Sentenza n. 1065/1988
Altra decisione · depositata il 06/12/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 898/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
notificato il 25 febbraio 1988, depositato in Cancelleria il 4 marzo
1988 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1988 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti di cui ai telegrammi
del Ministero della Difesa d.d. 31 dicembre 1987 e 16 gennaio 1988,
con i quali lo stesso ha rifiutato di sottoporre all'esame del
Comitato misto paritetico ex art. 3 l. 24 dicembre 1976, n. 898
("Nuova regolamentazione delle servitù militari") il progetto per la
costruzione della nuova caserma di Velturno.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano
e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1988, la Provincia
autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti
dei provvedimenti, di cui ai telegrammi del Ministero della difesa
del 31 dicembre 1987 e del 16 gennaio 1988, con i quali l'autorità
statale ha rifiutato di sottoporre all'esame del Comitato misto
paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898
("Nuova regolamentazione delle servitù militari"), il progetto per
la costruzione della nuova caserma dei carabinieri in Comune di
Velturno (BZ).
Dopo aver ricordato, quanto all'ammissibilità del ricorso, il
consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il
conflitto è ammissibile, non soltanto ove si abbia invasione di
competenza, ma anche quando l'ordinamento richieda la collaborazione
di una pluralità di enti e, per contro, uno di questi provveda
autonomamente senza tener conto delle potestà altrui (sentt. nn. 206
e 286 del 1985), la Provincia ricorrente assume la violazione del
principio del coordinamento espresso nell'art. 3 della legge n. 898
del 1976 attraverso la previsione di un "comitato misto paritetico di
reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative
della regione (o della provincia autonoma) e dell'autorità militare,
dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto
territoriale della regione (o della provincia) ed i programmi delle
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
Ciò premesso, la Provincia ricorrente sostiene che, tenuto conto
della sicura appartenenza della costruenda caserma alle installazioni
militari, il relativo progetto avrebbe dovuto essere sottoposto
all'esame del suddetto comitato misto paritetico.
Quanto alla opinione contraria del Ministero - secondo cui, non
comportando la nuova costruzione la imposizione di servitù,
l'argomento esulerebbe dalle competenze del predetto organo di
coordinamento - la Provincia rileva che essa si fonda su un'erronea
interpretazione della disposizione legislativa, la quale viceversa,
con l'uso della congiunzione "e" ('i programmi delle istallazioni
militari e delle conseguenti limitazioni'), espressamente prevede lo
strumento del coordinamento per ogni nuova installazione militare,
pur se non comportante immediate limitazioni.
La ricorrente conclude perciò per l'annullamento degli atti di
rifiuto impugnati in questa sede.
2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso
per mancanza del presupposto, secondo quanto già affermato da questa
Corte (sent. n. 216 del 1985), la quale ha escluso che in materia di
costruzione di infrastrutture militari (tra le quali rientrano
pacificamente le caserme dei carabinieri) debba farsi ricorso alla
pretesa forma di collaborazione; ciò in quanto, in tali casi, si
deve "tener conto delle esigenze della difesa nazionale".
Nel merito, l'Avvocatura ha comunque sostenuto la infondatezza del
ricorso, non trovando applicazione, nella specie, l'art. 3 della
legge n. 898 del 1976. Tale normativa, infatti, fa espresso
riferimento alle servitù militari che sorgono dalle installazioni
militari; il che, nella fattispecie oggetto del conflitto, non
ricorre.
3. - Nell'imminenza della udienza di discussione del ricorso hanno
presentato memorie entrambe le parti del conflitto.
L'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito la tesi secondo la
quale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sarebbe da
escludere, in materia di infrastrutture militari, il ricorso alla
forma di collaborazione tra Stato e Provincia autonoma pretesa dalla
ricorrente. In particolare, poi, quanto alla natura di
"infrastrutture militari destinate alla difesa nazionale" che deve
essere riconosciuta anche alle caserme dei Carabinieri, richiama la
pronuncia di questa Corte (n. 216/85) che tale natura espressamente
riconobbe a detti immobili, in quanto beni strumentali all'esercizio
delle funzioni di difesa della nazione.
La Provincia autonoma di Bolzano, dal canto suo, ha contestato la
fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso proposta
dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di costituzione in giudizio,
sotto il profilo del difetto del presupposto costituito dalla
necessità di una collaborazione tra i soggetti interessati (Stato e
Provincia autonoma) in materia di costruzione di infrastrutture
militari. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato sostenendo che anche le
progettazioni relative alla costruzione delle caserme dei Carabinieri
debbano essere preventivamente esaminate dal Comitato misto
paritetico previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1976, n. 898.
Il conflitto trae origine dal rifiuto del Ministero della difesa
di sottoporre all'esame del Comitato il progetto per la costruzione
della caserma dei Carabinieri di Velturno, nell'assunto che
l'installazione delle caserme non comporti imposizione di servitù
militari.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale - pur convenendo con
la Provincia autonoma secondo cui ricorre invasione di competenza
"anche quando l'ordinamento richiede la collaborazione di una
pluralità di enti e, per contro, uno di essi provveda autonomamente
senza tener conto della potestà altrui" (sentt. n. 206 e n. 286 del
1985) - sostiene che nella specie difetterebbe il presupposto del
conflitto. Difatti, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,
questa Corte, con la sentenza n. 216 del 1985, avrebbe già escluso
che in materia di costruzione di infrastrutture militari (fra le
quali rientrano le caserme dei Carabinieri) debba farsi ricorso ad
ogni forma di "collaborazione" fra Stato e regioni o Province
autonome.
In proposito è opportuno precisare che le considerazioni svolte
dalla difesa dell'interveniente sembrerebbero piuttosto attenere,
come si vedrà in prosieguo, al merito del conflitto, perché lo
stabilire se nella specie sia applicabile la modalità collaborativa
costituita dall'esame del Comitato paritetico, riguarda proprio la
soluzione del thema decidendum proposto dalla Provincia.
Comunque, la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato muove da
una premessa che non trova riscontro nel contenuto della richiamata
sentenza n. 216 del 1985. Questa, difatti, nel disattendere l'assunto
della Provincia autonoma di Bolzano - la quale in occasione di tale
giudizio aveva sostenuto che anche per le sedi di servizio dei
Carabinieri occorresse la preventiva "intesa" fra Stato e regioni,
prevista dall'art. 81, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai
fini dell'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche -
aveva escluso che in tale materia fosse necessaria la "preventiva
intesa", limitandosi ad affermare che tali sedi, in quanto beni
strumentali di un Corpo militare, "rientrano nell'eccezione contenuta
nella stessa disposizione" con riguardo alle opere di difesa
nazionale, senza affrontare il profilo, che costituisce appunto il
thema decidendum del presente conflitto, circa l'assoggettibilità o
meno di questo tipo di opere ad altre formalità collaborative come
nella specie quella del parere previsto dall'art. 3 della legge n.
898 del 1976.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Secondo l'art. 3 della legge 21 dicembre 1976 n. 898, in ciascuna
regione (ed in ciascuna delle Province autonome di Trento e di
Bolzano) è costituito un comitato misto paritetico di reciproca
consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della
regione (o delle province autonome) e dell'autorità militare, dei
problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto
territoriale della regione ed i programmi delle installazioni
militari e delle conseguenti limitazioni.
In tale ordine di idee l'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 1979 n. 780
(recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 898 del
1976) ribadisce che debbano essere "sottoposte all'esame del Comitato
i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
La formulazione delle norme non consente di condividere la tesi,
sostenuta in un primo momento dal Ministero della difesa nei
confronti della Provincia autonoma di Bolzano ed in questa sede
ribadita dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse della
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la consultazione
del Comitato sarebbe prevista solo per le installazioni che
comportino l'imposizione di servitù militari in senso proprio.
Anche se la legge n. 898 del 1976 ed il d.P.R. n. 780 del 1979 si
riferiscono nel loro titolo alla regolamentazione delle servitù
militari, le disposizioni particolari di tali testi normativi
invocati dalla Provincia ricorrente, nel prevedere la consultazione
del Comitato paritetico, non la circoscrivono solo alle ipotesi di
imposizione di servitù in senso stretto, ma la estendono ad ogni
tipo di "installazioni militari e delle conseguenti limitazioni", e
quindi la formula adoperata ha un significato così ampio da non
consentire l'interpretazione limitativa sostenuta
dall'amministrazione statale.
Né d'altronde le esigenze proprie della difesa militare vengono
in tal modo ad essere vanificate, perché la legge invocata ed il
relativo regolamento di attuazione prevedono un procedimento tale da
evitare che la richiesta di sottoposizione dei progetti delle opere
militari al Comitato in parola, possa risolversi in uno strumento
dilatorio.
È difatti espressamente previsto (art. 3, comma 11, della legge
n. 898 del 1976) che le definitive decisioni sui programmi di
installazioni militari e relative limitazioni sono riservate al
Ministero della difesa, mentre la Regione (o la Provincia)
interessata può richiedere al Presidente del Consiglio, entro
quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione
ministeriale, che la questione sia sottoposta al riesame da parte del
Consiglio dei Ministri.
Si è quindi in presenza di modalità procedimentali che, da un
canto, assicurano una ponderata valutazione delle reciproche esigenze
dello Stato e delle regioni (e delle provincie autonome) in un quadro
ampiamente collaborativo e, d'altro canto, assicurano allo Stato di
soddisfare ugualmente - nel caso in cui non venga risolto il
contrasto in un tempo ragionevole, da valutarsi di volta in volta, in
armonia con il principio del buon andamento, dall'organo cui spetta
la presidenza del Comitato - le esigenze proprie della difesa
nazionale e dell'attività dei Corpi militari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, nel caso in cui la Provincia di
Bolzano ne faccia richiesta, di definire l'installazione delle sedi
di servizio dell'Arma dei Carabinieri senza la previa consultazione
del Comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge 24
dicembre 1976 n. 898.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1065 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte