Sentenza n. 107/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 294/1956
- art. 6legge 526/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto
comma, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti
per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia),
nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526,
promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1966 dalla Corte d'appello
di Venezia nel procedimento civile vertente tra Padoa Laura e Fusinato
Padoa Rosella contro Poli Ivano e Gerardon Molin Adele, iscritta al n.
7 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visti gli atti di costituzione di Poli, Gerardon Molin, Padoa e
Fusinato Padoa, e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Giovanni Dalla Santa, per Poli e Gerardon Molin,
l'avv. Enrico Guicciardi, per Padoa e Fusinato Padoa, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella causa vertente davanti alla Corte d'appello di Venezia tra le
appellanti Laura Padoa e Rosella Fusinato Padoa e gli appellati dott.
Ivano Poli e Adele Gerardon Molin, e concernente la non conformità a
legge, nei confronti degli appellati, della costruzione di un
fabbricato che sarebbe stata intrapresa dalle appellanti dopo la data
di pubblicazione del piano regolatore generale del Comune di Venezia
(sulla base di licenza edilizia rilasciata prima di quella data), e che
sarebbe in contrasto con alcune prescrizioni del piano regolatore
stesso, gli appellati Poli e Gerardon Molin hanno eccepito
l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della disposizione del quarto comma dell'art. 4 della
legge 31 marzo 1956, n. 294 (nel testo risultante dall'art. 6 della
legge 5 luglio 1966, n. 526), secondo la quale restano salve le opere
in corso di esecuzione o eseguite "sulla base ed in conformità di
licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano
regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti le sole
norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale".
La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 17 novembre 1966,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale di cui alla detta eccezione, ed ha
conseguentemente sospeso il giudizio in corso e disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte ed il compimento delle
notificazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Secondo la Corte d'appello, ricorre la necessaria rilevanza della
questione, perché il caso da decidere rientra nella previsione del
suddetto articolo, il quale riguarda sia le opere da eseguire per la
salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il
risanamento igienico del suo abitato, che i divieti da rispettare per
non compromettere il futuro assetto della città, stabilito dagli
adottandi piani particolareggiati secondo le previsioni del piano
regolatore generale.
La sollevata questione, d'altra parte, sempre secondo la Corte
d'appello, non appare manifestamente infondata: anzitutto, perché
alla disciplina dei rapporti di vicinato tra privati concorrono con
efficacia immediata le prescrizioni dei piani regolatori generali
(quanto contengano norme del tipo di quelle di cui si assume nel caso
la violazione) e sopra codesti rapporti incide la disposizione
denunciata, che ha "una portata retroattiva" in quanto stabilisce che
alle opere eseguite o cominciate in base a licenze rilasciate prima
dell'entrata in vigore del piano regolatore generale si applica a tutti
gli effetti la disciplina antecedente al piano medesimo e
conseguentemente dette opere restano salve anche se contrastanti con le
prescrizioni del piano regolatore.
La questione non è manifestamente infondata, in secondo luogo,
perché ai diritti di vicinato - quali regolati dal piano - dei
proprietari dei fondi finitimi viene fatto diverso trattamento. Secondo
l'ordinanza, la denunciata disposizione sancisce il sacrificio dei
diritti dei soli proprietari che si sono trovati a confinare,
accidentalmente, con titolari di licenze edilizie irrispettosi del
piano, e soprattutto limita la sanatoria ad alcune parti del territorio
comunale (quelle per le quali sono previsti piani particolareggiati dal
primo comma del detto articolo), con la conseguenza che tutte le
costruzioni contrarie al piano generale sorte nelle altre parti del
territorio devono tuttora essere ritenute illegittime ed essere
trattate come tali (malgrado nelle parti stesse la disciplina
urbanistica ed edilizia sia meno rigorosa). Si ha in tal modo, una
"ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di
licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano per
le zone alle quali si riferisce la sanatoria, e rispetto ai proprietari
dei fondi confinanti".
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la disposizione
denunciata, secondo la Corte d'appello, potrebbe essere illegittima
anche sotto il profilo indicato dagli appellati (con la soprarichiamata
eccezione) e cioè perché "alle vertenze in corso si verrebbe a dare
una soluzione diversa da quella fin ad ora adottata in relazione alle
medesime norme, creandosi così una inconcepibile disparità con
situazioni ormai consolidate", e infine perché sarebbe iniquio il
privilegio concesso ai cittadini meno rispettosi dei vincoli del piano
regolatore, nei confronti di quelli, che, egualmente autorizzati a
costruire con licenza rilasciata prima dell'entrata in vigore del
piano, si astennero dall'iniziare le costruzioni per non infrangere la
nuova disciplina.
L'ordinanza della Corte d'appello è stata regolarmente notificata
e comunicata ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
25 febbraio 1967.
Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri e si sono costituite tutte le parti private.
Il dott. Ivano Poli e Adele Gerardon Molin, con deduzioni
depositate il 19 gennaio 1967, hanno insistito nella loro
interpretazione della norma impugnata (che non sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione) ed in subordine ne hanno chiesto la
dichiarazione di illegittimità costituzionale. Premettevano che il
piano regolatore generale per la città di Venezia, approvato il 17
dicembre 1962 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 22
febbraio 1963, non conteneva alcuna norma transitoria e per ciò è
sorto subito il problema relativo all'operatività delle licenze
edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano ed
eventualmente in contrasto con esso, e che detto problema è stato
risolto dalla giurisprudenza nel senso della piena efficacia di tali
licenze, qualora al momento dell'entrata in vigore del piano fosse
stato dato inizio ai lavori di costruzione con il completamento delle
fondazioni ed inizio delle opere fuori terra.
Senonché, secondo i deducenti, tale orientamento non sarebbe
riuscito gradito a certi ambienti interessati, che si sarebbero mossi
onde conseguire una norma di legge che consentisse la permanenza e
l'operatività di situazioni di fatto certamente illegittime.
L'occasione sarebbe stata offerta dalla discussione della proposta di
legge n. 1609 d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, ed il fine
sarebbe stato conseguito con l'art. 6 della relativa legge (del 1966).
Ma il tentativo sempre secondo i deducenti - non sarebbe riuscito, e si
tratterebbe ora di un appiglio assai fallace perché legato ad una
interpretazione della norma (interpretazione erronea, ma adottata dalla
Corte di Venezia) dalla quale scaturirebbe una chiara illegittimità
costituzionale della norma stessa.
Per il Poli e la Gerardon Molin, però, la norma de qua andrebbe
diversamente interpretata. Essa non si riferisce a qualsiasi
costruzione privata, bensì solo alle "opere per la salvaguardia del
carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento
igienico del suo abitato", Onde, tenuto anche conto del testo letterale
della norma e, segnatamente, dell'avverbio "peraltro" che lega le due
parti del quarto comma dell'art. 6 della legge del 1966 oggi impugnato,
i limiti di operatività della norma in questione sarebbero tali che
essa concernerebbe soltanto "l'esonero dall'intervento del Magistrato
alle acque con riferimento alle licenze edilizie già rilasciate ed in
quanto si tratti di "opere in corso di esecuzione o eseguite", in
relazione sempre e solo alle opere di ricostruzione o risanamento
connesse al contributo, cioè alle opere che entrano nella normativa
della legge 1956 n. 294 e non in relazione all'edilizia privata in
generale".
Comunque ricorrerebbero varie ragioni per escludere "la
possibilità che si tratti sia di una norma di sanatoria, sia di una
norma con efficacia retroattiva in relazione alla validità delle
licenze a costruire rilasciate secondo i vecchi regolamenti in funzione
di una pretesa natura di norma di attuazione".
Ma con l'interpretazione sopra prospettata, per i deducenti Poli e
Gerardon Molin non vi sarebbero "fondati motivi per un giudizio di
illegittimità costituzionale" Se la norma dovesse invece essere
interpretata nei termini indicati dalla Corte d'appello di Venezia,
essa assumerebbe "carattere di ben precisa incostituzionalità".
Dovrebbe ritenersi che "con portata retroattiva, si sia voluto
assicurare, attraverso una pseudo norma transitoria, la applicazione a
tutti gli effetti della disciplina antecedente al piano regolatore
generale".
Si sarebbe verificata l'abnorme situazione di una norma transitoria
entrata in vigore non, come di regola, all'atto stesso dell'entrata in
vigore della norma generale rispetto alla quale le questioni di diritto
transitorio si pongono, bensì dopo un lungo intervallo di tempo, nel
corso del quale si sarebbero compiute situazioni giuridiche analoghe a
quelle che, per essere in corso alla data di emanazione della nuova
disciplina transitoria, verrebbero a subire una diversa disciplina
rispetto alle prime.
In particolare, poi, per il suo contenuto, in quanto diretta a
soggetti limitati e ben identificabili e destinata ad operare con
riferimento ad alcune parti ben limitate del territorio comunale, e
quindi priva dei caratteri dell'astrattezza e della generalità, la
norma impugnata si risolverebbe in un atto amministrativo.
In conclusione, i deducenti Poli e Gerardon Molin hanno sottoposto
alla Corte la seguente alternativa:
- o interpretare la norma impugnata nel senso che con essa
unicamente si deroga alle disposizioni di cui al precedente comma dello
stesso articolo e si opera una esclusione dell'obbligo del nulla osta
del Magistrato alle acque;
- o accedere alla tesi della Corte d'appello di Venezia circa
l'interpretazione della norma e dichiararne, in tal caso,
l'illegittimità costituzionale.
L'altra parte privata, e cioè le signore Laura Padoa e Rosella
Fusinato Padoa, con deduzioni depositate il 19 gennaio 1967, a sostegno
della tesi della totale infondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale, dopo avere svolto alcune considerazioni di
ordine storico, relative al succedersi delle varie leggi per la tutela
del passaggio e del centro storico di Venezia, hanno dedotto,
preliminarmente, la erroneità della premessa - su cui si fonda
l'ordinanza di remissione - premessa secondo la quale l'entrata in
vigore di un nuovo piano regolatore renderebbe illegittima la licenza
edilizia che con esso contrasti, ancorché rilasciata prima della
vigilanza del piano regolatore stesso. Da ciò deriverebbe, sempre
secondo i detti deducenti, la assoluta arbitrarietà della
qualificazione di "irrispettoso del piano regolatore" attribuita dalla
Corte veneziana al cittadino che, titolare di regolare licenza, abbia
intrapreso o proseguito la costruzione.
Inoltre, dal chiaro tenore della normativa contenuta nella legge
del 1956 deriverebbe che il piano regolatore generale approvato nel
1962 non produceva alcun effetto rispetto all'edilizia privata, essendo
gli effetti di esso subordinati all'approvazione del piano
particolareggiato.
D'altra parte, dovendosi considerare - secondo la difesa di cui qui
si riporta il pensiero - principio pacifico che la legittimità o meno
della licenza edilizia deve essere valutata in rapporto alla normativa
del tempo in cui essa fu concessa, consegue che la questione sollevata
non ha pratica rilevanza, in quanto, con o senza la norma dell'art. 6
della legge n. 526 del 1966, la costruzione di cui si discute sarebbe
sempre legittima.
Infine, passando all'esame degli elementi specifici in relazione ai
quali la questione è stata sollevata, le deducenti Padoa e Fusinato
assumevano che l'art. 6 più volte citato lungi dal creare situazioni
di disparità o di diversa disciplina rispetto a situazioni analoghe,
ha inteso sanare una particolare categoria di situazioni abnormi,
conseguenti al rilascio di licenze, dopo la pubblicazione del piano
regolatore generale e prima della sua effettiva vigenza per mancanza,
ai sensi dell'art. 4 della legge del 1956, del piano particolareggiato.
Con deduzioni aggiunte (del 25 maggio 1968) i deducenti Poli e
Gerardon Molin hanno insistito sopra i due profili già messi in
evidenza.
In relazione al primo di essi, hanno ulteriormente precisato,
contestando la tesi secondo cui l'efficacia del piano regolatore
generale per la città di Venezia sarebbe subordinata alla approvazione
del piano particolareggiato previsto dalla legge del 1956, e affermando
che essa non troverebbe riscontro né nella legge urbanistica del 1942,
né nella legge del 1956, nella quale ultima il riferimento al piano
particolareggiato avrebbe un effetto diverso da quello della
operatività del piano regolatore generale.
A proposito dell'altro profilo del problema, quello cioè derivante
dall'interpretazione della norma seguita dalla Corte d'appello di
Venezia, i deducenti, dopo avere richiamato altra ordinanza (del 5
maggio 1968) con la quale il Tribunale di Venezia ha rimesso gli atti a
questa Corte, riproponendo, anche se in termini in parte diversi,
quanto a motivazione, la medesima questione di legittimità
costituzionale qui esaminata, hanno insistito nella affermazione del
principio di immediata operatività del piano regolatore, rilevando che
le argomentazioni svolte dalle altre parti nelle deduzioni di
intervento non avevano colto la questione nei suoi termini complessivi.
In realtà, partendo dalla presenza della validità della
interpretazione seguita dalla Corte d'appello di Venezia, secondo i
deducenti non potrebbe contestarsi il fondamento della sollevata
questione, in quanto la norma impugnata determinerebbe, con criterio
assolutamente arbitrario, una discriminazione quantitativa e
qualitativa, oltre ad operare una disciplina differenziata nell'ambito
dello stesso territorio comunale. Senza dire, poi, che si porrebbe in
essere una norma transitoria diretta ad incidere, a notevole distanza
di tempo rispetto alla entrata in vigore della norma principale, su
situazioni che già in questa avevano trovato la loro disciplina. I
deducenti Poli e Gerardon Molin hanno infine insistito nelle precedenti
conclusioni.
Con memoria illustrativa, depositata il 28 maggio 1968, le
deducenti Padoa e Fusinato, pur dando atto della opinabilità in
generale della tesi da esse sostenuta circa il rapporto tra piano
regolatore, licenza edilizia e ius superveniens, hanno ritenuto doversi
considerare pacifica la non efficacia del piano regolatore di Venezia,
approvato nel 1962, non essendosi verificata la condizione di
operatività cui l'efficacia stessa era subordinata dalla legge:
approvazione del piano particolareggiato. Onde non si potrebbe neppure
proporre un problema di compatibilità tra la licenza edilizia
rilasciata alle deducenti ed il piano regolatore non ancora entrato in
vigore.
Dal che conseguirebbe, sempre secondo i detti deducenti, che la
norma impugnata avrebbe solo natura esplicativa rispetto ad una
situazione che, anche altrimenti, sarebbe stata soggetta alla medesima
disciplina.
Per quanto concerne la diversità di valutazione fondata sulla
diversità di problemi, che la Venezia insulare presenta rispetto alla
parte di terraferma, si è osservato nell'indicata memoria che, proprio
per la radicale diversità di situazioni, si imponeva una diversa
disciplina giuridica.
Pertanto le signore Padoa e Fusinato concludevano insistendo nella
richiesta diretta ad ottenere che questa Corte dichiarasse non fondata
la sollevata questione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con atto d'intervento e deduzioni del 25 febbraio
1967 e con memoria del 29 maggio 1968, ha chiesto alla Corte di voler
dichiarare non fondata la proposta questione.
L'Avvocatura generale dello Stato preliminarmente sostiene che
l'interpretazione della norma denunciata seguita dalla Corte d'appello
non sia accettabile, in quanto è basata sull'erroneo presupposto che
la sopravvenienza di un piano regolatore generale invalidi, di per sé,
le licenze edilizie rilasciate sulla base della normativa preesistente
al piano stesso. Queste, invece, conservano la loro validità ed
efficacia, ovviamente entro i limiti stabiliti, e conseguentemente,
danno luogo ad un altrettanto valido ed efficace esercizio dello ius
aedicandi, anche se le costruzioni autorizzate vengano ad essere
proseguite, secondo la previsione della legge, dopo l'entrata in vigore
della nuova (ed in ipotesi, più rigorosa) normativa del piano
regolatore generale. Sempre secondo l'Avvocatura "la licenza, seguita
dal concreto esercizio dello ius aedicandi, determina, in tal caso, una
situazione acquisita che neanche una nuova legge, di norma, potrebbe
modificare: a maggior ragione, quindi, un atto amministrativo, quale è
il piano regolatore generale". Pertanto "la norma impugnata si
riferisce a situazioni che si sono venute a determinare ed a
consolidare in tempi diversi con la esistenza (in alcuni casi) e la
mancanza (in altri casi) del provvedimento amministrativo di
autorizzazione seguito (o non seguito) dalla costruzione o quanto meno
dall'inizio della stessa". Conseguentemente, sempre secondo
l'Avvocatura, l'art. 6 della legge del 1966 avrebbe la portata di
riconoscere gli effetti della precedente normativa consolidata nel
fatto della costruzione e quindi non avrebbe nessuna efficacia
retroattiva o comunque innovativa. Vi è inoltre il prodursi in futuro
degli effetti degli atti precedentemente emessi ed ai quali la legge
del 1966 non aggiunge alcun effetto.
Data questa situazione, non è configurabile il contrasto con
l'art. 3 della Costituzione secondo i profili indicati nell'ordinanza.
"La diversità del trattamento fatta ai proprietari (ed ai loro
confinanti) non è arbitraria ma è una semplice conseguenza della
effettiva diversità di posizioni (l'avere alcuni e non altri richiesto
ed ottenuto l'autorizzazione a costruire prima dell'entrata in vigore
dei nuovo piano regolatore generale". "D'altra parte non sì ha un
ingiustificato sacrificio limitato ai proprietari confinanti con i
titolari di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore
del piano, ma una normativa specifica ed adeguata alle diverse
fattispecie che si sono venute a determinare". "In concreto, per ciò,
la diversità di trattamento dipende dal fatto che una situazione è
maturata anteriormente all'entrata in vigore del piano... ed una
situazione, invece,... matura quando è vigente la nuova disciplina
urbanistica introdotta con il piano stesso". "Non è infine esatto che
si avrebbe una violazione limitata soltanto ad una parte del territorio
comunale (quella per la quale si è con il piano prevista la nuova più
rigorosa disciplina edilizia). La legge... del 1966, invero, ha preso
in considerazione tutte le zone interessate dal piano".
D'altra parte - come si è già detto - "nella fattispecie, non si
è trattato affatto di sanatoria ai provvedimenti contrastanti con le
norme precedentemente vigenti e quindi illegittimi, ma di
riconoscimento della circostanza che le licenze, rilasciate prima
dell'entrata in vigore del piano regolatore, continuano ad essere
regolate dalle norme urbanistiche antecedenti, le quali soltanto vanno
applicate e con riferimento alle quali deve accertarsi se i
provvedimenti siano o no legittimi". Considerato in diritto :
In sede di controllo sul giudizio di rilevanza concernente la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto,
della legge 31 marzo 1956, n. 294 (nel testo risultante dall'art. 6
della legge 5 luglio 1966, n. 526) in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la Corte ritiene che si debba preliminarmente valutare
l'interpretazione sostenuta al riguardo dai deducenti Poli e Gerardon
Molin. Secondo codesta parte privata, il disposto dell'art. 6 della
legge del 1966, che ha sostituito l'art. 4 della legge del 1956, non si
riferirebbe all'edilizia privata sibbene, e unicamente, a quella
pubblica e alle opere di risanamento civico e di interesse turistico,
intese alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di
Venezia; e quindi, la specie, che si sostanzia in una controversia tra
parti private in ordine all'applicabilità ad una costruzione delle
norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale della
città di Venezia del 1963 ovvero delle disposizioni di detto piano
regolatore, non rientrerebbe nella previsione della ripetuta norma.
Senonché la tesi appare infondata perché l'art. 6 della legge del
1966 ha portata generale, con la conseguenza che per la disposizione
denunciata manca di qualsiasi fondamento l'assunta non applicabilità
di essa nei confronti delle costruzioni private. Ciò risulta
attraverso la semplice considerazione delle fonti normative, che si
sono succedute nel tempo per la disciplina della materia dell'edilizia
nella città di Venezia e specificamente nel centro lagunare.
Nella vigenza dei regolamenti edilizio e d'igiene per la città di
Venezia, con R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1901, art. 7, venne previsto un
piano generale di risanamento a norma degli artt. 86 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la cui esecuzione (che avrebbe dovuto
aver luogo entro il 28 agosto 1947) il Comune avrebbe dettato "norme
estetiche ed edilizie". Il piano di risanamento fu approvato con R.D.
27 maggio 1940. Non essendosi potuto osservare il termine decennale
per la sua esecuzione, con D.L. 17 aprile 1948, n. 845, il termine
venne spostato al 21 agosto 1957.
Prima che codesto termine giungesse a scadenza, intervenne la legge
31 marzo 1956, n. 294, che, all'art. 4, con i primi due commi dettò
norme dedicate alla disciplina urbanistico-edilizia. Si previde così
l'adozione entro il 28 aprile 1958 da parte del Comune di Venezia di un
piano regolatore generale (da compilarsi ai sensi della legge
urbanistica), unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare
(da redigere, pubblicare ed approvare con le norme contenute negli
artt. da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402). E col terzo
comma, si statuì che fino a quando non fossero stati approvati il
piano regolatore generale e quello particolareggiato, avrebbe
conservato efficacia il piano di risanamento approvato con R.D. 27
maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D.L. 21
agosto 1937, n. 1901, modificato con D.L. 17 aprile 1948, n. 845; e che
il Comune non avrebbe potuto eseguire alcuna opera prevista dal piano
di risanamento senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque
"al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la
prevedibile impostazione del piano generale".
In tal modo, si confermò che il piano regolatore generale e il
piano particolareggiato avrebbero dovuto sostituire il piano di
risanamento del 1940.
Il piano regolatore generale fu approvato soltanto con D.P.R. 17
dicembre 1962, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1963.
Il piano particolareggiato del centro lagunare non fu approvato né
entro il termine originario del 28 aprile 1958 né unitamente al piano
regolatore generale e neppure in prosieguo.
Si arrivò così al 1966, anno in cui con la legge del 5 luglio n.
526 venero poste nuove norme relative all'esecuzione di opere pubbliche
ed ai finanziamenti relativi, e (con l'art. 6) si provvide a sostituire
l'art. 4 della legge n. 294 del 1956. In particolare, col detto art. 6,
si stabilì:
a) che il piano regolatore generale del Comune di Venezia, come
sopra approvato, avrebbe dovuto essere attuato mediante piani
particolareggiati concernenti singole zone della città, confermandosi
con tale statuizione la volontà legislativa, già espressa con il
modificato art. 4, diretta a porre un collegamento sostanziale e non
solamente formale tra piano regolatore generale e piano
particolareggiato;
b) che i piani particolareggiati avrebbero dovuto essere "redatti,
pubblicati e approvati con le norme contenute negli artt. da 3 a 8
della legge 27 ottobre 1951, n. 1402", entro il 31 luglio 1968 (e cioè
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblicata
il 16 luglio 1966);
c) che fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, non
avrebbe potuto essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il
preventivo nulla osta del Magistrato alle acque onde non compromettere
"il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano
regolatore generale approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962";
d) e che sarebbero rimaste "peraltro, salve le opere in corso o
eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate
con la osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17
dicembre 1962, ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie
rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale,
cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche
antecedenti al piano regolatore generale stesso".
Dai richiami sopra fatti discende, impregiudicati rimanendo altri
profili o problemi che di seguito e separatamente saranno considerati,
che non ha fondata base la tesi dei deducenti Poli e Gerardon Molin
secondo cui l'art. 6 della legge del 1966 non si riferisce all'edilizia
privata. Non vi è dubbio, infatti, che le leggi del 1956 e del 1966
non si sono limitate a disciplinare l'intervento pubblico, diretto o
indiretto, ma hanno inteso, sulla base della legge urbanistica ed anche
a parziale deroga della stessa, dettare o predisporre una normativa per
l'attività edilizia privata ed anche (e ciò interessa ai fini della
controversia) sul terreno dell'integrazione delle disposizioni
civilistiche in materia di rapporti intersubiettivi. In tal senso, è,
oltre tutto, l'orientamento della giurisprudenza dei giudici di merito
locali, che in più occasioni hanno dichiarato, con riferimento
all'art. 6 anzidetto, che la disciplina, nell'ambito territoriale
contemplato nel primo comma, "ha portata generale e si applica a tutte
le opere, non solo a quelle pubbliche o sovvenzionate", e che al
riguardo è decisivo il riferimento ai futuri piani particolareggiati,
i quali, "dovendo fungere da strumenti di attuazione del piano
generale, per loro natura non potranno non regolare anche l'edilizia
privata in genere".
Sul terreno dell'esame della rilevanza della questione, è
necessario procedere oltre, nella ricerca e per la determinazione della
volontà del legislatore. L'indagine sul punto, anche se essenziale per
il merito, non lo è da meno per controllare la sussistenza della
rilevanza in ordine alla questione di cui si tratta.
Secondo la Corte d'appello di Venezia, il legislatore con l'art. 6,
comma quarto, seconda parte, della legge del 1966, dopo avere
prescritto il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque per
qualsiasi opera la cui esecuzione fosse per essere autorizzata o
intrapresa tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione dei
piani particolareggiati, avrebbe fatto peraltro "salve tutte le opere
già eseguite o in corso di esecuzione nelle zone per le quali prevede
l'emanazione di piani particolareggiati..., purché oggetto di licenze
edilizie non illegittime". Nella stessa ordinanza, vengono d'altra
parte determinati la funzione e gli effetti della disposizione in
oggetto.
Questa Corte ritiene indispensabile che si precisi nel modo piu
rigoroso quale è il contenuto della ripetuta disposizione e cioè si
dica quale è stata ed è la volontà del legislatore. Questo si è
rappresentato un problema che, anche se connesso in fatto a
speculazioni o ad abusi, in realtà si era posto, e cioè quale fosse o
dovesse essere la disciplina per le costruzioni private in corso di
esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie
rilasciate con l'osservanza del piano regolatore generale ovvero prima
dell'entrata in vigore di detto piano. Ed al riguardo ha disposto, con
riferimento al momento di entrata in vigore della legge: - che in
entrambi i casi le dette costruzioni (eseguite o in corso di
esecuzione) non dovessero essere assoggettate al regime transitorio
previsto nel terzo comma dell'articolo; - che le costruzioni eseguite o
in corso di esecuzione sulla base ed in conformità di licenze edilizie
rilasciate con l'osservanza del piano regolatore generale, rimanessero
soggette alle relative norme; - e che alle costruzioni eseguite o in
corso di esecuzione sulla base ed in conformità di licenze edilizie
rilasciate prima dell'entrata in vingore del piano regolatore generale,
fossero applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche
antecedenti al piano regolatore generale stesso.
Di codesti tre punti, quello che interessa direttamente ai fini
della decisione della controversia de qua è il terzo, perché per gli
altri due non è stata sollevata alcuna questione di legittimità
costituzionale, e comunque perché col primo di essi si dispone per
l'avvenire senza toccare il passato e col secondo si disciplina la
materia delle costruzioni conformi al piano regolatore generale.
La Corte ritiene che sopra codesto punto, in ordine specificamente
al contenuto, non vi possono essere dubbi. D'altronde, l'ordinanza di
rimessione è chiara in quanto si riporta al testo di legge.
Tutto ciò certamente basta per constatare e dare atto della
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Ma circa la funzione e gli effetti della ripetuta disposizione il
giudice a quo procede nella valutazione della norma da una premessa non
accettabile. Ritiene che secondo il legislatore del 1966 le opere
eseguite o cominciate in base a licenze edilizie rilasciate prima
dell'entrata in vigore del piano regolatore generale "restano salve,
anche se contrastanti con le prescrizioni del piano regolatore
(postulando con ciò - esattamente - l'immediata obbligatorietà del
piano generale, fin dal momento della sua entrata in vigore, anche
rispetto alle costruzioni già autorizzate, e mirando a sanare alcune
violazioni di esso)", e cioè che il piano regolatore generale della
città di Venezia, di cui all'art. 4 della legge del 1956 sia entrato
in vigore e sia divenuto operativo all'atto della sua pubblicazione per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1963.
È qui il caso di richiamare integralmente il testo dei primi tre
commi dell'art. 4 della legge del 1956 che così si articola:
"Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune
di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città
compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,
unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.
"In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il
piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto,
pubblicato e approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8
della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
"Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore
generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti,
conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale
27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio
decreto legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il Comune non può
eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il
preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, sentito il proprio
Comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della
città secondo la prevedibile impostazione del piano generale".
Ed è il caso, pure, di ricordare ancora una volta quanto è
avvenuto in fatto, e cioè:
- che il piano regolatore generale della città di Venezia è stato
approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962 ed è stato pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1963; e
- che il piano particolareggiato del centro lagunare non è stato
redatto, pubblicato ed approvato, né entro il termine di cui al primo
comma, né successivamente e neppure fino ad oggi.
Attraverso l'accostamento del fatto alla previsione normativa, si
ha con tutta evidenza che:
1) il piano regolatore generale della città di Venezia, ancorché
approvato e pubblicato, non è entrato in vigore e non e divenuto
operativo; e
2) ha conservato efficacia il piano di risanamento del 1940 a sensi
del terzo comma dell'art. 4 cit. Non si perviene a conclusioni diverse
se si accede alla tesi che secondo la legge del 1956 il collegamento
necessario tra piano regolatore generale e piano particolareggiato
esistesse solo relativamente alle parti del piano regolatore generale
bisognevoli di attuazione a mezzo del piano particolareggiato e non
anche alle disposizioni suscettibili di immediata attuazione. Anche a
voler ammettere che in un piano regolatore generale tra "i caratteri e
vincoli di zona da osservare nell'edificazione" (art. 7, comma secondo,
n. 2, della legge urbanistica) possano rientrare le norme circa
l'altezza degli edifici e la distanza tra edifici vicini (e non solo
quelle relative al distacco dal confine), la distinzione sopra fatta,
in relazione alla specie, non ha ragione di essere e comunque non si
sostiene perché il collegamento tra il piano regolatore generale di
Venezia ed il piano particolareggiato non è solamente pratico e
sostanziale ma è anche e soprattutto formale, stante l'espressa
statuizione, contenuta nel più volte citato art. 4 della legge del
1956, che l'efficacia del piano regolatore generale e del piano
particolareggiato è subordinata all'approvazione e pubblicazione di
entrambi gli atti. Nella specie, si ripete, non essendo stato
approvato il piano particolareggiato, il piano regolatore generale non
è divenuto efficace, cioè non è divenuto operativo. E tale mancanza
di operatività non può riguardare una parte del piano regolatore
generale o alcune sue norme, ma concerne l'intero piano regolatore
generale.
Accertato il contenuto e determinata la portata delle disposizioni
di cui ai primi tre commi dell'art. 4 della legge del 1956, è
consentito constatare, in ordine all'art. 6, comma quarto, seconda
parte, della legge del 1966, che, come si è più volte detto, ha
sostituito il citato articolo 4, che il legislatore ha voluto e vuole
che le opere, eseguite o in corso di esecuzione sulla base ed in
conformità di licenze edilizie rilasciate prima della pubblicazione
del piano regolatore generale non siano soggette alle disposizioni
(transitorie, in attesa dell'approvazione dei piani particolareggiati)
del comma precedente, e che a dette opere siano applicate, a tutti gli
effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore
generale stesso.
Ed è parimenti consentito constatare, cogliendo la portata e gli
effetti dell'art. 6, comma quarto, seconda parte, della legge del 1966,
che detta norma non dispone in alcun modo per il passato, ma totalmente
per l'avvenire. Dopo quanto si è detto, manca la possibilità che ad
essa venga riconosciuta "una portata retroattiva", come vorrebbe la
Corte d'appello di Venezia. Quella disposizione, relativamente a dati
fatti (esecuzione totale o parziale di opere in base a licenze edilizie
rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale) non
abroga le norme del piano regolatore generale, ad essi da applicare,
sostituendole con quelle antecedenti, o in altri termini, non li
sottrae ad una data disciplina per sottoporli ad altra disciplina. Ma
puramente e semplicemente dichiara che per date opere eseguite (in
tutto o in parte) in base a date licenze edilizie erano e sono vigenti
date norme o tutt'al più, di fronte all'interpretazione che in
concreto è stata data delle leggi del 1956 e del 1966, accerta
preclusivamente quali norme fossero e siano applicabili alla sopradetta
ipotesi. In tal modo, codesta disposizione non incide sui rapporti di
vicinato tra privati, che erano e sono assoggettati a tutti gli
effetti, e sul terreno dell'integrazione delle disposizioni del Codice
civile, alle sole norme urbanistiche antecedenti alla pubblicazione del
piano regolatore generale e sempre che codesta disciplina non sia stata
modificata dopo l'entrata in vigore della legge del 1966.
Da tutto ciò discende, come immediata e piana conseguenza, che il
prospettato contrasto della disposizione denunciata, con l'art. 3 della
Costituzione, non sussiste.
Escluso che sia stata creata, per il passato, alcuna disparità di
trattamento in ordine a situazioni eguali, non è dato vedere parimenti
per il futuro un diverso - e razionalmente ingiustificato - trattamento
per i rapporti di vicinato. La circostanza che tra i cittadini, a cui
favore siano state rilasciate licenze edilizie per il centro lagunare
di Venezia in base ai regolamenti edilizio e d'igiene ed al piano di
risanamento, in epoca non sospetta o inopportunamente - come nella
specie - nella imminenza della pubblicazione del piano regolatore
generale, alcuni di essi, pubblicato il piano, non abbiano dato corso
alla costruzione ed altri abbiano, invece, iniziato o ultimato le
opere, non rileva dal punto di vista giuridico e ai fini della
questione all'esame di questa Corte, perché si ha violazione del
principio di eguaglianza se la disparità di trattamento è nelle norme
e non anche se è puramente nel comportamento di fatto dei destinatari.
Né può vedersi una violazione del principio di eguaglianza sotto
il profilo che "alle vertenze in corso si verrebbe a dare una soluzione
diversa da quella fino ad ora adottata in relazione alle medesime
norme, creandosi una inconcepibile disparità con situazioni ormai
consolidate", perché dal mutamento di interpretazione in ordine a date
norme non può dedursi una violazione del principio di eguaglianza,
mettendosi a raffronto, sul terreno della soluzione, controversie in
corso e quelle già definite.
Ed infine mancano totalmente ed in ogni caso i presupposti perché
si possa ragionare di diseguaglianza non giustificata nel trattamento
giuridico per ciò che verrebbero ad essere valutate diversamente le
costruzioni (eseguite o in corso di esecuzione, in base a licenze
rilasciate prima della pubblicazione del piano generale) a seconda che
rientrassero nel centro lagunare o nelle zone della città non coperte
dai previsti piani particolareggiati, perché nella determinazione
delle zone da includere nel piano regolatore generale, ovvero in quelle
da disciplinare ulteriormente con piani particolareggiati, gli organi
competenti operano nei limiti segnati dalla legge, in funzione della
migliore tutela del prevalente o assorbente interesse pubblico e
quindi, in definitiva, è decisa la volontà legislativa.
La conseguenza che sul punto si legge in ordinanza, che
rimarrebbero illegittime le costruzioni eseguite, sulla base di licenze
precedenti, ma dopo la pubblicazione del piano regolatore generale,
fuori dell'ambito del centro lagunare e cesserebbero invece di essere
tali (e questa Corte, per le ragioni sopra dette, osserva che non
sarebbero state e non sarebbero tali) le stesse costruzioni eseguite
nel centro lagunare, non conduce all'asserita violazione della norma
costituzionale, perché discende dalla premessa che il piano regolatore
generale per la città di Venezia non è divenuto operativo, con la
pubblicazione, solo relativamente alle zone costituenti il centro
lagunare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 4, comma quarto,
seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la
salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia), nel
testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte