Sentenza n. 105/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 217/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 maggio
1974, n. 217 (Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari
incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art.
32 dell'ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1975 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul
ricorso proposto da Rugiero Michele contro il Consiglio superiore della
Magistratura e il Ministro di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 562
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Rugiero Michele e del Ministero di
Grazia e Giustizia e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Domenico Ambrosio, per Rugiero Michele e l'avvocato
dello Stato Renato Carafa, per il Ministero di Grazia e Giustizia e per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - con
ordinanza emessa il 14 novembre 1975 - ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost.:
questione sollevata dal ricorrente, Michele Rugiero, vice pretore
onorario reggente la Pretura di Savelli, al quale era stato negato il
trattamento previsto dalla legge suddetta.
Riguardando i soli vice pretori incaricati e non i vice pretori
reggenti, la legge stessa comporterebbe un trattamento differenziato
non corrispondente ad una diversa situazione "di fatto e di diritto".
Oggettivamente, in entrambi i casi i vice pretori esplicherebbero
identiche funzioni, in mancanza del titolare dell'uicio.
Soggettivamente, inoltre, si tratterebbe pur sempre di "magistrati
onorari", che potrebbero non essere iscritti all'albo professionale;
sicché non avrebbe rilievo "che per l'incaricato di funzioni
giudiziarie è richiesta la condizione che egli non eserciti la
professione forense, mentre per il reggente è vietata l'attività
professionale solo nella sede di pretura da lui retta".
In realtà - conclude il giudice a quo - "poiché la legge n.
217/1974 ha inteso sostanzialmente sanare situazioni pregresse di
funzionari onorari che per anni si sono sacrificati dedicandosi
indefessamente all'esplicazione dell'attività giurisdizionale per il
corrispettivo di una semplice indennità e in base ad incarichi
rinnovati ogni semestre, quanto meno si sarebbe dovuto prevedere che di
essa potessero beneficiare pure i vicepretori reggenti non iscritti
all'albo le cui funzioni avessero avuto una certa durata".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Rugiero,
chiedendo l'accoglimento dell'impugnativa.
Sulla stessa linea dell'ordinanza di rimessione, il ricorrente ha
in particolare osservato che i vice pretori onorari incaricati sono
chiamati a sostituire gli uditori giudiziari mancanti, mentre i
reggenti sostituiscono il titolare; che gli incaricati sono magistrati
onorari "in sott'ordine", mentre i reggenti ricoprono un ufficio
direttivo; che, per l'art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, ad
essi è anche affidata la direzione del carcere mandamentale; che
infine, in via normale, gli incaricati possono contare sulla
collaborazione di altri magistrati, mentre i reggenti "assommano tutto
il carico di lavoro del titolare mancante".
3. - S'è inoltre costituito il Ministro di grazia e giustizia ed
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: entrambi per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso nel senso della
non fondatezza.
La posizione dei vice pretori onorari, nominati in base all'art.
101 dell'ordinamento giudiziario, non sarebbe infatti equiparabile a
quella dei vice pretori incaricati, di cui all'art. 32, secondo comma,
dell'ordinamento medesimo. Quanto ai primi, l'Avvocatura dello Stato
osserva che essi esplicano "un'attività vicaria", sostituendo il
Pretore titolare "con la possibilità di svolgere altra attività
retribuita, ivi compresa la possibilità di esercitare la professione
forense in sedi giudiziarie diverse dalla sede di Pretura da loro retta
e quindi di iscriversi alla Cassa di Previdenza ed assistenza degli
avvocati"; quanto invece ai secondi, essi "occupano un posto di pianta
organica... ed è loro vietato di esercitare la professione forense o
altra attività retribuita, per cui non potevano" - si aggiunge -
"godere prima della entrata in vigore della legge n. 217, di alcun
trattamento di quiescenza".
4. - Nella pubblica udienza, la difesa del Rugiero ha
preliminarmente contestato che la sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n.
516, pur concernendo la sistemazione dei vice pretori onorari reggenti,
imponga o consenta la restituzione degli atti al giudice a quo: la
legge stessa, infatti, non risolverebbe lo specifico problema in esame,
poiché non determinerebbe un'integrale equiparazione delle due
categorie poste a raffronto.
Per contro, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto, in via
principale, l'esigenza che il giudice a quo riesamini - in vista del
vigente trattamento dei vice pretori reggenti - la rilevanza della
proposta questione. Considerato in diritto :
1. - L'impugnativa promossa dal TAR della Calabria ha per oggetto
la legge 18 maggio 1974, n. 217 ("Sistemazione giuridico-economica dei
vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del
secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario"), e più
precisamente l'art. 1 della legge medesima: per effetto del quale i
vice pretori "conservano l'incarico a tempo indeterminato" (fino allo
scadere del 65 anno di età e salva l'eventualità di una revoca
deliberata dal Consiglio superiore della magistratura), si vedono
corrisposto "lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale" e sono
assoggettati alle disposizioni del d.leg. n. 147 del 1948 e successive
modificazioni ed integrazioni, della legge n. 1077 del 1966, della
legge n. 336 del 1970, dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario
modificato dalla legge n. 704 del 1961, nonché "di tutte le altre
leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato". Tale disciplina
sarebbe infatti lesiva del principio costituzionale di eguaglianza,
"nella parte in cui non contempla" - come si legge nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione - "quali destinatari dei benefici
giuridico-economici da essa previsti, i vice pretori onorari reggenti
le preture prive di titolare".
2. - In proposito, dev'essere anzitutto valutata - secondo
l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato - l'incidenza della
sopravvenuta legge 4 agosto 1977, n. 516, che ha esteso "i benefici
tutti previsti dall'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con
decorrenza dal 1 luglio 1976", a favore dei "vice pretori onorari
reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'art. 101
dell'ordinamento giudiziario..., in servizio al 30 giugno 1976,... e
che alla data indicata: a) abbiano esercitato le funzioni di reggente
per quindici anni...; b) non esercitino né abbiano, durante l'incarico
della reggenza, esercitato la professione forense, né altra attività
retribuita".
L'area di applicazione di questo jus superveniens è, tuttavia,
così circoscritta da far escludere-come ha notato la difesa del
ricorrente-che il TAR della Calabria debba in tal senso riesaminare la
rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza emessa il 14
novembre 1975. Dagli atti del presente giudizio (oltre che dal
fascicolo del giudizio a quo) si ricava che il ricorrente è stato
nominato vice pretore onorario reggente a partire dal 5 giugno 1965. E
da ciò discende che la legge n. 516 del 1977 non è suscettibile, per
un duplice ordine di ragioni, di risolvere i problemi all'esame del
TAR: in primo luogo, perché il ricorrente non aveva ancora esercitato
per quindici anni le funzioni di reggente, alla data del 30 giugno
1976, fissata dall'art. 1, primo comma, della legge stessa; in secondo
luogo, perché il ricorso concerne comunque - fra l'altro - la pretesa
corresponsione dello stipendio spettante ai magistrati di tribunale, in
applicazione della legge n. 217 del 1974, per un periodo antecedente
l'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Per cogliere il divario esistente fra la categoria dei vice pretori
incaricati, di cui al capoverso dell'art. 32 dell'ordinamento
giudiziario, e la categoria dei vice pretori reggenti, previsti
dall'art. 101, terzo comma, dell'ordinamento medesimo, basta infatti
confrontare le due disposizioni testé ricordate.
Stando alla prima di esse, "se nelle preture indicate nella tabella
M" (ora sostituita dalla tabella D, allegata al d.P.R. 30 agosto 1951
n. 757) "mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in
loro vece,... vice pretori onorari, i quali non esercitino la
professione forense"; stando invece alla seconda previsione normativa,
"in caso di mancanza o di impedimento del titolare", cui non si possa
altrimenti rimediare, "le funzioni sono esercitate... dal vice pretore
onorario o da uno dei vice pretori onorari". Diversamente dai vice
pretori incaricati, i vice pretori reggenti non entrano dunque a
comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie; non
si vedono precluso a priori qualunque esercizio della professione
forense, né il corrispondente trattamento di quiescenza (anche se
recenti circolari del Consiglio superiore della magistratura
prescrivono che gli stessi reggenti devono impegnarsi a non trattare
cause innanzi alla pretura od alla sezione di pretura cui siano
destinati); e possono, infine, supplire il pretore titolare in ogni
sede, anziché nelle sole preture indicate dalla predetta tabella.
D'altronde, nel corso dei lavori preparatori della legge impugnata
e della stessa legge n. 516 del 1977, si è costantemente dato atto che
i vice pretori reggenti non potevano venire del tutto assimilati ai
vice pretori incaricati. Del pari, anche i vari progetti che miravano
ad una contemporanea "sistemazione giuridico-economica" di questi due
tipi di magistrati onorari, ponevano pur sempre, quanto ai vice pretori
reggenti, la duplice condizione di non esercitare affatto la
professione forense e di avere svolto le proprie funzioni per un
congruo periodo di tempo, da determinare per mezzo di valutazioni
discrezionali.
Di ciò dimostra aver tenuto conto lo stesso giudice a quo, là
dove censura-in particolar modo-la mancata estensione dei benefici in
esame ai "vicepretori reggenti non iscritti all'albo le cui funzioni
avessero avuto una certa durata". Ma scelte del genere sono ovviamente
riservate al legislatore; mentre alla Corte compete soltanto di
accertare se la differenziazione delle due categorie in esame sia tanto
irragionevole da risultare arbitraria. Ed in questi termini occorre
concludere che la pretesa violazione del principio costituzionale di
eguaglianza non sussiste, né precedentemente né successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 516 del 1977.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 18 maggio 1974, n. 217, in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte