Sentenza n. 107/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 512
del codice penale, promossi con quattro ordinanze del Tribunale di
Rovereto emesse il 23 giugno 1978, il 9 febbraio 1979, il 25 gennaio
1980 e il 18 giugno 1981, iscritte al n. 517 del registro ordinanze
1978, al n. 294 del registro ordinanze 1979, al n. 162 del registro
ordinanze 1980 e al n. 834 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 168 del 1979, n. 131
del 1980 e n. 96 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Rovereto, con quattro ordinanze emesse il 23
giugno 1978, 9 febbraio 1979, 25 gennaio 1980 e 18 giugno 1981, ha
sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti penali per il reato di
cui all'art. 508 del codice penale ("Arbitraria invasione e occupazione
di aziende agricole o industriali. Sabotaggio"), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 512 dello stesso codice, in
riferimento all'art. 39 della Costituzione e, in una delle ordinanze,
anche all'art. 18 del Testo fondamentale.
La norma censurata prevede la pena accessoria dell'"interdizione da
ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque" in caso di
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti
del codice.
Il giudice a quo, premesso, in punto di rilevanza della questione,
che l'applicazione della norma censurata (cioè l'irrogazione della
indicata pena accessoria) seguirebbe ex lege l'eventuale condanna degli
imputati per il reato loro contestato, rileva che detta norma appare
"indissolubilmente legata all'ordinamento corporativo fascista" e,
pertanto, incompatibile con l'art. 39 della Costituzione, in
particolare con il secondo comma di tale parametro.
Nell'ordinanza del 25 gennaio 1980 (R.O. 162/80), che delle
quattro è la più articolata, il giudice rimettente rileva che l'art.
512 c.p. è stato dichiarato vigente e la relativa pena accessoria
"attualmente irrogabile" dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15
gennaio 1958; la "temporanea inoperatività" della norma, affermata
dalla stessa Cassazione non offrirebbe, d'altra parte, sufficienti
garanzie circa l'assenza di qualsiasi eventuale pregiudizio per gli
imputati, tanto più, prosegue il giudice a quo, che anche oggi vi
sarebbero alcune attività sindacali, quali l'intervento dei
rappresentanti delle associazioni di categoria nelle cause di lavoro,
qualificabili come "uffici" con rilievo pure pubblicistico. In ogni
caso, nonostante l'astratta possibilità di sostenere, in via
interpretativa, l'abrogazione implicita o la desuetudine della norma in
questione, dette interpretazioni non sarebbero tuttavia vincolanti per
la generalità dei giudici, con il conseguente rischio che qualsiasi
organo giurisdizionale si senta vincolato ad irrogare la pena
accessoria in questione e che qualsiasi dirigente sindacale sia
condizionato, nell'esercizio delle sue funzioni, dalla perdurante
efficacia intimidatrice della norma.
In conclusione, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
offenderebbe sia l'art. 39 Cost., risolvendosi in un sostanziale limite
alla libertà sindacale, non potendo essere imposto ai sindacati altro
obbligo che quello della registrazione, sia il generale principio della
libertà di associazione, costituendo i sindacati libere associazioni
di cittadini (art. 18 Cost.: R.O. 162/80).
Va, infine, rilevato che il Tribunale di Rovereto, nelle ordinanze
nn. 294/79 e 162/80, aggiunge che non osta al sollevamento della
questione di costituzionalità l'astratta applicabilità nei casi di
specie della causa di estinzione del reato costituita dall'amnistia
concessa con d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in quanto l'art. 5 del detto
decreto presidenziale consente all'imputato, fino alla pronuncia della
sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, di fare
dichiarazione di non voler usufruire del beneficio.
2. - In nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si
sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La presente questione, promossa con varie ordinanze dal
Tribunale di Rovereto, trae origine da procedimenti penali in cui agli
imputati è contestato il reato previsto dall'art. 508 c.p.
("Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
Sabotaggio"). Oggetto della censura è l'art. 512 c.p.. Tale norma
contempla l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di
anni cinque, come pena accessoria, la cui applicazione, nel caso di cui
è investito il giudice a quo, dovrebbe quindi necessariamente
conseguire all'accertamento della responsabilità penale dei
giudicabili. Il Tribunale di Rovereto osserva che la norma dedotta in
giudizio è indissolubilmente legata al cessato ordinamento corporativo
fascista, ma non è stata ancora rimossa ed è considerata vigente
dalla Corte di cassazione. Il Supremo Collegio, soggiunge il giudice a
quo, ha infatti considerato l'applicazione della pena in discorso come
"inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale
ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.: per modo che,
verificata questa condizione, la norma riprenderebbe il suo vigore nei
confronti di coloro ai quali la sanzione accessoria è stata inflitta.
D'altra parte, sempre ad avviso del giudice rimettente, "uffici
sindacali" sono previsti, con rilievo pubblicistico, anche al presente
stato della legislazione e così, prima di tutto, dallo Statuto dei
lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), specie con riguardo
all'intervento processuale dei rappresentanti delle associazioni di
categorie nelle cause di lavoro. L'ordinanza di rinvio denuncia, in
conseguenza, come "effettivo" il "rischio che qualsiasi organo
giurisdizionale si senta vincolato ad irrogare" la qui contestata pena
accessoria, mentre la relativa previsione, e l'efficacia intimidatrice
da essa spiegata sulla condotta dei dirigenti sindacali,
concreterebbero un'indebita interferenza nella sfera di libertà e di
organizzazione garantita al sindacato, sia dallo specifico disposto
dell'art. 39 Cost., sia dal precetto dettato in via generale dall'art.
18 Cost. a tutela del diritto di associazione. La declaratoria di
incostituzionalità è dunque richiesta nell'esplicito presupposto che
la norma in esame non risulta caducata, per abrogazione implicita o
desuetudine, in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo
fascista.
2. - I giudizi promossi con tutti gli anzidetti provvedimenti di
rimessione, data l'identità della questione, vanno riuniti e
congiuntamente decisi.
3. - Giova all'analisi del problema sottoposto a questa Corte
riflettere, in primo luogo, su quel che il giudice a quo deduce in
ordine all'attuale applicabilità della disposizione in esame. La pena
accessoria consiste, nella specie, nella interdizione quinquennale
dagli uffici sindacali. Non si può, allora, non convenire con il
Tribunale di Rovereto che si tratti di una norma penale, la quale -
prevista nel codice sotto il capo dei delitti contro l'economia
pubblica, in relazione, precisamente, agli illeciti di cui si occupano
gli artt. 502 e seguenti - deve ritenersi intimamente connessa con
l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso
riservata al sindacato. Corretta, del pari, è l'affermazione che la
norma in questione, non abrogata né caducata ad altro titolo, vige
nell'attuale ordinamento. Diversamente, difetterebbero gli estremi
perché essa fosse suscettibile di impugnazione in questa sede. Posto
ciò, va però disatteso il risultato al quale il giudice a quo,
muovendo dalle premesse sopra condivise, ritiene di dover pervenire, in
merito al disposto della norma dedotta in giudizio e al relativo ambito
di applicazione. Il Tribunale di Rovereto ritiene che la pena
accessoria in discorso possa essere comminata con riguardo agli uffici
sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore.
Senonché così ragionando, si contraddice l'assunto, avanzato dallo
stesso giudice a quo, secondo cui il codice penale fa qui riferimento
agli uffici sindacali, quali sussistevano all'epoca e nel contesto del
sistema corporativo fascista. Ora, la figura del munus individuata
nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, è diversa
dalla carica direttiva, quale può essere rivestita dagli imputati nel
procedimento rimesso al giudice a quo, d'un sindacato che secondo le
leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito,
della libera associazione di natura privatistica. Basta ciò per
escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 c.p. sia
suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento
sindacale. Depone comunque per tale conclusione il divieto, sancito
nell'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, di
applicare le leggi penali oltre i tempi ed i casi in esse contemplati.
Se così è, ci troviamo di fronte ad una norma punitiva che non
collide con i precetti costituzionali invocati nella presente
controversia. In questo senso, la questione non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 18 e 39 Cost., dal Tribunale di
Rovereto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte