Sentenza n. 107/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 47/1985
- art. 34legge 47/1985
- art. 35legge 47/1985
- art. 38legge 47/1985
- art. 44legge 47/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35,
38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, promosso con
ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Trentola nel
procedimento penale a carico di Basco Umberto ed altra, iscritta al
n. 633 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 30 giugno 1988, il Pretore di Trentola
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 31,
34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente a fatti
perpetrati sotto l'impero della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
In precedenza, con ordinanza 30 ottobre 1986, il Pretore aveva
sollevato la stessa questione, rilevando che gli articoli impugnati
non prevedono l'ammissibilità all'oblazione, comportante
autorizzazione in sanatoria ed estinzione del reato, per coloro che
hanno compiuto il reato di lottizzazione abusiva soltanto negoziale:
e ciò in quanto tutte le cennate disposizioni si riferiscono ad
abusi compiuti mediante "costruzioni" od "altre opere" che abbiano
comportato trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
vale a dire "opere di urbanizzazione", per di più ultimate entro il
1° ottobre 1983.
Tutto ciò è confermato anche dalla circostanza che la "tabella",
allegata alla legge, riferisce il computo delle somme da versare in
oblazione esclusivamente ad opere, ad interventi e a modalità di
esecuzione delle opere stesse.
Secondo il Pretore perciò, così disponendo, il legislatore
avrebbe determinato grave disparità di trattamento nei confronti di
chi ha tenuto comportamenti dal significato criminoso di gran lunga
più lieve; di chi, cioè, nessuna trasformazione avrebbe operato sul
territorio in dipendenza di semplice attività negoziale: per tal
modo l'art.3 della Costituzione sarebbe stato violato.
Questa Corte, tuttavia, proprio perché la nuova legge impugnata,
a differenza delle precedenti, descrive in modo analitico i requisiti
oggettivi tipici integranti l'ipotesi di lottizzazione abusiva
negoziale delineata nel primo comma dell'art. 18, riteneva che il
giudice rimettente avrebbe dovuto motivare sul punto, indicando se i
fatti della fattispecie storica, perpetrati sotto la vigenza della
citata precedente legge, corrispondessero o non a quelli contemplati
dalla fattispecie edittale della nuova legge. Conseguentemente
dichiarava la questione inammissibile.
A seguito di ciò, il Pretore riproponeva la questione con
l'ordinanza sopra indicata, puntualmente precisando gli elementi
oggettivi della fattispecie storica, i quali effettivamente
corrispondono a quelli delineati nell'art. 18, comma primo, della
nuova legge, sicché la questione è ora ammissibile e dev'essere
decisa nel merito.
2. - Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale chiedeva che la questione fosse nuovamente dichiarata
inammissibile perché irrilevante in quanto potrebbe essere risolta
sul piano interpetrativo, ricomprendendo nell'ipotesi più grave
anche la minore, ed applicando, quanto alla misura dell'oblazione, i
criteri previsti dalla "tabella", avendosi per costruito il
programmato. In subordine, tuttavia, chiedeva l'Avvocatura Generale
che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto il legislatore
aveva inteso di ammettere alla sanatoria e al condono soltanto
ipotesi di costruzioni od altre opere effettuate, essendo scopo della
legge non il condono ma il recupero urbanistico delle costruzioni
abusive; il che non sarebbe stato possibile per la lottizzazione
meramente negoziale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore, adempiuto a quanto richiedeva la sentenza di
questa Corte 31 marzo 1988 n. 369, e dimostrato, mediante puntuale
raffronto con la fattispecie di cui al primo comma dell'art.18 della
legge impugnata, che i fatti commessi dagli imputati integrano
effettivamente il reato di lottizzazione negoziale abusiva, ripropone
integralmente la questione precedente.
A suo avviso, l'art. 3 della Costituzione è violato dalle
impugnate disposizioni, in quanto queste consentono, mediante
l'oblazione, sanatoria ed estinzione del reato per fatti di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre ne
escludono fatti di significato criminoso molto più lieve, quali
quelli di mera lottizzazione negoziale abusiva, che non hanno
comportato alcuna alterazione al territorio stesso.
2. - La questione è infondata.
La differenziazione a livello penale delle due situazioni, delle
quali una soltanto prevede l'ammissibilità alla richiesta di
sanatoria mediante oblazione, si basa su una disparità di fatto, che
non è determinata dalla legge denunziata, la quale, invece,
razionalmente si connette ai fini perseguiti.
Infatti il legislatore, mosso dall'intento del recupero
urbanistico, doveva tener conto soltanto delle opere già realizzate,
a meno di non espandere ancor più la già grave aggressione al
territorio del Paese.
Occorre precisare (il che al giudice a quo è sfuggito) che il
rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi
in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della
stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli
strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32
lettera b della legge 28 febbraio 1985, numero 47.
Ora, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni
(allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del
territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che
peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi
all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame
limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Pertanto (libero il legislatore - se crederà - di provvedere al
condono anche di siffatte situazioni ai soli fini dell'estinzione del
reato, e perciò indipendentemente dalla sanatoria, stabilendo
criteri autonomi per la commisurazione dell'oblazione) non è
ravvisabile alcuna irrazionalità nelle disposizioni della legge, né
alcuna discriminazione, trattandosi di situazioni diverse alle quali
correttamente sono state date soluzioni diverse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive
modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte