Corte costituzionale

Ordinanza n. 1068/1988

Altra decisione · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso

con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David

Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi

per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento

intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli "con motivazione

disciplinare", senza previa contestazione dell'addebito e audizione a

difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della

legge 20 maggio 1970 n. 300, nella "parte in cui esclude

l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con

meno di sedici dipendenti";

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati

due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a)

se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento

contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi

dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b)

se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo -

senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione

speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in

tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedimentali

previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di

preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del

lavoratore;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore

di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1068 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte