Sentenza n. 107/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 15 febbraio 1979 e riapprovata il 22 novembre 1979 dal Consiglio
regionale della Lombardia recante "Aggregazione della Borgata Nuova
Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al
Comune di Bergamo", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 20 dicembre 1979, depositato in cancelleria
il 29 dicembre 1979, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1979 e del
quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
15 del 16 gennaio 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 20 dicembre 1979, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale lombarda
approvata il 15 febbraio e riapprovata il 22 novembre 1979 (per
l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree
limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo"),
assumendone il contrasto con l'art. 133 della Costituzione.
Il ricorso premette che, stando agli stessi lavori preparatori
della legge impugnata. risulta che essa "deriva da due diversi progetti
di legge regionale": l'uno relativo alla sola borgata "Nuova Curnasco",
l'altro coinvolgente "alcune aree ad essa limitrofe".
Anche nella relazione alla legge in esame si riconosce - secondo
l'Avvocatura dello Stato - che le due aggregazioni conseguentemente
disposte dal Consiglio regionale lombardo rispondevano e rispondono ad
esigenze diverse. E, così pure, il Consiglio comunale di Treviolo ed
il Consiglio provinciale di Bergamo hanno espresso in proposito - a
quanto deduce il ricorso - pareri differenziati: favorevole, circa la
prevista aggregazione della Borgata "Nuova Curnasco"; contrario, in
antitesi all'avviso del Comune di Bergamo, circa le aree limitrofe in
discussione.
Senonché le popolazioni rispettivamente interessate sono state
consultate per mezzo di un unico referendum, svoltosi il 13 ottobre
1978: così violando - sostiene il ricorso - l'art. 25, quarto comma,
della legge regionale n. 26 del 1973, come modificato con legge
regionale n. 12 del 1977, per cui "al referendum indetto... per il
mutamento della circoscrizione comunale partecipano soltanto gli
elettori... di quella frazione o borgata o porzione di territorio che
verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune". In effetti, l'uso della
congiunzione "o" starebbe a significare che "la proposta da sottoporre
a referendum deve riguardare il trasferimento dall'uno all'altro comune
o di una frazione o di una borgata o di una porzione di territorio,
restando rispettivamente distinto, nei singoli casi, il corpo
elettorale interpellato". E la violazione della predetta disciplina
regionale si risolverebbe in un superamento dei "limiti posti alla
competenza della Regione dal secondo comma dell'art. 133 Cost.", dal
momento che, nella specie, le popolazioni interessate al trasferimento
delle aree adiacenti alla borgata "Nuova Curnasco" non sarebbero state
legittimamente sentite: "non solo perché" - si conclude - "gli
abitanti di quella frazione... non sono stati interpellati in modo da
far risultare chiaramente la loro volontà, ma anche perché non sono
stati in alcun modo valutati i pareri degli organi rappresentativi" del
Comune di Treviolo e della Provincia di Bergamo.
2. - Costituitasi in giudizio, la Regione Lombardia ha chiesto la
reiezione del ricorso, per l'infondatezza della questione sollevata.
Secondo la Regione, non varrebbe argomentare che, nella specie, i
referendum da svolgere dovevano essere due: sia perché la legislazione
locale non lo richiederebbe affatto (altro essendo il senso del
richiamato art. 25, quarto comma); sia perché la necessità di
consultazioni distinte potrebbe al più sostenersi nel caso di
trasferimento di territori non contigui, ma non certo in un caso
riguardante territori finitimi, come quelli in discussione. Né si
potrebbe assumere che sia stata omessa ogni valutazione dei pareri
espressi dagli organismi rappresentativi delle popolazioni interessate,
in quanto lo smentirebbero formalmente i lavori preparatori della legge
impugnata; e la circostanza che poi tali pareri siano stati
parzialmente disattesi sarebbe comunque giustificata dal loro carattere
non vincolante. In realtà - conclude la Regione - sotto la veste di
una pretesa violazione dell'art. 133 Cost., il ricorso avrebbe inteso
censurare nel merito la legge impugnata: il che potrebbe se mai
rilevare in sede politica, ma non sul terreno di un giudizio di
legittimità costituzionale.
In vista della pubblica udienza, la parte resistente ha inoltre
depositato una memoria, con cui si prospettano - in particolar modo -
alcune eccezioni d'inammissibilità del ricorso.
La prima delle censure in esame, riguardando la pretesa necessità
di una duplice e distinta consultazione delle popolazioni, si
risolverebbe infatti nella denunzia di un "cattivo uso del potere di
indizione del referendum (cioè di un atto preparatorio della legge),
che non può avere" - si osserva - "riflessi diretti sulla conformità
della legge all'art. 133 della Costituzione", stante che le
"popolazioni interessate" sarebbero state comunque "sentite"
(esprimendo, a forte maggioranza, un voto favorevole alla proposta);
senza dire che sarebbe assurdo dover smembrare "all'infinito" il
territorio da distaccare e da riaggregare, per svolgere consultazioni
distinte in ogni porzione di esso. Del pari, sarebbe inammissibile la
seconda censura, concernente l'inadeguata valutazione di alcuni pareri
degli organismi rappresentativi, perché "rivolta, non alla legge in
quanto tale, ma alla sua motivazione, quale desumibile esclusivamente
dagli atti preparatori". "Il giudice delle leggi" non potrebbe, cioè,
"spingere il suo sindacato sino al punto da valutare la sufficienza od
insufficienza della loro motivazione, sostituendosi in definitiva
all'organo legislativo".
3. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto
che la legge impugnata venga dichiarata illegittima, nella parte
concernente le "aree limitrofe" alla borgata di "Nuova Curnasco"
(laddove l'aggregazione della borgata medesima al Comune di Bergamo
potrebbe ritenersi rispondente alla volontà delle popolazioni
interessate). Quanto, poi, alle eccezioni d'inammissibilità sollevate
dalla Regione resistente, esse sarebbero infondate, dal momento che i
vizi denunciati comporterebbero una diretta violazione dell'art. 133,
secondo comma, della Costituzione.
Per contro, la difesa regionale ha insistito nelle tesi già
svolte, sostenendo in particolar - modo che - sulla base della
legislazione lombarda - non si poteva non sottoporre ad un solo
referendum l'intero progetto di legge ritenuto proponibile dal
Consiglio regionale. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio censura per un
duplice motivo l'impugnata legge della Regione Lombardia, riguardante
l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree
limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo".
Da un lato, l'atto legislativo in questione sarebbe stato approvato
in violazione dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31
luglio 1973, n. 26, come modificato con legge regionale 27 gennaio
1977, n. 12, così violando la stessa previsione dell'art. 133 cpv.
Cost., per cui "la Regione sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni": la volontà delle popolazioni non
avrebbe potuto, cioè, manifestarsi in modo chiaro e preciso, dal
momento che il Consiglio regionale lombardo - con deliberazione del 26
maggio 1977 - ha ritenuto "proponibile" ed ha sottoposto ad un solo
referendum l'intero progetto di legge regionale mirante alle predette
modificazioni territoriali, anziché disporre l'effettuazione di due
consultazioni separate, rispettivamente relative alla sorte della
Borgata Nuova Curnasco ed a quella delle "aree limitrofe". D'altro
lato, la legge impugnata sarebbe ulteriormente lesiva dell'art. 133
cpv. Cost., poiché il Consiglio regionale lombardo non avrebbe tenuto
in debito conto i pareri espressi in proposito dal Consiglio comunale
di Treviolo, in data 8 aprile 1976, e dal Consiglio provinciale di
Bergamo, in data 14 febbraio 1977: ambedue contrari alla modificazione
concernente le "aree limitrofe" in esame e sostanzialmente favorevoli
al solo distacco della borgata Nuova Curnasco dal Comune di Treviolo,
in vista della sua conseguente aggregazione al Comune di Bergamo.
Senonché, sotto entrambi i profili, il ricorso si dimostra
inammissibile.
2. - Quanto al primo motivo, esso non trova alcun riscontro nelle
ragioni che hanno ispirato il previo rinvio governativo, disposto ai
sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione.
Dal testo del telegramma di rinvio, trasmesso alla Regione
Lombardia in data 17 marzo 1979, si ricava unicamente che "da parte
Consiglio regionale non sunt stati adeguatamente valutati pareri
espressi in ordine variazione territoriale da Consiglio comunale
Treviolo et Consiglio provinciale Bergamo"; ed è appunto "per tale
motivo" che "Governo habet rinviato legge cui trattasi". Ora, una tale
censura non preannuncia per nulla quel difetto di consultazione delle
popolazioni interessate, per la mancata osservanza della legge
regionale n. 12 del 1977, sul quale il ricorrente fa poggiare la gran
parte delle proprie argomentazioni; sicché non sussiste, sotto questo
aspetto, la necessaria "corrispondenza, sia pure sintetica e nelle
linee essenziali, che deve intercorrere" - secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ribadita, da ultimo, nella sent.
n. 212 del 1976) - "tra motivi del rinvio e censure esposte nel
successivo ricorso".
3. - Quanto al secondo motivo, esso va dichiarato inammissibile -
in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente -
perché la censura in tal senso proposta non attiene alla legittimità
costituzionale della legge impugnata.
Effettivamente, l'inadeguata valutazione dei pareri del Consiglio
comunale di Treviolo e del Consiglio provinciale di Bergamo,
genericamente lamentata dal citato rinvio governativo, non si risolve
in una diretta violazione dell'art. 133 cpv. Cost. (che si limita ad
esigere la consultazione delle popolazioni interessate mediante
referendum, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 204 del 1981);
né implica - stando alla stessa impostazione del ricorso - la
violazione di alcuna altra norma comunque sopraordinata alla legge
regionale in esame. Ed è proprio il ricorso a dare atto che, in sede
di modifica delle circoscrizioni comunali, "i pareri dei comuni e delle
province sono" - se mai - "obbligatori ma non vincolanti": con la
conseguenza che l'apprezzamento di essi da parte del Consiglio
regionale sfugge al sindacato di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Lombardia approvata il 15 febbraio e
riapprovata il 22 novembre 1979 ("Aggregazione della Borgata Nuova
Curnasco e di alcune aree limitrofe site in Comune di Treviolo al
Comune di Bergamo"), in riferimento all'art. 133, secondo comma, della
Costituzione, sollevate con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte