Sentenza n. 106/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 1204/1971
applicata al caso
- art. 15legge 1204/1971
- art. 16legge 1204/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
16 e 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela
delle lavoratrici madri), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 10 aprile 1976 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ferri Maria Cristina e l'INAM,
iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
2. - ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'INAM e Di Canosa Maria, iscritta al
n. 485 del registro ordinanze 1976.
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239
dell'8 settembre 1976;
3. - ordinanza emessa il 28 ottobre 1977 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bozzi Pasqualina e l'INAM, iscritta al
n. 114 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978;
4. - ordinanza emessa il 10 aprile 1978 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Giannini Florinda e l'INAM, iscritta
al n. 332 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978;
5. - ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra l'Ente Nazionale Acli Istruzione
Professionale - ENAIP - ed altra e l'INAM, iscritta al n. 479 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979;
6. - ordinanza emessa il 4 luglio 1979 dal Pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Ganarin Maria Gloria e la Cassa mutua
provinciale di malattia di Trento, iscritta al n. 729 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 353 del 29 dicembre 1979.
Visti gli atti di costituzione dell'INAM, di Ferri Maria Cristina e
di Ganarin Maria Gloria, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Ganarin Maria Gloria,
l'avvocato Michele Giorgianni per l'INAM e gli avvocati dello Stato
Giorgio Azzariti e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1976, il Tribunale di Milano
sollevava, su eccezione della parte Di Canosa Maria, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, in relazione agli artt. 3, comma primo, 31 e
37, comma primo, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si prospetta il contrasto dell'art.
17, comma secondo citato, il quale subordina il godimento
dell'indennità giornaliera ex art. 15, comma primo, della stessa
legge, al fatto che l'assenza dal lavoro, prima dell'inizio del periodo
di astensione obbligatoria, non superi i 60 giorni, non conteggiando a
tale fine unicamente le assenze determinate da malattia o da infortunio
sul lavoro, con l'art. 37, comma primo, Cost., nel senso che questo,
disponendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla madre
l'adempimento dell'essenziale funzione familiare e assicurare alla
stessa e al bambino una speciale adeguata protezione, mira a garantire
alla madre una tutela di natura anche economica negli adempimenti
predetti, e che quindi la norma impugnata potrebbe costituire, per le
limitazioni da essa previste, violazione del richiamato precetto
costituzionale nonché degli ulteriori principi generali fissati negli
artt. 31 e 3, comma primo, della Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione proposta venga dichiarata non fondata.
L'avere stabilito in 60 giorni il periodo massimo di assenza per poter
godere della indennità - si sostiene nell'atto di intervento -
costituisce limite alla tutela della maternità stabilito
discrezionalmente dal legislatore nel contemperamento delle
contrastanti esigenze di detta tutela e di funzionalità degli
organismi produttivi nei quali la lavoratrice gestante presta la sua
opera.
Si è costituito l'INAM chiedendo il rigetto della questione.
Premesso che le indennità corrisposte dall'Istituto non hanno la
pretesa di assicurare a tutte le lavoratrici la copertura da ogni
bisogno economico, e che in ogni caso l'assenza facoltativa di cui è
questione non può in alcun modo essere assimilata alla malattia per la
diversa causa - rispettivamente volontaristica e necessitata - che
giustifica l'una e l'altra, si assume che i rilievi che possono farsi
alla legge del 1971 non denunciano violazioni costituzionali, ma
eventualmente una ancora inadeguata realizzazione del programma di
sicurezza sociale dei cittadini.
2. - Identiche questioni sono state sollevate dal Pretore di
Milano, con ordinanze emesse il 28 ottobre 1977 nel corso del
procedimento civile vertente tra Bozzi Pasqualina e l'INAM (n. 114 Reg.
ord. 1978), e il 10 aprile 1978 nel corso del giudizio tra Giannini
Florinda e l'INAM (n. 332 Reg. ord. 1978), dal Pretore di Torino, con
ordinanza 26 aprile 1976 emessa nel corso del giudizio tra l'Ente
Nazionale Acli Istruzione Professionale nonché Guadagnino M.
Antonietta e l'INAM (n. 479 Reg. ord. 1979), e dal Pretore di Trento
con ordinanza emessa il 4 luglio 1979 nel corso del procedimento civile
vertente tra Ganarin Maria Gloria e la Cassa Mutua Provinciale di
Malattia di Trento (n. 729 Reg. ord. 1979).
L'Avvocatura Generale dello Stato ha svolto considerazioni analoghe
a quelle sopra riportate. Nel giudizio relativo alla questione
sollevata con l'ordinanza n. 332 Reg. ord. 1978 la parte privata
Giannini Florinda si è costituita fuori termine. Nessuna delle altre
parti private si è costituita, ad eccezione di Ganarin Maria Gloria.
Nella memoria di quest'ultima si prospetta anzitutto l'opportunità
che la Corte valuti se l'interpretazione fornita dal Pretore (nel senso
della equiparazione tra astensione facoltativa ex art. 7 e assenza
senza retribuzione di cui all'art. 17, comma secondo) sia esatta o se
invece sia possibile individuare una diversa volontà del legislatore,
svolgendo considerazioni in favore di una interpretazione diversa
(seguita da alcuni giudici di merito). Si rileva in particolare che il
diritto di usufruire del periodo di assenza facoltativa, se appare
strutturato come diritto potestativo, appare altresì collegato ad uno
stato di necessità oggettivo ed esterno - rispetto al soggetto
titolare del diritto stesso - del quale la madre è la sola interprete;
e che sarebbe contraddittorio in Ogni caso riconoscere il diritto di
assentarsi facoltativamente dal lavoro e negare l'indennità per una
successiva astensione obbligatoria conseguente a concepimento da far
risalire al periodo di astensione facoltativa.
3. - Con ordinanza emessa il 10 aprile 1976 il Pretore di Bologna
sollevava nella causa di lavoro tra Ferri Maria Cristina e l'INAM, su
eccezione della Ferri, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15 e 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui
non viene previsto che l'indennità di maternità sia commisurata agli
aumenti retributivi che possano verificarsi durante il periodo di
astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro, e nella
parte in cui viene ridotta al 30% l'indennità di maternità nei
confronti delle lavoratrici che si assentano facoltativamente dal
lavoro.
Nel caso di specie l'INAM aveva, in sede amministrativa, opposto la
disposizione di cui all'art. 16 della legge citata alla ricorrente, la
quale aveva chiesto che l'indennità giornaliera fosse commisurata agli
aumenti retributivi intervenuti durante il periodo di assenza per
effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i
dipendenti del settore commerciale, e per effetto degli scatti di
contingenza.
Il Pretore prospetta la violazione degli artt. 3, secondo comma, e
37, primo comma, della Costituzione non apparendo corrispondente alla
finalità dei precetti costituzionali la scelta legislativa che -
irrazionalmente - commisura l'indennità di maternità alla
retribuzione percepita dalla lavoratrice nel periodo immediatamente
precedente alla astensione obbligatoria, escludendo ogni adeguamento
dell'indennità stessa agli aumenti retributivi che possano verificarsi
in pendenza della situazione indennizzabile, atteso che il rischio
assicurativo è costituito dallo "stato" di gestazione e di puerperio,
cioè da una situazione alla quale il legislatore ha ritenuto di
attribuire una "speciale" protezione, situazione non limitata al tempo
in cui ha "inizio" la astensione obbligatoria.
Il Pretore solleva altresì, d'ufficio, la questione di
legittimità costituzionale (artt. 37, comma primo, e 3 Cost.)
dell'articolo 15 della stessa legge nella parte in cui riduce al 30%
l'indennità nei confronti delle madri che fruiscono dell'assenza
facoltativa, perché, una volta riconosciuto che l'assenza dal lavoro,
ancorché dipendente dall'iniziativa della lavoratrice, sia determinata
da fatti patologici comunque riconducibili al parto o al puerperio o
alle condizioni di salute del neonato, non vi è motivo di praticare
alla madre - alla quale la "facoltà" di assentarsi è "imposta" dalla
sopravvenienza di tali fatti - un trattamento diverso da quello
previsto per il periodo di astensione obbligatoria.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, che chiede il rigetto delle
questioni vertendosi in scelte discrezionali del legislatore. Si sono
costituite la parte privata Ferri, che si richiama alle argomentazioni
svolte dal Pretore nell'ordinanza di rimessione, e l'INAM che,
relativamente alla questione concernente l'art. 16 della legge, si
richiama alle deduzioni presentate negli altri giudizi, mentre, con
riferimento all'eccepita violazione dell'art. 15, sostiene non
trattarsi di una riduzione (dall'80 al 30%) dell'indennità, bensì di
una indennità diversa, perché l'assenza facoltativa prescinde da
fatti patologici e consiste in una mera agevolazione di cui può
approfittare la madre per esigenze sue personali. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Milano (Ord. n. 485/1976) solleva, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "Tutela delle
lavoratrici madri", che testualmente dispone: "Le lavoratrici gestanti
che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio
della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di
detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo
dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a
malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli
enti gestori delle relative assicurazioni sociali". Premesso che l'INAM
nega l'attribuzione della anzidetta indennità alla lavoratrice che,
prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria per una nuova
maternità abbia fruito, per oltre 60 giorni, dell'assenza facoltativa
dal lavoro prevista dall'articolo 7, primo comma, della stessa legge,
l'ordinanza di rimessione prospetta il contrasto della disposizione
denunciata con l'art. 37, primo comma, della Costituzione, nonché "con
gli ulteriori principi generali fissati negli artt. 31 e 3, primo
comma", e in particolare rileva che l'articolo 37, disponendo che le
condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione, "mira a garantire alla madre una
tutela di natura anche economica negli adempimenti predetti".
La stessa questione, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali e con identica motivazione, sollevano due ordinanze del
Pretore di Milano (nn. 114 e 332/1978), concernenti peraltro casi nei
quali le lavoratrici avevano fruito, dopo il periodo di astensione
facoltativa per una precedente maternità, anche di un congedo
straordinario non retribuito di oltre 60 giorni, e, rispettivamente, di
un permesso non retribuito di 10 mesi per malattia del bambino, ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971.
La stessa questione è proposta dal Pretore di Trento (Ord. n.
729/1979), in altro caso in cui, nel periodo immediatamente anteriore
all'astensione obbligatoria per un nuovo parto, la donna aveva goduto
per più di 60 giorni dell'assenza facoltativa per precedente
maternità, rilevando che se l'art. 7 riconosce alla madre il diritto
di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il primo anno
di vita del bambino, appare contraddittorio negare l'indennità per una
susseguente astensione obbligatoria dovuta a concepimento avvenuto
durante la cosiddetta astensione facoltativa.
Infine, il Pretore di Torino (Ord. n. 479/1979) prospetta la
medesima questione anche in relazione ad un diverso caso, nel quale la
lavoratrice si trovava, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria, in aspettativa per motivi di famiglia, senza
retribuzione, da più di 60 giorni: osservando che la legge, in quanto
impone l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo anteriore al
parto, mentre subordina l'erogazione della relativa indennità alle
condizioni previste dall'art. 17, secondo comma, determina disparità
di trattamento sotto il profilo della irragionevolezza dei diversi
effetti "pur in presenza di un identico status di lavoratrice madre", e
rifiuta inoltre la speciale adeguata protezione accordata alla
maternità dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.
2. - Un'ordinanza del Pretore di Bologna (n. 468/76) solleva, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 31, secondo comma, e
37, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui
non prevede che l'indennità di maternità sia commisurata agli aumenti
retributivi che possano verificarsi in pendenza del periodo di
astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro"; e, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 15 della
stessa legge, "nella parte in cui riduce al trenta per cento
l'indennità di maternità nei confronti delle lavoratrici che si
assentano facoltativamente dal lavoro". Si denuncia nell'ordinanza la
irrazionalità della scelta legislativa che commisura l'indennità di
maternità alla retribuzione percepita dalla lavoratrice nel periodo
immediatamente precedente alla astensione obbligatoria, escludendo ogni
adeguamento della indennità stessa agli aumenti retributivi che
possano derivare sia dagli scatti relativi all'anzianità di servizio,
sia dal progressivo aumento dell'indennità di contingenza o da
fenomeni di svalutazione monetaria; ne conseguirebbe una inadeguata
protezione della maternità, in contrasto con la speciale tutela che la
Costituzione intende assicurare alla madre e al bambino, mentre "fa
carico alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico
che di fatto impediscono la realizzazione dell'eguaglianza dei
cittadini". Incostituzionale sarebbe del pari il disposto dell'art. 15
circa la minore indennità accordata alle madri che fruiscono
dell'assenza facoltativa, in quanto, riconoscendosi che tale assenza,
ancorché dipendente dall'iniziativa della lavoratrice, sia determinata
da fatti patologici comunque riconducibili al parto o al puerperio o
alle condizioni di salute del neonato, "non vi è motivo di praticare
alla madre - alla quale la facoltà di assentarsi è imposta dalla
sopravvenienza di tali fatti - un trattamento diverso da quello
previsto per il periodo di astensione obbligatoria".
3. - Stante l'identità o la connessione delle questioni di
costituzionalità concernenti le denunciate disposizioni della legge
sulla tutela delle lavoratrici madri, le cause possono essere riunite e
decise con unica sentenza.
Preliminarmente all'esame della prima questione, sollevata dalle
ordinanze elencate al n. 1, si impone la soluzione del dubbio
prospettato dalla difesa di una delle parti private circa l'esatta
interpretazione del disposto dell'art. 17, secondo comma, della legge
n. 1204 del 1971, determinante anche in ordine al controllo sul
giudizio di rilevanza. Infatti i giudici a quibus ammettono
concordemente che a norma dell'art. 17 debbano essere comprese, ai fini
del computo dei 60 giorni immediatamente anteriori all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrici gestanti, anche le
assenze facoltative previste dall'art. 7, e proprio per questo
sollevano la questione di costituzionalità; mentre alcune sentenze di
altri giudici di merito hanno ritenuto che dette assenze facoltative
non possano assimilarsi alle ipotesi di sospensione o assenza dal
lavoro senza retribuzione ai sensi ed effetti dell'art. 17, e che
pertanto, nel caso di assenza facoltativa, la lavoratrice madre abbia
diritto all'indennità di maternità per una nuova gestazione, anche se
assente dal lavoro per più di 60 giorni prima dell'inizio del relativo
periodo di astensione obbligatoria.
Il tenore della formula legislativa: "lavoratrici... sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate" appare, per
la sua ampiezza e genericità, ben riferibile anche alle lavoratrici
che abbiano fruito del periodo di assenza facoltativa prevista dalla
legge, tanto più considerando che la stessa disposizione eccettua
espressamente le sole assenze dovute a malattia o ad infortunio, senza
far menzione delle assenze facoltative, che pur sono previste e
autonomamente regolate nell'ambito dello stesso contesto normativo, e
non possono essere assimilate, nel vigente sistema, alle malattie. Se
vi fosse stato l'intento di escludere le assenze facoltative di cui
all'articolo 7 dal computo dei 60 giorni, il legislatore non avrebbe
mancato di farne espressa dichiarazione. Pertanto, di fronte al rifiuto
dell'INAM e degli altri Istituti assistenziali di escludere tali
assenze dal detto computo, e nel difetto di una giurisprudenza della
Corte di cassazione sulla interpretazione dell'art. 17 secondo comma,
per le considerazioni dianzi svolte questa Corte non può discostarsi
dall'apprezzamento compiuto al riguardo dai giudici a quibus nella
prospettazione della questione di legittimità, anche ai fini della sua
rilevanza.
4. - Ciò premesso, la questione, nei limiti che qui saranno
specificati, deve ritenersi fondata. Per vero, l'art. 7 della legge del
1971, che ha sensibilmente migliorato le forme di tutela delle
lavoratrici madri, ha riconosciuto a queste il diritto di assentarsi
dal lavoro, dopo trascorso il periodo di astensione obbligatoria
anteriore e posteriore al parto, per altri sei mesi, frazionabili,
entro il primo anno di vita del bambino (primo comma), nonché
successivamente, in caso di malattie del bambino di età inferiore a
tre anni, provate con certificato medico (secondo comma). Questi
periodi di assenza, computati nell'anzianità di servizio ed utili agli
effetti del diritto a pensione (art. 9 del regolamento di esecuzione
approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026), non vengono
retribuiti, e per il solo periodo di assenza facoltativa previsto dal
primo comma è stata riconosciuta alle lavoratrici madri, a partire dal
1 gennaio 1973, una indennità giornaliera pari al trenta per cento
della retribuzione, mentre nel caso di malattie del bambino non è
accordata alla madre alcuna indennità.
Trattandosi di un diritto, e di un diritto il cui esercizio è pur
sempre connesso alla speciale situazione della madre e dell'infante nei
primi anni di vita, appare ingiustificato considerare questa
particolare ipotesi di assenza sullo stesso piano delle altre assenze
di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della
maternità, e colpire la lavoratrice che incorra in una nuova
gestazione con la sanzione della perdita dell'indennità durante il
successivo periodo di astensione obbligatoria, solo per essersi avvalsa
di quel diritto per più di 60 giorni prima dell'inizio di detto
periodo. Siffatta esclusione integra indubbiamente una irrazionale
discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre, in palese
contraddizione con le finalità perseguite dall'art. 7 della stessa
legge mediante l'istituto della astensione o assenza facoltativa, e
confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in
cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in
relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole
assicurata alla madre e al bambino.
Nei termini dianzi precisati dovrà pertanto riconoscersi la
fondatezza della questione, con la declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione dell'art. 17, secondo comma, nella
parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente
antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro l'assenza facoltativa non retribuita cui la lavoratrice gestante
abbia diritto, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della
stessa legge, in relazione ad una precedente maternità.
5. - La declaratoria non può invece essere estesa agli altri casi
di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza
retribuzione, pur giustificati da motivi di famiglia o da altra ragione
personale. Il pretore di Torino ha prospettato la disparità di
trattamento che in tali casi si avrebbe, pur essendo identico lo stato
di lavoratrice madre: ma la gestazione non costituisce l'unico
requisito per la concessione della indennità di maternità, che la
legge attribuisce soltanto nel concorso di altri presupposti, con
riguardo alla situazione del rapporto di lavoro subordinato all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria, nelle diverse ipotesi
puntualmente determinate dalle analitiche disposizioni dell'art. 17.
Occorre anzitutto che sia in atto un rapporto di lavoro:
l'indennità viene tuttavia corrisposta nei casi di risoluzione del
rapporto previsti dall'art. 2 lett. b) e c), che si verifichino durante
i periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro (articolo 17, primo
comma). Le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
o disoccupate, possono fruire della indennità purché non si trovino
in tale situazione da oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro (salvo il caso di assenze dovute a
malattia o infortunio: secondo comma). Quando invece l'astensione
obbligatoria dal lavoro abbia inizio dopo 60 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero della sospensione, le
lavoratrici possono conseguire l'indennità di maternità in luogo
dell'indennità ordinaria di disoccupazione, o, rispettivamente, del
trattamento di integrazione salariale, alle condizioni stabilite dal
terzo, quarto e quinto comma dell'art. 17.
La legge contiene dunque una precisa ed articolata regolamentazione
delle diverse ipotesi di interruzione dell'attività di lavoro
anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e in
relazione alle loro cause variamente disciplina il diritto delle
lavoratrici gestanti al godimento della indennità giornaliera di
maternità.
Nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro, protratta oltre due
mesi, la esclusione dal godimento dell'indennità di maternità non
può dirsi ingiustificata, né discriminatoria rispetto al regime fatto
nei casi di astensione involontaria, per disoccupazione, sospensione o
risoluzione non imputabile dei rapporti di lavoro; mentre per esse non
ricorrono le ragioni che suffragano una doverosa eccezione per le
assenze facoltative dipendenti da una precedente maternità.
Non appare pertanto possibile ravvisare disparità di trattamento
costituzionalmente rilevanti, sia perché trattasi di situazioni
diverse sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sia soprattutto
perché la loro disciplina è necessariamente frutto di scelte di
natura politico-legislativa, non sindacabili, quindi, nemmeno in
riferimento ai principi enunciati negli artt. 31 e 37, primo comma,
della Costituzione, la cui concreta attuazione è rimessa alla
discrezionalità del legislatore ordinario.
6. - Infondata è del pari la questione sollevata dal pretore di
Bologna con l'ordinanza menzionata al n. 2. La circostanza che il
legislatore abbia assunto come base, per la determinazione delle
indennità giornaliere di maternità, la retribuzione media globale
percepita dalle lavoratrici gestanti nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente anteriore a quello
nel corso del quale ha inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro, non
comporta che l'indennità in oggetto debba essere corrisposta in misura
eguale alla retribuzione, né che debba seguirne gli eventuali
incrementi, né che debba essere la stessa per i periodi di astensione
obbligatoria e di assenza facoltativa. L'ordinanza di rimessione
dimentica che non si tratta di retribuzione, bensì di indennità
assicurative, accordate dalla legge alle lavoratrici gestanti e madri
per periodi relativamente ampi di interruzione della loro attività
lavorativa.
La determinazione della misura di queste indennità, corrisposte
dagli enti assistenziali presso i quali le lavoratrici sono assicurate
contro le malattie, - senza particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa -, è oggetto di una tipica scelta
discrezionale di politica legislativa, e i parametri costituzionali ai
quali il giudice a quo ha creduto di far richiamo non giustificano le
sue illazioni circa i presunti vizi di legittimità, che nella specie
non sussistono sicuramente. È infatti pienamente ragionevole la
corresponsione di un'indennità pari all'ottanta per cento della
retribuzione, durante l'intero periodo dell'astensione obbligatoria
prevista dagli artt. 4 e 5 della legge, e non può certo dirsi che
tale indennità sia irrisoria o assolutamente inidonea a soddisfare le
particolari esigenze della madre e del bambino. Sono del pari ben
comprensibili i motivi che hanno indotto il legislatore ad accordare
l'indennità nella minore misura del trenta per cento in relazione agli
eventuali periodi di assenza facoltativa dal lavoro, consentiti dal
primo comma dell'art. 7 per l'assistenza agli infanti entro il primo
anno di vita. Ingiustificata appare infine la pretesa che le dette
indennità debbano essere adeguate agli eventuali aumenti retributivi
che possano verificarsi per le lavoratrici in attività di servizio,
durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa dal lavoro
delle gestanti o madri. La legge stabilisce con puntuali disposizioni i
limiti entro i quali i periodi di astensione obbligatoria e
rispettivamente di assenza facoltativa dal lavoro debbono essere
computati agli effetti della anzianità di servizio, nonché delle
ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia (artt.
6 e 7, terzo comma). Anche qui si tratta di scelte legislative che
sfuggono a censura in questa sede, perché non integrano alcuna
disparità di trattamento, né violazione dei principi enunciati negli
artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione. La
speciale protezione che la legge assicura oggi alla madre e al bambino
non può ritenersi inadeguata, per palese insufficienza o irrisorietà,
e non puo nemmeno pretendersi che questa indennità, non avente natura
retributiva né sostitutiva della retribuzione, debba essere soggetta
agli incrementi proprii del meccanismo delle retribuzioni, tanto più
avendo riguardo alla relativa brevità, nel tempo, dei periodi di
assenza dal lavoro. Né giova infine il richiamo all'art. 3, secondo
comma, della Costituzione, le cui enunciative non impongono allo Stato
l'immediata integrale attuazione di un programma di piena sicurezza
sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non
esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa
non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito
ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo
comma, della stessa legge;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15 e 16 della stessa legge, sollevata dal pretore di
Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.
3, primo e secondo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere -
ECLI:IT:COST:1980:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte