Sentenza n. 105/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 520/1955
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 520/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, recante "Riorganizzazione centrale e
periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale",
promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1966 dal pretore di Reggio
Calabria nel procedimento penale a carico di Quattrone Francesco,
iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al pretore di
Reggio Calabria contro il signor Francesco Quattrone, imputato del
reato previsto dall'art. 42 del T.U. 30 marzo 1955, n. 797, per aver
omesso di inviare all'I.N.P.S. i rendiconti dei contributi dovuti e
delle prestazioni anticipate ai lavoratori per il mese di giugno 1964,
è stata sollevata dalla difesa dell'imputato, con riferimento all'art.
3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, giusta il quale "in caso
di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è
affidata alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, questo ha la
facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso,
di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un
termine per la regolarizzazione".
Il pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente
infondata, affermando che, a suo avviso, la norma impugnata concede
all'Ispettorato del lavoro una discrezionalità senza limitazioni e
un'assoluta libertà, insindacabili da parte del giudice ordinario.
Tale insindacabilità, che si congiunge ed è insieme conseguenza della
mancanza di norme che stabiliscano preventivamente i casi nei quali la
diffida sia consentita, o di una norma che imponga la diffida in ogni
caso, comporterebbe una violazione del principio di certezza,
astrattezza e generalità della norma penale che si risolve, in
sostanza, nella violazione dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge.
Il pretore ha sollevato, poi, d'ufficio la questione di
costituzionalità della norma impugnata nei confronti dell'art. 112
della Costituzione, che impone al P.M. l'obbligo di esercitare
l'azione penale. Appare singolare, osserva l'ordinanza, che gli
Ispettori del lavoro, che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 520 del
1955 "nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite ... sono ufficiali di polizia
giudiziaria", dipendenti, perciò, in base all'art. 220 del codice di
procedura penale, dal P.M., godano di un potere più ampio di quello
spettante all'organo superiore, cioè il potere di non porre in essere
il presupposto per l'azione penale. Se poi, prosegue il pretore,
l'inosservanza della prescrizione con la quale l'Ispettorato diffida i
datori di lavoro è punibile, come di solito si ritiene, come
inosservanza della norma e non già della prescrizione, ne deriva che
la non ottemperanza alla diffida non costituisce elemento del reato,
che si sarebbe, invece, già perfezionato: sarebbe anzi questo a porsi
quale presupposto della diffida. Né si potrebbe configurare
l'inosservanza della prescrizione impartita dall'Ispettorato come
condizione di punibilità, data la mancanza, nel caso in esame, di
tutte le caratteristiche proprie di questa figura giuridica. Ad avviso
del pretore, si tratterebbe perciò di un'anomala condizione di
procedibilità rimessa, in una materia che riguarda insieme interessi
dello Stato e interessi particolari dei lavoratori, al medesimo organo
che ne deve accertare le violazioni.
Il pretore conclude affermando che non sussisterebbe contrasto né
con l'art. 3, né con l'art. 112 della Costituzione soltanto se la
legge predeterminasse i casi in cui l'Ispettorato fosse tenuto a
diffidare i datori di lavoro o se l'obbligo della diffida fosse stato
imposto in ogni caso, perché, così, l'obbligo di effettuare la
diffida, integrando un elemento del reato, vincolerebbe sia l'organo di
polizia giudiziaria in sede di rapporto, sia l'autorità giudiziaria in
sede di promovimento dell'azione penale e di accertamento dell'ipotesi
punitiva. Il contrasto non sussisterebbe nemmeno, ovviamente,
nell'ipotesi di soppressione della conferita facoltà all'Ispettorato
del lavoro.
L'ordinanza, emessa il 25 gennaio 1966, è stata ritualmente
notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 30 aprile 1966.
2. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, che è intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositando
le sue deduzioni il 7 aprile 1966, la facoltà riconosciuta
all'Ispettorato del lavoro si traduce in una specie di richiesta a
promuovere l'azione penale, che si avvicina alla "richiesta" dell'art.
8 del Codice penale, dato che l'iniziativa dell'Ispettorato del lavoro
deve precedere l'inizio, e non già interferire sulla prosecuzione
dell'azione penale. Vero è che, prosegue l'Avvocatura,
l'incostituzionalità di queste condizioni di promovibilità potrebbe
essere fondata sull'ingerenza che così si eserciterebbe sul
promovimento o sullo svolgimento del processo penale; pur tuttavia
sarebbe necessario riconoscere che la norma impugnata soddisfa
l'esigenza di consentire valutazioni di opportunità; il che, non
diversamente da quello che la Corte ha affermato nei confronti
dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, che prescrive
l'autorizzazione a procedere per i delitti di vilipendio alle
istituzioni costituzionali, non provoca nessuna discriminazione fra i
cittadini, in quanto costoro, se si trovano nella situazione prevista
da tali disposizioni, ricevono tutti indistintamente il medesimo
trattamento. L'Avvocatura insiste sulla sostanziale identità delle due
previsioni legislative che non sarebbe limitata né dal fatto che, nel
caso in esame, le valutazioni di opportunità sono da riconnettere
all'esigenza della tutela del lavoro intesa in senso ampio e all'altra
della composizione di certi conflitti tra datori di lavoro e lavoratori
a livello amministrativo, né dal fatto che quelle valutazioni siano
riservate, anziché al capo di una branca dell'Amministrazione dello
Stato (Ministro della Giustizia), ad organi periferici
dell'Amministrazione dello Stato.
3. - L'infondatezza della questione di costituzionalità proposta
si avrebbe altresì, anche se la situazione si presenta meno valida dal
punto di vista pratico, qualora l'intervento dell'Ispettorato del
lavoro si considerasse non già come condizione a promuovere l'azione
penale, ma come qualificante il dovere di denuncia di certi reati. In
altri termini, la denuncia per i reati ricompresi nella sfera di
efficacia della norma impugnata si differirebbe da quella dell'art. 2
del Codice di procedura penale, nel senso che, in questa ipotesi, il
dovere sorgerebbe sulla semplice considerazione del reato commesso,
nell'altra tenendo conto, invece, degli interessi della collettività
secondo l'espressione della formula "valutate le circostanze del caso,
ove lo ritenga opportuno".
4. - La questione di legittimità della norma nei confronti
dell'art. 112 della Costituzione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura,
non rilevante e comunque infondata nel merito. L'Avvocatura sottolinea
che la questione è proposta dal pretore soltanto nel senso che se il
P.M. è tenuto all'esercizio dell'azione penale, non si
giustificherebbe il riconoscimento ad un altro organo della facoltà di
impedire quell'esercizio: riconoscimento che violerebbe l'art. 112
della Costituzione. Senonché non sarebbe in contrasto con questa
norma la previsione di determinate condizioni ai fini del promovimento
o della prosecuzione dell'azione penale, non potendosi ravvisare in
questa previsione un'interferenza nei doveri del P. M.
Questa tesi, conclude l'Avvocatura, avrebbe il conforto della
sentenza n. 22 del 1959 di questa Corte.
5. - All'udienza pubblica del 10 maggio 1967 l'Avvocatura dello
Stato ha insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se la facoltà che l'art. 9
del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, riconosce all'Ispettorato del lavoro
di diffidare, con apposita prescrizione, il datore di lavoro, che non
si sia comportato in conformità con le norme di legge, fissando un
termine per la regolarizzazione, sia in contrasto con gli art. 3 e 112
della Costituzione.
La questione non è fondata.
La Corte ha gia escluso in due casi analoghi - relativo, il primo,
all'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313, terzo comma, del
Codice penale (sent. n. 22 del 1959); il secondo al cosiddetto
"promuovimento" dell'azione penale da parte del Prefetto ai sensi
dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
(sent. n. 154 del 1963)-, che sussistesse un contrasto con gli stessi
articoli della Costituzione, invocati nel presente giudizio, e che si
dovesse dichiarare perciò l'illegittimità costituzionale di quelle
norme. Ma poiché le tre fattispecie non sono assolutamente identiche e
l'obbligo della motivazione non può ritenersi assolto col semplice
richiamo dei precedenti, occorre un particolare esame delle ragioni che
nel caso ora sottoposto alla Corte conducono a una dichiarazione di non
fondatezza della questione sollevata.
2. - In primo luogo è da dire che la facoltà riconosciuta
all'Ispettore del lavoro di ordinare al datore di lavoro che non
ottemperi agli obblighi che la legge gli impone, di procedere, entro un
termine stabilito, alla "regolarizzazione", non viola il principio
dell'officiosità e dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questa
facoltà dell'Ispettore e l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione
penale si muovono, infatti, in campi diversi, sicché l'esercizio di
quella facoltà non scalfisce quest'obbligo, quale è posto dal
precetto costituzionale. Del resto, la riaffermazione del principio
dell'obbligatorità dell'azione penale espressa nell'art. 112 della
Costituzione non esclude che, indipendentemente dall'obbligo del P.M.,
l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o
la prosecuzione dell'azione penale, anche in considerazione degli
interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione.
L'ordinanza di rinvio ha fatto gran caso della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria che l'art. 8 del P.D.R. 19 marzo 1955,
n. 520, attribuisce all'Ispettore del lavoro, traendone la conseguenza
che la norma impugnata riconosce, così, a un organo posto dalla legge
alle dipendenze del P.M. (art. 220 del Codice di procedura penale)
poteri più ampi di quelli assegnati all'organo superiore. Senonché,
l'Ispettore del lavoro non è soltanto un ufficiale di polizia
giudiziaria. Esso è in primo luogo un organo di vigilanza
sull'esecuzione della legislazione sociale. L'art. 7 del decreto
legislativo sopraricordato attribuisce all'Ispettorato del lavoro il
compito a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e
la previdenza sociale in ogni tipo di azienda "ovunque è prestato un
lavoro salariato o stipendiato"; 17) di vigilare sull'esecuzione dei
contratti collettivi; c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano
richiesti intorno alle leggi sull'applicazione delle quali esso deve
vigilare; d) di vigilare sul funzionamento delle attività
previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei
prestatori d'opera; e) di esercitare le funzioni di tutela e di
vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero; f) di rilevare le
condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie; l'ordinamento
e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai,
gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e
le conseguenze degli infortuni degli operai e via numerando. Attività
tutte che si svolgono nell'ambito amministrativo con ampi poteri
discrezionali, fino all'emanazione di disposizioni esecutive in materia
di infortuni, tutte le volte che le leggi attribuiscano un
apprezzamento discrezionale all'Ispettorato, non regolino, cioè, fin
nei dettagli la materia previdenziale. In quest'ambito così vasto va
anche inquadrata la facoltà dell'art. 9 col connesso potere-dovere di
valutare, a tutela dell'interesse del lavoro dipendente, inteso in
tutti i suoi aspetti, l'opportunità di una regolarizzazione della
situazione aziendale con la conseguente eliminazione immediata o entro
breve termine del danno o del pericolo di danno. Tutto ciò comporta
valutazioni di opportunità che devono essere rimesse agli organi
amministrativi, i soli in grado di valutare, nella complessità della
legislazione sociale, i mezzi più idonei per conseguire i fini voluti
dall'ordinamento. Quando opera in questo campo l'Ispettore del lavoro
non è un organo di polizia giudiziaria.
3. - La questione è infondata anche in relazione all'art. 3 della
Costituzione. Occorre appena osservare che la facoltà riconosciuta
all'Ispettore del lavoro è esercitabile nei confronti di tutti coloro
che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, e non è
riferibile a gruppi o categorie di persone o di aziende arbitrariamente
configurate. La circostanza che, nell'esercizio di tale facoltà, il
comportamento dell'Ispettorato possa provocare di fatto una disparità
di trattamento comporta non già l'illegittimità della norma, ma
inconvenienti che non sono sufficienti ex se a indurre una
incostituzionalità del precetto. Del resto, codesti inconvenienti si
ripropongono tutte le volte in cui la norma riconosce un potere
discrezionale a un organo dello Stato e non potrebbero essere rimossi,
al limite, se non espungendo dall'ordinamento tutti i casi in cui
l'esercizio di un potere (quale esso sia) comporti un margine di
discrezionalità. D'altra parte non pare che l'esercizio di quella
facoltà sia affatto senza limiti, sottoposto, invece, com'è, a limiti
soggettivi e oggettivi. Soggettivi perché l'Ispettorato del lavoro è
inserito in un ordinamento gerarchico, costituendo esso un "ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (art. 2
del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520) articolato in ispettorati regionali e
provinciali, integrato da un Ispettorato medico centrale con sede in
Roma (art. 4 decreto legisl. citato), con all'apice un "Consiglio di
Amministrazione dell'Ispettorato del lavoro", presieduto dal Ministro o
dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e
composto di otto membri (art. 13); soggetto a controlli ispettivi
(art. 3) e tenuto a seguire istruzioni e direttive nell'esercizio del
potere discrezionale che la legge gli affida. Oggettivi, che si
ricavano dalla stessa natura delle cose, che non consente, ad esempio,
il ricorso alla "regolarizzazione" tutte le volte in cui il
comportamento del destinatario della norma di tutela sociale sia un
comportamento commissivo, e non omissivo, che ha già spiegati tutti i
suoi effetti e non possa essere considerato, quindi, eliminabile
mediante il pronto adempimento dell'obbligo di legge e il conseguente
rapido raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge. Le
medesime espressioni della disposizione dell'art. 9 - "ove lo ritenga
opportuno, valutate le circostanze del caso", che sembrano accentuare
con la loro apparente genericità, la facoltà discrezionale
dell'Ispettorato - stanno invece a provare la complessità e
delicatezza dei rapporti ai quali quella facoltà si riferisce e la
cautela con la quale essa deve essere esercitata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata con ordinanza 25
gennaio 1966 del pretore di Reggio Calabria, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520,
"Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale" in riferimento agli artt. 3 a 112 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte