Sentenza n. 105/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge
regionale della Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali
di igiene e prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge
regionale della Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed
integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65
concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di
lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi
veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione"),
promossi con tre ordinanze emesse il 9 marzo, il 9 febbraio e il 23
marzo 1994 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente iscritte
ai nn. 411, 412 e 668 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 47, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di tre giudizi promossi, rispettivamente, dalle
società Ampex, Fratelli Miragoli, Ronzoni e Perego in opposizione ad
altrettanti decreti di ingiunzione - ottenuti nei confronti delle
prime due società dall'Unità socio sanitaria locale n. 53 di Crema
e nei confronti della terza dall'Unità socio sanitaria n. 34 di
Chieri - per il pagamento di "diritti veterinari a tariffa" relativi
a visite sanitarie di animali da macellare ed alla segnatura delle
carni, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, con distinte
ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della Lombardia 26
ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia
di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi
di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi
veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione), come
sostituito dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 30
novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali
26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela
della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il
funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di
igiene e prevenzione"). Il dubbio di legittimità costituzionale è
prospettato in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
La disposizione denunciata stabilisce le modalità di adozione
delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene
e sanità pubblica e di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi
per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati". La Corte
d'appello di Brescia ritiene che questa disposizione, non limitando
il pagamento delle prestazioni sanitarie solo a quelle effettuate
nell'interesse dei privati, costituisca il fondamento legislativo
della pretesa, basata sulla tariffa adottata in forza della legge, di
un compenso per la visita sanitaria degli animali da macello e per
l'ispezione delle carni nei mattatoi. Ad avviso della Corte
d'appello, con la previsione del pagamento per il controllo delle
carni sulla base di una tariffa imposta si sarebbe in presenza di un
prelievo di natura tributaria e, in mancanza di una legge statale che
attribuisca alla regione tale tributo, non si sarebbe potuta
esplicare, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, l'autonomia
regionale in materia.
La Corte d'appello ritiene, inoltre, che vi sia un principio
fondamentale di gratuità delle prestazioni veterinarie compiute
nell'interesse collettivo stabilito dall'art. 61 del testo unico
delle leggi sanitarie, che prevede il pagamento per le certificazioni
rese non nell'esclusivo interesse privato. Il "diritto veterinario a
tariffa" si riferirebbe ad un controllo effettuato nell'interesse non
dell'operatore economico tenuto al pagamento, ma della collettività,
essendo il controllo diretto ad assicurare l'igiene e la sanità
delle carni. Il mancato rispetto del principio di gratuità
determinerebbe la lesione dell'art. 117 della Costituzione.
La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è ritenuta
dalla Corte d'appello rilevante nel giudizio principale, perché se
l'atto di approvazione della tariffa è legittimo, in quanto emanato
in base alla legge e secondo i criteri dalla stessa stabiliti, esso
non può essere disapplicato, con la conseguenza che il pagamento
delle somme pretese dall'Unità socio sanitaria sarebbe dovuto.
2. - Nei giudizi promossi dalle società Ampex e Fratelli Miragoli
è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili o infondate.
La Regione, ricostruendo il quadro normativo della disciplina
dell'attività di vigilanza e di ispezione sanitaria (regio decreto
20 dicembre 1928, n. 3298; d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264; d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1701), afferma che i compensi per le visite
veterinarie degli animali da macello non costituiscono un "tributo
proprio" della Regione, ma un corrispettivo per il servizio reso in
una materia di competenza della Regione, che può disporre la
partecipazione degli utenti al costo dei servizi.
Inoltre la legislazione statale non enuncerebbe un principio di
gratuità delle prestazioni in questione. Le certificazioni sono
sempre richieste in vista di un interesse pubblico: l'art. 61 del
testo unico delle leggi sanitarie, quando fa riferimento
all'esclusivo interesse privato per stabilire l'onerosità delle
certificazioni, indicherebbe proprio quelle richieste dal privato,
sia pure come onere imposto dalla legge per un'attività da esso
svolta, quale appunto la macellazione e commercializzazione delle
carni. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla
Corte d'appello di Brescia riguardano tutte la disposizione di legge
regionale della Lombardia che, disciplinando le tariffe per gli
accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e
di medicina veterinaria, "ivi inclusi i compensi per le prestazioni
effettuate nell'interesse dei privati", stabilisce i criteri per la
loro determinazione (art. 56 della legge regionale della Lombardia 26
ottobre 1981, n. 64, come sostituito dall'art. 7 della legge
regionale 30 novembre 1984, n. 61). Risulterebbero così soggette a
pagamento anche le prestazioni eseguite nell'interesse della
collettività e non dei privati che ne fanno richiesta, come appunto
nel caso della visita veterinaria di animali da macello e
dell'ispezione sanitaria delle carni, soggette ad apposita
certificazione.
Il compenso disposto con apposita tariffa per queste prestazioni
avrebbe, ad avviso del giudice rimettente, natura tributaria. In
assenza di una legge statale che attribuisca alla regione questo
tributo, non sarebbe consentito al legislatore regionale di imporlo,
rispettando i limiti dell'art. 119 della Costituzione. Inoltre l'art.
61 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265) enuncerebbe un principio fondamentale di gratuità del
rilascio delle certificazioni veterinarie che non siano richieste
nell'esclusivo interesse privato. La disposizione regionale
denunciata, non conformandosi a questo principio, violerebbe l'art.
117 della Costituzione.
2. - I giudizi hanno ad oggetto questioni identiche; possono
essere pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - I dubbi di legittimità costituzionale poggiano
essenzialmente sul presupposto che vi sia un principio fondamentale
della legislazione statale di gratuità delle certificazioni relative
a prestazioni demandate al veterinario comunale, salvo che siano
richieste nell'esclusivo interesse privato. Implicano inoltre che le
visite sanitarie, cui devono essere sottoposti gli animali da
macello, non rispondano ad un interesse di chi le richiede, ma
esclusivamente all'interesse collettivo dell'igiene e della sanità
delle carni.
Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Dalla
disciplina di settore in materia di vigilanza sanitaria sugli
alimenti di origine animale e di ispezione delle carni nei macelli
non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni e
delle certificazioni veterinarie, richieste in ragione della
commercializzazione e della destinazione al consumo delle carni. Anzi
talvolta è espressamente previsto che gli oneri che questi controlli
comportano siano interamente posti a carico dei privati, quando sia
richiesta una visita collegiale (art. 20 del regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298), ovvero quando veterinari comunali incaricati
operino in macelli privati (art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 1961, n.
264).
La previsione di onerosità per il privato richiedente non
costituisce eccezione rispetto ad una regola di gratuità. Lo stesso
art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, indicato
dall'ordinanza di rimessione come fonte di questo principio, non
consente, in aderenza ad una diffusa lettura giurisprudenziale,
questa interpretazione. Esso esclude, secondo la Corte di cassazione,
che a carico degli operatori economici possano essere imposte
contribuzioni in aggiunta ai diritti percepiti per le visite
veterinarie. La stessa disposizione consente, secondo il Consiglio di
Stato, che si determinino le tariffe per gli accertamenti e le
indagini sanitarie richiesti dai privati al fine di ottenere le
autorizzazioni previste dalle leggi e necessarie per lo svolgimento
dell'attività imprenditoriale. Si tratta di prestazioni
nell'interesse del privato che le richiede, anche se coinvolgono un
interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme
igienico-sanitarie. Del resto il principio del pagamento di un
contributo, non superiore al costo globale effettivo delle ispezioni
e dei controlli sanitari, continua ad essere previsto dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 51.
La disposizione denunciata non contrasta, quindi, con l'art. 117
della Costituzione, non essendo violati i criteri generali ai quali
si ispira la disciplina statale.
Né può essere invocato l'art. 119 della Costituzione, in quanto
non configura un tributo regionale la percezione di un compenso, sia
pure con la tariffa determinata dall'amministrazione secondo i
criteri fissati dalla legge, a parziale copertura dei costi per
prestazioni erogate nell'interesse del richiedente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge regionale della
Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della
salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento
dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e
prevenzione), come sostituito dall'art. 7 della legge regionale della
Lombardia 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle
Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali
di igiene e prevenzione"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e
119 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte