Sentenza n. 106/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 14
luglio 1959, n. 741, del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105, e del D.P.R.
16 gennaio 1961, n. 106, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 settembre 1962 dal Pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Costa Gervasio, iscritta al n. 189 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962;
2) ordinanza emessa il 28 settembre 1962 dal Pretore di Crema nel
procedimento penale a carico di Arrigoni Ettore, iscritta al n. 190 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione in giudizio di Costa Gervasio e di Sabbi
Nino e Vitali Arturo, parti civili nel procedimento penale a carico di
Costa Gervasio;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Benedetto Bussi,
per Sabbi Nino e Vitali Arturo, l'avv. Alfonso Sermonti, per Costa
Gervasio, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di
Bologna a carico del dott. Gervasio Costa, la difesa dell'imputato
eccepì, in linea principale, l'illegittimità costituzionale della
legge 14 luglio 1959, n. 741, in linea subordinata l'illegittimità
costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105, e, infine, per
connessione, quella del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106, perché in
contrasto tutti - legge e decreti - con gli artt. 76, 39 e 3 della
Costituzione.
Il Pretore di Bologna ritenne non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della legge n. 741 in
confronto di tutti e tre gli invocati articoli della Costituzione: a)
perché sarebbero stati resi obbligatori erga omnes contratti
stipulati in difformità dal procedimento stabilito dall'art. 39 della
Costituzione; b) perché non sarebbero stati stabiliti i principi e i
criteri direttivi della delegazione e nemmeno definito esattamente
l'oggetto di questa, tanto che, nell'ipotesi in cui per una stessa
categoria esistano più contratti collettivi diversi fra loro e tutti
regolarmente depositati ai sensi dell'art. 3 della legge, non sarebbe
possibile stabilire in qual modo debba essere operata la scelta del
contratto; c) perché l'art. 8 della legge impugnata comminerebbe
sanzioni penali esclusivamente a carico del datore di lavoro
inadempiente e non anche dei lavoratori che non osservino le clausole
del contratto tramutate in norme di legge.
Se si dichiarasse, prosegue l'ordinanza, l'illegittimità
costituzionale della legge n. 741, ne dovrebbe derivare
l'illegittimità costituzionale dei decreti legislativi n. 105 e n. 106
del 1961 sopra ricordati, in quanto, contenendo questi decreti norme
sul trattamento economico e normativo relativo ai lavoratori di una
stessa categoria, e cioè agli addetti alle centrali del latte e alle
imprese lattiero casearie, si verificherebbe l'ipotesi sopra menzionata
dell'esistenza di più contratti per la medesima categoria, con la
conseguenza di una disparità di trattamento economico e di una
situazione normativa molto confusa e in contrasto con i ricordati
articoli della Costituzione 76 e 39. Questa tesi sarebbe sorretta, a
giudizio del Pretore di Bologna, dal parere n. 7 del 1959 del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.
In conseguenza , il Pretore di Bologna ha sospeso il giudizio e
inviato gli atti a questa Corte con ordinanza emessa il 26 settembre
1962, che, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 7 dicembre dello stesso anno.
2. - Nel giudizio si è costituito il dott. Gervasio Costa,
presidente della Società Polenghi Lombardo, rappresentato e difeso
dagli avvocati Ezio Todaro e Alfonso Sermonti, con atto di deduzioni
depositato il 13 dicembre 1962.
In punto di fatto la difesa del dott. Costa premette che la
Società Polenghi Lombardo avrebbe applicato sempre ai propri
dipendenti il contratto collettivo 9 dicembre 1957, stipulato tra
l'Associazione italiana lattiero-casearia e le competenti associazioni
sindacali dei lavoratori. A questo contratto fu attribuita efficacia
erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106. Senonché, nello
stesso numero della Gazzetta Ufficiale in cui fu pubblicato questo
decreto presidenziale, fu altresì pubblicato il D.P.R. n. 105 che
attribuiva efficacia erga omnes a un altro contratto collettivo, quello
stipulato l'11 febbraio - 12 marzo 1959 per il personale delle centrali
del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte
alimentare, stipulato tra l'Associazione nazionale centrali del latte
d'Italia e le organizzazioni competenti dei lavoratori. Il problema di
legittimità costituzionale sorgerebbe dal fatto che il contratto del
1957, che riguardava in genere tutte le imprese esercenti attività
lattiero-casearia, fu stipulato dall'Associazione lattiero casearia
alla quale aderivano anche aziende esercenti centrali del latte: con la
conseguenza che una stessa categoria si trova ad essere regolata,
almeno pro parte, da due contratti collettivi con efficacia erga omnes.
La difesa del dott. Costa, dopo aver esposto i motivi che a suo
avviso rendono illegittima la legge 14 luglio 1959, n. 741 (violazione
dell'art. 39 della Costituzione, perché si conferisce efficacia
obbligatoria erga omnes a contratti collettivi stipulati in difformità
del precetto costituzionale con conseguente compressione della libertà
e della autonomia sindacale; violazione dell'art. 76 della
Costituzione, perché la delega conferita in questo caso dal Parlamento
al Governo fu una finta delega, con la conseguenza che mancherebbe
addirittura la possibilità di principi e criteri direttivi e di un
concreto atto di produzione normativa del Governo delegato; in
sostanza, una delega falsa e impropria, diretta a dissimulare una
manifesta e grave illegittimità costituzionale; violazione dell'art. 3
della Costituzione, perché l'art. 8 della legge prevede sanzioni
penali soltanto per i datori di lavoro inadempienti), afferma che i
problemi particolari che pongono i due decreti delegati sopraricordati
sarebbero una riprova e una conferma dell'asserita illegittimità
costituzionale della legge di delegazione. A questo fine la difesa
sostiene che, nel silenzio della legge che non dà alcun criterio al
Governo nell'ipotesi contemplata di due contratti collettivi stipulati,
sia pure parzialmente, per una medesima categoria, il Governo non
avrebbe dovuto esercitare la delega. Nella totale meccanicità del
sistema, così si esprime testualmente la difesa, non è dato rinvenire
alcun elemento che autorizzi a ritenere il Governo investito di un
potere di scelta e, anche se codesto potere si volesse considerare
attribuito dalla legge, sarebbe stato attribuito, dice ancora la
difesa, "nullamente" perché mancherebbero i criteri e i principi
richiesti dall'art. 76 della Costituzione. In questa ipotesi, dunque,
prosegue la difesa, il Governo, conformemente, del resto, a un parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non avrebbe dovuto
"pubblicare" né l'uno né l'altro contratto e per le categorie
interessate avrebbe dovuto continuare a vigere il sistema dei contratti
collettivi di diritto comune.
Né si potrebbe sostenere la tesi, che, nel caso di più contratti,
applicabili in parte a categorie diverse, in parte a una stessa
categoria, il Governo abbia il potere-dovere di esercitare la delega
relativamente a quelle categorie per le quali si applica un solo
contratto. All'assoluta mancanza di norme della legge di delegazione
che regolino questo punto, continua la difesa, si deve attribuire il
significato dell'inestensibilità di qualunque contratto, non quello
della parziale estensibilità di uno di essi: del che sarebbe conferma
il fatto che, nell'ipotesi contraria, il Governo dovrebbe individuare
le singole categorie e sub categorie non soltanto in base
all'enunciazione dei destinatari, eventualmente contenuta nei medesimi
contratti, ma anche in base alla competenza organizzativa risultante
dagli statuti delle associazioni stipulanti e all'effettiva
appartenenza alle categorie e alle sub categorie degli iscritti alle
associazioni stipulanti stesse. Un giudizio che non potrebbe essere
compiuto dal legislatore delegato senza che la legge stabilisse criteri
e principi direttivi.
Infine, non avrebbe alcun valore la tesi, che, nel caso di due o
più contratti, il Governo debba procedere alla trasformazione in legge
di tutti i contratti, lasciando poi al giudice di decidere caso per
caso quale sia il contratto da applicare. Infatti, se il legislatore
non ha espresso la propria volontà, non potrebbe il magistrato, che è
chiamato ad attuare e non a creare la volontà della legge, colmare il
vuoto lasciato dal legislatore. Nell'ipotesi, che è ora all'esame,
non ci sono che due soluzioni: o il Governo riterrà che gli sia stata
attribuita la delega ed emetterà il comando determinandone i
destinatari, o riterrà che la delegazione non gli attribuisca questo
potere-dovere e non emetterà alcun provvedimento. La conclusione della
difesa è che si debba dichiarare, in via principale, l'illegittimità
costituzionale dei due decreti delegati, quale conseguenza della
illegittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, o, in
via subordinata, nell'ipotesi che la questione di costituzionalità di
questa legge si ritenesse non fondata, l'illegittimità costituzionale
dei due decreti per vizio loro proprio.
3. - Nel presente giudizio si sono costituiti anche i signori Nino
Sabbi e Arturo Vitali, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco
Santoro Passarelli e Benedetto Bussi, con deduzioni depositate il 27
dicembre 1962.
La difesa dei signori Sabbi e Vitali, ricordato che la Corte
costituzionale ha già pronunciato sulla questione di legittimità
della legge di delegazione, limita il suo esame ai due decreti delegati
già ricordati, contenenti il n. 105 "norme sul trattamento economico e
normativo dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai
centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare" e il n.
106 "norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori
dipendenti dalle imprese esercenti attività lattiero-casearie".
La questione non sarebbe fondata perché, nella specie, non si
verificherebbe l'ipotesi di coesistenza di più contratti collettivi
per una stessa categoria depositati a norma dell'art. 3 della legge di
delegazione. Se si considera, infatti, il disposto dei rispettivi
articoli unici dei due decreti, mentre il decreto n. 106 concerne "i
rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati
stabiliti il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e
l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti
alle imprese lattiero-casearie e alla stagionatura del formaggio
pecorino", il decreto n. 105 riguarda invece "i rapporti di lavoro
costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il
contratto collettivo nazionale di lavoro 11 febbraio-12 marzo 1959,
relativo ai lavoratori addetti alle centrali del latte e ai centri di
trattamento e confezionamento del latte alimentare". La semplice
lettura di queste norme dovrebbe convincere che si è in presenza di
due diverse categorie, e ciò sarebbe confermato dalle disposizioni dei
contratti e dell'accordo, ai quali i due decreti impugnati si sono
uniformati, concernenti le qualifiche degli operai, che sono diverse
tra loro e corrispondenti ad attività diverse. Infine, la non
coincidenza dell'ambito di applicazione dei due decreti si desumerebbe
anche dalla diversa sfera di competenza delle associazioni stipulanti,
dato che, mentre da parte dei lavoratori soggetto della stipulazione
sono sempre le medesime associazioni, che rappresentano tutti i
lavoratori del settore, da parte dei datori di lavoro non soltanto si
ha una distinzione di soggetti, ma anche una netta differenza di
competenza delle associazioni stipulanti.
Conclude perché la Corte dichiari non fondata la questione di
legittimità costituzionale della legge di delegazione e dei più volte
citati decreti presidenziali.
4. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato che ha depositato l'atto di intervento il 24
ottobre 1962.
Anche per l'Avvocatura dello Stato non sussisterebbe la
contemporanea esistenza di due contratti collettivi per la medesima
categoria, stante che il contratto 9 dicembre 1957 riguarderebbe in
genere gli addetti alle aziende lattiero-casearie e il contratto 11
febbraio-12 marzo 1959 soltanto gli addetti alle centrali del latte,
una categoria specifica, a detta dell'Avvocatura, che si sarebbe
staccata dalla categoria più ampia. Il problema pertanto della scelta
non si poneva al Governo, il quale, anzi, era tenuto a rispettare i
processi spontanei che pongono capo alla formazione di categorie
mediante l'associazione degli interessati e la contrattazione
collettiva. E poiché i due contratti sono stati opera delle stesse
associazioni sindacali dei lavoratori, il fatto che l'uno sia
posteriore all'altro porterebbe come conseguenza la prevalenza della
contrattazione speciale su quella più generale, e, perciò,
l'applicabilità del contratto generale, a tutto il personale delle
aziende lattiero-casearie, salvo a quello addetto alle centrali del
latte.
Anche, quindi, conclude l'Avvocatura, sul piano del coordinamento
necessario tra i contratti collettivi si arriverebbe ad escludere una
duplicazione di disciplina per una stessa categoria e a dover ammettere
l'avvenuta formazione di una categoria più ristretta con una propria
autonomia e con una propria particolare e autonoma disciplina.
5. - In una memoria depositata il 9 maggio 1963, la difesa della
Società Polenghi Lombardo, richiamata la sentenza di questa Corte n.
106 del 1962, limita le sue considerazioni alla questione di
legittimità costituzionale dei due decreti delegati, ribadendo
soprattutto la tesi della difesa dello Stato e dei signori Sabbi e
Vitali, secondo la quale i due contratti collettivi, poi trasformati in
legge, riguarderebbero due categorie affatto diverse fra loro.
Viceversa, un esame dello statuto dell'Associazione italiana
lattiero-casearia (e segnatamente dell'art. 6 di detto statuto)
dimostrerebbe come questa Associazione estenda la sua competenza
organizzativa a tutte le imprese comunque addette alla lavorazione del
latte e, perciò, anche alle centrali del latte e ai centri di
trattamento e confezionamento del latte alimentare. E, d'altra parte,
le vicende della contrattazione collettiva darebbero la prova che i
contratti stipulati da quell'Associazione, tanto quello del 12 marzo
1949, quanto quello del 9 dicembre 1957, quanto infine l'altro del 10
gennaio 1961, si estendono anche alle aziende che gestiscono centrali
del latte o centri di trattamento e confezionamento del latte
alimentare. Infine, l'elenco delle imprese aderenti all'Associazione
lattiero-casearia dal 9 dicembre 1957, data del contratto collettivo di
lavoro di cui al citato D.P.R. n. 106, al 16 gennaio 1961, data di
emanazione di questo decreto, dimostrerebbe come una notevole parte
delle aziende che gestiscono centri di trattamento ed alcune di quelle
che gestiscono centrali del latte aderivano a quell'Associazione di
datori di lavoro.
Né il fatto che successivamente sia stata costituita
un'Associazione sindacale limitata alle centrali del latte e ai centri
di trattamento e confezionamento del latte alimentare, ha tolto
all'"Assolatte" la sua rappresentatività. In un regime di libertà
sindacale, come l'esistenza di un ' associazione per una categoria
specifica o per una subcategoria non preclude la formazione di altre
associazioni per queste medesime categorie o subcategorie o di
associazioni per categorie più vaste e comprensive, così il sorgere
di associazioni sindacali per categorie già organizzate non riduce
l'ambito di rappresentatività delle associazioni preesistenti. In
ultimo luogo, non avrebbe valore la tesi che le disposizioni
concernenti le qualifiche degli operai compresi nell'una o nell'altra
categoria sarebbero diverse. La difesa della società non nega che ci
sia diversità tra i destinatari dei due contratti, ma la spiega con la
circostanza che l'uno di essi riguarda ogni e qualsiasi attività di
lavorazione del latte, l'altro soltanto quelle proprie delle centrali e
dei centri; e aggiunge che i criteri per la determinazione delle
qualifiche di lavoro sono gli stessi nei due contratti, mentre le
mansioni specifiche sono indicate in via soltanto esemplificativa, e
che, finalmente, le qualifiche operaie del contratto stipulato
dall'"Assolatte" erano sufficienti a regolare anche i rapporti di
lavoro delle centrali e dei centri di trattamento, come risulta dal
fatto che la disciplina di codesti rapporti, quanto meno dal 1949 al
1959, fu realizzata esclusivamente dai contratti collettivi stipulati
dall'"Assolatte".
Sarebbe dunque dimostrata la coincidenza pro parte della sfera di
applicazione dei due contratti collettivi e, di conseguenza,
l'illegittimità costituzionale dei due decreti delegati, che è la
sola possibile soluzione in casi come questi, giusta la tesi che la
difesa della Società ha sostenuto nell'atto di costituzione e che è
stata già riferita.
6. - Anche la difesa dei signori Sabbi e Vitali ha depositato il 9
maggio 1963 una memoria, nella quale ribadisce le tesi già sostenute
nell'atto di costituzione, sottolineando in particolare che il
contratto collettivo 11 febbraio-12 marzo 1959 (decreto n. 105) avrebbe
individuato nel seno della più ampia categoria dei lavoratori addetti
alle aziende esercenti attività lattiero-casearie, alla quale si
riferisce il contratto collettivo 9 dicembre 1957 (decreto n. 106), la
specifica categoria degli addetti alle centrali del latte e ai centri
di trattamento e confezionamento: un procedimento di cui non si
potrebbe negare la legittimità senza negare insieme il principio della
libertà sindacale in uno dei suoi aspetti essenziali, vale a dire
quello per cui i datori e i prestatori di lavoro possono organizzarsi
nel modo che ritengono più confacente alla tutela dei propri interessi
collettivi, e stipulare i contratti che ritengono più idonei al
soddisfacimento di questi stessi interessi.
7. - In termini analoghi a quelli dell'ordinanza del Pretore di
Bologna la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16
gennaio 1961, n. 105, e della legge 14 luglio 1959, n. 741, è stata
sollevata nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di
Crema a carico del sig. Ettore Arrigoni, consigliere delegato della S.
p. a. "Latteria Cremasca Voltana". La difesa dell'imputato eccepiva che
il decreto presidenziale fosse in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione e la legge n. 741 con l'art.39 della Costituzione. Il
Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente
infondata e, con ordinanza 28 settembre 1962, ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti alla Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 1 dicembre 1962.
8. - Davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nell'atto depositato il 27 ottobre
1962, ha riproposto le medesime tesi svolte nel giudizio promosso con
l'ordinanza del Pretore di Bologna e sopra riferito.
Non c'è stata costituzione di parte privata.
9. - All'udienza del 22 maggio 1963, dove i due giudizi sono stati
discussi congiuntamente, le parti hanno svolto le rispettive tesi
difensive e insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni di
costituzionalità, e pertanto vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - La questione di legittimità costituzionale della legge 14
luglio 1959, n. 741, è stata già esaminata dalla Corte, che ne ha
dichiarato la non fondatezza con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106; né
essa viene ora presentata sotto profili nuovi o diversi che ne
impongano il riesame. La precedente decisione deve perciò essere
confermata.
Vero è che è stato anche riproposto, come motivo di
incostituzionalità, il fatto che la legge di delegazione non indichi
criteri per l'esercizio della delega nei casi in cui siano stati
depositati, ai sensi della legge, più contratti di lavoro relativi
alla medesima categoria, ed è anche vero che la questione di
costituzionalità dei due decreti delegati, che è portata per la prima
volta all'esame di questa Corte, è collegata con questo aspetto della
legge di delegazione. Ma la Corte ha già dichiarato, nella citata
sentenza, che la mancanza di una norma, la quale ipotizzi e regoli il
concorso di una duplice disciplina contrattuale per una medesima
categoria, non configura un vizio di costituzionalità della legge di
delegazione, ma pone soltanto il problema degli effetti di codesta
omissione in confronto all'esercizio della delega: che è appunto il
thema decidendum della presente controversia.
3. - Senonché, la Corte deve esaminare in primo luogo se sia
fondata la tesi, sostenuta dalla difesa dei signori Sabbi e Vitali e
dall'Avvocatura dello Stato, che i due decreti impugnati riguardino due
categorie affatto diverse: quella generale dei dipendenti dalle aziende
lattiero-casearie e quella particolare dei dipendenti dalle centrali
del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte
alimentare. È, infatti, evidente il carattere pregiudiziale e
assorbente di questa tesi e la necessità che essa venga, quindi,
esaminata per prima.
Non è controverso che il contratto collettivo 9 dicembre 1957
regolasse anche i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle centrali e
dai centri di trattamento del latte: una categoria speciale nel seno
della categoria generale dei dipendenti dalle aziende che hanno ad
oggetto la lavorazione del latte e già individuata nel contratto
collettivo 12 marzo 1949, alla medesima stregua di quella formata dagli
operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino,
per la quale intervenne tra le parti l'accordo aggiuntivo del 21
novembre 1949, "recepito" nel decreto legislativo 16 gennaio 1961, n.
106. Né la circostanza che un accordo analogo non fosse stato
raggiunto tra le parti per i dipendenti dalle centrali e dai centri di
trattamento del latte, può significare che costoro fossero rimasti
senza tutela contrattuale, dovendosi, viceversa, trarne la conclusione
che per essi valessero le norme del contratto per così dire generale,
come, del resto, non è contestato sia di fatto avvenuto.
La difesa dei signori Sabbi e Vitali, nonché l'Avvocatura dello
Stato, hanno insistito sulla circostanza che l'enucleazione di
categorie e subcategorie da una categoria più generale e comprensiva o
lo scindersi di una categoria in altre e diverse o, infine,
l'aggrupparsi e fondersi di più categorie in una sola, è vicenda
ordinaria di un mondo sindacale che si conformi alle modifiche tecniche
e al moto economico-sociale, ed è espressione del principio di
libertà sindacale. In conseguenza di che le categorie, nel sistema
instaurato dall'art. 39 della Costituzione, non sarebbero più un prius
, ma un posterius rispetto all'inquadramento sindacale e alla
stipulazione collettiva.
La Corte non ha ragione di respingere queste argomentazioni, delle
quali, del resto, essa stessa ha ammesso la fondatezza nella sentenza
n. 70 dell'8 maggio 1963. Inammissibili sono, invece, le conseguenze
che se ne vogliono trarre.
L'enucleazione di nuove categorie o di subcategorie o, detto
diversamente, la specificazione di categorie di imprese e di categorie
di lavoratori, che si assume e si ammette conforme alla dinamica delle
forze del lavoro e alla struttura delle imprese, non può comportare,
in un regime di libera organizzazione sindacale e di libera
contrattazione collettiva (quando ancora non è stata data esecuzione
al precetto del quarto comma dell'art. 39 della Costituzione), che le
organizzazioni preesistenti perdano la rappresentanza, rispettivamente,
delle imprese e dei lavoratori che esercitano una attività identica a
quella oggetto di sopravvenute associazioni sindacali e di sopraggiunti
contratti collettivi. In un regime di piena libertà e autonomia le
antiche associazioni continuano a rappresentare le imprese ed i
lavoratori che ad esse aderiscono e gli antichi contratti collettivi a
regolare i reciproci rapporti delle imprese e dei lavoratori
rappresentati dalle associazioni stipulanti. Se si accogliesse la tesi
opposta, cioè che il nuovo sindacato, che assuma la rappresentanza di
una subcategoria, attragga a sé la rappresentanza delle aziende e dei
lavotatori fino a quel momento inseriti in associazioni, le quali hanno
un ambito che abbraccia quelle stesse ed altre imprese, quegli stessi
ed altri lavoratori, si perverrebbe davvero a una violazione
dell'invocato principio di libertà e di autonomia sindacale.
Il richiamo, che le difese hanno fatto ai rapporti tra contratto
generale e contratto speciale, in analogia a quelli che passano tra
legge generale e legge particolare, non ha senso in un regime come
quello attuale; lo avrebbe soltanto in un sistema che definisse e
predeterminasse autoritativamente le categorie e ne regolasse
autoritativamente la rappresentanza.
4. - Nel caso in esame il legislatore delegato si è trovato di
fronte a due contratti: uno che regola i rapporti di lavoro dei
dipendenti da aziende che esercitano ogni forma di attività connessa
con la lavorazione del latte, l'altro che limita il suo ambito ai
dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento; si è
trovato, cioè, di fronte a due contratti, uno dei quali, il più ampio
e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria
regolata dall'altro: una ipotesi, come si vede, particolare, ma non
diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i
rapporti economici e normativi relativi agli appartenenti a una sola e
medesima categoria.
Ritiene la Corte che casi come questi restino fuori dell'ambito
della delegazione conferita al Governo, sicché se questo l'esercita,
ne travalica i limiti, con la conseguenza che i decreti delegati devono
essere, in tutto o in parte, dichiarati illegittimi. Che questa sia la
conseguenza del silenzio del legislatore, venuto per di più dopo un
parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che appunto
riteneva in casi siffatti non dovesse essere esercitata la delega, non
pare contestabile.
Il sistema introdotto con la legge n. 741 del 1959 è un sistema
transitorio ed eccezionale, che non deve ledere la libertà e
l'autonomia sindacale e che solo in questi limiti, come già la Corte
ha affermato, può non considerarsi in contrasto col precetto
costituzionale. Ora, di fronte a due contratti, depositati ai sensi
della legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria - poco
importa se uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie o
quelli della stessa categoria nell'ambito di una categoria più vasta
-, ogni scelta del legislatore delegato violerebbe quella libertà e
quell'autonomia costituzionalmente garantite. Né a superare questo
punto vale dire che il legislatore sarebbe tenuto a "recepire" nei
decreti delegati l'uno e l'altro contratto, perché anche questo
configurerebbe l'esercizio di un potere non conferito al Governo e in
contrasto col fine della legge, che è quello di assicurare a tutti gli
appartenenti alla medesima categoria un identico minimo trattamento
economico e normativo. Né la situazione che si verrebbe a creare dal
contemporaneo vigore di più leggi nella medesima materia, può essere
risolta dal giudice ordinario col ricorso a principi generali, come
quelli, ad esempio, della successione delle leggi nel tempo o quelli
relativi ai rapporti tra legge generale e legge speciale, che non
possono ovviamente trovare applicazione nel caso presente.
Tuttavia la pronunzia d'illegittimità non travolge anche quella
parte del decreto n. 106 che regola i rapporti di categorie diverse da
quelle degli addetti alle centrali o ai centri di trattamento del
latte. Per questa parte, com'è evidente, non c'è se non un solo
contratto e un solo decreto e, pertanto, il Governo ha esercitato
legittimamente il potere-dovere conferitogli dalla delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741;
l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n.
105;
l'illegittimità costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n.
106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti
dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento
del latte alimentare,
in riferimento agli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI -GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte