Sentenza n. 106/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1967 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P. 12
febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti",
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore di Serravalle
Scrivia nel procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio,
iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;
2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1966 dal pretore di Canelli nel
procedimento penale a carico di Coppo Luigi, iscritta al n. 242 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;
3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1966 dal pretore di Verolanuova
nel procedimento penale a carico di Salvalai Alessandro e Biasotto
Italo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1967.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Coppo Luigi;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio,
imputato dei reati previsti dal D. P. 12 febbraio 1965, n. 162,
concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei mosti, vini ed aceti", emesso su delega della legge 9
ottobre 1964, n. 991, il pretore di Serravalle Scrivia, con ordinanza
in data 23 novembre 1966, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del predetto decreto delegato, per violazione dell'art.
76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato emanato oltre il termine
di tre mesi fissato al Governo dalla legge delegante (pubblicata il 28
ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre dello stesso anno), e
per contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione, stante il
ritardo nella pubblicazione della legge delega. Inoltre lo stesso
decreto legislativo è stato ritenuto incostituzionale, in relazione
all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 35, secondo comma,
esorbiterebbe dalla delega per aver previsto l'istituzione dei registri
di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti,
filtrati dolci e vini, ecc.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
la quale, con memoria depositata il 16 febbraio 1967, ha dedotto la
infondatezza di tutte le questioni prospettate.
In particolare, per quanto attiene alla questione della emanazione
della legge delegata oltre il termine di tre mesi fissato dalla legge
delega, ha dedotto motivi sui quali ha trovato fondamento la recente
sentenza costituzionale n. 32 del 1967 con la quale la questione è
stata dichiarata infondata.
Riguardo alla questione del ritardo nella pubblicazione della legge
delegante ha espressamente richiamato la sentenza n. 13 del 1967
chiedendone la conferma.
Per quanto, infine, si riferisce alla illegittimità costituzionale
dell'art. 35 del decreto denunziato, ha osservato come detta norma sia
perfettamente conforme all'art. 2 della legge delegante, in quanto
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, realizzerebbe
strumentalmente le finalità volute dalla legge di delega, rientrando
pienamente nell'ambito del numero 3 di detto articolo con il quale
venne conferito al Governo di stabilire le cautele da osservarsi per
impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di
vigilanza.
Nel procedimento penale a carico di Coppo Luigi il pretore di
Canelli, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1966, ha sollevato le
medesime questioni di legittimità costituzionale del su indicato
decreto 12 febbraio 1965, n. 162.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha depositato in data 16 febbraio 1967 una
memoria, sostenendo la infondatezza delle proposte questioni e
adducendo gli stessi motivi di rigetto enunciati nella memoria
depositata nella controversia di cui innanzi.
Nel giudizio si è costituito il sig. Coppo Luigi, la cui difesa,
con deduzioni pervenute alla Corte il 17 febbraio 1967, ha chiesto che
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo il D. P. 12 febbraio
1965, n. 162, per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva 28
novembre 1966 prodotta in sede di giudizio di merito. Con tale memoria
si sosteneva la tardività dell'esercizio della delega, la tardività
nella pubblicazione della legge delegante e la illegittimità dell'art.
35 del decreto delegato, le cui disposizioni esorbiterebbero dalla
delega.
Con ordinanza in data 22 dicembre 1966 del pretore di Verolanuova,
emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Salvalai
Alessandro e Biasotto Italo è stata proposta questione di
costituzionalità del citato decreto nel suo complesso, per
l'arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge delega,
in violazione dell'art. 76 della Costituzione nonché, ancora per
contrasto con l'art. 76, dell'art. 23, lett. a, dello stesso decreto,
in quanto "il D. M. 29 settembre 1965 (sulla determinazione dei limiti
dei componenti dei mosti e dei vini), traente origine dal decreto
legislativo e contenente norme integrative del medesimo, è stato
emesso oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
delegante ed è stato emesso dal Ministro anziché dal Governo, unica
autorità delegata, la quale ha, invece, a sua volta, provveduto ad
ulteriore delega, come si evince dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162".
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 25 febbraio
1967, per quanto si riferisce alla questione dell'arbitrario ritardo
frapposto nella pubblicazione della legge delega ne ha sostenuto
l'infondatezza, adducendo le argomentazioni già illustrate nei due
precedenti interventi, e, per quanto si riferisce alla eccepita
incostituzionalità dell'art. 23, lett. a, dell'impugnato D. P. 12
febbraio 1965, n. 162, ha rilevato come la norma ivi contenuta si
limiti all'attribuzione di una attività "amministrativa" al Ministro
per l'agricoltura e per le foreste nel limite dell'accertamento e della
conseguente determinazione dei componenti dei mosti e dei vini e dei
rapporti dei componenti medesimi, in relazione ai risultati della
sperimentazione.
Le ordinanze sono state tutte ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate.
Le tre cause sono state congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, aventi in gran parte per oggetto identiche
questioni, devono essere decise con unica sentenza.
2. - Le denunzie di incostituzionalità mosse contro il D. P. 12
febbraio 1965, n. 162, per contrasto con gli artt. 73 e 76 della
Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe
stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe
stata emanata al di là del termine fissato con la delega, sono state
dichiarate non fondate con varie sentenze di questa Corte (nn. 13, 32 e
33 del 1967).
Non essendo stati proposti nuovi o diversi argomenti in contrario,
che valgano a modificare quelle decisioni, le questioni suddette devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
3. - Con le prime due ordinanze in esame è stata, inoltre,
sollevata questione circa la costituzionalità dell'art. 35 dello
stesso D. P. 12 febbraio 1965, il quale, imponendo l'istituzione di
registri di carico e scarico, avrebbe ecceduto dai limiti della delega,
in quanto nessuno dei 14 punti elencati nell'art. 2 della legge di
delegazione autorizza il Governo a disciplinare in genere il movimento
dei prodotti vinicoli, ma soltanto lo specifico movimento che trovi
causa in ragioni di commercio.
La questione non è fondata.
Vero è che l'art. 2 della legge di delegazione non parla
specificamente di registri di carico e scarico, ed è anche vero che,
per restare nei limiti della delega, non basta che le misure stabilite
con le norme delegate rispondano genericamente alle finalità che la
legge delegante intendeva conseguire: occorre pur sempre che le norme
delegate si adeguino ai criteri specificamente fissati nella delega. Ma
la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico è
strettamente in aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di
delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per
impedire frodi e facilitare il controllo. Ora, le frodi si possono
verificare nel campo della preparazione oltre che in quello del
commercio e nell'uno e nell'altro campo si svolge il controllo. La
tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine
e per gli stabilimenti, è uno dei mezzi precipui per rendere possibile
la prevenzione ed il controllo.
4. - La terza ordinanza ha sollevato un'altra questione,
riguardante la illegittimità dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo in esame per eccesso di delega, perché il Governo, unica
autorità delegata, avrebbe provveduto ad ulteriore delega ad un
Ministro, come si evincerebbe dagli artt. 22 e 23 del medesimo decreto
legislativo. Per la stessa ragione sarebbe anche illegittimo il
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 29 settembre 1965,
sulla determinazione dei limiti dei componenti dei mosti e dei vini.
Altra illegittimità di questo decreto ministeriale deriverebbe dal
fatto che esso è stato emanato oltre i tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge delega.
La Corte osserva, anzitutto, che ogni impugnativa in questa sede
del menzionato decreto ministeriale è inammissibile, trattandosi di un
atto non avente forza di legge.
Quanto al generico richiamo degli artt. 22 e 23 della legge
delegata, che leggesi in una parte dell'ordinanza, occorre precisare
che la disposizione da prendere in esame ai fini della questione
sottoposta alla Corte è soltanto quella dell'art. 23, lettera a),
come, del resto, si evince dall'ordinanza stessa. Ora, la previsione
della competenza dei Ministri del ramo (agricoltura e sanità) di
stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai
risultati della sperimentazione non costituisce il conferimento di una
sub delega, bensì il riconoscimento di un potere spettante
all'autorità amministrativa in un settore normativo che non ha
carattere legislativo, giacché trattasi di dettare minute disposizioni
di carattere tecnico in conformità con i criteri della legge ed in
armonia con i risultati della sperimentazione. E questa constatazione
è sufficiente per dichiarare infondata la sola questione proposta, su
questo punto, alla Corte, in quanto, trattandosi di materia non
legislativa, è da escludersi un eccesso di delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del
D. M. 29 settembre 1965: "Caratteristiche e limiti di alcune sostanze
contenute nei vini e nell'aceto";
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162,
contenente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in riferimento agli
artt. 73 e 76 della Costituzione, con le ordinanze predette, per il
denunziato ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione e
nella emanazione del decreto delegato;
3) dichiara non fondate le questioni sollevate circa la
legittimità costituzionale degli artt. 35, secondo comma, e 23,
lettera a), del menzionato decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte