Sentenza n. 105/1968
Altra decisione · depositata il 16/07/1968 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 11d.lgs. 778/1947
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 29 gennaio 1968, depositato in cancelleria il
17 febbraio successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1968,
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana,
sorto per effetto della deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio
1962, n. 1054, sul trattamento di quiescenza dovuto al personale
dipendente.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con deliberazione in data 6 luglio 1962, n. 1054, approvata il
successivo 1 ottobre dall'Assessore regionale dell'agricoltura, il
Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. - ora Ente di sviluppo
agricolo per la Sicilia - adottava talune norme e criteri per il
miglioramento del trattamento di quiescenza dovuto al personale
dipendente, al dichiarato intento di dare applicazione, nelle more
dell'approvazione del regolamento organico da parte degli organi di
controllo, agli artt. 16 e 17 del regolamento stesso.
Su ricorso di un dipendente dell'E.R.A.S. che chiedeva
l'applicazione di tali norme più favorevoli, avendo l'Avvocatura dello
Stato eccepito che la deliberazione 6 luglio 1962 doveva ritenersi
inefficace, perché adottata senza il preventivo concerto con lo Stato
(Ministro per il tesoro) prescritto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5
agosto 1947, n. 778, il Consiglio di giustizia amministrativa della
Regione siciliana, con decisione 29 aprile-19 ottobre 1967, n. 382,
rilevava che la denunziata violazione del citato art. 11, avrebbe
potuto porre in essere non un vizio di legittimità, deducibile in sede
di giurisdizione amministrativa, ma un vizio di legittimità
costituzionale che avrebbe potuto dar luogo ad un conflitto di
attribuzioni di competenza di questa Corte e, poiché tale conflitto
non risultava sollevato, dichiarava esecutiva la deliberazione
suddetta.
Venuto a conoscenza di questa decisione, il magistrato della Corte
dei conti delegato presso l'E.S.A. con funzioni di controllo, con nota
29 novembre 1967, n. 1278, ne dava notizia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini di un eventuale ricorso per regolamento
di competenza.
Infatti, con ricorso notificato il 29 gennaio 1968 e depositato il
17 febbraio successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato il conflitto di attribuzioni, chiedendo a questa Corte di
dichiarare, in relazione alla deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054
dell'E.R.A.S., approvata dall'Assessorato agricoltura e foreste della
Regione siciliana il 1 ottobre successivo, che l'approvazione spetta,
bensì a tale Assessorato, ma previo accordo od intesa con l'organo
dello Stato (Ministero del tesoro) e, in conseguenza, di annullare
l'approvazione accordata dal solo Assessore.
A sostegno del gravame, premesso che deve ritenersi tempestivo, in
quanto solo attraverso la lettera del magistrato della Corte dei conti,
la Presidenza del Consiglio ha avuto notizia dell'atto impugnato, si
deduce quanto segue:
a) l'E.R.A.S. (ora Ente di sviluppo agricolo) è Ente al quale lo
Stato contribuisce in via ordinaria, come tale, sottoposto al controllo
della Corte dei conti e, di conseguenza, doveva, come deve,
considerarsi soggetto alla particolare tutela istituita dal D.L.C.P.S.
n. 778 del 5 agosto 1947, che, con l'art. 11 dispose che i regolamenti
organici, concernenti la disciplina economica e giuridica degli Enti,
al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere
continuativo, sono soggetti all'approvazione del Ministero competente
di concerto con quello del tesoro.
b) È vero che col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, in
attuazione dello Statuto speciale, le attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, nel territorio della Regione
siciliana, sono state trasferite all'Amministrazione regionale, ma è
vero, altresì, che non sono state trasferite anche le attribuzioni del
Ministero del tesoro.
In conseguenza, poiché è chiaro che non potevano essere
trasferiti alla Regione poteri maggiori di quelli attribuiti al
Ministero dell'agricoltura e foreste, il limite del "concerto" col
Ministero del tesoro sussiste anche per la Regione.
Eseguiti gli adempimenti di legge, è intervenuta nel giudizio la
Regione siciliana, il di cui patrocinio, con la memoria di intervento,
ha dedotto, in sostanza, quanto segue.
1. - In via pregiudiziale:
a) Anzitutto è assai dubbio che la Presidenza del Consiglio sia
venuta a conoscenza di un atto emanato ben sei anni fa, soltanto in
seguito alla lettera del magistrato della Corte dei conti delegato
presso l'E.R.A.S. e, di conseguenza, è assai dubbia la tempestività
del ricorso.
b) Manca, del resto, nella specie un qualsiasi interesse tale da
legittimare, allo stato attuale, l'impugnazione, che è stata proposta.
Il provvedimento impugnato, infatti, allo stato, ha perduto ogni
efficacia diretta, in quanto è intervenuta una ulteriore normativa ed
ha conservato soltanto un'efficacia indiretta, dovendosene tenere conto
al momento di liquidare ai dipendenti il trattamento di quiescenza.
Inoltre l'accoglimento del ricorso non avrebbe alcun pratico
effetto e si risolverebbe soltanto in un'astratta affermazione di
competenza, non potendosi disconoscere ai dipendenti dell'Ente il
trattamento di quiescenza, che ad essi è stato assicurato col detto
provvedimento.
2. - Sul merito:
a) La disposizione dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 778 del 1947 non
è applicabile nella specie, in quanto la deliberazione 6 luglio 1962
dell'E.R.A.S. non ha natura di regolamento organico.
b) Comunque, la suddetta disposizione non è più applicabile nella
specie, in quanto la Regione, facendo uso della sua competenza
legislativa esclusiva, in materia di agricoltura e foreste, ha emanato
la legge 12 maggio 1959, n. 21, l'art. 9 della quale dispone che le
deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E R.A.S. debbono
essere trasmesse all'Assessorato dell'agricoltura e foreste per l'esame
e l'approvazione.
Con tale norma, infatti, si è verificata la eliminazione delle
disposizioni di leggi dello Stato disciplinanti in modo diverso la
materia regolata.
Sulla base di tali deduzioni nell'interesse della Regione si chiede
che il ricorso venga dichiarato tardivo o inammissibile o, comunque,
infondato nel merito.
Con memoria depositata il 7 corrente, l'Avvocatura dello Stato, a
confutazione delle deduzioni contenute nella memoria di intervento
della Regione siciliana, obbietta, in sostanza, quanto segue.
1. - Sulle pregiudiziali:
a) La tempestività del ricorso non può essere messa in dubbio, in
quanto, mentre è pacifico che la deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio
1962 non è stata mai notificata (né pubblicata a norma di legge), la
Regione non ha dimostrato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ne abbia avuta piena conoscenza prima di aver ricevuto la lettera 29
novembre 1967 del magistrato della Corte dei conti delegato al
controllo dell'E.R.A.S.
b) L'interesse all'impugnativa, in riferimento al tempo e al modo
in cui la suddetta deliberazione è stata approvata, non può essere
contestato.
Né tale interesse può essere venuto meno per effetto della
ulteriore normativa adottata ai riguardo, sia dall'E.R.A.S. sia dalla
Regione, in quanto, sostanzialmente, questa nuova normativa ha, sia
pure in via transitoria, conservato efficacia a quella deliberazione,
che, conseguentemente, continua ad avere gravi effetti pratici, in
quanto implica il raddoppio delle indennità di licenziamento, con un
onere di vari miliardi.
Comunque, nei riguardi delle deliberazioni dell'E.R.A.S. che hanno
adottato il nuovo regolamento organico è stato proposto altro separato
ricorso per conflitto di competenza, nel quale si è chiesta anche la
sospensione dell'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 40 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Analoga istanza di sospensione si propone anche nei riguardi della
deliberazione 6 luglio 1962.
2. - Nel merito:
a) Anche col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte si
ribadisce il concetto che l'E.R.A.S. è un Ente strumentale e
para-regionale, rispetto al quale la Regione ha l'obbligo di osservare
strettamente, nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, le norme
ed i principi costituzionali, circa le sfere di potere ad essa
trasferite e quelle che lo Stato si è riservate.
Poiché alla Regione sono state trasferite le attribuzioni del
Ministero dell'agricoltura e foreste, ma non anche quelle del Ministero
del tesoro, laddove il Ministro per l'agricoltura e le foreste doveva
provvedere di concerto col Ministro per il tesoro, anche la Regione
deve fare altrettanto.
b) Che, poi, la deliberazione 6 luglio 1962 non abbia carattere
regolamentare non è seriamente sostenibile.
c) Infine, l'argomento, per l'inapplicabilità nella specie
dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 778 del 1947, che vorrebbe trarsi
dall'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sul
riordinamento dell'E.R.A.S. è inconsistente, in quanto il limite dei
poteri amministrativi del Ministero dell'agricoltura e foreste,
trasferiti alla Regione, sussiste anche per la potestà legislativa
esclusiva, epperò non può ritenersi che, per giunta implicitamente,
nell'esercizio di tale potestà legislativa, la Regione possa aver
abrogato la normativa statale, che quel limite ha posto in essere, col
richiedere, per taluni atti del Ministero dell'agricoltura e foreste il
previo concerto col Ministero del tesoro.
Nell'interesse della Presidenza del Consiglio, s'insiste, pertanto,
nel chiedere l'accoglimento del ricorso.
Anche il patrocinio della Regione, in data 7 corrente, ha
depositato una memoria, con la quale, in sostanza, si deduce quanto
segue.
1. - In via pregiudiziale:
a) Il ricorso proposto dallo Stato, in quanto intende impugnare
autonomamente, per conflitto di attribuzioni, la deliberazione 6 luglio
1962, n. 1054 del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S., è
inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte costituzionale,
in quanto il conflitto di attribuzioni può sorgere soltanto fra Stato
e Regioni (o fra Regioni) mentre lo Stato non può, con tale mezzo di
gravame dolersi di un atto amministrativo, emanato da un Ente che non
sia l'Ente- Regione.
b) Non si contesta che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte costituzionale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in
cui gli organi legittimati alla proposizione del conflitto di
attribuzioni abbiano avuto conoscenza dell'atto (fuori dei casi di
notificazione o di pubblicazione) e che tali organi sono la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per lo Stato e la Presidenza della Giunta
regionale per la Regione.
Ma, nella specie, la questione si presenta con caratteri
particolari, in quanto non è contestabile che la deliberazione 6
luglio 1962 dell'E.R.A.S. era a conoscenza del magistrato della Corte
dei conti delegato presso tale Ente, fin dalla sua emanazione, in
quanto tale magistrato assisteva alle sedute del Consiglio di
amministrazione.
Non è, inoltre, contestabile che l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, che rappresentava e difendeva l'E.R.A.S. nel giudizio
contro la stessa promosso davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana, avente per oggetto proprio
l'impugnativa di quella deliberazione e che eccepì l'inefficacia della
stessa per difetto di concerto col Ministro per il tesoro, ignorasse
non soltanto la ripetuta deliberazione, ma anche il conflitto di
attribuzioni, che nel modo col quale era stata approvata poteva
ravvisarsi.
La Corte dei conti è organicamente inquadrata nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri e fra i suoi compiti istituzionali vi è quello
di formulare, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità nella
gestione di un Ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi
rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente. Del pari
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono direttamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ora, poiché non può richiedersi, ai fini della decorrenza del
termine per ricorrere, la conoscenza personale da parte del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'atto impugnabile, è evidente che la
conoscenza di tale atto da parte di organi, non soltanto direttamente
dipendenti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ad esso tenuti
a riferire, possa, anzi, debba ritenersi sufficiente ai fini suddetti.
c) Nel 1965, per effetto della legge regionale 10 agosto, n. 21,
all'E.R.A.S. è succeduto l'attuale Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.)
che non è semplice continuazione di quello precedente, ma è Ente
nuovo.
Per l'art. 28 della legge regionale n. 21 del 1965, che rende
evidente la natura ed i limiti del fenomeno successorio verificatosi,
il personale già dipendente dall'E.R.A.S. è conservato in servizio
presso l'E.S.A.: coloro che conseguiranno la sistemazione nei nuovi
ruoli avranno diritto al rispetto del trattamento economico vigente
alla data di entrata in vigore della legge; gli idonei che non
troveranno sistemazione in ruolo saranno collocati in soprannumero, con
le medesime garanzie dei precedenti; il personale che non possa
partecipare ai concorsi o che non vi consegua l'idoneità, verrà
mantenuto in servizio conservando lo stato giuridico conseguito al 31
dicembre 1964 ed il trattamento economico vigente all'entrata in vigore
della legge.
Per effetto di questa legge, pertanto, il diritto dei dipendenti
dell'Ente a fruire delle condizioni dettate dalla deliberazione n. 1054
del 1962 non si fonda più su tale provvedimento, bensì, in modo
assolutamente autonomo, sul sopra riportato articolo 28 della legge
regionale n. 21 del 1965.
Tale norma ha assunto, come proprio contenuto, tutti i
provvedimenti, con cui in precedenza era stato disciplinato lo stato
giuridico ed economico del personale, con un rinvio che ha piena
efficacia novativa; pertanto non è più consentito discutere della
legittimità di tali provvedimenti, in quanto il loro contenuto è
assunto dalla nuova norma, indipendentemente dalla loro qualificazione
giuridica.
Ne consegue che la deliberazione n. 1054 del 1962, risulta
completamente svuotata di contenuto e che la impugnativa dello Stato,
diretta ad invalidarla, attraverso l'intermediazione del provvedimento
di approvazione dell'Assessore, si manifesta addirittura priva di
oggetto.
D'altra parte il vizio, che - in ipotesi - inficiava il
provvedimento assessoriale, non tocca la legge regionale, la quale,
vertendo in materia di competenza legislativa regionale esclusiva, ben
poteva disporre circa lo stato giuridico ed economico del personale,
senza che si ponesse la necessità di un concerto con il Ministero del
tesoro.
2. - Sul merito:
a) Gli artt. 10 ed 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 non possono trovare applicazione nei
confronti delle Regioni e degli Enti para-regionali, che hanno piena
autonomia finanziaria, traendo i loro mezzi dalla imposizione
tributaria e dalla partecipazione ai proventi dei tributi assegnati
all'Erario dello Stato, senza alcuna ingerenza del Ministero del
tesoro.
b) Il provvedimento, in relazione al quale è stato proposto il
conflitto di attribuzioni, non è un regolamento organico del
personale, sebbene una semplice deliberazione concernente il personale,
con la quale sono state dettate disposizioni transitorie, dirette ad
assicurare al personale stesso un particolare trattamento di quiescenza
"nelle more dell'approvazione del regolamento organico da parte di
organi di controllo".
c) Il fatto che questa Corte abbia ritenuto l'E.R.A.S.
assoggettabile al controllo della Corte dei conti, perché fruente di
contribuzioni a carattere ordinario da parte dello Stato, non implica
che tale Ente sia soggetto, altresì, agli interventi del Ministero del
tesoro, in sede di approvazione di regolamenti organici.
A tal fine, infatti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto n.
778 del 1947, gli Enti ai cui mantenimento lo Stato concorre con
"contributi a carattere continuativo" sono cosa ben diversa dagli Enti
cui lo Stato provvede con "contributi di carattere ordinario".
d) Ben diversi, d'altra parte, sono il fondamento giuridico e la
finalità funzionale della sottoposizione al controllo della Corte dei
conti, da quelli del concerto col Ministero di cui agli artt. 10 e 11
del decreto n. 778 del 1947.
Non può, pertanto, anche da questo punto di vista, desumersi dalla
sottoposizione al controllo della Corte dei conti, anche l'obbligo, per
taluni atti, del concerto col Ministero del tesoro.
e) Se, poi, si potesse ritenere coincidente l'ambito applicativo
della norma, che sottopone gli Enti al controllo della Corte dei conti,
con quello dell'art. 10 del decreto n. 778 del 1947, si dovrebbe
egualmente concludere nel senso della inapplicabilità nella specie di
quest'ultima norma.
L'E.S.A., infatti, non ha ricevuto alcuna somma, a nessun titolo,
dallo Stato.
Quell'apporto di capitale effettuato dallo Stato nei confronti
dell'E.R.A.S. e che ha fatto ritenere quest'Ente assoggettabile al
controllo della Corte dei conti, è stato, bensì, trasferito all'E.S
A. ma per effetto della successione all'E.R.A.S. e come base
costituente il suo fondo di dotazione, perdendo, così, il carattere di
contributo statale.
Né vale opporre che il controllo della Corte dei conti è stato
mantenuto per l'E.S.A. dall'art. 23 della legge regionale n. 21 del
1965, perché tale mantenimento è del tutto ipotetico, per l'ipotesi
cioè, che nell'avvenire, come preveduto dall'art. 32 della stessa
legge, lo Stato possa contribuire al funzionamento dell'Ente, con
appositi finanziamenti. Se altrimenti fosse, sarebbe addirittura dubbia
la legittimità costituzionale del citato art. 23, in quanto non è
sicuramente consentito al legislatore regionale imporre obblighi ad un
organo dello Stato.
f) Anche sotto altri aspetti si deve affermare l'inapplicabilità
all'E.S.A.
La finalità di tale norma era quella di stabilire un certo
rapporto perequativo tra il trattamento economico e giuridico del
personale degli Enti pubblici ivi considerati e quello del personale
dello Stato.
L'art. 14, lett. c, dello Statuto speciale attribuisce alla Regione
siciliana la potestà legislativa esclusiva in materia "di stato
giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in
ogni caso non inferiore a quello del personale statale".
Ciò significa che il legislatore siciliano può benissimo
attribuire al personale regionale un trattamento superiore a quello del
personale statale.
Ovviamente, la stessa possibilità esiste per il personale degli
Enti para-regionali. Ne consegue che la funzione del Ministero del
tesoro, preveduta dall'art. 11 del decreto n. 778 del 1947, risulta
completamente superata.
A tale conclusione sembra essere pervenuto lo stesso legislatore
statale, perché con l'art. 5, ultimo comma, del D.P.R. 14 febbraio
1966, n. 257, prevede l'assoggettamento dei regolamenti organici degli
Enti di sviluppo agrario alla approvazione, oltre che del Ministero
dell'agricoltura e foreste, anche del Ministero del tesoro, ma fra tali
Enti non contempla l'E.S.A.
g) La inapplicabilità in Sicilia dell'art. 11 del decreto n. 778
del 1947 risulta anche da una più generale impostazione del problema:
tale norma, infatti, non ha carattere costituzionale e non è, quindi,
inderogabile.
Dopo il trasferimento alla Regione delle attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e foreste, il legislatore siciliano per ben due volte,
con le leggi 12 maggio 1959, n. 21, e 10 agosto 1965, n. 21, leggi che
non sono state impugnate, facendo uso della sua potestà legislativa
esclusiva, ha escluso che i regolamenti organici dell'E.R.A.S. prima,
dell'E.S.A. poi, dovessero essere assoggettati all'approvazione del
Ministero del tesoro. Come si è già messo in rilievo, per quanto
attiene all'E.S.A. altrettanto può desumersi dal D.P.R. 14 febbraio
1966, n. 257.
Si deve, quindi, concludere che il decreto n. 778 non più vigente
in Sicilia.
h) Si deve, infine, rilevare che molti dipendenti dell'E.R.A.S.
hanno già percepito la liquidazione, in base ai criteri stabiliti con
la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054. Ove venisse accolto il
ricorso, le somme così erogate, dato il loro carattere alimentare,
secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non potrebbero essere
ripetute dallo Stato. Viceversa i dipendenti che verranno collocati a
riposo successivamente, non potrebbero fruire dei benefici, concessi
con la delibera n. 1054.
Si verrebbe così a verificare una grave ed ingiusta disparità di
trattamento, tanto più grave ed ingiusta, in quanto i dipendenti che
verranno, poi, ad essere collocati a riposo in base al nuovo
regolamento dell'E.S.A. godranno anch'essi del trattamento di cui alla
ripetuta deliberazione n. 1054, il cui contenuto è stato recepito da
detto regolamento.
In base alle riportate deduzioni, nell'interesse della Regione
siciliana si insiste nel chiedere che il ricorso venga dichiarato
inammissibile o rigettato nel merito. Considerato in diritto :
1. - Debbono, anzitutto, essere esaminate le pregiudiziali,
sollevate dal patrocinio della Regione siciliana:
a) In ordine a quella di tardività del ricorso, si osserva che, se
è vero che il provvedimento, in riferimento al quale è stato
sollevato il conflitto di attribuzioni, risale al 1962, è vero
altresì che, non trattandosi di atto soggetto a notificazione o a
pubblicazione, il termine per l'impugnazione decorra dal giorno in cui
si dimostri che l'ufficio legittimato a proporla - nella specie la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - ne abbia avuto conoscenza.
Dagli atti non risulta in alcun modo che questa conoscenza ci sia
stata, prima che il magistrato della Corte dei conti, delegato presso
l'E.S.A. con funzioni di controllo, con nota 29 novembre 1967, n. 1278,
desse notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della
decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana 29 aprile-19 ottobre 1967, n. 382, con la quale si rilevava
la possibilità del conflitto di attribuzione, sollevato, poi, col
ricorso in esame.
Ma il patrocinio della Regione sostiene che tale conoscenza debba
ritenersi verificata, attraverso quella che, indubbiamente, hanno
avuto, rispettivamente, fin da quando la deliberazione de qua venne
adottata e fin da quando venne impugnata in sede giurisdizionale
amministrativa, il magistrato della Corte dei conti delegato presso
l'E.S.A. con funzioni di controllo e l'Avvocato dello Stato, che difese
l'E.R.A.S. davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della
Regione siciliana.
Infatti, secondo il patrocinio della Regione, poiché tanto la
Corte dei conti quanto l'Avvocatura dello Stato sono organicamente
inquadrate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenute a
riferire alla medesima, la conoscenza dell'atto impugnabile da parte di
appartenenti a quegli organi, per ragioni delle loro attribuzioni,
implica necessariamente conoscenza da parte della Presidenza del
Consiglio, essendo evidente che non può pretendersi la conoscenza
personale da parte del Presidente del Consiglio.
Ritiene però la Corte, sulla base della posizione e delle funzioni
dei due anzidetti organi - nessuno dei quali può considerarsi
incorporato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - che solo con
la comunicazione agli uffici propri della Presidenza del Consiglio, si
sia verificata, per quest'ultima, la conoscenza idonea a far decorrere
il termine per l'impugnativa; e tale comunicazione ebbe luogo soltanto
con la citata lettera del 29 novembre 1967.
In conseguenza, questa prima pregiudiziale deve riconoscersi
infondata.
b) La pregiudiziale relativa all'inammissibilità per difetto di
giurisdizione, sollevata nella memoria depositata il 7 giugno 1968 sul
semplice presupposto che si fosse impugnata autonomamente, per
conflitto di attribuzioni, la deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio
1962, n. 1054, poi approvata dalla Regione, è stata in udienza
ampliata e modificata. Ha osservato la difesa regionale che
l'approvazione, essendo intervenuta quando la deliberazione era
divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 9 della
legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, dovrebbe ritenersi
giuridicamente inesistente; cosicché soltanto la deliberazione
suddetta sarebbe in condizioni di costituire oggetto della proposta
impugnativa. Invece, secondo le norme costituzionali, questa Corte ha
competenza limitata ai conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni (o
fra Regioni); onde lo Stato non potrebbe avvalersi di tale mezzo nei
confronti di un atto amministrativo, posto in essere da un Ente - quale
l'E.R.A.S. - diverso dalla Regione.
Ma la pregiudiziale è sotto ogni aspetto infondata.
Anzitutto, in linea di fatto, come si rileva dal ricorso,
l'impugnativa è diretta ad ottenere la dichiarazione che
"l'approvazione spetta, in base alle norme ed ai principi
costituzionali, all'Assessore regionale dell'agricoltura previo accordo
od intesa con l'organo dello Stato (Ministero del tesoro)".
Deve, poi, rilevarsi che né l'art. 6, né l'art. 9 della legge
regionale 12 maggio 1959, n. 21, prevedono che le deliberazioni del
Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. soggette all'approvazione
dell'Assessore per l'agricoltura possano divenire esecutive per
decorrenza di termini: l'ultimo comma dell'art. 6, infatti, dispone:
"L'approvazione è accordata o negata entro venti giorni dalla
ricezione della deliberazione" e l'ultimo comma dell'art. 9 dispone:
"Entro i successivi trenta giorni l'Assessore provvede in via
definitiva".
Dunque, così per l'approvazione come per il diniego della
medesima, è sempre richiesta una pronunzia espressa dell'Assessore,
cosicché l'inutile decorrenza dei termini, come sopra stabiliti, anche
se dovessero ritenersi perentori e non semplicemente ordinatori,
potrebbe tutt'al più determinare la caducazione e non l'esecutività
della deliberazione soggetta al controllo assessoriale.
Non occorre dunque soffermarsi sul problema se attraverso un
conflitto di attribuzione si possano denunciare a questa Corte, oltre
gli atti propri di una Regione, anche quelli di enti strumentali della
Regione, tra i quali, come tra breve si dirà, rientra l'E.R.A.S.
c) Secondo il patrocinio della Regione, il ricorso sarebbe
inammissibile per carenza di un interesse attuale. Ciò perché la
deliberazione n. 1054 del 1962 avrebbe perduto ogni efficacia autonoma,
per effetto della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, la quale
disciplina la trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A.
Con l'art. 28 di tale legge si dispone, infatti, che il personale,
già dipendente dell'E.R.A.S., comunque mantenuto in servizio
dall'E.S.A., "conserva lo stato giuridico conseguito al 31 dicembre
1964 ed il trattamento economico vigente all'entrata in vigore della
legge".
Sempre secondo il patrocinio della Regione "tale norma ha assunto
come proprio contenuto tutti i provvedimenti, con cui in precedenza era
stato disciplinato lo stato giuridico ed economico del personale, con
un rinvio che ha efficacia integralmente novativa, onde non è più
consentito discutere della legittimità di tali provvedimenti, in
quanto il loro contenuto è assunto dalla nuova norma come semplice
fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica".
Senonché è assai facile obbiettare che il citato art. 28 (il
quale riproduce alla lettera le disposizioni dell'art. 8 della legge
statale 14 luglio 1965, n. 901, di "Delega al Governo per
l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro
attività") manifestamente non ha altro contenuto e significato, che
quello di rispettare i diritti "quesiti" del personale, di provenienza
E.R.A.S., mantenuto in servizio dall'E.S.A.
Né può essere presa in considerazione la pretesa disparità di
trattamento che, secondo il patrocinio della Regione, deriverebbe da un
eventuale annullamento della ripetuta deliberazione n. 1054 del 1962.
Ammesso, infatti, che qualcuno possa beneficiare di un atto
illegittimo, non è questo un motivo valido per estendere
l'illegittimità ad altri, onde evitare quella disparità.
D'altra parte è già stato proposto altro ricorso per conflitto di
attribuzione in ordine alle deliberazioni dell'E.S.A. 9 agosto 1967, n.
919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del
regolamento organico per il personale impiegatizio (che avrebbe
recepito il contenuto della deliberazione n. 1054 del 1962) e per il
personale operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la
quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto dell'esecutività dei
regolamenti organici, anche in mancanza dell'approvazione da parte
dell'Assessorato dell'agricoltura, nonché del comportamento
dell'Assessorato, in ordine all'approvazione delle deliberazioni
anzidette; cosicché non può affermarsi con sicurezza, come fa il
patrocinio della Regione, che attraverso tale regolamento il personale
dell'E.S.A., che cesserà dal servizio dopo l'emanazione di esso,
potrà godere del trattamento già preveduto dalla deliberazione n.
1054 del 1962.
2. - Dimostrata la infondatezza delle pregiudiziali sollevate dal
patrocinio della Regione, passando all'esame del merito si rileva:
Come si è esposto in narrativa, la questione prospettata a questa
Corte col ricorso è quella di accertare se per la validità delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S.
concernenti regolamenti organici del personale, sia sufficiente
l'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e foreste o sia anche
necessario il previo concerto con il Ministero del tesoro, preveduto
dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, omettendosi il
quale debba ritenersi invasa la sfera di competenza dello Stato, in
violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana, nonché delle relative norme di attuazione, approvate col
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, il tutto con riferimento
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. 6
luglio 1962, n. 1054, approvata dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura e foreste, con atto 1 ottobre 1962, n. 10254.
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 778 del
1947, i regolamenti organici concernenti la determinazione della
consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei
personali degli Enti parastatali ed in genere di tutti gli Enti ed
Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti
a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato
concorra con contributi a carattere continuativo, devono essere
approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministero competente di
concerto col Ministro del tesoro.
Per dimostrare che queste norme non sono applicabili nel caso che
ha dato origine al presente giudizio, il patrocinio dell'E.R.A.S., oggi
E.S.A., oppone:
a) la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054 non ha carattere di
regolamento organico;
b) l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 non è
applicabile all'E.R.A.S. (e tanto meno all'E.S.A.) perché si tratta di
Enti che hanno una propria autonomia finanziaria ed al mantenimento dei
quali lo Stato è completamente estraneo;
c) comunque, la Regione, facendo uso della sua potestà di
legislazione esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ha
disciplinato compiutamente, con la legge 12 maggio 1959, n. 21, la
struttura ed il funzionamento dell'E.R.A.S.
In tale legge non è preveduto alcun intervento del Ministero del
tesoro nell'approvazione delle deliberazioni dell'Ente, e poiché tale
intervento è preveduto da una legge statale ordinaria e non
costituzionale - che, quindi, ben poteva, come può, essere abrogata
dalla Regione nell'esercizio della sua potestà di legislazione
esclusiva -, può ritenersi che, in forza della normativa regionale
l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947 sia stato, per quanto
attiene alla materia dell'agricoltura e foreste, abrogato.
3. - Chiariti, così, i vari aspetti sotto i quali la gestione
viene prospettata è facile rilevare quanto segue:
a) Che la deliberazione 6 luglio 1962, n. 1054, non abbia carattere
di regolamento organico, sia pure parziale, non può assolutamente
affermarsi.
Anzitutto, come premessa di tale deliberazione, vi è il dichiarato
intendimento di anticipare, per quanto attiene al trattamento di
quiescenza, l'applicazione del regolamento organico del personale,
allora in corso di approvazione da parte degli organi di controllo, del
quale regolamento, infatti, sono recepiti gli artt. 16 e 17.
Ma, a parte tale rilievo, che pure dimostra quale fosse la volontà
dell'Amministrazione, è il contenuto obbiettivo della deliberazione
che chiaramente ne denunzia il carattere.
Ben lungi dal provvedere in modo particolare e specifico su
questioni singole e concrete, con i due articoli, adottati da quella
deliberazione, sono, invero, disciplinati in modo generale ed astratto,
da un lato, i termini, le condizioni ed i modi del preavviso di
licenziamento, la facoltà di corresponsione dell'indennità
sostitutiva, nonché i criteri di determinazione della medesima,
dall'altro lato, i casi in cui sia dovuta l'indennità di licenziamento
e l'ammontare della medesima. Si tratta cioè di materia tipica dei
regolamenti attinenti al trattamento del personale.
b) Con la legge 2 gennaio 1940, n. 1, e con il R.D. 26 febbraio
1940, n. 247, fu costituito l'Ente per la colonizzazione del latifondo
siciliano sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero
dell'agricoltura. Tale Ente aveva chiaramente i caratteri dell'Ente di
diritto pubblico parastatale.
Entrato in vigore lo Statuto speciale per la Regione siciliana e
trasferite alla Regione, in forza delle norme di attuazione approvate
con D.L. 7 maggio 1948, n. 789, le attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e foreste, la Regione stessa, facendo uso della
potestà di legislazione esclusiva in materia di agricoltura e foreste
di cui all'art. 14, lett. a dello Statuto speciale, con la legge 27
dicembre 1950, n. 104, disciplinò la riforma agraria in Sicilia.
Con l'art. 2 di tale legge, che contempla gli organi di attuazione
della riforma, e precisamente con il secondo comma si dispone: "Nei
casi espressamente previsti, l'Assessorato (dell'agricoltura e foreste)
si avvale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che
assume la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia
(E.R.A.S.)". L'Ente diventò così un ente strumentale della Regione, e
cioè un ente para- regionale.
A sua volta l'art. 48 della stessa legge, sotto il titolo: "Spese
per l'attuazione della riforma" dispone: "Alle spese occorrenti per
l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi, che
saranno destinati alla Regione siciliana in dipendenza della legge 10
agosto 1950, n. 646, per l'attuazione della riforma agraria, anche in
riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono
contributi, concorsi e sussidi". Nonostante la trasformazione in ente
para-regionale l'E.R.A.S. continuò dunque ad essere finanziato dallo
Stato, almeno per quanto attiene alla sua funzione di organo di
attuazione della riforma fondiaria.
Di ciò si ha la prova tanto nei bilanci di previsione del
Ministero dell'agricoltura e foreste, che dal 1950 a tutt'oggi
contemplano tutti, in apposito capitolo, le somme da corrispondere agli
Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, tra gli altri,
preveduti dalla legge regionale siciliana n. 104 del 1950, quanto, più
specificamente, dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento.
Nella parte di quest'ultima che riguarda l'E.R.A.S. (Esercizi 1961-62,
1962-63 e 1963-64 - Vol. 7), si legge infatti (pag. 7 - Parte seconda,
par. 2): "I mezzi di cui l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha
potuto disporre per lo svolgimento dell'attività di riforma, sono
rappresentati, in massima parte, da assegnazioni statali". Più
specificamente nell'esercizio 1962-63 - che è quello nel corso del
quale è stata adottata la deliberazione che al presente ricorso' ha
dato Origine - l'E.R.A.S. ha ottenuto assegnazioni statali per
l'importo di 9 miliardi e 958 milioni, e ne riscosse per l'importo di 5
miliardi e 562 milioni (v. il prospetto a pag. 8, Vol. cit.,
dell'anzidetta relazione).
Ciò è tanto più significativo, in quanto conferma che "gli
ulteriori ed eventuali apporti dello Stato" preveduti come fonti di
finanziamento dell'Ente dall'art..14 della legge regionale 12 maggio
1959, n. 21, non costituiscono una ipotesi astratta, bensì una realtà
concreta.
Dalla sua costituzione fino alla trasformazione in E.S.A. (legge
regionale 10 agosto 1965, n. 21), l'E.R.A.S. ha dunque ottenuto
continuativamente contributi statali. Ad esso deve perciò essere
applicato l'art. 11 del decreto legislativo n. 778 del 1947.
Né il trasferimento alla Regione, in sede di norme di attuazione
dello Statuto regionale, delle attribuzioni del Ministero
dell'agricoltura e foreste può condurre a diverso avviso, perché non
potevano trasferirsi e non furono trasferiti poteri maggiori di quelli
che rientravano nelle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura.
Nella materia in esame quel Ministero doveva agire invece di concerto
col Ministero del tesoro; e le attribuzioni di questo ultimo Ministero
non sono state trasferite alla Regione.
D'altra parte, il fatto che la legge regionale 12 maggio 1959, n.
21, agli artt. 6 e 9 contempla, per le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione dell'E.R.A.S. soltanto l'approvazione dell'Assessorato
dell'agricoltura e foreste e non prevede l'ipotesi di concerto col
Ministro del tesoro, non implica, né può implicare soppressione,
tanto meno implicita, di quel concerto.
Significa soltanto che la Regione ha rettamente mantenuto
l'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva nei limiti
statutari ed ha, quindi, legiferato soltanto nella materia
dell'agricoltura e foreste ad essa trasferita, mentre non ha ritenuto
di poter fare altrettanto, neppure in via indiretta, nella materia di
competenza del Ministero del tesoro, nella quale non ha neppure
potestà legislativa concorrente.
In conseguenza di questa interpretazione delle norme degli artt. 6
e 9 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, il ricorso deve
essere accolto, mentre rimane esclusa ogni fondatezza della questione
relativa alla legittimità costituzionale delle norme stesse, cui ha
accennato nelle proprie difese l'Avvocatura dello Stato.
c) Dalle considerazioni che precedono risulta altresì la piena
infondatezza della tesi della abrogazione tacita, per effetto della
legislazione regionale, con essa incompatibile, dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 778, nell'ambito territoriale della Regione
siciliana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato, e precisamente al Ministero del
tesoro, partecipare, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 del
decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei
provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle
deliberazioni dell'E.R.A.S. concernenti determinazioni in materia di
trattamento economico di quiescenza del personale dipendente dall'Ente;
annulla di conseguenza l'atto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254, col quale è
stata approvata la deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio 1962,
n. 1054.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte