Sentenza n. 107/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1967 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11
settembre 1960, n. 1326, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Delaiti Carlo, iscritta al n. 53 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1966 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra il Comitato provinciale per
l'istruzione professionale dell'industria grafica di Bologna e
l'Officina di arti grafiche Cacciari, iscritta al n. 99 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Delaiti Carlo e del Comitato
provinciale per l'istruzione professionale dell'industria grafica di
Bologna;
udita nell'udienza pubblica del 18 maggio 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Raffaele Poggeschi, per il Delaiti, e l'avv. Cesare
Grassetti, per il Comitato provinciale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 nel procedimento penale a
carico di Delaiti Carlo, imputato del reato di cui agli artt. 10 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, reso efficace
erga omnes con D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, e 8 della legge 14
luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare a favore del Comitato
provinciale di Bologna per l'istruzione tecnica grafica i contributi
previsti dall'art. 10 suddetto a carico dei datori di lavoro ai fini
della creazione e del funzionamento dell'Ente nazionale istruzione
professionale grafica e dei relativi comitati provinciali, il pretore
di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
citato D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, per la parte in cui dichiara
obbligatorio erga omnes l'art. 10 del ripetuto contratto collettivo,
ritenendolo in contrasto con gli artt. 39, 76 e 77 della Costituzione,
in relazione all'art. 1 della legge delega 14 luglio 1959, n. 741. E
ciò in quanto, come si legge nell'ordinanza, quest'ultima norma
fisserebbe i limiti della potestà legislativa concessa al Governo per
l'emanazione di norme giuridiche averti forza di legge, indirizzandola
e circoscrivendola alla finalità di assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo ai lavoratori, mentre tali limiti
sarebbero stati violati dal decreto del 1960, nella parte impugnata, la
quale, riguardando l'istituzione di enti allo scopo di curare
l'istruzione professionale dei giovani lavoratori, esulerebbe dalla
materia delimitata dalla legge delega.
L'ordinanza, notificata il 18 febbraio 1966, è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Delaiti,
rappresentato o difeso dall'avv. Raffaele Poggeschi, che ha depositato
le proprie deduzioni il 20 maggio 1966.
Osserva la difesa del Delaiti che l'art. 10 del citato contratto
collettivo dà una disciplina all'istruzione professionale a favore dei
giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e
specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico, e
prevede l'istituzione di un Ente nazionale ad hoc, mentre la finalità
della delega è limitata ad assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo con riferimento ai rapporti diretti
tra imprenditori e lavoratori, e con esclusione quindi di enti
estranei. Pertanto, la materia in esame dovrebbe ritenersi al di fuori
della specifica finalità posta dall'art. 1 della citata legge delega
n. 741 del 1959 e conseguentemente al di fuori dell'ambito della delega
stessa, il che concreterebbe appunto il denunciato vizio di
legittimità costituzionale.
Ciò premesso, la difesa conclude chiedendo dichiararsi
costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato.
Con altra ordinanza emessa il 23 aprile 1966 nel procedimento
civile promosso dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale
dell'industria grafica di Bologna contro la officina di arti grafiche
Cacciari, lo stesso pretore di Bologna ha sollevato analoga questione
di legittimità costituzionale del citato D.P.R. 11 settembre 1960, n.
1326, in forza del quale il predetto Comitato aveva appunto iniziato il
giudizio principale tendente ad ottenere il pagamento dei contributi
dovuti dalla convenuta.
In questa ordinanza il pretore svolge, argomenti analoghi a quelli
già esposti nell'ordinanza precedente e nelle relative difese della
parte privata, precisando, d'altra parte, che i compiti dell'Ente
istituito non potrebbero ritenersi di natura strumentale in rapporto
alla corresponsione del trattamento retributivo, in mancanza di "un
qualunque nesso di causalità necessaria ai fini di una garanzia dei
minimi di salario".
L'ordinanza, notificata il 29 aprile 1966 è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il suddetto
Comitato provinciale in persona del Presidente pro tempore Giuseppe
Parma, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Grassetti e Arrigo
Gabellini, che hanno depositato in cancelleria le proprie deduzioni il
25 luglio 1966.
Osserva la difesa del Comitato che le pattuizioni sulla istruzione
professionale contenute nell'art. 10 del contratto collettivo in esame
sono dirette alla elevazione della personalità del lavoratore, mentre
il contributo, posto a carico del solo datore di lavoro, nella misura
dell'1 per cento delle retribuzioni, e devoluto a fini di evidente
interesse dei lavoratori, dovrebbe considerarsi parte integrante delle
retribuzioni stesse e, come tale, rientrerebbe nel trattamento
economico e normativo che la legge delega ha voluto garantire. Il che
sarebbe anche confermato dall'art. 2 della parte quinta del contratto
collettivo, che considera la istruzione professionale ai fini della
riduzione del periodo di tirocinio, ed in definitiva quindi
qualificherebbe l'istituzione dei corsi di addestramento come un
beneficio normativo ed economico al personale apprendista.
Contesta poi la validità delle argomentazioni del giudice a quo
secondo cui la norma impugnata porrebbe illegittimamente in essere una
interposizione di soggetti estranei fra datori di lavoro e lavoratori,
riducendosi la funzione dei Comitati provinciali, nei confronti dei
datori di lavoro, alla pura e semplice esanzione dei contributi.
La difesa del Comitato conclude pertanto chiedendo dichiararsi
infondata la questione di legittimità sollevata con l'ordinanza di
rinvio.
La difesa del Delaiti ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui insiste nelle già formulate conclusioni, facendo
specifici riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale
(sent. n. 43 del 1965) da cui dovrebbero trarsi ulteriori elementi a
favore della propria tesi. Contesta poi, in particolare, la natura
retributiva del contributo posto a carico dei datori di lavoro, la
quale sarebbe esclusa dalla diretta destinazione delle somme relative
all'Ente, che ne dispone discrezionalmente per i propri fini
istituzionali a favore di tutti i giovani lavoratori.
Anche la difesa del Comitato provinciale di Bologna ha depositato,
nei termini, una memoria illustrativa con cui ribadisce le già svolte
deduzioni e, tra l'altro, insiste nell'affermare che, secondo la stessa
giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 129 del 1963), fra
le disposizioni dei contratti collettivi che possono essere recepite
nei provvedimenti delegati emanati a norma della legge n. 741 del 1959
non rientrerebbero soltanto quelle attinenti direttamente ai minimi
salariali, bensì "ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare
al lavoratore una esistenza corrispondente alla dignità della persona
umana, a tenore del principio generale sanzionato dall'art. 36 della
Costituzione". Onde, data la natura di salario indiretto, o quanto meno
di integrazione della retribuzione rivestita dai contributi in esame,
la questione sollevata apparirebbe infondata. Considerato in diritto :
Data l'identità delle questioni sollevate, le cause vanno riunite
e decise con unica sentenza.
1. - Secondo le due ordinanze di rinvio emesse dal pretore di
Bologna, la questione di legittimità costituzionale è posta al fine
di accertare se il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, estendendo erga
omnes in forza della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, insieme
alle altre clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1
ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche, anche quella
dell'art. 10 concernente l'istruzione professionale e, in particolare,
il versamento obbligatorio a carico dei datori di lavoro di un
contributo per la costituzione di un Ente nazionale di istruzione,
abbia o meno, con ciò, osservato i limiti della delegazione, in quanto
questa è concessa al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alla
categoria, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo.
Pertanto, l'esame della questione richiede che debbasi anzitutto
precisare il concetto di trattamento economico-normativo, al fine di
accertare se vi ineriscano l'istituzione dell'Ente predetto e la
raccolta dei mezzi per il suo funzionamento.
2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto
che la legge di delegazione surrichiamata è informata alla finalità
specifica di tutelare, nell'ambito della diretta disciplina del
rapporto di lavoro ed in funzione del conseguimento da parte del
lavoratore di un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della
Costituzione), l'adempimento dei precetti costituzionali in materia:
tutto ciò con legame di stretta necessarietà con quel rapporto (sent.
26 del 1967). L'esigenza che siano pretesi ed osservati da tutti,
iscritti o non iscritti alle associazioni sindacali, i "minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge di
delegazione) ovvero i "trattamenti economici e normativi minimi" (art.
7 stessa legge) rende chiaro il concetto ed i suoi limiti di
applicazione. Per cui, le clausole di natura meramente strumentale ed
organizzativa che, con varietà di modi, conseguano al rapporto ma non
si riferiscano direttamente alle condizioni del suo svolgimento ed alla
loro valutazione nella misura di un minimo inderogabile, debbono
ritenersi eccedenti l'oggetto della delega.
Si è, pertanto, ritenuto (sent. n. 129 del 1963) che le Casse
edili di mutualità ed assistenza per i lavoratori del ramo, con i
conseguenti oneri di versamenti obbligatori, anche da parte dei non
appartenenti alle associazioni stipulanti, di contributi paritetici e
di indennità al fondo ferie, festività e gratifica natalizia, siano
da considerarsi estranee agli interessi voluti tutelare dalla legge
delegante, trattandosi di enti che danno luogo a rapporti non
predisposti alla tutela dei minimi normativi e obbligatori.
Del pari, e per la stessa ragione, (sent. n. 43 del 1965) è stato
ritenuto nei riguardi delle scuole di addestramento professionale
istituite dal contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai
addetti alle industrie edilizie ed affini.
3. - Alla stessa conclusione deve pervenirsi nel caso qui in
esame, in quanto l'Ente nazionale per l'istruzione professionale
grafica, istituito a scopo propedeutico per i giovani lavoratori, dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, non si
inserisce direttamente e necessariamente nei rapporti di lavoro ma, con
accessorietà puramente esterna, prepara soltanto le condizioni per il
suo migliore svolgimento tecnico futuro, in modo da agevolare, per
effetto della più curata preparazione all'attività specializzata, il
periodo dell'apprendistato.
I mezzi economici per conseguire questo scopo non vengono ricavati,
come si asserisce, per tentare di riportare la questione nell'ambito
diretto del contratto di lavoro, da importi da considerarsi come
integrazione della retribuzione del lavoratore: bensì, secondo l'art.
10 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, la retribuzione normale del
lavoratore è considerata soltanto come parametro per calcolare la
percentuale da versare a titolo di "contributo" dai datori di lavoro
appartenenti alle organizzazioni sindacali.
4. - L'articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella
parte in cui, per effetto della sua formula comprensiva, travalicando i
limiti della delegazione, rende obbligatorio erga omnes il contributo
di cui sopra, va di conseguenza dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.
P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui rende obbligatorio
"erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo
comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti
dell'industria grafica ed affini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte