Sentenza n. 107/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 1/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo
comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative
della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria,
promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal tribunale di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione
finanziaria dello Stato e la Edison s.p.a., iscritta al n. 339 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.
Visti gli atti di costituzione della società Edison e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Victor Uckmar, per la società Edison, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 21 marzo 1969, emessa nel corso di tre procedimenti
civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e
la Edison s.p.a., il tribunale di Milano ha accolto l'eccezione
proposta dalla società Edison circa la legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, per
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e, ritenuta non
manifestamente infondata la questione stessa, ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Rileva nella propria ordinanza il tribunale che la norma impugnata
nello stabilire - agli effetti dell'imposta di R.M. di cat. B - che
"nei confronti delle società e degli enti tassabili in base al
bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito
imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture
contabili, gli interessi passivi sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano
a comporre il reddito assoggettabile a imposta di R.M. e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente", sarebbe in
contrasto con i principi dell'uguaglianza in generale e della capacità
contributiva in particolare sanciti dalla Costituzione. Ed invero,
mentre ai sensi del primo comma del citato art. 23 la base imponibile
viene ad essere ragguagliata alla effettiva entità del reddito
essendosi stabilito che "sono deducibili, nell'esercizio in cui sono
state sostenute, esclusivamente le spese e le passività inerenti ai
redditi assoggettabili all'imposta stessa (di R.M.), nonché la quota
di spese generali imputabili a tali redditi"; alla stregua, invece, del
secondo comma dello stesso articolo la base imponibile appare
ragguagliata ad una entità fittizia, che non si identifica
nell'effettivo reddito oggetto dell'imposta, bensì in una grandezza
economica meramente ipotetica che non è idonea a rappresentare, sotto
il profilo quantitativo, la capacità contributiva del singolo
contribuente.
Vi è pertanto tra il primo e il secondo comma un regime
differenziato tra i contribuenti, avente per presupposto la
tassabilità o meno in base al bilancio, che non appare obiettivamente
giustificato ed è comunque in contrasto coi richiamati precetti
costituzionali.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti il Presidente
del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché la
società Edison.
Nell'atto di intervento e deduzioni, depositato in cancelleria il
16 giugno 1969, l'Avvocatura rileva che con la disposizione di cui al
secondo comma dell'art. 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il
legislatore ha inteso porre fine alle difficoltà pratiche di
individuare nella massa delle passività quelle che effettivamente si
riferiscono a cespiti esenti o diversamente tassati ed ha, pertanto,
introdotto una presunzione di riparto proporzionale delle spese e delle
passività ai vari cespiti. Con tale meccanismo si vuole evitare che
vengano ad arte imputati a redditi, che non concorrano a formare
l'imponibile dell'imposta di R.M., interessi passivi che non si trovano
in stretto rapporto di inerenza alla produzione del reddito soggetto
alla imposta anzidetta.
Considerato che nel bilancio dei soggetti tassabili in base al
bilancio figurano tutti i ricavi, sia quelli che compongono il reddito
soggetto a imposta di R.M., sia i ricavi di altra natura, e tenuto
conto che tutti questi ricavi vengono a trovarsi tra loro in una
determinata proporzione, è apparso logico e razionale prescrivere che
in questa stessa proporzione siano detratti gli interessi passivi agli
effetti dell'imposta di cui trattasi.
Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale la presunzione in
parola non poggia su base fittizia, ma ha come substrato fatti reali di
difficile accertamento ed è stata adottata nel caso in esame per
proteggere l'interesse generale alla riscossione dei tributi.
Rileva inoltre l'Avvocatura che la presunzione opera sia nei
confronti del contribuente che del fisco. Devesi quindi ritenere che il
sistema differenziato istituito dalle disposizioni dell'art. 23 per
l'accertamento dei redditi di R.M., a seconda che si tratti di
contribuenti tenuti o meno alla formazione del bilancio non è in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché giustificato dalla
esistente differenza dei presupposti di fatto e di diritto tra le due
categorie di contribuenti, in ordine sia ai criteri di determinazione
della base imponibile, sia agli aspetti formali dell'accertamento
tributario.
Nega inoltre l'Avvocatura l'asserita violazione del principio della
capacità contributiva ricordando che la Corte ha già avuto occasione
di affermare la compatibilità con l'art. 53 della Costituzione di
talune ipotesi di presunzioni legali in materia tributaria (sentenze n.
50 del 1965 e 109 del 1967).
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 7 ottobre
1969, la difesa della Edison s.p.a. afferma che del tutto artificioso
è il criterio stabilito dall'art. 23, comma secondo, della legge 5
gennaio 1956, n. 1.
La presunzione assoluta stabilita da tale disposizione viola i
principi costituzionali in forza dei quali le imposte devono essere
commisurate alla reale capacità contributiva dei soggetti (art. 53)
rispettando il canone dell'uguaglianza (art. 3).
Il criterio dettato dalla norma impugnata non tiene conto che il
reddito imponibile è quello che risulta dalla differenza fra
l'ammontare dei ricavi lordi e le spese e passività ad essi inerenti
giusta quanto stabilito dall'art. 23, comma primo, della stessa legge
n. 1 del 1956, nonché dagli artt. 81 e 91 del t.u. delle imposte
dirette n. 645 del 1958. La detrazione degli interessi mediante una
forfettizzazione semplicistica ed arbitraria può condurre ad assurde
conseguenze. Considerando ad esempio il caso di due imprese che
dispongano di redditi in parte esenti da R.M. e in parte colpiti da
tale imposta si verificherà che quella delle due che sopporta il peso
degli interessi interamente per la produzione di redditi esenti da R.M.
conseguirà un vantaggio, mentre l'altra, che per intero sostenesse il
carico degli interessi ai fini della produzione di un reddito soggetto
a R.M., verrebbe ingiustamente trattata. In tal modo alcuni costi
diventerebbero reddito. Il criterio contestato non è quindi idoneo ad
accertare la capacità contributiva dei soggetti: esso potrebbe al più
essere accettato, in via di eccezione, nei casi in cui, per mancanza di
dati, fosse impossibile procedere all'accertamento, ma non nelle
ipotesi in cui l'impresa sia in grado di dimostrare l'effettivo impiego
dei finanziamenti avuti. L'adozione, per contro, come regola del
sistema presuntivo per la detrazione degli interessi, senza concedere
alla parte interessata la possibilità di dimostrare il reale impiego,
porta alla conseguenza di dar luogo a duplicazioni del tributo.
Rileva inoltre la difesa della società che la differenza fra i
soggetti tassabili in base al bilancio, sottoposti alla ripetuta
presunzione, e tutti gli altri contribuenti, non trova alcuna
giustificazione specie se si considera che proprio per i primi e non
per i secondi è possibile dimostrare con le risultanze contabili quale
sia stato in concreto l'impiego dei capitali mutuati. Non sussiste
perciò nessuna ragione tecnica che giustifichi la lamentata diversità
di trattamento. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Milano ha denunciato l'illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
della norma contenuta nell'art. 23, comma secondo, della legge 5
gennaio 1956, n. 1, la quale - ai fini della determinazione del reddito
imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile dei soggetti
tassabili in base a bilancio - dispone che: "gli interessi passivi sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta
di R.M., e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del
contribuente".
La questione non è fondata.
2. - In tema di detraibilità degli interessi passivi la norma
impugnata - ora corrispondente all'art. 110 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 -
detta, per la società ed enti tassabili in base a bilancio e per gli
altri contribuenti che chiedano che il loro imponibile sia accertato in
base ai risultati delle scritture contabili, un criterio diverso da
quello previsto per i soggetti non tassati sul bilancio. Trattasi del
criterio della proporzionalità in virtù del quale, nel caso in cui il
contribuente tassabile in base al bilancio sia nello stesso tempo
titolare di redditi assoggettabili e di redditi non assoggettabili
all'imposta di ricchezza mobile, la determinazione degli interessi
passivi detraibili viene effettuata nei limiti della quota percentuale
corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi lordi che
compongono il reddito assoggettabile a tale imposta e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.
La nota differenziale di questo criterio rispetto a quello
stabilito per i soggetti non tassati in base a bilancio - (per i quali,
anche per la deducibilità degli interessi passivi si applica la regola
generale sulla deduzione delle spese e passività di cui al primo comma
dell'art. 23 della legge impugnata) - consiste nel fatto che col primo
criterio l'accertamento degli interessi deducibili è presuntivamente
effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente, né
al contribuente, né all'Amministrazione finanziaria, di dimostrare che
nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente o in
misura maggiore di quella risultante dall'anzidetta proporzione al
reddito tassabile, o correlativamente, a redditi esenti o soggetti ad
altri tributi; col secondo criterio, invece, la detrazione è
subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi
passivi al reddito assoggettabile al tributo mobiliare.
Ad avviso della Corte questa diversità di disciplina legislativa
non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sussistendo una
diversità di situazioni tra le due categorie di contribuenti presi in
considerazione.
La ragione giustificatrice della norma impugnata è esposta negli
stessi lavori preparatori della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nei quali
è dato appunto leggere che il criterio della proporzionalità
"corrisponde alle situazioni obbiettive e ad esigenze di equità ed
eliminerà difficili accertamenti e numerose contestazioni"; che la sua
introduzione è dettata dal fatto che "è impossibile spesso
determinare quale sia l'incidenza degli interessi passivi ripartendoli
in relazione alle somme spese per la produzione di redditi esenti e a
quelli corrispondenti ad altri investimenti".
La norma si riferisce solo alle società e imprese tassabili in
base a bilancio perché solo per esse si verifica la tassazione con
unico procedimento di più redditi, eventualmente di diversa natura,
che vengono ad essere in tal modo considerati quali componenti di un
unico reddito imponibile. E non è quindi contestabile la grave
difficoltà di stabilire e dimostrare il rapporto di inerenze tra gli
interessi passivi e le varie parti del reddito complessivo di bilancio.
Del resto quello in esame non è l'unico esempio di trattamento
differenziato tra i soggetti tassabili e quelli non tassabili in base
al bilancio reso necessario dalla diversa situazione di fatto e di
diritto nella quale si trovano i primi rispetto ai secondi (si
confrontino, tra gli altri, gli artt. 7 e 8 della legge impugnata e 43,
44 e 109 del t.u. n. 645 del 1958).
3. - Del pari privo di fondamento è l'asserito contrasto con
l'art. 53 della Costituzione.
Il calcolo proporzionale che il legislatore ha posto a base della
determinazione degli interessi detraibili non può ritenersi privo di
razionalità. Esso è peraltro valido e operante sia nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria che del contribuente, di tal che, se
in taluni casi la sua applicazione può dar luogo a conseguenze
positive o negative, queste possono indifferentemente interessare
ciascuno dei due soggetti del rapporto tributario.
L'avere rimesso a un criterio presuntivo così congegnato
l'accertamento del reddito imponibile e la conseguente determinazione
del tributo non vulnera il principio della capacità contributiva
giacché scopo della norma, come già posto in evidenza, è
fondamentalmente quello di semplificare la procedura di accertamento,
eliminare contestazioni, rendere agevole, rapida e precisa la
rilevazione di un reddito spesso insuscettibile di effettiva stima
evitando nel contempo il fenomeno della evasione. Sono tutte finalità
che si connettono alla necessità della tutela dell'interesse generale
alla riscossione dei tributi e che direttamente giustificano la norma
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1,
contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla
perequazione tributaria, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte