Sentenza n. 1067/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 17/1983
- art. 2d.l. 70/1984
- art. 2legge 79/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1° e
3°, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge
25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, comma 2°, del d.l. 17 aprile
1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza), convertito in legge 12
giugno 1984, n. 219 promosso con l'ordinanza emessa il 27 novembre
1987 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra
INPS e Pisano Francesco iscritta al n. 179 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 novembre 1987,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6,
primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella
legge 25 marzo 1983 n. 79, e 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile
1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219, nella parte
in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni
familiari, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare
complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente al periodo
di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e
soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti di
fine rapporto.
Tale disciplina è ritenuta contrastante con l'art. 3 Cost., in
quanto comporta per i lavoratori subordinati, che percepiscono con
ritardo emolumenti afferenti ad anni precedenti il periodo di paga in
corso, un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori che,
nell'identica situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi
emolumenti.
Il giudice remittente ravvisa inoltre una violazione dell'art. 31
Cost., "atteso che la normativa in esame pone limiti ingiustificati e
irrazionali a provvidenze tendenti ad agevolare con misure economiche
la famiglia".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione
di parti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, contestando la
fondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che il criterio di cassa adottato dal
legislatore attraverso il richiamo all'imponibilità IRPEF risponde
razionalmente all'esigenza di adeguare l'intervento di sostegno
economico al parametro concreto della disponibilità di mezzi che si
verifica, nel periodo in considerazione, per la famiglia cui deve
provvedere il lavoratore". Perciò, come non è possibile tenere
conto, nel valutare le condizioni economiche del lavoratore in un
determinato anno, di ciò che egli avrebbe dovuto percepire, ma che
di fatto non gli è stato corrisposto - onde l'attribuzione delle
maggiorazioni in questione e la definizione della loro misura possono
risultare condizionate favorevolmente per il lavoratore da un ritardo
nella corresponsione degli emolumenti dovutigli -, così non v'è
ragione di non considerare, sempre ai fini della valutazione della
situazione economica in cui versa la famiglia del lavoratore in un
determinato anno le entrate in questo conseguite, pur se relative ad
emolumenti maturati in anni precedenti.
Data la diversità concettuale tra l'imponibile annuale IRPEF (che
ha carattere individuale) e il reddito (cumulativo) della famiglia
rilevante ai fini della normativa denunziata, "non vale richiamare
l'esclusione dal coacervo del reddito familiare del trattamento di
fine rapporto (giustificata dalle peculiari finalità di tale
erogazione) per inferirne la necessità di analoga esclusione di
altri proventi solo perché soggetti, a pari del trattamento di fine
rapporto, a diverso e separato computo in sede di definizione degli
imponibili IRPEF per lo stesso anno di tassazione".
Privo di autonomo rilievo appare infine, a giudizio
dell'Avvocatura, il riferimento all'art. 31 Cost. Rientra
nell'autonomia del legislatore ordinario la definizione dei limiti di
attuazione dei sostegni economici alle famiglie, in relazione alle
diverse situazioni reddituali. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Cosenza dubita della legittimità
costituzionale, alla stregua degli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 6,
primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in
legge 25 marzo 1983 n. 79, nella parte in cui, ai fini della
maggiorazione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti,
prevista nel precedente art. 5, include nel computo del reddito
familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente
il periodo paga in corso, anche gli arretrati di retribuzione
maturati in anni anteriori e soggetti a tassazione separata:
inclusione confermata, per argomento a contrario, dall'art. 2,
secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n.70, convertito in
legge 12 giugno 1984 n. 219, pure impugnato, che ha escluso dal
computo i soli trattamenti di fine rapporto.
2. - Le questioni non sono fondate.
La maggiorazione degli assegni familiari è concessa dal d.l. n.
17 del 1983 in ragione di un rapporto, che non deve essere inferiore
al 70 per cento, tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito
familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul
reddito. Poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in
base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei
componenti il nucleo familiare, è ragionevole che nel coarcevo dei
redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno
della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli
arretrati di retribuzione percepiti nel periodo paga considerato,
posto che essi pure concorrono a integrare la disponibilità di mezzi
economici della famiglia in tale periodo.
Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi
soggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati
nell'anno di maturazione. Ma questa soluzione in primo luogo
contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della
maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla
capacità economica potenziale, non effettiva, della famiglia; in
secondo luogo offenderebbe il principio di economicità, addossando
all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle
rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le
somme che risultassero non spettanti.
La sentenza auspicata dal giudice a quo non già eliminerebbe una
discriminazione, in realtà inesistente, a danno dei lavoratori che
ricevono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al
periodo paga in corso, bensì creerebbe una discriminazione a sfavore
di "coloro che nell'identica situazione hanno percepito
tempestivamente gli stessi emolumenti": i primi, infatti, avrebbero
il privilegio di non vedere computati tali emolumenti né nell'anno
in cui sono maturati, né nell'anno in cui sono stati (tardivamente)
corrisposti.
3. - Il principio dell'art. 3 Cost. non è violato nemmeno
dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 1984, convertito nella legge n. 219
del 1984, che ha escluso dal computo del reddito familiare
complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il trattamento di fine
rapporto non è formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini
fiscali è trattato come tale, e comunque l'eccezione prevista dalla
legge citata si giustifica in considerazione della funzione
previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel
futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della
maggiorazione degli assegni familiari.
4. - Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione
dell'art. 31 Cost. La determinazione delle forme e della misura delle
provvidenze economiche a sostegno dei nuclei familiari, e in
particolare delle famiglie numerose, è materia di valutazione
discrezionale del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25
marzo 1983 n. 79 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e
per favorire l'occupazione"), e dell'art. 2, secondo comma, del d.l.
17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219
("Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di
indennità di contingenza"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
31 Cost., dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1067 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte