Sentenza n. 107/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 48,
ultimo comma, e 54, ultimo comma, in relazione all'art. 47, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dello stesso art. 47,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), promossi con ordinanze emesse il 1
ottobre e il 9 dicembre 1976 dalla Sezione di Sorveglianza di Bologna,
sulle istanze proposte da Agostini Aldo e da Castellazzi Giancarlo,
iscritte ai nn. 25 e 244 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 59 e 176 del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 1 ottobre 1976, nel corso di un procedimento
promosso da un detenuto condannato per i delitti di rapina aggravata e
di furto, che richiedeva la concessione dei benefici della liberazione
anticipata o della semilibertà, la sezione di sorveglianza di Bologna
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48,
ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge stessa, per
asserito contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione.
Circa la pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost.,
sulla base delle considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza
n. 204 del 1974, il giudice a quo ricorda che la norma costituzionale
impone di verificare se "la quantità di pena espiata" abbia o meno
"assolto positivamente al suo fine rieducativo". Tali considerazioni,
quantunque pertinenti alla liberazione condizionale, dovrebbero
egualmente valere - secondo la sezione di sorveglianza di Bologna - per
tutti i benefici previsti dagli artt. 47, 48 e 54 della legge n. 354
del 1975, malgrado la nuova normativa ponga l'accento "non solo sulle
condizioni di ravvedimento del soggetto, ma anche su quelle che ne
devono aiutare il reinserimento nell'ambiente sociale". In effetti - si
afferma ancora nell'ordinanza di rimessione - "il fine rieducativo
inerisce ad ogni pena, quale che ne sia la entità", sicché non
potrebbero esservi pene "escluse... dalla utilizzazione degli strumenti
con i quali il fine predetto viene raggiunto". Il legislatore - si
aggiunge - può certo graduare la misura della pena secondo la gravità
dei fatti; dopo di che, tuttavia, "la stessa deve seguire le regole
comuni alla esecuzione delle pene inflitte per tutti gli altri reati".
Oltre all'art. 27, secondo comma, sarebbe anche violato il
principio di eguaglianza, poiché l'esclusione dai benefici della
liberazione anticipata e della semilibertà, quanto ai casi di
precedente condanna per delitti della stessa indole, verrebbe a
dipendere da particolari "vicende processuali" (secondo che sia stata
dichiarata, o meno, la continuazione tra i vari episodi); e, quanto
agli specifici delitti menzionati nell'art. 47 cpv. della legge n. 354
del 1975 (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), determinerebbe
una discriminazione rispetto ad altri delitti ancor più gravi, come
per esempio l'omicidio, in ordine ai quali l'esclusione non opera.
D'altronde, la disciplina in questione violerebbe inoltre il
secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto tale da "moltiplicare e
ribadire... la situazione di emarginazione sociale" dei soggetti
interessati, impedendo il pieno sviluppo della loro personalità.
2. - Nel prendere in esame un'istanza di affidamento in prova al
servizio sociale (proposta da un soggetto condannato per rapina
aggravata), la stessa sezione di sorveglianza di Bologna ha poi
sollevato - con ordinanza emessa il 9 dicembre 1976 - la questione di
legittimità dell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975,
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, secondo
comma, Cost. (ma occorre notare che l'ordinanza risolleva altresì,
servendosi singolarmente di un ulteriore e distinto dispositivo, la
questione di legittimità degli artt. 48, ultimo comma, e 54, ultimo
comma, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base
delle medesime argomentazioni già svolte nel giudizio precedente).
3. - Limitatamente al primo di questi due giudizi, si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento si assume
preliminarmente che l'ordinanza di rimessione sarebbe "radicalmente
nulla", in quanto emessa senza aver sentito il pubblico ministero.
Nel merito, circa l'assenta violazione dell'art. 27, secondo comma,
Cost. (da riferire, in realtà, al terzo comma dell'articolo stesso),
si osserva anzitutto che la sentenza della Corte richiamata dal giudice
a quo non avrebbe influenza nel caso in esame. Del resto, il "precetto
rivolto alla rieducazione del condannato", riguardando "esclusivamente
l'esecuzione della pena inflitta", si porrebbe su un diverso piano
rispetto alle misure alternative alla detenzione, che non
rappresenterebbero uno strumento necessario per l'attuazione del fine
rieducativo e potrebbero dunque essere escluse "per ben evidenti
ragioni di politica criminale sicuramente rientranti nella
discrezionalità del legislatore".
Relativamente all'art. 3 Cost., per negare che la disciplina
denunciata dal giudice a quo introduca discriminazioni irragionevoli,
basterebbe riflettere che il legislatore ha escluso la concessione di
certi benefici in base al criterio della pericolosità del condannato,
e non in ragione della gravità della pena edittale (o concretamente
disposta). Né sarebbe esatto che "l'ultima condanna inflitta possa
essere scomposta in più porzioni di pena per sceverare quelle ammesse
ai benefici da quelle escluse"; per cui non potrebbero determinarsi le
incongruenze cui si accenna nell'ordinanza di rimessione, quanto al
caso di un concorso del reato di omicidio con i reati di rapina o di
sequestro di persona.
Infine, per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 3,
l'Avvocatura dello Stato si limita ad argomentare "che l'emarginazione
è connaturale... alla condanna per i reati di più grave pericolosità
sociale". Considerato in diritto :
1. - Data la sostanziale identità delle questioni sollevate dalle
due ordinanze di rimessione, i conseguenti giudizi devono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
Va infatti respinta l'eccezione d'inammissibilità, proposta
dall'Avvocatura dello Stato limitatamente al primo dei giudizi stessi,
per la nullità dalla quale sarebbe viziata la relativa ordinanza della
sezione di sorveglianza di Bologna, essendo stata emessa in violazione
dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè senza aver
sentito il pubblico ministero. Indipendentemente dal problema se vizi
del genere siano rilevabili da questa Corte, è comunque decisivo
quanto si desume dagli atti trasmessi dal giudice a quo: ossia che il
pubblico ministero, regolarmente avvisato circa il giorno della
deliberazione, ha espresso per iscritto parere contrario alla
concessione dei benefici richiesti dall'interessato.
2. - Nel merito, la sezione di sorveglianza di Bologna contesta,
invocando il principio costituzionale di eguaglianza nonché l'esigenza
che la pena tenda alla rieducazione del condannato (sia pure indicata
attraverso l'erroneo richiamo del secondo anziché del terzo comma
dell'art. 27 Cost.), la legittimità di tutte le norme della legge n.
354 del 1975 - artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, 54, ultimo comma - che
limitano l'applicabilità delle "misure alternative alla detenzione":
coinvolgendo nelle sue censure entrambi i tipi di esclusione previsti
da tale disciplina, sia pertinenti all'ipotesi che il condannato "abbia
precedentemente commesso un delitto della stessa indole", sia
concernenti determinate specie di reati (con particolare riguardo alla
rapina aggravata).
Sotto il primo profilo, tuttavia, si rende necessario che il
giudice a quo riconsideri la rilevanza della questione. Nel corso del
presente giudizio è entrata in vigore la legge 12 gennaio 1977, n. 1:
la quale ha introdotto - nell'art. 4 - una disciplina più favorevole
al reo, che esclude l'affidamento al servizio sociale (come pure la
concessione della semilibertà), soltanto "per i delitti di rapina,
rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione".
Inoltre, l'art. 5 di quest'ultima legge incide - imponendo anche in
tal senso la restituzione degli atti - sull'intera impugnativa
dell'art. 54, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, compresa la
parte riguardante l'esclusione del relativo beneficio per i condannati
che abbiano commesso un delitto di rapina; giacché il comma stesso e
stato abrogato, consentendo pertanto che tutti i condannati a pena
detentiva possano ottenere la liberazione anticipata.
3. - Le innovazioni apportate dalla legge n. 1 del 1977 non
alterano invece i termini della questione di legittimità degli artt.
47, secondo comma, e 48, ultimo comma, quanto al divieto di affidamento
in prova al servizio sociale e di concessione del regime di
semilibertà, per i condannati (o per gli internati) che abbiano
commesso determinati delitti, fra cui figura appunto la rapina
aggravata: divieto che la sezione di sorveglianza di Bologna considera
incostituzionale, sia perché implicante un'arbitraria disparità di
trattamento ed una più gravosa emarginazione sociale degli interessati
rispetto ai condannati per altri delitti egualmente o maggiormente
gravi (che possono pur sempre beneficiare delle misure in esame), sia
perché tale da rendere impossibile il conseguimento di quel fine
rieducativo cui deve tendere l'espiazione di qualsiasi pena. Ma la
questione non è fondata, né in riferimento all'art. 3, primo e
secondo comma, né in vista dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Da un lato, i lavori preparatori della legge n. 354 del 1975
dimostrano che il legislatore, rendendo inapplicabile ad una data serie
di delitti le "misure alternative alla detenzione", ha inteso
fronteggiare più efficacemente condotte criminose che possono
considerarsi di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per
i loro effetti, e che danno luogo ad accentuati allarmi nella società
contemporanea. Disposizioni del genere sono naturalmente opinabili, sia
per ciò che riguardano in modo esplicito, sia per ciò che escludono
dalla loro previsione. Ma si tratta di scelte che non si prestano a
venire censurate e, meno ancora, modificate da parte della Corte, nei
termini indicati dal giudice a quo: allo stesso modo che di regola
appartengono alla discrezionalità legislativa, tanto la definizione
delle varie figure di reato, quanto il ricorso ai relativi
provvedimenti di clemenza (come ha precisato, in quest'ultimo senso, la
sentenza n. 175 del 1971). Ciò basta a far concludere, con
riferimento ad entrambi i commi dell'art. 3, che le norme impugnate non
ledono il principio costituzionale di eguaglianza.
D'altro lato, le ordinanze di rimessione forzano il significato
della statuizione contenuta nell'art. 27, terzo comma, Cost.,
conducendo alle estreme conseguenze la tesi che "il fine rieducativo
inerisce ad ogni pena"; ed inutilmente ricercano conferme nella
precedente giurisprudenza della Corte. Vero è che la sentenza n. 204
del 1974 afferma "il diritto per il condannato a che... il protrarsi
della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di
accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno
assolto positivamente al suo fine rieducativo". Ma un tale diritto vien
fatto dipendere dal verificarsi delle condizioni previste dalla legge
penale. E la frase richiamata dal giudice a quo va comunque intesa
collegandola al problema specifico, che la Corte era allora chiamata a
risolvere, delle rispettive attribuzioni del potere giudiziario (ovvero
del giudice di sorveglianza) e del potere esecutivo (ovvero del
Ministro della giustizia).
Del resto, la Corte ha chiarito, nella sentenza n. 12 del 1966, che
accanto alla rieducazione del condannato la pena persegue altri scopi,
"essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la
delinquenza"; e, nella sentenza n. 264 del 1974, ha quindi ribadito che
la funzione ed il fine della pena stessa non si esauriscono nella
"sperata emenda" del reo, ma hanno di mira esigenze irrinunciabili di
"dissuasione, prevenzione, difesa sociale". Se oltre a ciò si
considera che ormai la misura alternativa della liberazione anticipata
può essere disposta anche per i gravi delitti tassativamente
menzionati nell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, ne
segue a più forte ragione che le limitazioni tuttora concernenti
l'affidamento in prova al servizio sociale ed il beneficio della
semilibertà non contrastano neppure con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, nella parte concernente i delitti di rapina,
rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, sollevata dalla sezione di
sorveglianza di Bologna - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost. - con le ordinanze indicate in
epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti alla sezione di sorveglianza
di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte