Sentenza n. 105/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 283/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con
ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Andrea Teobaldi
contro Ministero della difesa, iscritta al n. 578 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già tenente di
complemento, successivamente transitato in servizio permanente
effettivo con retrocessione al grado di sottotenente, aveva impugnato
il provvedimento concernente il suo inquadramento economico, il
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza
emessa il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
1981, n. 432.
Secondo detta norma, per il personale che al 1 febbraio 1981 si
trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla
carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante
avviene attraverso il riconoscimento dell'intera anzianità di
carriera nel livello d'inquadramento.
A parere del giudice a quo, la denunciata illegittimità
risiederebbe nella omessa previsione di un meccanismo che consenta al
militare - il quale per effetto all'inquadramento si trovi a
percepire uno stipendio inferiore rispetto al pari grado con minore
anzianità di grado e/o di servizio - di fruire del trattamento
economico di quest'ultimo.
Tale lacuna normativa determinerebbe, secondo il Tribunale
amministrativo regionale, una irrazionale disparità di trattamento
tra i soggetti nella situazione del ricorrente rispetto ai pari grado
ed anzianità e - a maggior ragione - in confronto agli ufficiali di
minore anzianità transitati successivamente nel servizio permanente
effettivo.
Nel limitatissimo arco temporale della sua operatività la
denunciata disposizione avrebbe altresì creato ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici militari, così
violando il principio di buon andamento della pubblica
Amministrazione, in quanto confliggente con la ratio del reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente effettivo, i quali all'esito
di una procedura concorsuale volta all'acquisizione di un migliore
status professionale, in aggiunta all'inevitabile retrocessione nel
grado, si vedono corrispondere un trattamento economico complessivo
deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianità
o servizio transitati successivamente nel servizio permanente
effettivo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
prospetta il dubbio di legittimità costituzionale del sistema di
valutazione dell'anzianità pregressa descritto al secondo comma,
lett. a), dell'art. 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283
(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale
civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. Detta norma
stabilisce che lo stipendio da attribuire al personale militare, che
al 1 febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale della
carriera di appartenenza, venga determinato riconoscendo in detto
livello l'intera anzianità di carriera. L'omessa previsione di un
meccanismo che consenta di attribuire al militare lo stipendio del
collega pari grado, ma meno anziano (ove questo risulti più elevato)
configurerebbe un vizio del sistema d'inquadramento, lesivo degli
artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Con il provvedimento legislativo di cui fa parte la norma
impugnata si è introdotta, per il personale militare, una scansione
economica della progressione in carriera, articolata secondo una
scala di livelli retributivi e di classi stipendiali. La ratio legis,
resa evidente dal meccanismo, legato ad una valutazione funzionale
dei diversi profili e fatta esplicita dagli stessi lavori preparatori
(cfr. atti Camera dei deputati, VIII legislatura, 9 giugno 1981),
risiede nell'apprestare, in favore delle categorie escluse dalla
contrattazione, condizioni di trattamento analoghe a quelle raggiunte
nel pubblico impiego attraverso la legge 11 luglio 1980, n. 312.
A tale commendevole intento non ha tuttavia fatto sempre riscontro
un'accorta tecnica legislativa, come del resto già avvertito nella
citata sede parlamentare (cfr. atti Camera, seduta del 29 luglio
1981).
In particolare, per quanto riguarda la valutazione dell'anzianità
pregressa, si è proceduto ad una meccanica trasposizione dei moduli
di determinazione adottati per i pubblici dipendenti, dando luogo, in
ragione delle peculiarità di status e di carriera degli interessati,
a situazioni che questa Corte ha già avuto occasione di censurare
dichiarando l'illegittimità del terzo comma dell'impugnato art. 17
per l'irrazionale valutazione dell'anzianità riservata agli
ufficiali provenienti dalle carriere inferiori (sentenza n. 248 del
1989).
3. - Un ragionamento analogo a quello seguito nella citata
decisione conduce a conclusioni simili anche nel caso in esame.
Allo scopo di determinare la retribuzione in rapporto
all'anzianità, la norma impugnata, al secondo comma, inquadra tutto
il personale sulla base del livello retributivo posseduto al 1
febbraio 1981, prevedendo due possibili situazioni:
a) i soggetti che in quel momento si trovavano nel livello
iniziale della carriera - e quindi, per gli ufficiali, quelli nel
grado di sottotenente corrispondente al sesto livello - si vedono
calcolato in quel livello tutto il servizio pregresso;
b) per i soggetti che si trovavano in livelli superiori
all'iniziale - cioè ufficiali da tenente a tenente colonnello -
l'anzianità pregressa alla acquisizione dello stesso VII livello
viene invece computata considerandola come maturata interamente nel
grado di tenente o capitano (settimo livello). Là dove regola
l'ipotesi sub a), la norma trascura di considerare il caso di chi si
trovasse nel grado (termine che qui si utilizza come sinonimo di
livello) iniziale, avendo però maturato parte della carriera in un
grado superiore, sia pure con il diverso status di ufficiale di
complemento.
Si tratta della fattispecie dedotta nel giudizio a quo, ove, alla
retrocessione imposta dalla legge sul reclutamento, si aggiunge
l'evidente incongruenza della perdita di una corretta e completa
valutazione, legata al grado effettivamente rivestito prima di
transitare nel servizio permanente effettivo.
L'evidente aporia dell'iter che la norma impone nella
ricostruzione della carriera, cristallizzando le situazioni in atto
al 1 febbraio 1981, oltre a palesare un difetto di ragionevolezza,
concreta altresì la denunciata disparità di trattamento, se si pone
mente alla situazione dell'ufficiale che entri in servizio permanente
in data successiva al 1 febbraio 1981 e non sia soggetto quindi alla
previsione d'inquadramento che la norma fissa a quella data.
Quest'ultimo, pur trovandosi nel livello iniziale, potrà giovarsi
dell'anzianità di servizio maturata in un livello superiore (anche
ove provenga, in ipotesi, dal sesto livello bis dei sottufficiali) e
non si vedrà ricondotto al trattamento del sottotenente, come se
tutta la sua pregressa carriera si fosse svolta in questo grado.
Tanto accade invece alle posizioni analoghe a quella del
ricorrente, da ritenersi quindi irrazionalmente penalizzate, sia per
l'ingiustificato effetto conseguente al discrimine temporale del 1
febbraio, sia per la disparità che può investire soggetti
provenienti da carriere diverse, ma che a parità di qualifica e
funzioni non può giustificare un trattamento economico differenziato
(cfr. sentenza n. 248 del 1989 cit.).
L'accoglimento della censura sotto il duplice, descritto profilo
ex art. 3 della Costituzione, assorbe la lamentata lesione dell'art.
97, prospettata con riguardo al pregiudizio che l'attribuzione di uno
stipendio inferiore rispetto a quello del collega meno anziano
potrebbe soggettivamente determinare nell'adempimento dei doveri
dell'ufficio.
4. - La lacuna normativa può agevolmente colmarsi attraverso un
meccanismo, peraltro diffusamente applicato in molteplici regimi
retributivi del pubblico impiego, secondo il quale al militare con
stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore
anzianità nel grado di provenienza, ma promosso successivamente,
viene attribuito lo stipendio di quest'ultimo.
Del resto anche l'art. 1, settimo comma, seconda parte, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, reintroduce un
sistema di allineamento del tutto analogo, sempre basato sul
principio del soggetto più favorito, volto ad equilibrare la
situazione in cui un soggetto meno anziano si trovi a percepire uno
stipendio superiore a quello spettante al collega più anziano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui
non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato -
l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente
effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia
conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte