stato che non impugnò per illegittimità
costituzionale la legge elettorale amministrativa regionale del 5
aprile 1952, n. 11, e come ebbe occasione di confermare il Consiglio di
Stato, sia pure modificando il proprio precedente avviso contrario.
Ben diversa serietà ha l'altra eccezione, fatta propria della
G.P.A. di Messina, quella cioè che mette in luce il contrasto fra la
norma dell'art. 13 della legge regionale, n. 11, del 1952 e l'art. 51
della Costituzione, che pone l'esigenza delle condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, per accedere
alle cariche elettive.
Questa Corte ha già avuto occasione d'affermare che il principio
dell'eguaglianza dei cittadini non impone una parificazione di tutte le
situazioni di fatto con conseguente obbligo costituzionale di
disciplinare uniformemente la materia e non priva il legislatore della
potestà di adeguare la disciplina giuridica ai vari aspetti della vita
sociale.
Ma quando sussista una precisa riserva di legge circa i requisiti
necessari perché determinati rapporti si svolgano in condizioni 'di
eguaglianza, per tutti i cittadini sul piano nazionale, bisogna che i
termini di questa eguaglianza, che è necessariamente una proporzione
fra due o più termini, siano del pari sul piano nazionale. Da ciò
deriva che quantunque non si possa affermare in senso assoluto che la
riserva di legge dell'art. 51 della Costituzione sia una riserva di
legge statale, tuttavia, per una ragione logica prima che giuridica, i
principi di quest'eguaglianza di trattamento, relativa ai diritti
politici, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato
soltanto presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini
a partecipare al reggimento dello Stato stesso.
È difatti ovvio che se fosse consentito alle Regioni di emanare
norme che sanciscano privilegi in materia di diritti politici, la
rivalità fra le regioni potrebbe divenire la regola di questi
rapporti, con pregiudizio della stessa unità politica dello Stato
italiano, solennemente affermata anche dallo Statuto siciliano. Se
invece norme particolarmente favorevoli, anche in materia di diritti
politici, fossero affermate a vantaggio magari di una sola regione, ma
dalla legislazione statale, il pericolo della rivalità non
sussisterebbe perché la norma di favore sarebbe in tal caso il
risultato d'un apprezzamento degli interessi generali fatto dal
Parlamento che è l'organo competente a stabilire i requisiti concreti
dell'eguaglianza per tutti i cittadini.
Perciò, anche ammesso che la disciplina elettorale amministrativa
possa essere stabilita da legge regionale, l'autonomia regionale in
materia di requisiti per accedere in condizioni di eguaglianza alle
cariche elettive deve essere strettamente limitata dai principi della
legislazione statale.
D'altra parte è da presumersi che i principi della legislazione
statale in materia di condizioni per l'accesso alle cariche elettive
rispondano alle esigenze dell'autonomia, compresa quella speciale
siciliana, perché il T.U. del 5 aprile 1951, n. 203, delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali non può non avere tenuto conto del precetto dell'art. 5 della
Costituzione.
È perciò da ritenersi che nel caso attuale i requisiti posti
dall'art. 13 della legge siciliana 5 aprile 1952 n. 11, per
l'elettorato comunale passivo violino gravemente le condizioni
d'eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive quali risultano dalla
legislazione statale ai sensi degli artt. 51 e 5 della Costituzione,
secondo i principi dell'autonomia.
Appare evidente infatti che se la legislazione siciliana potesse
escludere dall'elettorato comunale passivo tutti coloro che non siano
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia, mentre questo
diritto, nel rimanente territorio della Repubblica, spetta a tutti
coloro che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualunque comune
d'Italia, dovrebbe ammettersi, per esigenze d'eguaglianza, che fosse
legittimo escludere dall'elettorato comunale passivo nel rimanente
territorio d'Italia tutti coloro che risultino iscritti nelle liste
elettorali dei comuni siciliani.
Invece è principio generale in materia d'autonomia comunale che,
per aprire le amministrazioni municipali al respiro degli interessi
nazionali e per liberarle dal giuoco degli interessi puramente locali e
particolari, convenga scegliere liberamente gli amministratori comunali
anche sul piano nazionale.
Poiché le valutazioni, che hanno indotto il legislatore statale ad
adottare questo principio, sono politiche, non spetta alla Corte
giudicare se tale principio sia giusto o comunque se altri ve ne siano
da preferirsi. Certamente non si può escludere in astratto, sul piano
politico, che anche il criterio della base regionale, prescelto dalla
legislazione siciliana, sia buono.
Ma tale principio può essere adottato in sede legislativa soltanto
dal Parlamento, perché soltanto il Parlamento può assicurare
eguaglianza di condizioni all'elettorato italiano, sia ponendo eguale
per tutti il requisito dell'iscrizione nelle liste dei comuni della
regione per l'accesso alla carica di consigliere comunale, sia ponendo
questo requisito soltanto per una o per alcune regioni italiane in
considerazione di condizioni di fatto particolari che giustifichino la
diversità del trattamento in funzione d'interessi generali sul piano
nazionale.
La Regione eccepisce al riguardo che le sole disuguaglianze vietate
nelle materie di legislazione esclusiva della Regione siciliana sono
quelle sancite dall'art. 3 della Costituzione. Ma quest'eccezione non
è fondata, perché la Regione siciliana deve rispettare nelle materie
di legislazione esclusiva anche tutti i limiti posti dalla Costituzione
della Repubblica in quanto non derogati dallo Statuto speciale e fra
questi vi sono senza dubbio, nella materia considerata dall'art. 51
della Costituzione, i requisiti previsti dalle leggi statali affinché
l'elettorato comunale passivo possa svolgersi in condizioni
d'eguaglianza per tutto il popolo italiano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 5
aprile 1952, n. 11 dell'Assemblea della Regione autonoma della Sicilia
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali della Regione siciliana con riferimento agli artt. 3, 5 e 51
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte