Ordinanza n. 107/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 594Codice penale
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 10Codice penale
- art. 18legge 205/1999
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale e del combinato disposto degli artt.2, terzo comma, del codice
penale e 673 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse il 28 ottobre 1999 e il 20 gennaio 2000 dal tribunale di
Rovereto, in composizione monocratica, iscritte al n. 151 e al n. 524
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16 e n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione avente
ad oggetto la richiesta di revoca parziale di una sentenza penale di
condanna per vari reati, tra i quali quello di oltraggio a pubblico
ufficiale, e conseguente rideterminazione della pena sulla base
dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta
dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo
per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario), il tribunale di Rovereto, in composizione
monocratica, con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 151 del
2000), solleva due questioni di legittimità costituzionale: l'una,
avente ad oggetto l'art. 341 cod. pen., in riferimento agli artt. 1,
secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27,
terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della Costituzione; l'altra,
relativa al combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, cod.
pen. e 673 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione;
che, quanto alla prima questione, il remittente, muovendo
dalla premessa che l'art. 18 della legge n. 205 del 1999 non avrebbe
comportato una vera e propria abolitio criminis ma una semplice
successione nel tempo di leggi penali incriminatrici, poiché tutti i
comportamenti previsti dall'art. 341 cod. pen. devono ormai essere
ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui
all'art. 594 cod. pen., eventualmente aggravata ai sensi
dell'art. 61, numero 10, cod. pen., rileva che se "in tutti i giudizi
di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione
dell'art. 341 cod. pen. dovrà trovare applicazione la più mite
disciplina di cui all'art. 594 cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma
3, cod. pen.", al contrario, nei procedimenti di esecuzione, relativi
a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale
dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 cod. pen.
comporterebbe l'applicazione, in luogo della disciplina di cui
all'art. 2 cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, prosegue il remittente precisando la sua tesi, mentre
gli effetti del sopravvenire di un atto legislativo andrebbero
distinti a seconda che si tratti di abolitio criminis o di mera
successione nel tempo di leggi penali, riconducibili rispettivamente
al secondo e al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., nel caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge l'art. 30
della legge n. 87 del 1953 non consentirebbe distinzione alcuna,
poiché si imporrebbe sempre e comunque l'efficacia retroattiva della
pronuncia di incostituzionalità senza alcun limite di carattere
processuale;
che sarebbe appunto questa la ragione per la quale l'art. 341
cod. pen., anche se abrogato, potrebbe formare oggetto di una
questione dotata del requisito della rilevanza: l'eventuale
accoglimento di tale questione comporterebbe l'applicabilità, non
più dell'art. 2 cod. pen., ma dell'art. 30 della legge n. 87 del
1953 e, quindi, sul piano processuale, dell'art. 673 cod. proc. pen.,
con la conseguente revoca, nel giudizio principale, della sentenza di
condanna;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il remittente dubita, in riferimento ai suindicati parametri, della
legittimità costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a
un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante
del reato di ingiuria; b) in subordine, del tipo e della entità
delle pene stabilite per tale reato, a causa della mancata previsione
della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime
di procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;
che, con la seconda questione, il remittente dubita della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2,
terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di
esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con
effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma
incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo
viene a porre in discussione l'an della sanzione, mediante la
modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il quantum o
la species della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena
pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;
che ad avviso del remittente, la ratio sottesa al limite del
giudicato posto dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. sarebbe
"eminentemente pratica", cioè connessa all'esigenza di evitare un
nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative; si
tratterebbe, quindi, di un fondamento certamente meno "alto" ed
importante rispetto a quello a base della regola della retroattività
della norma favorevole, consistente nel principio di eguaglianza
sotto il profilo della parità sostanziale di trattamento;
che, rileva il giudice a quo il limite del giudicato posto
dal terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sarebbe intrinsecamente
irragionevole sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo
comma dell'art. 2, sia "all'interno dei casi di mero intervento
modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore";
che, prosegue il remittente, la mancanza di ragionevolezza
della disciplina censurata sarebbe evidente almeno nel caso in cui la
modifica legislativa non incidesse solo su aspetti secondari o solo
sui limiti edittali di pena, ma comportasse, come nel caso di specie,
una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di
pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena
obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via
alternativa: in simili casi, infatti, verrebbero in considerazione
anche altri parametri costituzionali, quali l'art. 13 Cost., in
riferimento al bene supremo della libertà personale; l'art. 25,
secondo comma, Cost., in riferimento al principio di offensività, e
l'art. 27, terzo comma, Cost., dal quale sarebbe desumibile il
principio di proporzione tra fatto e pena;
che, rileva ancora il remittente, l'accoglimento della
prospettata questione di costituzionalità consentirebbe di applicare
l'art. 673 cod. proc. pen. tutte le volte in cui la successiva legge
più favorevole escludesse la punibilità del fatto, per qualsiasi
ragione (anche attinente al regime di procedibilità) ovvero
l'applicazione di una pena detentiva;
che, ad avviso del giudice a quo entrambe le questioni
sollevate, indipendenti l'una dall'altra e invocabili "in via
alternativa, non essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza logico
per l'eterogeneità delle premesse e delle norme denunziate",
sarebbero rilevanti;
che, nel corso di altro procedimento di esecuzione avente ad
oggetto la richiesta di revoca di una sentenza pronunciata ex
art. 444 cod. proc. pen. per il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 cod.
pen. disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il
tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con ordinanza in
data 20 gennaio 2000 (r.o. n. 524 del 2000), solleva, sulla base
delle medesime argomentazioni, identiche questioni di legittimità
costituzionale sia dell'art. 341 cod. pen., sia del combinato
disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 cod. proc.
pen;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha concluso, quanto alla prima questione, nel
senso della manifesta inammissibilità per intervenuta abrogazione
della disposizione censurata e, quanto alla seconda questione,
chiedendo che la stessa venga dichiarata non fondata, poiché, a
differenza del principio di irretroattività della legge penale
(art. 25, secondo comma, Cost.), quello di retroattività della norma
più favorevole non è costituzionalizzato e la regola enunciata
dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. rappresenterebbe un ragionevole
contemperamento tra il principio del favor rei e quello di
intangibilità del giudicato.
Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano
identiche questioni di legittimità costituzionale, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che il giudice a quo muovendo dal presupposto che
l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale disposta dall'art. 18
della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario) non avrebbe comportato una vera e propria abolitio
criminis ma avrebbe dato luogo ad una semplice successione nel tempo
di leggi penali incriminatrici, solleva due questioni di legittimità
costituzionale;
che, con la prima questione, il remittente, pur nella
consapevolezza della sua intervenuta abrogazione, sottopone al
giudizio di questa Corte l'art. 341 cod. pen., ritenendo che una
eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale
disposizione comporterebbe l'applicazione, in luogo dell'art. 2,
terzo comma, cod. pen., dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, che non consentirebbe di distinguere l'ipotesi della abolitio
criminis da quella della successione nel tempo di leggi penali, con
la conseguenza che la sentenza di condanna per il reato di oltraggio
potrebbe essere revocata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen;
che, con la seconda questione, il medesimo remittente
denuncia il combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del
codice penale e 673 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento
di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con
effetto meramente modificativo e conseguente abrogazione di una norma
incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo
viene a porre in discussione l'an della sanzione, mediante la
modifica del regime di procedibilità del reato, ovvero il quantum o
la species della pena, prevedendo la nuova disciplina la pena
pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva;
che, a prescindere da ogni valutazione circa la plausibilità
della interpretazione dalla quale muove il remittente in ordine
all'effetto della abrogazione dell'art. 341 cod. pen., nel senso
cioè che questa abbia dato luogo ad una successione nel tempo di
leggi penali, con conseguente applicabilità dell'art. 2, terzo
comma, cod. pen., piuttosto che ad una vera e propria abolitio
criminis, osta allo scrutinio nel merito un preliminare profilo di
inammissibilità;
che, infatti, il remittente, nel sollecitare l'intervento di
questa Corte, ha precisato che le questioni di legittimità
costituzionale rilevanti sarebbero due, "ciascuna delle quali
indipendente dall'altra e invocabile in via alternativa, non essendo
ravvisabile un rapporto di dipendenza logico per l'eterogeneità
delle premesse e delle norme denunziate";
che, in tal modo, il giudice a quo prospetta quesiti plurimi,
di portata affatto differente, ponendo esplicitamente i quesiti
stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un
collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la
delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di
dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili (ordinanze n. 78 del 2000, n. 286 del 1999, n. 449,
n. 384 e n. 146 del 1998).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, e del
combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e
673 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo
comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma,
della Costituzione, e agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Rovereto, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte