Sentenza n. 1062/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del d.
Presidente della Regione Sicilia, 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione
del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana), promosso con ordinanze emesse il 17 gennaio
1986 (n. 2 ordinanze) e il 20 dicembre 1985 (n. 8 ordinanze) dal
Tribunale di Catania, iscritte ai numeri 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240 e 241 del reg. ord. 1988 e pubblicate nella G.U.
della Repubblica n. 23 prima serie speciale dell'anno 1988.
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Catania, con otto ordinanze, tutte datate 20
dicembre 1985 (numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 R.O.
1988), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
numeri 3 e 7 del d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, in
riferimento agli articoli 3 e 51 Cost.
Con due successive ordinanze, datate 17 gennaio 1986 (numeri 232 e
233 Reg. ord. 1988), lo stesso Tribunale sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del medesimo decreto,
sempre in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Come si evince dalle date, e dai numeri di registrazione, tutte le
predette dieci ordinanze sono state trasmesse alla Corte nel corso di
quest'anno, benché pronunziate tra la fine del 1985 e i primi giorni
del 1986.
2. - Le ultime due ordinanze, che investono soltanto il n. 3
dell'impugnato art. 5 del decreto, riguardano l'ineleggibilità a
consigliere comunale di componenti dei Comitati di gestione U.S.L.,
anche se cessati dalla carica o, comunque, dimessisi prima della
convalida dell'elezione. Le altre tutte, che impugnano oltre al n. 3
anche il n. 7 del predetto articolo, si riferiscono
all'ineleggibilità, nelle stesse condizioni ora dette, di coloro che
ricevono salari o stipendi dal Comune, o che hanno parte,
direttamente o indirettamente, in servizi prestati nell'interesse del
Comune (nella specie, medici convenzionati o dipendenti delle
U.S.L.).
Lamentano le ordinanze, da una parte, che il n. 3 dell'art. 5 del
denunziato decreto sancisca per la Sicilia l'ineleggibilità a
Consigliere comunale degli Amministratori di Enti come le U.S.L.,
senza possibilità di rimuoverla, quando sul resto del territorio
nazionale, a seguito della l. 23 aprile 1981 n. 184,
l'ineleggibilità può essere rimossa mediante tempestiva scelta di
dimissioni o di collocamento in aspettativa. Dall'altra, che uguale
ineleggibilità è prevista, in forza dei numeri 3 e 7 dello stesso
articolo, per i semplici dipendenti delle U.S.L. e per coloro che
hanno parte anche indiretta in servizi prestati nell'interesse del
Comune: situazioni che, per la legge nazionale, o non sono
addirittura previste, oppure sono considerate come cause di mera
incompatibilità.
Tutto ciò comporterebbe violazione non solo del principio di
eguaglianza rispetto agli altri cittadini italiani, ma anche
dell'art. 51 Cost., non potendo la Regione, senza che ricorrano
particolari esigenze locali, istituire limiti ulteriori per i
cittadini residenti rispetto a quelli stabiliti dalle leggi statali.
3. - Nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Deve subito rilevarsi che la sopravvenuta l. reg. Sicilia 24
giugno 1986 n. 31, adeguandosi alla l. statale 23 aprile 1981 n. 154
ha risolto, sostanzialmente nel senso auspicato dalle ordinanze di
rimessione, le questioni proposte.
Senonché, a differenza della l. statale n. 154 del 1981, che
all'art. 12, primo co., detta una norma transitoria per la quale le
disposizioni della nuova legge si applicano anche ai giudizi in corso
al momento delle sua entrata in vigore, la legge regionale citata non
contiene alcuna analoga norma. Ne consegue che la Corte deve decidere
le questioni proposte secondo il contenuto delle ordinanze di
rimessione.
In proposito, però, occorre ricordare che il n. 3 dell'art. 5 d.
Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, ora impugnato, nella parte in
cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o
salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno tale
situazione prima della convalida della elezione, è già stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 4 gennaio 1977 n.
45. Altrettanto dicasi per il n. 7 dello stesso articolo, la cui
costituzionale illegittimità è stata dichiarata con sent.12
novembre 1987 n. 432. Per queste parti, quindi, le proposte questioni
sono manifestamente inammissibili.
2. - Rimane, però, ancora "scoperta" l'ipotesi degli
amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende di cui
sopra, pure menzionati come ineleggibili dal n. 3 dell'art. 5: nella
specie - come si è ricordato nella narrativa di fatto - si tratta
dei componenti dei Comitati di gestione delle U.S.L.
Ora, deve rilevarsi che tanto la l. reg. Sicilia n. 31 del 1986
quanto la l. statale n. 154 del 1981, prevedono quelle stesse
situazioni come cause d'ineleggibilità rispettivamente agli articoli
9, numeri nove e dieci, e 2, numero 8. È vero, però, che in queste
leggi è contemplata la possibilità di rimuovere le dette cause,
anche se sopravvenute, mentre nulla dice in proposito il decreto
impugnato. Sicché, sotto tale riguardo, potrebbe effettivamente
determinarsi un irrazionale trattamento differenziato fra cittadini
siciliani e gli altri cittadini della Repubblica, non giustificato da
particolari esigenze locali. Tuttavia, per potere apprezzare la
rilevanza della questione in relazione ai due casi prospettati con le
due ordinanze 17 gennaio 1986, rispettivamente numeri 232 e 233 Reg.
ord. 1988, occorrerebbe conoscere se - come prevedono le leggi sopra
indicate - la causa d'ineleggibilità sia stata rimossa
dagl'interessati "prima della presentazione della candidatura". Le
ordinanze, invece, fanno riferimento a dimissioni avvenute "prima
della convalida dell'elezione": il che non è sufficiente a
identificare l'esatto momento della rimozione, dato che anche la
presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della
convalida dell'elezione. Né può valere il riferimento alla sent. 21
maggio 1975 n. 129 di questa Corte, la quale effettivamente
dichiarava l'illegittimità dell'art. 15, numero tre, del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, nella parte in cui considerava ineleggibili gli
amministratori di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza del Comune, cessati dalla carica o dimessisi prima della
convalida dell'elezione. Non può valere perché quella sentenza
considerava un unico profilo della posizione dell'amministratore
dell'ente dipendente o vigilato del Comune, quello concernente la
possibile conflittualità d'interessi. Causa questa che
effettivamente ben può essere rimossa prima che il conflitto abbia
concretamente a verificarsi, e quindi anche dopo l'elezione purché
prima della sua convalida. Ma più che di ineleggibilità si
tratterebbe allora di causa d'incompatibilità.
In realtà, invece, l'ineleggibilità dell'amministratore dipende
dalla sua posizione di preminenza e di potere che può consentirgli
di influire sull'esito stesso dell'elezione. Di tal che è essenziale
sapere, per potere rettamente decidere, se gli amministratori di cui
alle ordinanze in esame si sieno o non dimessi prima della
presentazione delle candidature.
Ciò non essendo precisato nelle ordinanze, la motivazione è
insufficiente e la questione conseguentemente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20
agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata
dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988
datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo
comma, Cost.
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto
decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con
ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli
articoli 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale
profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto
decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le
ordinanze numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del 20
dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 432 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1062 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte