Sentenza n. 106/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
- art. 5legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994 e 995, promosso
con ordinanza emessa il 7 febbraio 1968 dal tribunale di Cosenza nel
procedimento civile vertente tra Mazza Gregorio e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del
20 aprile 1968.
Visti gli atti di costituzione di Mazza Gregorio e dell'Opera per
la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Adriano Pallottino, per Mazza Gregorio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera
Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione del 21 gennaio 1965 Mazza Gregorio conveniva avanti
al tribunale di Cosenza l'Opera per la valorizzazione della Sila,
chiedendo, in linea principale, la condanna dell'Ente alla restituzione
in suo favore dei terreni espropriatigli per ha. 120,37,90 in
territorio di Squillace e per ha. 580,53,74 in territorio di Borgia,
rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 16
settembre 1951, nn. 994 e 995, previa declaratoria nei modi di legge
della illegittimità costituzionale dei decreti stessi, per avere fatto
riferimento, ai fini della determinazione delle quote da espropriare,
alle risultanze del catasto in formazione, attivato nella zona soltanto
il 1 agosto 1955, anziché alle risultanze del catasto vigente al 15
novembre 1949, e ciò in violazione dei limiti della delega di cui
all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila).
Il tribunale, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1968, rilevava
l'esattezza delle circostanze di fatto poste a base dalla censura di
illegittimità costituzionale, ed osservava che a norma dell'art. 2
della citata legge n. 230 del 1950 e secondo la giurisprudenza della
Corte costituzionale, la determinazione della quota di scorporo si
sarebbe dovuta effettuare con riferimento alle risultanze catastali in
atto al 15 novembre 1949, mentre l'adozione di criteri diversi e cioè
il riferimento ai dati del nuovo catasto, entrato in vigore nella zona
il 1 agosto 1955, importerebbe la violazione della delega legislativa
di cui alla ripetuta legge Sila.
Rimetteva pertanto gli atti alla Corte costituzionale per le
decisioni di competenza.
L'ordinanza, notificata il 23 febbraio 1968 e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile 1968.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Mazza,
rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pallottino, che ha depositato
le proprie deduzioni il 10 maggio 1968.
La difesa, richiamata la giurisprudenza della Corte con cui sarebbe
stata affermata la fondatezza della tesi della illegittimità dei
decreti di esproprio emanati in attuazione tanto della legge Sila che
della legge successiva 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge
stralcio) sulla base di dati diversi da quelli risultanti dal catasto
in vigore al 15 novembre 1949, fa tuttavia espressa menzione della
recente sentenza n. 19 del 1968 con cui la Corte si sarebbe espressa in
senso difforme, ammettendo che per le espropriazioni disposte a mente
della legge Sila sia da accertare la consistenza effettiva dei terreni
da espropriare alla data del 15 novembre 1949, indipendentemente da
qualsiasi riferimento a risultanze catastali. Tale ultimo precedente,
tuttavia, non impedirebbe, secondo la difesa Mazza, di tornare in
argomento per illustrare aspetti della questione che non sarebbero
stati esaminati, e consiglierebbero una diversa conclusione.
In sostanza, la difesa osserva al riguardo che la legge Sila
porrebbe criteri differenziati, da un lato, per quanto riguarda
l'individuazione delle proprietà espropriabili, in quanto cioè
superiore alla superficie di 300 ha. e, dall'altro, per quanto concerne
la concreta formazione dei piani, la determinazione delle quote di
scorporo e la misura delle indennità di espropriazione. Mentre
riguardo al primo di tali elementi il criterio enunciato nella citata
sentenza della Corte non sarebbe discutibile, altrettanto non potrebbe
dirsi invece rispetto alle ulteriori fasi della procedura sopra
indicata, in relazione alle quali il riferimento ai dati catastali
vigenti al 15 novembre 1949 assumerebbe invece un valore essenziale e
qualificante. Invero, lo stesso art. 7 della legge delega, nel fare
riferimento, ai fini della determinazione della indennità di
esproprio, ai valori stabiliti per l'applicazione dell'imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico 9
maggio 1950, n. 203. che pone appunto a base dell'imposizione i dati
catastali, attribuirebbe valore determinante a queste risultanze e
richiederebbe quindi che, ai fini della formazione del piano
particolareggiato di esproprio, nel quale debbono includersi elementi
di natura catastale, come la classe ed il tipo dei terreni prescelti,
nonché i valori relativi, si debba necessariamente tenere conto delle
risultanze catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949.
L'esattezza di tale conclusione risulterebbe anche, per via
analogica, dalla disciplina dettata dalla successiva legge di riforma
21 ottobre 1950, n. 841, che appunto per effetto del richiamo al
reddito dominicale si riferirebbe nell'art. 4 nel modo più preciso ai
dati catastali in vigore alla data del 15 novembre 1949.
Se potessero disattendersi le riferite conclusioni, e dovesse
quindi ammettersi ogni libertà del legislatore delegato per la
determinazione dei terreni da espropriare, secondo la difesa, la
illegittimità si estenderebbe comunque alla stessa legge delega, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Da quanto premesso, aggiunge infine la difesa del Mazza,
emergerebbe altresì l'interesse di questi "presumibilmente e
verosimilmente leso", per la inesatta determinazione della quota di
scorporo, ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei
provvedimenti impugnati.
L'Opera per la valorizzazione della Sila, in persona del presidente
pro tempore, si è costituita in giudizio rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni l'8 maggio 1968.
L'Avvocatura dello Stato osserva che il Mazza ha omesso di chiarire
se in base al vecchio catasto egli risultasse proprietario di meno di
300 ha. di terreno e quindi esente dall'esproprio, a norma dell'art. 2
della legge Sila. Ciò farebbe ritenere probabile che egli, anche
secondo quei dati, avrebbe potuto risultare proprietario di una
superficie maggiore del limite suddetto, nel qual caso non avrebbe
avuto motivo di dolersi del metodo adottato dall'Ente, perché la legge
non comporterebbe l'obbligo del riferimento catastale per
l'accertamento del limite subbiettivo dei 300 ha., ma dispone che
questo accertamento debba farsi in riferimento all'effettiva
consistenza dei terreni posseduti al 15 novembre 1949.
L'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi infondata la questione.
La difesa del Mazza ha depositato, nei termini, una me moria
illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte, inoltre assumendo
che nel caso in esame non è in discussione la assoggettabilità allo
scorporo dei beni espropriati, ma solo il metodo di accertamento
concreto della quota espropriabile. Insiste pertanto nelle già
rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dei suindicati
decreti del Presidente della Repubblica è sollevata dal tribunale di
Cosenza, in relazione agli artt. 2-5 della legge 12 maggio 1950, n. 230
(che ha assoggettato ad esproprio terreni di proprietà privata a scopo
di colonizzazione dell'altopiano della Sila ed ha delegato al Governo
la formazione dei conseguenziali provvedimenti esecutivi) per
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione riguardanti
l'esercizio della funzione legislativa delegata.
Secondo l'ordinanza, l'illegittimità dei decreti è prospettata
sotto il profilo che, avendo la legge delegante prescritto, all'art.
2, come unico ed insostituibile criterio direttivo per la
determinazione delle quote di scorporo quello del puntuale riferimento
alle risultanze catastali in atto al 15 novembre 1949, il diverso
criterio adottato nei decreti delegati con riferimento a dati di
formazione successiva, parrebbe costituire violazione del precetto
costituzionale che esige corrispondenza assoluta ai principi della
delega.
2. - La questione non è fondata. L'unicità del sistema di
accertamento, che costituisce premessa di base su cui poggia la
motivazione dell'ordinanza, non trova alcun riscontro nel testo della
legge n. 230 del 1950 ed è la stessa relazione ministeriale al Senato
a spiegare la esclusione dal riferimento al reddito catastale in atto
al 1949 "data la vetustà del catasto stesso nel territorio
considerato".
Né ha valore, di fronte a tanto chiare indicazioni, l'argomento
addotto nella "memoria" presentata dalla difesa Mazza, in riferimento
all'art. 7 della citata legge secondo cui, per la commisurazione
dell'indennità di espropriazione, valgono i criteri di valore adottati
per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (testo
unico 9 maggio 1950, n. 203) calcolabili sul reddito dominicale,
desunto dai dati catastali.
La norma contenuta nell'art. 7 ha un suo particolare significato,
strettamente connesso al calcolo dell'indennità di esproprio, calcolo
che si è voluto stabilire con metodo discrezionale ed autonomo,
informato a valutazione comparativa degli interessi da tutelare, come
ha avuto occasione di precisare in proposito questa Corte con sentenza
13 maggio 1957 n. 61.
Altro motivo, dedotto per sostenere la fondatezza della questione,
attiene al confronto ed all'armonizzazione tra il disposto già citato
dell'art. 2 della legge n. 230 del 1950 sulla colonizzazione
dell'altopiano della Sila e l'art. 4 della successiva legge 21 ottobre
dello stesso anno n. 841 contenente norme per l'espropriazione in
genere di terreni a favore dei contadini, che ha fatto testuale
riferimento, per la determinazione delle quote da espropriare, al
reddito dominicale desumibile dalle tavole catastali.
Il motivo così addotto non è, tuttavia, congruo, in quanto i
campi di operatività delle due leggi sono diversi e diversi i sistemi
adottati. Il sistema della "legge Sila" è particolare a quel
territorio e, per determinare la superficie dei terreni da espropriare
al di là della quota intangibile dei trecento ettari, si riferisce
alla superficie effettiva nella sua reale consistenza, senza imporre
alcun collegamento con le risultanze del reddito dominicale. Perciò,
una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite
dei trecento ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'ente
espropriante la scelta del mezzo reputato più idoneo per conseguire lo
scopo di determinare la quantità espropriabile, al contrario di
quanto, ad altri effetti, dispone la successiva legge n. 841.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo avere proceduto con
sentenze recenti (n. 19 del 1968 e n. 70 del 1969) alla
puntualizzazione dell'esposto criterio direttivo, è in questo senso.
In difetto di nuove e valide argomentazioni in contrario, detta
giurisprudenza va confermata per la situazione in esame, nella quale,
oltre a non essere in questione la condizione dell'eccedenza dei limiti
dei trecento ettari (ammessa implicitamente nell'ordinanza e
riconosciuta dalla parte privata) la determinazione della quota da
espropriare ben poteva essere non coattivamente riportata ai dati
catastali del 1949 ma desumibile - aliunde - con libertà di ricerca e
di apprezzamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
d ichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei decreti del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, nn. 994
e 995, proposta dal tribunale di Cosenza, con ordinanza 7 febbraio 1968
in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230,
avente per oggetto "Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano
della Sila e dei territori jonici contermini", e in riferimento agli
articoli 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
ECLI:IT:COST:1969:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte