Sentenza n. 107/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d. 1765/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,
del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, promosso con ordinanza emessa il 2
luglio 1962 dalla Corte suprema di cassazione, Sezione 2 civile, nel
procedimento civile vertente tra Di Stefano Giuseppe e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta
al n. 169 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Di Stefano Giuseppe e
dell'I.N.A.I.L.;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Lopez per il
Di Stefano, e l'avv. Aldo Radonich, per l' I.N.A.I.L..
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza del 20 marzo 1959 la Corte di appello di Palermo,
in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani 6-14 marzo 1958,
rigettò l'opposizione proposta da Di Stefano Giuseppe avverso il
decreto ingiuntivo con cui era stato condannato al pagamento di lire
11.966.478 per premi, contributi assicurativi ed interessi in favore
dell'I.N.A.I.L., dovuti dal 1 gennaio 1946 al 28 febbraio 1953.
La Corte osservava, fra l'altro, nella sentenza, che ogni questione
sulla sussistenza del rapporto di lavoro cui si riferiva l'obbligo
assicurativo, negato dal Di Stefano, era preclusa dalla mancata
impugnazione, in sede amministrativa, degli accertamenti compiuti al
riguardo dall'Istituto, che aveva invece provveduto a suo tempo ad
intimare allo stesso Di Stefano la diffida ai sensi dell'art. 9 del
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. Secondo la Corte, infatti, non poteva
ritenersi idoneo allo scopo il reclamo indirizzato a suo tempo dal Di
Stefano all'I.N.A.I.L. direttamente e non all'Ispettorato del lavoro,
come invece è previsto dall'art. 9 citato.
Nel ricorso per cassazione, avanzato contro la detta sentenza della
Corte di appello di Palermo, il Di Stefano denunciava l'illegittimità
costituzionale del ripetuto art. 9, in relazione all'art. 17 del citato
R.D. n. 1765 del 1935 per contrasto con l'art. 113 della Costituzione,
sostenendo che le disposizioni in esso contenute, ed in specie quelle
del secondo comma, costituivano una particolare applicazione del
principio del solve et repete, dichiarato incostituzionale con la
sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale. Affermava in
proposito, il Di Stefano, che il detto art. 9, dopo aver dato facoltà
all'I.N.A.I.L. (primo comma) di intimare al datore di lavoro diffida a
presentare la denunzia dell'inizio dei lavori, cui è tenuto a norma
dell'art. 8 precedente, prevede (secondo comma) senz'altro l'obbligo
del pagamento del premio risultante dagli accertamenti compiuti
dall'Istituto, a decorrere dall'inizio dei lavori, qualora l'intimato
non provveda entro dieci giorni ad inoltrare ricorso contro la diffida,
e ad iniziare così il procedimento amministrativo all'uopo previsto
dal terzo comma dello stesso art. 9, e consistente, appunto, nel
ricorso in primo grado all'Ispettorato corporativo competente (oggi
Ispettorato del lavoro), ed in secondo grado al Ministero delle
corporazioni (oggi del lavoro), ricorso cui, ai sensi dell'art. 17,
sesto comma, dello stesso R.D. n. 1765 del 1935, è subordinata in ogni
caso la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, giusta il quinto
comma dell'art. 9 citato, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della decisione del Ministero.
In tal modo, sosteneva il ricorrente, verrebbe ad essere limitata
la tutela giurisdizionale dei diritti del privato nei confronti della
pubblica Amministrazione, tanto più se, come aveva ritenuto la Corte
di appello, si interpreta la disposizione di cui al secondo comma del
citato art. 9 come preclusiva dell'esame di merito, da parte del
giudice, degli accertamenti compiuti dall'I.N.A.I.L.
2. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 2 luglio 1962, ha
osservato che la diffida, di cui all'art. 9, primo comma, del citato
R.D. n. 1765 del 1935, costituisce il primo atto del procedimento
amministrativo contenzioso che può essere proseguito dal datore di
lavoro con ricorso all'Ispettorato del lavoro. Tale procedimento -
prosegue l'ordinanza - prevedendo la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, tanto per l'Istituto quanto per il privato, entro sessanta
giorni dalla comunicazione della decisione di secondo grado, non può
ritenersi che tolga o limiti il diritto di tutela giurisdizionale del
privato, tenuta presente la disciplina generale dettata in materia
dall'art. 460 del Cod. proc. civ., secondo cui l'esaurimento della
procedura amministrativa prevista dalle leggi speciali condiziona la
proponibilità della domanda nelle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie.
Invece, secondo l'ordinanza, altrettanto non potrebbe dirsi in
relazione al secondo comma del detto art. 9, che riguarda unicamente
l'ipotesi del mancato ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la
diffida dell'I.N.A.I.L. Infatti, l'obbligo del pagamento del premio
risultante dagli accertamenti dell'Istituto deriverebbe esclusivamente
dall'inerzia del datore di lavoro "il quale non abbia creduto o potuto
proporre ricorso nel brevissimo termine di dieci giorni" previsto dalla
norma impugnata.
Se si intende - osserva la Cassazione - che tale disposizione
attribuisce all'I.N.A.I.L. un titolo esecutivo ope legis per la
riscossione in via privilegiata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1765
del 1935, dei premi dovuti dall'inizio dei lavori, facendo però salva
la facoltà del datore di lavoro di ricorrere all'autorità
giudiziaria, previo pagamento delle somme richiestegli, si verserebbe
in una ipotesi di applicazione del principio del solve et repete, che
è stato dichiarato incostituzionale in materia fiscale per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ed egualmente dovrebbe
esserlo in materia previdenziale obbligatoria.
Se invece si intende - soggiunge l'ordinanza - che la disposizione
in esame sia preclusiva rispetto alla tutela giurisdizionale nel merito
dei diritti del datore di lavoro, anche rispetto agli accertamenti
qualitativi e quantitativi dell'I.N.A.I.L., a maggior ragione dovrebbe
ipotizzarsi la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione,
tanto più che questa seconda interpretazione risponderebbe alla
struttura e finalità delle norme e sarebbe, pertanto, da ritenersi -
sempre secondo la Cassazione - quella esatta.
Concludeva pertanto l'ordinanza, ritenendo non manifestamente
infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale
prospettata riguardo al secondo comma dell' art. 9 del citato R.D. n.
1765 del 1935, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
e venivano pertanto rinviati gli atti alla Corte costituzionale per la
decisione di competenza.
L'ordinanza, debitamente notificata, e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.
3. - Il Di Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore
Orlando Cascio e Giuseppe Lopes, si è costituito mediante deposito
delle deduzioni nella cancelleria della Corte costituzionale effettuato
il 17 ottobre 1962.
Osserva la difesa del Di Stefano che la Corte costituzionale, con
recente decisione (n. 45 del 1962), ha già dichiarato
costituzionalmente illegittima la parte dell'art. 9 del R.D. n. 1765
del 1935 nella quale è affermato il principio del solte et repete.
Ora, nella norma impugnata sarebbe da ravvisare soltanto una
particolare applicazione del detto principio, in quanto essa
sancirebbe, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento della
somma accertata dall'I.N.A.I.L. in difetto di denunzia e di opposizione
alla diffida dell'Istituto, subordinando all'assolvimento dell'obbligo
stesso la possibilità di adire il giudice. Onde, chiaramente si
manifesterebbe l'incostituzionalità della norma, in applicazione del
principio affermato con la citata recente sentenza della Corte
costituzionale.
Ma anche quando si volesse ritenere esatta l'interpretazione della
portata della norma in esame data dalla Corte di appello, e che la
Corte di cassazione mostra di condividere nell'ordinanza di rinvio, il
contrasto del secondo comma dell'art. 9 in esame con l'art. 113 della
Costituzione sarebbe evidente, non potendosi ammettere che la tutela
giurisdizionale rimanga preclusa dalla mancata proposizione del ricorso
all'autorità amministrativa. La norma costituzionale invero vuole
proteggere il privato "sempre", contro gli atti della pubblica
Amministrazione, il che escluderebbe che possa ritenersi legittima la
previa imposizione del ricorso contro la pubblica Amministrazione per
poter adire l'autorità giudiziaria.
Tale illegittimità assumerebbe poi particolare rilievo poiché,
per la semplice omissione del reclamo contro una generica diffida a
presentare la denunzia dei lavori, peserebbe sul datore di lavoro il
divieto di chiedere il controllo giurisdizionale degli accertamenti
compiuti unilateralmente dall'Istituto assicuratore, che, fra l'altro,
nella specie sarebbero macroscopicamente eccessivi.
Conclude pertanto la difesa del Di Stefano chiedendo dichiararsi
incostituzionale la norma impugnata.
4. - Si è altresì costituito l'I.N.A.I.L., in persona del suo
presidente avv. Renato Morelli, rappresentato e difeso dagli avvocati
Aldo Radonich e Valerio Flamini, i quali hanno depositato le deduzioni
nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 dicembre 1962.
Osserva la difesa dell'Istituto che sarebbe da escludersi
l'interpretazione della norma impugnata tendente a ravvisare nella
stessa un'applicazione del principio del solve et repete, giacché,
viceversa, essa sanzionerebbe soltanto un mero "obbligo di pagamento",
senza che, dal testo della disposizione, possa comunque ricavarsi una
limitazione del diritto dell'interessato di adire la magistratura, né
tanto meno l'intenzione del legislatore "di far consistere questa
limitazione nel preventivo adempimento di quell'obbligo". Il principio
del solve et repete era in realtà sancito da una diversa disposizione
dello stesso art. 9 e del successivo art. 17, caduta a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1962.
Né maggior fondamento avrebbe l'interpretazione adottata dalla
Corte d'appello di Palermo e condivisa dalla Cassazione nell'ordinanza
di rinvio, in quanto la norma impugnata, lungi dal costituire un
ostacolo alla difesa del diritto del privato, rappresenterebbe
unicamente una espressione di quel determinato ordo processuale che
governa la controversia nella suddetta materia, ed il cui rispetto,
secondo i principi generali del diritto processuale, può ben essere
garantito da effetti pregiudizievoli per gli inadempienti.
Ma nella specie tali effetti riguarderebbero solo l'esistenza
dell'obbligo assicurativo, che rimarrebbe definitivamente stabilito per
il decorso del termine di impugnazione della diffida previsto dalla
legge, senza peraltro investire la "valutazione del rischio e
determinazione del premio", in relazione alle quali la norma impugnata
si limiterebbe a disporre l'accertamento d'ufficio da parte
dell'Istituto, in caso d'inerzia del datore di lavoro, lasciando
impregiudicata ogni ulteriore contestazione al riguardo.
La difesa dell'I.N.A.I.L. pertanto esclude che possa ravvisarsi
alcun contrasto fra l'art. 9, secondo comma, del R.D. n. 1765 del 1935,
e le invocate norme costituzionali, e conclude chiedendo dichiararsi
infondata la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.
5. - La difesa dell'I.N.A.I.L. ha depositato, nei termini, una
memoria illustrativa nella quale preliminarmente si rileva che la
Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, in relazione all'ipotesi di
interpretazione formulata a proposito dell'art. 9 impugnato, secondo
cui lo stesso costituirebbe un caso di applicazione del principio del
solve et repete, avrebbe fatto riferimento al quinto comma del
successivo art. 17, che però è già stato dichiarato illegittimo con
la sentenza n. 45 del 1962 della Corte. Onde, sotto il cennato profilo,
la questione sarebbe manifestamente infondata.
La difesa dell'I.N.A.I.L. poi amplia e sviluppa le argomentazioni
già svolte nelle precedenti deduzioni, mettendo particolarmente in
luce che, secondo il sistema stabilito col decreto 17 agosto 1935, n.
1765, la preclusione del giudizio ordinario sarebbe limitata
all'accertamento in concreto dell'obbligo assicurativo, senza investire
gli altri elementi del rapporto assicurativo contributivo (tasso di
tariffa, importo dei salari, ecc.), necessari per la determinazione
dell'ammontare del debito contributivo.
Così ridimensionato, il principio sancito dalla norma impugnata
ben potrebbe inquadrarsi nella disciplina dei termini processuali, che
è elemento fondamentale di ogni procedura, e sarebbe comunque
particolarmente rilevante nella specie, per la peculiare natura della
materia degli infortuni sul lavoro, in cui si presenta come essenziale
la necessità di definire con tutta la possibile prontezza l'esistenza
dell'obbligo contributivo e del correlativo diritto di tutela.
La difesa insiste, pertanto, nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La difesa dell'I.N.A.I.L. ha prospettato, nella memoria, la
eventualità della dichiarazione di "manifesta infondatezza" della
questione in controversia, secondo la prassi di questa Corte, specie
riguardo all'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, per il già avvenuto
riconoscimento della illegittimità costituzionale del principio del
solve et repete dichiarata con la sentenza del 7 giugno 1962, n. 45, in
relazione, appunto, agli artt. 9 e 17 del decreto stesso.
È necessario precisare che con la richiamata sentenza è stata
dichiarata la illegittimità dei commi sesto dell'art. 9 e quinto
dell'art. 17, nella parte in cui contengono il menzionato principio,
mentre nel presente giudizio è in controversia la legittimità del
comma secondo dell'art. 9: si tratta quindi di una diversa
disposizione, e bisogna esaminare se questa sancisca o meno lo stesso
principio o contenga una norma diversa. Ma se si trattasse dello stesso
principio, sarebbe sempre necessaria una espressa pronuncia della
Corte, come questa ha ritenuto con la sentenza n. 79 del 22 dicembre
1961.
2. - Si è ora dato per ammesso che la questione che nel presente
giudizio è in controversia rifletta unicamente il disposto del secondo
comma dell'art. 9: il che val quanto dire che non è in controversia
l'art. 17. Vero è che nell'ordinanza della Corte di cassazione è
citato quest'articolo: è citato nel dispositivo e nella parte motiva.
Ma nel dispositivo è indicato quale semplice richiamo: "Visti gli
artt. 9, secondo comma, e 17 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765..."; e nella
parte motiva vi si fa riferimento in relazione al secondo comma
dell'art. 9, quando si ipotizza il caso in cui, ottenuto in base al
detto comma, il titolo di liquidazione del credito dell'I.N.A.I.L., si
ricorra poi alla procedura privilegiata esecutiva regolata dall'art.
17.
In realtà, la questione di legittimità costituzionale sollevata
riguarda esclusivamente il detto secondo comma dell'art. 9, il quale
stabilisce che, quando non sia stata fatta, ai sensi del precedente
art. 8, la denuncia dei lavori all'istituto assicuratore, questo
provvede a diffidare il datore di lavoro a fare la detta denuncia
fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento (primo comma),
e aggiunge (secondo comma, in questione): "trascorso il detto termine,
senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del
presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio
risultante dagli accertamenti compiuti dall'istituto assicuratore
dall'inizio dei lavori". Si tratta di stabilire la portata di questa
disposizione, se essa involga, ancora, il principio del solve et
repete, o se, in caso diverso, essa negando, sempre in ipotesi, un
ricorso all'autorità giudiziaria, violi il principio dell'art. 113
della Costituzione, che ammette, in tutti i casi, la tutela dei diritti
e degli interessi dinanzi agli organi di giurisdizione, e
conseguentemente violi anche gli artt. 24 e 3 della Costituzione.
3. - Così precisati i limiti della presente controversia, è da
osservare che la Corte di cassazione, nella sua ordinanza, formula due
ipotesi: o che la disposizione del secondo comma dell'art. 9 debba
interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto conferire
all'Ente un titolo esecutivo ope legis, perché gli sia consentito di
pretendere, anche in via privilegiata esecutiva, ai sensi dell'art. 17,
il pagamento dei premi dovuti, e ritiene che in tal caso si verserebbe
in una ipotesi di applicazione del principio del solve et repete
dichiarato incostituzionale dalla Corte; o la si interpreta, come ivi
accennato, nel senso che precluda al datore di lavoro la tutela
giurisdizionale nel merito, con la conseguenza ulteriore di impedire al
privato qualunque difesa del suo diritto, anche in ordine agli
accertamenti qualitativi e quantitativi compiuti dall'I.N.A.I.L., prima
o dopo la diffida, e ritiene che allora il dubbio della
costituzionalità sarebbe più grave, in quanto verrebbe ad essere
eliminata in toto la tutela del privato contro gli atti della pubblica
Amministrazione, in violazione dei ricordati articoli della
Costituzione.
Senonché, ad avviso di questa Corte, né l'una, né l'altra
interpretazione si ritiene che possano adeguare la portata della
disposizione in esame.
Il R.D., di cui si discute, 17 agosto 1935, n. 1765, stabilisce, in
due diversi articoli, l'art. 9 e l'art. 17, due distinte procedure:
l'una, quella dell'art. 9, per l'accertamento del debito, per
l'assicurazione infortuni, a carico del datore di lavoro; l'altra,
quella dell'art. 17, per la esazione del conseguente credito, a favore
dell'istituto assicuratore, attraverso la procedura privilegiata della
formazione dei ruoli, come per le imposte dirette.
Il datore di lavoro deve fare la sua denunzia (art. 8); segue uno
stadio amministrativo per l'accertamento dell'obbligo e per la concreta
sua definizione, con ricorso, entro determinati termini,
all'Ispettorato del lavoro e poi al Ministero del lavoro;
successivamente si ricorre all'autorità giudiziaria. Ma se il datore
di lavoro non fa la denuncia, l'istituto assicuratore provvede agli
accertamenti e fa la diffida al datore di lavoro, il quale può opporsi
nel termine di dieci giorni, dando così luogo al procedimento
amministrativo e, successivamente, giudiziario innanzi accennato. Se
non si oppone entro il detto termine, egli è tenuto (comma secondo
dell'art. 9) a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti
dall'istituto assicuratore. Ora questo non è, contrariamente a quanto
è detto nell'ordinanza di rinvio, applicazione del principio del solve
et repete, che implica una preclusione all'azione giudiziaria, sotto il
profilo della improcedibilità dell'azione, e, come ora si vedrà, non
implica nemmeno eliminazione in toto della tutela giurisdizionale.
4. - La mancata opposizione alla diffida, contenente la indicazione
delle somme pretese, per la mancata denuncia per l'assicurazione, in
seguito agli accertamenti eseguiti, non porta ad altro che alla
decadenza dalla speciale procedura amministrativa e giudiziale regolata
dall'art. 9, e alla conseguente determinazione, per effetto del
silenzio serbato dal datore di lavoro nel termine perentorio di dieci
giorni, dell'obbligo di pagamento dei contributi assicurativi accertati
dall'istituto. Quest'obbligo di pagamento non è applicazione del
principio del solve et repete, ma semplice conseguenza dell'altro
principio della esecutorietà dell'atto amministrativo che, per la
mancata opposizione del datore di lavoro, si è venuto a formare. Ciò
allo stesso modo come, caduto il solve et repete in materia di
proponibilità dell'azione giudiziaria per questioni di imposta, rimane
sempre la facoltà della riscossione dell'imposta da parte
dell'Amministrazione, anche se si esperisca dall'interessato un'azione
amministrativa o giudiziaria sull'an e il quantum dell'imposta stessa.
La procedura del preventivo ricorso in via amministrativa, così
com'è regolata dall'art. 9, tende ad evitare, per quanto è possibile,
le liti giudiziarie, laboriose e dispendiose, e viene meglio incontro
alle esigenze collettive di celerità e scioltezza nella soluzione
delle controversie in esame. Del resto tale procedura, anche con
termini perentori, necessari per la rapida definizione delle questioni
insorte, è applicata con successo in moltissime altre materie. Può
essere configurata in modo diverso la natura processuale della
obbligatorietà del preventivo esperimento del procedimento
amministrativo: o come un obbligo preliminare da cui dipenda la
trattazione e decisione del merito, o come un presupposto
giurisdizionale di carattere generale, o come condizione di
proponibilità della domanda; ma è certo che, anche nello speciale
modo come è regolato il procedimento dell'articolo 9, la mancanza di
opposizione alla diffida rende semplicemente concreto l'atto
amministrativo di liquidazione dei premi ed accessori
dell'assicurazione, accertati a seguito della mancata denuncia, abilita
l'istituto a pretenderne il pagamento ed opera il trasferimento alla
sede esecutiva delle ragioni che il datore di lavoro poteva opporre e
non oppose in sede di accertamento ex art. 9. Ciò è confermato dalla
possibilità del ricorso contro l'applicazione delle tariffe dei premi
(tasso di premio), che è parte essenziale di quel pagamento, alla
speciale commissione di cui agli artt. 14 e seguenti del R. D. 25
novembre 1940, n. 1732; ma ancora, e più esplicitamente, dal più
volte richiamato art. 17 del decreto in esame. Questo infatti, proprio
nella sede esecutiva, anche quando i crediti per le assicurazioni - che
sono esigibili, come sopra si è ricordato, con le norme in vigore per
la riscossione delle imposte dirette - vengono iscritti a ruolo,
ammette il ricorso contro la formazione dei ruoli, con un procedimento
se non identico, parallelo a quello dell'art. 9: si ha prima il ricorso
amministrativo e poi l'azione giudiziaria, per esperire la quale, per
effetto della citata sentenza di questa Corte, n. 45 del 7 giugno 1962,
non si applica più il solve et repete. In occasione quindi del
procedimento nella sede esecutiva, potranno farsi valere contro la
liquidazione del credito quale è risultato a seguito della mancata
opposizione ex art. 9, secondo comma, tutte quelle ragioni che prima
non si sono fatte valere.
Se pertanto, da un lato, la speciale procedura dell'art. 9 è
diretta a costituire il titolo di liquidazione del credito, per
l'istituto assicuratore, e non è, in definitiva, eliminata la tutela
del privato, deve riconoscersi non sussistente la paventata violazione
dei ricordati articoli della Costituzione.
5. - Sembra, infine, che la Cassazione, nella sua ordinanza, abbia
trovato motivo di dubbio della costituzionalità del secondo comma
dell'art. 9 nella brevità del termine - che qualificava "termine
brevissimo" - di dieci giorni per produrre il ricorso all'Ispettorato
del lavoro nella fase amministrativa di accertamento e liquidazione del
debito dell'assicurazione. Su tale dubbio è da osservare, sul terreno
della costituzionalità, che la questione si risolve nell'accertare se,
in realtà, la ristrettezza del tempo concesso sia tale da rendere
l'esercizio del diritto "estremamente difficile", secondo l'espressione
adottata da questa Corte in un caso consimile (sentenza n. 93 del 13
novembre 1962). "La congruità del termine - ebbe ad affermare la Corte
- deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che
ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri
diritti, quanto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema
dell'intero ordinamento giuridico ". Il che si attaglia proprio al caso
in esame in cui, come di sopra si è accennato, la rapidità di una
procedura amministrativa è richiesta per dare sistemazione a numerosi
rapporti, nell'interesse reciproco delle parti interessate, in una
materia dalla quale non esula un interesse pubblico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 2
luglio 1962 dalla Seconda Sezione civile della Corte di cassazione
sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R. D.
17 agosto 1935, n. 1765, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte