Sentenza n. 107/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo
1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1994
dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Zucchi
Manlio ed altri contro l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 573 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa in data 9 luglio 1994, il Pretore di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 6, della legge n. 67 del 1993 (recte: del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
e socio-assistenziale, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).
Secondo il giudice remittente, la norma impugnata, nello
stabilire, per i cittadini a suo tempo non tenuti all'iscrizione ad
un istituto mutualistico di natura pubblica, l'obbligo di versare,
per gli anni 1984 e 1985, un contributo di malattia commisurato al
reddito imponibile ai fini IRPEF, senza, tra l'altro, limite di
massimale, creerebbe una ingiustificata discriminazione rispetto agli
altri contribuenti. La discriminazione è, altresì, prospettata
rispetto ai versamenti richiesti agli stessi "non mutuati" per gli
anni precedenti e per il successivo 1986, non essendovi stati, per
gli anni 1984 e 1985, oneri particolari a carico dell'assistenza
sanitaria, tali da giustificare il maggior esborso contributivo.
La norma viene, infine, censurata per violazione del criterio di
progressività del sistema tributario.
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è
costituito l'I.N.P.S., il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile. Nella memoria depositata si assume la
legittimità del riferimento fatto dalla disposizione impugnata al
reddito IRPEF e dell'assunzione dell'imponibile fiscale quale base
per la determinazione dell'onere contributivo, senza collegamento con
il costo delle prestazioni a carico dell'assistenza sanitaria e con
le sue variazioni, secondo un criterio seguito anche per i lavoratori
dipendenti e autonomi. Si deduce, altresì, che la norma avrebbe
fatto ricorso al reddito per l'impossibilità di prevedere i
contributi dovuti annualmente, sulla base della variazione degli
oneri sostenuti dall'assistenza sanitaria nel corso dell'anno
precedente. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Milano solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della
legge 18 marzo 1993, n. 67 (recte: del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, contenente disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67),
nella parte in cui dispone che, per gli anni 1984 e 1985, i cittadini
"non mutuati" debbono pagare il contributo per l'assistenza di
malattia previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in misura percentuale rispetto all'entità dell'intero reddito
imponibile a fini IRPEF.
2. - La disposizione è stata emanata dopo che talune pronunzie
del giudice amministrativo e del giudice ordinario avevano dichiarato
l'illegittimità, per violazione del disposto dell'art. 63 della
legge n. 833 del 1978, dei decreti ministeriali che avevano
determinato il contributo dovuto al servizio sanitario nazionale dai
cittadini non mutuati, per gli anni dal 1980 al 1985.
Nel riconfermare, in via legislativa, l'obbligo contributivo nella
misura a suo tempo stabilita con i decreti ministeriali, si dispone,
in particolare, per gli anni 1984 e 1985, che il contributo resti
determinato, tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
pro-capite dell'anno precedente, in un importo pari al 5,50 per cento
del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Secondo il remittente, la norma contrasterebbe con:
l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
discriminazione che un esborso contributivo commisurato, senza limite
di massimale, al reddito dichiarato ed imponibile ai fini IRPEF,
realizzerebbe rispetto agli altri contribuenti e rispetto, altresì,
agli stessi "non mutuati" per i versamenti richiesti relativamente
agli anni precedenti ed al successivo 1986, senza che, a giustificare
il maggiore esborso contributivo degli anni 1984 e 1985, vi siano
stati oneri particolari a carico dell'assistenza sanitaria;
l'art. 53 della Costituzione, non risultando rispettato il
criterio di progressività del sistema tributario.
3. - La questione non è fondata.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione,
la Corte, nelle varie occasioni in cui è stata chiamata ad occuparsi
del tema della contribuzione al servizio sanitario nazionale, non ha
mancato di evidenziare le incoerenze di fondo del relativo quadro
normativo, ed in particolare le disarmonie fra le varie disposizioni
in materia di prelievo contributivo.
La Corte ha indicato, già a suo tempo (v. sentenze nn. 167 del
1986 e 431 del 1987), in una più equilibrata previsione e
distribuzione dei costi, insieme all'effettivo incremento
dell'efficienza, la condizione per realizzare, anche sul versante
delle occorrenti entrate, un sistema univoco nelle sue previsioni e
certo nei suoi contenuti e scopi. Nel contempo, ha ritenuto che le
disposizioni in materia contributiva sottoposte a vaglio di
costituzionalità potessero trovare giustificazione, alla luce del
criterio di gradualità, nella progressiva attuazione del nuovo
sistema, tale da richiedere imponenti e rilevanti trasformazioni per
il raggiungimento dell'obiettivo della tutela della salute (art. 32
della Costituzione). Nel solco di tali precedenti orientamenti, la
conformità o meno a Costituzione della norma denunciata è da
valutare, perciò, in riferimento al contesto temporale in cui essa
va a collocarsi e che, per quanto caratterizzato dall'emergere, già
all'epoca, di taluni dati positivi sul versante della spesa (legge 23
ottobre 1985, n. 595 e successive integrazioni e modifiche),
continuava a contraddistinguersi per la perdurante carenza di un
completo ed organico processo di allineamento, a superamento della
fase transitoria di trapasso dal chiuso sistema mutualistico,
limitato a categorie determinate, all'altro, aperto e generale,
rivolto a tutti i cittadini sulla base di una equa ripartizione degli
oneri.
Il riflesso di tale realtà ordinamentale in evoluzione si coglie,
peraltro, anche nell'ordinanza in epigrafe che, nel prospettare una
disparità di trattamento "rispetto agli altri contribuenti", non
indica puntualmente, né si vede come potrebbe farlo, un vero e
proprio tertium comparationis, con l'effetto, perciò, di
evidenziare, piuttosto, una generale disarticolazione normativa
derivante dalla mancanza, già rilevata nelle precedenti sentenze, di
criteri di omogenea ripartizione degli oneri.
In particolare, per quanto attiene alla lamentata insussistenza,
per gli anni in discussione, di un massimale cui commisurare la
contribuzione, va rilevato che, nel periodo al quale occorre
riferirsi, non si rinvengono nella legislazione tendenze univoche in
ordine a tale aspetto della disciplina, tanto è vero che il
raffronto che si volesse effettuare con altre categorie di soggetti,
parimenti tenute al versamento del contributo di malattia, non è
tale da confortare l'assunto del giudice a quo, come reso palese
dall'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che ha disposto l'abolizione
del massimale stesso per la categoria dei lavoratori autonomi.
4. - Quanto, poi, all'asserito contrasto della norma portata
all'esame della Corte con l'art. 53 della Costituzione, vanno, del
pari, rammentate le varie pronunzie della Corte costituzionale che
non hanno ritenuto di poter ravvisare nel contributo di malattia
caratteristiche tributarie certe, attesa la permanenza di evidenti
connotati di carattere assicurativo. Tenendo conto, peraltro, delle
più recenti tendenze evolutive, sono stati, da ultimo, posti in
risalto (sentenza n. 2 del 1995) elementi di fondo, non privi di
rilievo per una meno dubbia soluzione della questione, e cioè
l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata
attraverso un atto amministrativo di carattere ablatorio, insieme
alla destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di
integrare la finanza pubblica.
Ma, a parte il problema della natura tributaria o meno del
contributo di cui trattasi, è qui sufficiente la considerazione del
ripetuto orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il
quale il principio di progressività di cui all'art. 53 della
Costituzione concerne l'ordinamento tributario nel suo complesso
(sentenze n. 150 del 1985 e n. 263 del 1994), ma non vieta che i
singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale),
convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte