Sentenza n. 107/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge riapprovata il 31 ottobre 1985 dal Consiglio Regionale
Trentino-Alto Adige, recante "Norme concernenti i collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 20 novembre 1985,
depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 44 del
registro ricorsi 1985;
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Uditi l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria, per il ricorrente e
l'Avv. Umberto Pototschnig per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con
ricorso notificato il 20 novembre 1985, l'art. 2, primo comma, della
delibera legislativa, approvata dal Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige il 31 ottobre 1985 e comunicata al Commissario
del Governo il 5 novembre di quell'anno, recante "Norme concernenti i
collegi dei revisori delle unità sanitarie locali", denunciandone il
contrasto con gli artt. 4 dello Statuto speciale e 119 della
Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo e terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall'art. 13
della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Lamenta lo Stato che la Regione Trentino-Alto Adige, nel regolare
l'istituzione del collegio dei revisori, non abbia incluso tra i
componenti del collegio medesimo un componente designato dal Ministro
per il tesoro, così come previsto dall'art. 15 della legge n.833 del
1978 testé citato.
Rileva quindi il ricorrente che la delibera impugnata, avendo ad
oggetto la disciplina di un aspetto della organizzazione delle unità
sanitarie locali, è espressione della competenza legislativa
regionale in materia di ordinamento degli enti sanitari ed
ospedalieri, materia nella quale la Regione incontra un limite nelle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e
in quelle che, poste da leggi dello Stato, hanno il loro fondamento
nell'interesse nazionale ed in esigenze di coordinamento della
finanza regionale con quella statale.
Attraverso l'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, con la
previsione dell'istituzione del collegio dei revisori, della presenza
in esso di un componente designato dal Ministro per il tesoro, degli
obblighi di sottoscrivere rendiconti e di riferire, con scadenza
trimestrale, sulla gestione amministrativa delle unità sanitarie
locali direttamente ai Ministeri del tesoro e della Sanità, il
legislatore statale ha inteso strutturare un sistema di controllo
interno della gestione delle unità sanitarie locali, che dovrebbe
concorrere ad assicurare sia la legittimità della spesa ed il suo
contenimento sia la conoscenza dei flussi di tale spesa.
Il requisito della presenza di un componente designato dal
Ministro per il tesoro costituirebbe, quindi, un aspetto non
modificabile della disciplina dei collegi dei revisori, in quanto
strumento di rappresentanza degli interessi di cui si è fatto cenno,
che sono unitari e pertanto competono allo Stato.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il
Presidente della Regione Trentino- Alto Adige per chiedere la
declaratoria di inammissibilità, o comunque di infondatezza, del
ricorso.
Preliminarmente, la Regione mette in rilievo che il rinvio
governativo al Consiglio regionale è avvenuto con la motivazione che
la norma in questione avrebbe violato "il limite dell'interesse
nazionale", il che, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale,
avrebbe dovuto portare ad una impugnazione della legge davanti alle
Camere. Il ricorso, pertanto, sarebbe inammissibile.
Quanto al merito, la Regione osserva che la norma impugnata
attiene ad una materia - l'ordinamento degli enti sanitari ed
ospedalieri - che rientra nella sua potestà legislativa primaria e
che, dunque, incontra soltanto i limiti dei principii
dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ora, tra questi ultimi non
può essere annoverata la norma sulla presenza di un membro designato
dal Ministro per il tesoro nel collegio dei revisori delle unità
sanitarie locali. La legge impugnata, del resto, rispetta fedelmente
tutte le altre norme di cui all'articolo 13 della legge statale n.
181 del 1982, innovando la disciplina soltanto in ordine alla
composizione del collegio dei revisori, per cui le resposabilità
dello Stato circa il funzionamento del Servizio sanitario nazionale
rimangono pienamente salvaguardate.
D'altra parte, si contesta che la presenza in seno al collegio del
membro designato dal Ministro per il tesoro garantisca gli obiettivi
fissati dalla norma statale e costituisca strumento necessario "per
assicurare la rappresentanza degli interessi" nazionali alla
legittimità della spesa e al suo contenimento.
Infine, quanto al preteso contrasto con l'articolo 119 della
Costituzione, la Regione osserva che tale articolo non è applicabile
al Trentino-Alto Adige, mentre, quanto al preteso contrasto con
l'articolo 4 dello Statuto, osserva che l'articolo 13 della legge n.
181 del 1982 non può in alcun modo essere considerato norma
fondamentale di riforma economico-sociale. Considerato in diritto
1. - Va anzitutto rigettata l'eccezione d'inammissibilità del
ricorso in esame.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha, invero, sollevato
questione di merito per contrasto di interessi tra Stato e Regione
Trentino-Alto Adige.
A parte il rilievo che, attribuendo alla nozione d'"interesse
nazionale" la più larga ed onnicomprensiva accezione, non
esisterebbero questioni di legittimità costituzionale proponibili
dallo Stato nei confronti delle Regioni (ogni questione
d'illegittimità costituzionale sollevata dallo Stato si
trasformerebbe in questione di merito, non essendo configurabili
ricorsi dello Stato che non si riferiscano alla predetta,
onnicomprensiva nozione d'"interesse nazionale") va rilevato che già
nel telegramma del 24 luglio 1985 del Dipartimento affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri non solo, letteralmente,
si ribadisce che "permane l'illegittimità dell'articolo 2, primo
comma", della delibera legislativa già rinviata alla Regione
Trentino-Alto Adige, ma, pur affermandosi l'illegittimità della
norma regionale ora citata per il limite dell'interesse nazionale,
immediatamente si precisa che "tale interesse è "correlato" ai
profili della programmazione economico-finanziaria che trova
espressione nell'art. 13 della legge n. 181 del 1982, ai fini del
coordinamento statale in tema di finanza pubblica integrata oltre che
il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali di
cui all'art. 15 della legge n. 833 del 1978, come modificato dal
citato art. 13 della legge n. 181 del 1982". E l'atto con il quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri propone il ricorso in esame
chiarisce, in maniera inequivocabile, la natura della questione
sollevata in via principale dallo stesso Presidente.
Non trattandosi, pertanto, nella materia in discussione, di
questione di merito per contrasto di interessi ma di questione di
legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, della delibera
legislativa impugnata in riferimento agli artt. 119, primo comma,
Cost. e 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
il ricorso stesso non andava proposto, ex art. 55, secondo comma,
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dinanzi alle Camere
bensì, ai sensi dello stesso art. 55 del citato Statuto speciale,
dinanzi a questa Corte.
2. - Nel merito la Regione Trentino-Alto Adige contrasta la
richiesta di dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.
2, primo comma, della delibera legislativa regionale recante "Norme
concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali",
riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1985,
ricordando che la norma censurata dal Governo (istituzione del
collegio dei revisori presso le U.S.L. con una composizione che non
prevede il componente designato dal Ministro per il tesoro) attiene
ad una materia di competenza primaria della Regione (v. art. 4 n. 7
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige). La
medesima, pertanto, nella normazione relativa alla predetta materia,
incontra soltanto i limiti derivanti dai principii dell'ordinamento
giuridico dello Stato, tra i quali non può certo esser annoverata la
norma statale che prevede la presenza, nel collegio dei revisori
delle unità sanitarie locali, d'un componente designato dal Ministro
per il tesoro.
Va dato atto, invero, che, ai sensi del n. 7 dell'art. 4 dello
Statuto speciale, l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri
costituisce materia sulla quale la Regione Trentino-Alto Adige ha
potestà d'emanare norme legislative.
Va, tuttavia, osservato (a parte il rilievo, sul quale
s'insisterà oltre, in ordine alla necessità di considerare, almeno
inizialmente, le innovazioni introdotte dall'art. 13 della legge n.
181 del 1982 non singolarmente ma nel loro insieme) che la predetta
Regione ha potestà d'emanare norme legislative nelle materie di cui
all'art. 4 dello Statuto speciale (fra le quali indubbiamente è
annoverato l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri) non
soltanto "in armonia" con la Costituzione ed i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato ma anche "con il rispetto",
fra l'altro, degli interessi nazionali nonché "delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
L'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
infatti, nell'attribuire alla stessa Regione potestà normativa, fra
le altre, anche in materia di ordinamento degli enti sanitari ed
ospedalieri, espressamente impone, condizionando così l'esercizio
della predetta potestà, una normazione regionale realizzata "in
armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
Nessun dubbio, pertanto, esiste sul potere della Regione
Trentino-Alto Adige d'emanare norme legislative nella materia in
discussione ma, del pari, nessun dubbio può esistere sulle
condizioni, sui limiti ai quali, per il precitato art. 4 dello
Statuto speciale, è subordinata la legittimità della normazione
regionale emanata nell'esercizio del predetto potere.
3. - L'art. 2, primo comma, della delibera legislativa regionale
impugnata risulta costituzionalmente illegittimo
per almeno due motivi. Va avvertito che, sebbene un solo profilo
d'illegittimità dello stesso articolo sarebbe sufficiente
a determinarne la relativa dichiarazione, non è in questa sede
possibile indicare uno solo dei motivi d'illegittimità,
trascurando l'altro, giacché i motivi stessi interferiscono in tal
maniera da rendere metodologicamente necessario ricordarli entrambi.
Ed infatti, il principio generale dell'ordinamento dello Stato
relativo al coordinamento della finanza di tutti gli enti locali -
principio del quale è espressione significativa il primo comma
dell'art. 119 Cost. - risulta, nella materia in esame, applicato in
una norma fondamentale d'una riforma economico-sociale. Sicché, lo
stesso primo comma dell'art. 2, non rispettando l'art. 13 della legge
n. 181 del 1982, viola una legge fondamentale della riforma sanitaria
nazionale ed insieme non risulta in armonia con il principio, del
pari fondamentale, dell'ordinamento giuridico dello Stato attinente
al necessario coordinamento della finanza pubblica (relativo alla
programmazione economica nazionale) ed alle imprescindibili sue
implicazioni.
4. - Il primo motivo d'illegittimità costituzionale dell'art. 2
della delibera legislativa regionale impugnata è costituito dal
mancato rispetto d'una disposizione fondamentale della riforma
sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978. L'art. 13 della legge n.
181 del 1982, modificando la predetta legge n. 833 del 1978, viene,
infatti, a far parte integrante di quest'ultima.
L'art. 13 ora citato costituisce norma fondamentale della riforma
sanitaria nazionale già per la sola istituzione d'un importante
organo, il "collegio dei revisori", che s'inserisce in tutte le
unità sanitarie locali del territorio nazionale, come terzo ed
ultimo organo delle medesime, accanto all'assemblea generale ed al
comitato di gestione (col relativo presidente).
Sull'importanza del collegio dei revisori delle unità sanitarie
locali, della quale è notevole e significativa eco nei lavori
parlamentari che precedettero l'approvazione dell'art. 13 qui in
discussione e sulla gravità, in materia, della lacuna della legge n.
833 del 1978 (che il citato art. 13 viene a colmare) lacuna
indubbiamente non ultima causa o condizione del notevole disavanzo
dei bilanci delle unità sanitarie locali nei primi anni della loro
attività, non è davvero il caso, in questa sede, d'insistere.
Quel che vale sottolineare è l'impossibilità di separare
l'istituzione dalla composizione del "nuovo" organo creato con l'art.
13 della legge n. 181 del 1982. Non si può, invero, sostenere che è
importante, fondamentale, l'istituzione dell'organo ma non la sua
composizione. Chi, infatti, ciò sostenesse (anche a prescindere dal
rilievo dell'impossibilità d'arbitrariamente scindere, in una norma
fondamentale d'una riforma economico-sociale, alcune da altre
determinazioni) dimenticherebbe che già il fatto che il legislatore
del 1982, nel momento stesso in cui ha per la prima volta istituito
il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali, ne ha
determinato, sia pure in parte, la composizione, impone
all'interprete di desumere che, almeno nella ratio della legge, nella
sua "logica", le finalità che s'intendevano raggiungere con la
creazione dell'organo erano indistinguibili dalla composizione del
medesimo. In tanto il legislatore ha prescritto, ha imposto di
comporre l'organo "in quel modo", in quanto ha ritenuto lo stesso
"modo" essenziale al perseguimento delle finalità per le quali
l'organo stesso veniva istituito. Compiti, attività e soggetti
componenti l'organo del collegio dei revisori dei conti delle unità
sanitarie locali costituiscono, pertanto (in quanto, esclusa ogni
alternativa, imperativamente prescritti) momenti inscindibili ai fini
della funzionalità del collegio stesso: quest'ultimo può rispondere
alle esigenze per le quali è istituito perché è composto dai
soggetti indicati nella legge e deve svolgere le attività prescritte
dalla stessa legge.
5. - I fini per i quali il collegio dei revisori in discussione è
stato istitutito, e, pertanto, anche le ragioni per le quali la legge
ha prescritto che lo stesso collegio annoveri, fra gli altri, un
componente designato dal Ministro per il tesoro ed uno designato
dalla Regione, risultano chiarissimi ove si colleghi l'istituzione
del predetto collegio dei revisori a tutte le importantissime altre
determinazioni contenute nell'art. 13 della legge n. 181 del 1982.
Questo articolo è fondamentale non soltanto perché istituisce il
collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali ma,
prima ancora, per le determinazioni sostanziali imposte alle stesse
unità. Ed è per la verifica ed il controllo dell'attuazione delle
determinazioni assunte nel predetto articolo che è stato istituito,
fra l'altro, anche il collegio dei revisori. Questo collegio è,
dunque, strumento di controllo e verifica, anzitutto, dell'effettiva
attuazione delle determinazioni sostanziali assunte dall'art. 13
della più volte citata legge: determinazioni che costituiscono,
pertanto, il principale elemento che rende lo stesso articolo tra i
più importanti della riforma sanitaria nazionale.
6. - Vero è che, per valutare appieno la legittimità
costituzionale della delibera legislativa regionale impugnata,
occorre chiarire a fondo la portata del complesso delle
determinazioni assunte con l'art. 13 della legge n. 181 del 1982,
insieme alle finalità che il legislatore statale si è proposto con
l'emanazione di tutte le norme di cui allo stesso articolo. Non può,
infatti, intendersi compiutamente la ragione dell'inclusione d'un
componente designato dal Ministro per il tesoro nel collegio dei
revisori dei conti delle unità sanitarie locali senza valutare la
predetta inclusione nel quadro di tutte le "innovazioni" che sono
state apportate, appunto, attraverso l'art. 13 in esame, nella
riforma sanitaria nazionale.
Ed invero, lo stesso articolo, a seguito d'una situazione
finanziaria, non certo ottimale, nella quale notoriamente si
dibattevano le unità sanitarie locali in tutto il territorio
nazionale, ha inteso, nell'ambito d'una complessa ed articolata
manovra di contenimento della spesa sanitaria nazionale, che il
Governo contemporaneamente andava realizzando, porre fine al
disavanzo dei bilanci delle unità sanitarie locali attraverso
l'imposizione di particolari obblighi e di precise e rigorose misure
di controllo, interno ed esterno, sulla gestione finanziaria delle
stesse unità. L'articolo più volte citato, infatti, nello stimolare
la responsabilità delle Regioni in ordine alla spesa delle unità
sanitarie locali, affida alle medesime penetranti poteri di
controllo, ispettivo e sostitutivo, teso ad impedire il maturarsi di
disavanzi nelle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali
e, nel caso di verificati disavanzi, teso a riportare in equilibrio i
predetti conti di gestione. Per gli stessi scopi l'articolo in esame,
nello stabilire il principio fondamentale della "nullità di diritto"
di qualsivoglia atto delle unità sanitarie locali "ove la relativa
spesa non trovi idonea copertura", concentra, in un'unica sede, e
cioè nei comitati regionali ex art. 55 della legge 10 febbraio 1953
n. 62, il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e,
finalmente, istituisce (così colmando, come s'è già avvertito,
un'indubbia e grave lacuna della legge n. 833 del 1978) il collegio
dei revisori, inserendo un componente designato dal Ministro per il
tesoro ed un componente designato dalla Regione sia nei comitati
regionali di controllo sia nel collegio dei revisori.
Non v'è dubbio che tutte insieme (e non soltanto l'inclusione
d'un componente designato dal Ministro per il tesoro nel collegio dei
revisori) le misure adottate con l'articolo in esame costituiscono il
presupposto per una gestione economicamente corretta e garantita del
fondo sanitario nazionale, sul quale grava, in rilevantissima misura,
la spesa delle unità sanitarie locali.
7. - Le precedenti considerazioni chiariscono anche il perché il
collegio dei revisori in esame viene investito, dallo stesso art. 13
della legge n. 181 del 1982, di particolari incombenze: quali, ad
esempio quella di sottoscrivere i rendiconti di cui al secondo comma
dell'art. 50 della legge n. 833 del 1978 e quella, davvero
significativa, di redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali, da
trasmettere, direttamente, alla Regione ed ai Ministeri della sanità
e del tesoro. Da ciò si desume che si tratta d'un "particolare"
collegio di revisori, mediatore in materia finanziaria,
amministrativo-contabile, tra le unità sanitarie locali da una parte
e le Regioni e lo Stato dall'altra; tramite necessario d'informazione
e controllo della gestione, del flusso della spesa delle unità
sanitarie locali.
8. - Tutto quanto sopra ricordato in ordine alle finalità,
complesse ed unitarie, che il legislatore si è proposto con
l'emanazione dell'art. 13 della più volte citata legge n. 181 del
1982 svela il secondo motivo d'illegittimità del primo comma
dell'art. 2 della delibera legislativa regionale impugnata.
Quest'ultimo articolo, nel momento stesso in cui "non rispetta" una
legge fondamentale della riforma sanitaria nazionale, non è "in
armonia" con un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico
dello Stato, il principio del coordinamento della finanza pubblica in
sede di programmazione economica nazionale: l'art. 13 della legge n.
833 del 1978 è, infatti, attuazione puntuale, in tutte le sue
determinazioni, di tal principio e delle sue necessarie implicazioni.
Ed il primo comma dell'art. 2 delle delibera impugnata, impedendo la
diretta, immediata, comunque tempestiva informazione sul flusso della
spesa delle unità sanitarie locali, riduce la sfera del controllo
dello Stato nell'adempimento del suo obbligo di tempestivo,
efficiente coordinamento della finanza pubblica.
In riferimento alla funzione statale d'indirizzo e coordinamento,
in generale, delle attività regionali, questa Corte ha, già, più
volte affermato (cfr., fra le altre, le sentenze n. 150 del 1982 e n.
177 del 1986) che tale funzione, pur essendo espressamente
configurata in leggi statali ordinarie, "ha sicuro fondamento in
Costituzione", nella necessità di tutelare esigenze di carattere
unitario, "insuscettive o scarsamente suscettive" di frazionamento o
localizzazione e nella necessità di comporre in equilibrio le
esigenze stesse con le istanze dell'autonomia. Nella materia in
considerazione, che più specificatamente attiene alla spesa delle
unità sanitarie locali, tale funzione statale trova il suo
fondamento non soltanto nell'art. 5, primo comma, della legge n. 833
del 1978 ma direttamente, trattandosi di coordinamento sul versante
della spesa, nel primo comma dell'art. 119 Cost.
Non v'è dubbio che esigenze di carattere unitario, anche in
riferimento ad obiettivi di programmazione economica nazionale,
vincolano il legislatore ordinario alla realizzazione del
coordinamento della spesa delle unità sanitarie locali: l'art. 13
della legge 181 del 1982 costituisce, appunto, chiara attuazione d'un
vincolo costituzionalmente determinato.
Si noti, poi, che alla funzione statale d'indirizzo e
coordinamento, in generale, non sono soggette soltanto le
Regioni a statuto ordinario ma, come più volte ha ribadito questa
Corte, anche le Regioni a statuto speciale; e ciò non
solo relativamente alle materie di competenza ripartita ma in tutto
l'ambito dei poteri ad esse costituzionalmente
garantiti, non rilevando, di fronte alla necessità di soddisfare
esigenze unitarie, le distinzioni fra statuto speciale e
statuto ordinario e fra tipi e gradi di competenze degli enti
autonomi (cfr. le sentenze di questa Corte n. 340 del 1983 e n. 177
del 1986); né l'art. 119, primo comma, fa distinzione tra Regioni a
statuto ordinario ed a statuto speciale. Mentre è da sottolineare
che la sentenza di questa Corte n. 243 del 1985 dichiara che "...la
disciplina regionale dell'ordinamento dei comuni deve armonizzarsi
con le "leggi della Repubblica" cui l'art.119 Cost. impone di
coordinare l'autonomia finanziaria regionale con la finanza dello
Stato, delle Province e dei Comuni medesimi. E non si può
trascurare, in quest'ultimo senso, il fatto che la finanza comunale
si fonda assai largamente - negli ultimi anni - sui trasferimenti
statali; sicché, nel momento presente, il coordinamento finanziario
risponde ad esigenze ancora più pressanti di quelle sottese alla
Carta costituzionale".
9. - Senonché, occorre particolarmente insistere sulle
implicazioni che tale obbligo costituzionale di coordinamento della
spesa degli enti locali comporta.
A nulla varrebbe vincolare lo Stato al coordinamento della spesa
pubblica, a nulla varrebbe estendere i poteri di coordinamento, fino
al punto di determinare anche "forme" e "limiti" della stessa
autonomia finanziaria delle Regioni (non si dimentichi che il primo
comma dell'art. 119 Cost., nel momento stesso in cui sancisce
l'autonomia finanziaria delle Regioni, ne dichiara i limiti ad opera
delle leggi statali di coordinamento) se lo Stato non venisse a
conoscenza, tempestivamente, della reale, effettiva, legittima spesa
degli enti locali. E ciò non soltanto ai fini del coordinamento
successivo sibbene anche a quelli, più penetranti, del coordinamento
preventivo, teso a garantire il regolare flusso della spesa e,
pertanto, ad impedire ante factum gli eccessi di spesa.
L'obbligo del coordinamento finanziario degli enti locali, imposto
dalla Costituzione allo Stato, comporta, pertanto, un obbligo di
conoscenza e verifica della spesa degli enti locali, al fine
dell'attuazione d'un serio, accorto e tempestivo coordinamento della
finanza pubblica. Titolare di questo secondo obbligo, appunto perché
strumentale all'adempimento del primo, non può che essere lo stesso
titolare dell'obbligo di coordinamento, e cioè lo Stato: ed è ad
esso che spetta scegliere i modi d'attuazione dell'obbligo di
conoscenza e verifica.
A questo proposito vale sottolineare che anche l'adempimento
dell'obbligo da ultimo ricordato è non soltanto vincolato nell'an
ma, sia pur parzialmente, nel quomodo: v'è, infatti, una stretta
cornice entro la quale lo Stato è tenuto a scegliere i modi di
conoscenza e verifica della spesa pubblica degli enti locali,
superata la quale cornice, non avendo più le indispensabili garanzie
sulla verità delle notizie in ordine al flusso della stessa spesa,
lo Stato verrebbe ad essere impedito o grandemente limitato nel
puntuale, tempestivo adempimento dell'obbligo di coordinamento
finanziario.
La verifica della regolarità contabile della spesa degli enti
locali deve anzitutto avvenire nel rispetto delle inderogabili norme
tecniche e d'esperienza: i soggetti chiamati a tale verifica,
pertanto, devono possedere un'adeguata competenza tecnico-scientifica
ed esser forniti di sicura esperienza. Occorre, poi, che lo Stato
garantisca a sé stesso la conoscenza dell'effettiva, puntuale
verità sul flusso della spesa: e ciò non può avvenire chiamando a
verificare la contabilità dell'ente locale, la cui spesa dev'essere
coordinata con quella statale, delle Province e dei Comuni, soggetti
esclusivamente designati dall'ente stesso. La confusione tra
controllori e controllati non darebbe, certo, sufficienti garanzie
d'obiettività alle informazioni: queste devono risultare conformi a
verità, pena, diversamente, un errato coordinamento finanziario da
parte dello Stato. E neppure è possibile rimettere totalmente alle
Regioni interessate la verifica in discussione, chiamando, ad
esempio, all'effettuazione della medesima soggetti designati
unicamente dalle stesse Regioni. Non può disconoscersi, infatti, che
ogni Regione, impegnata ad assicurare il miglior servizio nel proprio
territorio, è titolare d'un interesse difficilmente conciliabile con
quello, generale, dello Stato e non può, pertanto, garantire
sufficientemente quest'ultimo nella realizzazione del suo interesse
all'informazione secondo verità in ordine al flusso delle spese
sottoposte al controllo regionale. D'altra parte vale osservare che
l'art. 13 della legge n. 181 del 1982,
assegnando alle Regioni ulteriori compiti ispettivi, e finanche
sostitutivi, in relazione alle spese delle unità sanitarie locali,
fa sorgere anche nella Regione un interesse alla verifica della
contabilità delle predette unità da parte d'un proprio designato
(donde si spiega l'obbligo della presenza di quest'ultimo sia nel
comitato di controllo sia nel collegio dei revisori) ma non fa venir
meno la necessità dello Stato d'avere anche un proprio
rappresentante nell'organo di controllo contabile delle unità
sanitarie locali appunto al fine dell'adempimento del suo obbligo di
coordinamento di tutta la finanza pubblica, compresa quella delle
Regioni.
Né può esser dimenticato che lo Stato deve essere informato
"tempestivamente" del flusso della spesa delle unità sanitarie
locali, allo scopo d'un adeguato, tempestivo intervento teso a
provvedere al necessario coordinamento, come s'è già avvertito,
anche preventivo.
Di queste esigenze l'art. 13 della legge n. 181 del 1982, in tutte
le sue determinazioni (ivi compresa, l'inclusione d'un rappresentante
dello Stato nel collegio dei revisori) è puntuale attuazione. Il
rappresentante dello Stato, oltre ad adempiere alle normali attività
attribuite all'organo dei revisori (così garantendo il
raggiungimento delle finalità dell'organo stesso) assolve anche alla
personale funzione d'intermediario, di tempestivo informatore dello
Stato: e ciò già prima che a quest'ultimo giungano le burocratiche
relazioni trimestrali dell'intero collegio sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali.
È facile rilevare, infatti, che, con l'articolo in esame, lo
Stato (rispettando peraltro, in pieno, la riserva di legge ex art.
119, primo comma, Cost.) ha, certamente, impegnato le Regioni al
controllo ispettivo e sostitutivo, al quale si è fatto più volte
riferimento; ma non si è spogliato delle responsabilità e poteri di
"ulteriori" coordinamenti tra la propria finanza e quella delle
Regioni, delle Province e dei Comuni. Sicché, mentre ha attribuito
particolari funzioni di controllo alle Regioni in attuazione dei
precitati poteri di coordinamento, ha provveduto, attraverso
l'inclusione d'un suo rappresentante nel collegio dei revisori, anche
a scegliere il modo più adeguato per esercitare successivi,
tempestivi interventi di coordinazione, legislativi ed
amministrativi: ha, cioè, garantito a sé la tempestiva conoscenza
del reale andamento della gestione finanziaria delle unità sanitarie
locali, senza della quale conoscenza è ovviamente impedita ogni
sollecita, effettiva realizzazione dei precitati costituzionali
poteri di coordinamento in materia finanziaria.
In questo quadro si scorge agevolmente la necessità
dell'inclusione d'un rappresentante del Ministro per il tesoro sia
nei comitati regionali di controllo sia nei collegi dei revisori dei
conti delle unità sanitarie locali, anche a prescindere dal
complesso delle misure di contenimento della spesa pubblica delle
stesse unità, adottate con l'articolo 13 della legge n. 181 del
1982.
10. - Certo, può anche assumersi che esistano altri modi, altre
misure per conseguire le predette finalità d'informazione e verifica
ma l'esistenza di diverse misure, che ugualmente potrebbero
raggiungere gli stessi scopi, non esclude, peraltro, che "misure"
adeguate debbano essere adottate: e, in generale, sempre, ogni misura
adottata può assumersi come "non necessaria", "non indispensabile",
tenuto conto delle altre, alternativamente ipotizzate.
Nella specie, non è accoglibile neppure la tesi secondo la quale
a garantire allo Stato la conoscenza del flusso della spesa delle
unità sanitarie locali sarebbe bastata la già citata relazione
amministrativo-contabile, che, trimestralmente, i revisori dei conti
sono tenuti a trasmettere, direttamente, alla Regione ed ai Ministeri
della sanità e del tesoro. Anzitutto, è indispensabile, allo scopo
dell'effettiva realizzazione dei poteri di cui al primo comma
dell'art. 119 Cost., che lo Stato "immediatamente", ed in ogni caso
"tempestivamente", venga a conoscenza dei movimenti di spesa delle
unità sanitarie locali: ma, di più, a cosa servirebbe la cognizione
dei predetti movimenti quando i medesimi fossero verificati da un
collegio costituito esclusivamente da componenti designati dagli
stessi enti soggetti alla verifica oppure dalle Regioni, per sé
stesse, singolarmente, non interessate al contenimento della spesa
sanitaria nazionale ed alle quali, singolarmente, non può, comunque,
farsi carico del peso dell'unitario, inscindibile interesse nazionale
al coordinamento, fra l'altro, anche della finanza regionale con la
finanza statale?
Né può assumersi che, prevista la presenza, nel collegio in
discussione, del componente designato dal Ministro per il Tesoro,
risulta superflua la già citata relazione trimestrale sui movimenti
amministrativo-contabili delle unità sanitarie locali: è agevole,
invero, rilevare che, sia per la Regione interessata sia per i
Ministeri della Sanità e del Tesoro, è certamente necessaria anche
la conoscenza del parere dell'intero collegio dei revisori
sull'andamento del flusso della spesa delle unità sanitarie locali,
sempre ai fini del controllo regionale e del coordinamento statale.
11. - Va, a questo punto, notato che il collegio dei revisori non
è organo d'amministrazione attiva, e che, pertanto, l'inclusione,
nel collegio stesso, d'un componente designato dal Ministro per il
tesoro certamente non incide sull'autonomia delle decisioni delle
unità sanitarie locali né sull'autonomia delle decisioni regionali:
e non può, comunque, esser taciuto che la maggioranza dei componenti
il collegio dei revisori in discussione (due su tre) è sempre
detenuta dai rappresentanti degli enti locali e che l'articolo 13
della legge n. 181 del 1982 prevede, come si è più volte notato,
anche la presenza, nello stesso collegio, di almeno un componente
designato dalla Regione, appunto ai fini del controllo attribuito
alla Regione stessa dal predetto articolo. In questo modo lo Stato ha
legittimamente composto esigenze unitarie con quelle dell'autonomia
degli enti locali.
12. - Dubbi sull'applicabilità dell'art. 119 Cost. anche alla
Regione Trentino-Alto Adige non possono esistere. Non è, infatti,
fondato invocare l'art.116 Cost., allo scopo di sottrarre la Regione
resistente dall'applicabilità del primo comma dell'art. 119 Cost.
Nell'art. 116 Cost. è, infatti, previsto che anche alla Regione
Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo il relativo statuto speciale. Non risulta,
tuttavia, che, in materia di coordinamento finanziario, siano state
emanate nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige norme
derogatorie dell'art. 119 Cost.; né la difesa della Regione indica
in quali delle norme dello Statuto speciale sia stato risolto il
problema del coordinamento dell'autonomia finanziaria della Regione
Trentino-Alto Adige, e degli enti locali operanti nel suo territorio,
con la finanza dello Stato.
Né, infine, rileva il fatto che alle unità sanitarie locali
operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (essendo, nello
stesso territorio, i compiti di vigilanza e tutela sugli enti locali
di competenza delle Giunte Provinciali) non si applichi la norma,
posta dallo stesso art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che
prevede l'integrazione d'un rappresentante del Ministro per il tesoro
nel Comitato Regionale di Controllo, di cui all'art. 55 della legge
10 febbraio 1953. Il controllo "sugli atti" delle unità sanitarie
locali, operato dai relativi comitati regionali, è certamente
diverso dal controllo amministrativo-contabile sulla spesa,
effettuato dai revisori dei conti: non può, pertanto,
dall'esclusione d'un rappresentante del Ministro per il tesoro dal
comitato regionale di controllo sugli atti delle unità sanitarie
locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige
(esclusione determinata dalle particolari disposizioni, in materia di
vigilanza e tutela sugli enti locali, dello Statuto speciale della
predetta Regione) dedursi una non necessaria inclusione d'un
componente designato dal Ministro per il tesoro nel collegio dei
revisori dei conti delle unità sanitarie locali operanti nel
territorio della stessa regione. Potrebbe, invece, osservarsi che, a
fortiori, l'esclusione di un componente designato dal Ministro per il
tesoro dal comitato regionale di controllo renda ancor più
necessaria la presenza d'un componente designato dallo stesso
Ministro nel collegio dei revisori: diversamente, mancherebbe ogni
mediazione, ogni collegamento tra lo Stato, titolare dei poteri di
indirizzo e coordinamento di cui si è sopra discusso, e le unità
sanitarie locali.
13. - In conclusione, il primo comma dell'art. 2 della delibera
legislativa regionale impugnata è costituzionalmente illegittimo,
nella parte in cui non prevede la presenza d'un componente designato
dal Ministro per il tesoro nel collegio dei revisori di cui al
secondo comma dell'art. 15 della legge n. 833 del 1978 (come
modificato dall'art. 13 della legge n. 181 del 1982) perché viola
una norma fondamentale della riforma sanitaria nazionale ed insieme
perché, impedendo che allo Stato giunga diretta, tempestiva
informazione sul flusso della spesa delle unità sanitarie locali,
limita i poteri dello stesso nell'adempimento del suo obbligo di
coordinamento della finanza pubblica. Il predetto primo commma
dell'art. 2 della delibera legislativa impugnata non adempie,
infatti, a due delle condizioni (rispetto delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica e dovere di
armonizzazione della potestà legislativa regionale con i principii
dell'ordinamento giuridico dello Stato) alle quali l'art. 4 dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige subordina la legittimità
della normativa regionale nelle materie di cui allo stesso art. 4
dello Statuto speciale ora citato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2
della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985 (Norme concernenti i
collegi dei revisori delle unità sanitarie locali) nella parte in
cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unità
sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto
Adige d'un componente designato dal Ministro per il tesoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte