Sentenza n. 108/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre
1954 e del decreto del Commissario generale del Governo per il
territorio di Trieste 8 agosto 1956, n. 270, promosso con l'ordinanza
24 agosto 1956, emessa dal Giudice conciliatore di Trieste nel
procedimento civile vertente tra l'Associazione esercenti pubblici
esercizi di Trieste e Cavalli Ida in Brumez, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956, ed iscritta al
n. 322 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 28 aprile 1956 l'Associazione esercenti pubblici esercizi di
Trieste citò la sig.ra Ida Cavalli in Brumez davanti al Giudice
conciliatore di Trieste per ottenere il pagamento di L. 4.800, quali
quote d'associazione scadute per il secondo semestre del 1955 e per il
1956.
All'udienza del 24 agosto 1956 il Giudice conciliatore, nella
assenza della parte attrice, sollevò ex officio la questione di
legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954, non numerato,
col quale si istituì un Commissario generale del Governo per il
territorio di Trieste e del decreto del predetto Commissario 8 agosto
1956, n. 270, col quale fu estesa al territorio di Trieste la legge 18
luglio 1956, n. 761, che aumentò il limite di valore della competenza
dei conciliatori e dei pretori e il limite d'inappellabilità delle
sentenze dei conciliatori.
Questa ordinanza 24 agosto 1956 del Giudice conciliatore di Trieste
fu regolarmente notificata e comunicata e fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 novembre 1956, n. 286.
I profili d'illegittimità costituzionale delineati dall'ordinanza
del Giudice conciliatore di Trieste sono i seguenti.
In primo luogo, secondo l'ordinanza, il territorio di Trieste
sarebbe parte integrante dello Stato italiano e il Commissario generale
del Governo sarebbe un organo non previsto né dalla Costituzione, né
da alcuna altra legge della Repubblica. Perciò il decreto
presidenziale di nomina del Commissario avrebbe violato l'art. 97 della
Costituzione.
In secondo luogo, a giudizio del Conciliatore, il Governo potrebbe
esercitare la potestà legislativa soltanto in virtù di una delega
legislativa, che non fosse astratta e a tempo indeterminato. Poiché
nel D.P.R. 27 ottobre 1954 si legge invece che al Commissario generale
del Governo sono attribuiti "i poteri spettanti al Governo medesimo per
l'amministrazione del territorio, nonché i poteri già esercitati nel
territorio predetto dal cessato Governo militare alleato", il decreto
suddetto - che non è neppure numerato, né controfirmato dal
Guardasigilli - sarebbe incostituzionale in quanto attributivo di
potestà legislativa fuor i casi e dei limiti degli artt. 70 e 76 della
Costituzione.
In terzo luogo, anche ammesso in ipotesi che il territorio di
Trieste fosse ancora distaccato dal territorio nazionale, il Memorandum
d'intesa, parafato a Londra il 5 ottobre 1954, non potrebbe essere né
un valido titolo internazionale, perché mai ratificato dal Parlamento,
né un valido titolo interno, perché mai pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e nei fogli analoghi che si pubblicavano e che si pubblicano
a Trieste. Perciò l'ordinanza commissariale, in quanto considerata
esercizio dei poteri riconosciuti al Governo italiano dal Memorandum
d'intesa, avrebbe violato l'art. 60 della Costituzione.
I suddetti profili d'illegittimità costituzionale sembrarono
rilevanti al Conciliatore di Trieste perché, a suo avviso, la fonte
dalla quale egli avrebbe dovuto trarre norma per l'esercizio delle
proprie funzioni giurisdizionali sarebbe stata proprio il decreto
commissariale, 8 agosto 1956, n. 270, della cui legittimità
costituzionale dubitava e che, secondo lui, aveva forza di legge.
Perciò il Conciliatore di Trieste, sollevata la questione di
legittimità costituzionale, trasmise gli atti del giudizio a questa
Corte.
Il 18 settembre 1956 intervenne nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, che, difeso dall'Avvocatura dello Stato,
contestò l'ammissibilità del ricorso e le affermazioni
dell'ordinanza, sia in relazione alla natura giuridica dei poteri del
Commissario generale del Governo, sia sul carattere degli atti emanati
da quell'organo.
In via pregiudiziale il Presidente del Consiglio dei Ministri negò
che la questione di costituzionalità, sollevata dal Conciliatore di
Trieste, fosse indispensabile ai fini della decisione del giudice di
merito. Difatti se la legislazione italiana fosse da ritenersi in
vigore nel territorio di Trieste, sarebbe irrilevante accertare la
costituzionalità o meno del decreto commissariale 8 agosto 1956, n.
270, che estese a Trieste la legge 18 luglio 1956, n. 761, perché
questa avrebbe vigore di per sé, per il solo fatto della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Se invece, per ipotesi,
l'ordinamento giuridico italiano non fosse esteso al territorio
triestino, sarebbe assurdo invocare le norme della Costituzione
italiana e fare ricorso alla Corte costituzionale per accertare
l'illegittimità del citato decreto commissariale.
In merito poi il Presidente del Consiglio dei Ministri eccepì che
il D.P.R. 27 ottobre 1954 sarebbe un atto amministrativo, sottratto a
qualunque controllo di legittimità costituzionale da parte di questa
Corte e che del pari atti amministrativi sarebbero i decreti del
Commissario generale del Governo, come tali sottoposti alla normale
competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, se
illegittimi.
L'Associazione esercenti pubblici esercizi e la sig.ra Cavalli
Brumez non hanno presentato deduzioni e non sono comparse davanti a
questa Corte.
La difesa del Presidente del Consiglio ha concluso all'udienza di
discussione del 22 maggio 1957 perché sia dichiarato inammissibile il
giudizio di legittimità costituzionale sopra indicato. Considerato in diritto :
Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione
sulla legittimità costituzionale d'una legge o d'un atto avente forza
di legge può essere sollevata, anche d'ufficio, dalla autorità
giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, se questo non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale stessa.
La Corte ha avuto più volte occasione di dichiarare che il
giudizio di merito sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale è insindacabile, ma ciò non esclude che dall'ordinanza
debbano risultare i motivi del convincimento positivo del giudice circa
la rilevanza e la pregiudizialità della questione di legittimità
costituzionale rispetto al giudizio sulla controversia principale.
Altrimenti mancherebbero i requisiti essenziali per il processo sulla
legittimità costituzionale della legge, che sono invece necessari
secondo il sistema adottato dalla nostra Costituzione.
Ora, nella fattispecie in esame, appaiono ben chiari gli atti che
il Giudice conciliatore di Trieste ritiene abbiano forza di legge e
che, a suo avviso, sarebbero viziati da illegittimità costituzionale.
Del pari con molta precisione sono indicate le disposizioni della
Costituzione che si ritengono violate.
Ma i motivi del convincimento del giudice circa le gravi questioni
costituzionali sollevate incidentalmente sembrano portare invece alla
conclusione che queste, importantissime obiettivamente, siano del tutto
irrilevanti ai fini della decisione di merito.
Difatti si legge nell'ordinanza essere pacifico che i cittadini di
Trieste non hanno mai perduto ed anzi hanno conservato integro lo stato
di cittadini italiani; che trattandosi di territorio facente parte
della Repubblica italiana quivi hanno vigore le norme costituzionali e
le guarentigie dei civici diritti affidati alla suprema tutela della
Corte costituzionale e che a Trieste possono ritenersi valide soltanto
le leggi italiane deliberate e promulgate nelle forme costituzionali.
Perciò, nel caso attuale, se il D.P.R. 27 ottobre 1954 e il
decreto commissariale 8 agosto 1956, n. 270, sono costituzionalmente
legittimi, la legge in base alla quale il Conciliatore deve determinare
la propria competenza è la legge 18 luglio 1956, n. 761, estesa
appunto a Trieste dal decreto commissariale. Se invece tanto il decreto
presidenziale, quanto il decreto commissariale si considerano
costituzionalmente illegittimi, la legge da applicarsi è ugualmente la
legge 18 luglio 1956, n. 761, perché, secondo il Conciliatore, a
Trieste sono in vigore le leggi della Repubblica italiana.
Proprio lo stesso Conciliatore, che probabilmente fu attratto
dall'importanza intrinseca che hanno le questioni di costituzionalità
da lui sollevate piuttosto che dalla loro rilevanza per la propria
decisione sulla domanda di condanna a pagamento di lire 4.800, avanzata
dall'Associazione esercenti pubblici esercizi di Trieste neppure
comparsa all'udienza, ha messo in luce che la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale è soltanto apparente. Difatti
l'ordinanza osserva testualmente che "pure essendo il decreto
commissariale, in sostanza, soltanto estensivo di una analoga legge
vigente nella Repubblica italiana (legge 18 luglio 1956, n. 761), è
questo decreto commissariale la fonte del diritto dal quale il
Conciliatore avrebbe dovuto trarre norma per la propria potestà
giurisdizionale".
Sembra perciò che sotto questo profilo del tutto formale il
Conciliatore non abbia addotto nessun motivo che possa giustificare la
rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale.
Nessun altro profilo della motivazione del Conciliatore consente
un'interpretazione positiva. A proposito della validità delle leggi
italiane nel territorio di Trieste, una delle molte considerazioni
esposte nell'ordinanza del Giudice conciliatore sembra alludere anche
alla necessità che in queste leggi vi sia l'indicazione che esse
devono trovare applicazione nei sei comuni triestini. Ma a parte che
mal si comprende se trattisi d'un particolare requisito costituzionale,
affermato come necessario dal Giudice conciliatore di Trieste o
piuttosto d'un esempio tratto dalla legge elettorale politica (art. 4
della legge 16 maggio 1956, n. 493) a conferma del vigore delle leggi
italiane nel territorio di Trieste, quest'incerto rilievo è rimasto
del tutto isolato e marginale, senza che l'ordinanza ne abbia tratto
conclusione alcuna ai fini della rilevanza di tale profilo sulla
questione di legittimità costituzionale.
È perciò da ritenersi, in definitiva, che "l'imprescindibile
necessità di una decisione sulla questione di costituzionalità del
D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto commissariale 8 agosto 1956, n.
270" pronunciata dal Giudice conciliatore di Trieste, sia una
affermazione contraddittoria smentita dai motivi del convincimento del
giudice stesso che invece concordano sostanzialmente nel ritenere che
nessuna influenza possono avere le questioni di legittimità
costituzionale sul giudizio principale, quale che sia la loro
soluzione. Vengono in tal modo a mancare i requisiti essenziali per il
giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione, proposta dal Giudice
conciliatore di Trieste con l'ordinanza del 24 agosto 1956, sulla
legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto
del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 8
agosto 1956, n. 270.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte