Sentenza n. 108/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293 del Codice
penale militare di pace, modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20
agosto 1947, n. 1103, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre
1962 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale
di Padova nel procedimento penale a carico di De Rocco Franco, iscritta
al n. 180 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di De Rocco Franco;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Sandro Diambrini Palazzi, per De Rocco Franco, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di De Rocco Franco il
Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova,
con ordinanza del 21 settembre 1962, sollevava di ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 293 del Codice penale militare di
pace, modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione.
La norma impugnata dispone che qualora nel corso di un procedimento
penale occorra tutelare un segreto militare o politico, il giudice
istruttore o il presidente possono escludere, con provvedimento non
soggetto ad impugnazione, il difensore o il consulente tecnico non
militari.
Tale norma, secondo il Giudice istruttore del Tribunale militare di
Padova, violerebbe in primo luogo il diritto alla difesa tutelato
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto priverebbe
l'imputato militare di un difensore liberamente scelto e fornito della
necessaria competenza tecnica. La esclusione del difensore non militare
si risolverebbe, infatti, nell'assegnazione all'imputato di un
difensore scelto fra gli ufficiali di grado inferiore, sprovvisto della
necessaria preparazione giuridica e in posizione di dipendenza
gerarchica rispetto ai giudici.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione, in quanto creerebbe una situazione di
disparità fra gli imputati militari e gli altri nel caso di
procedimenti penali nel corso dei quali occorresse tutelare un segreto
politico o militare. L'art. 423 del Codice di procedura penale comune
si limita, infatti, a prescrivere che si proceda a porte chiuse nel
caso in cui la pubblicità del dibattimento può nuocere alla sicurezza
dello Stato, e di conseguenza anche nel caso in cui sia in questione un
segreto politico o militare. La norma impugnata, adottando invece per
tali casi la più rigorosa misura della esclusione del difensore e del
consulente tecnico non militari, determinerebbe, ad avviso del Giudice
istruttore, una posizione di sfavore per gli imputati militari rispetto
agli altri cittadini.
L'ordinanza, regolarmente notificata all'imputato, al Procuratore
militare presso il Tribunale militare di Padova, e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Si sono costituiti in giudizio l'imputato De Rocco, rappresentato e
difeso dall'avv. Sandro Diambrini Palazzi, con memoria di costituzione
e deduzioni depositate il 12 dicembre 1962 e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 28 ottobre 1962.
La difesa dell'imputato, riportandosi alle argomentazioni con
tenute nella ordinanza di rinvio ha concluso per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
L'Avvocatura dello Stato, nel concludere nel senso della
infondatezza della questione, esclude in primo luogo che possa
ravvisarsi un contrasto fra l'art. 3 della Costituzione e la norma
impugnata. Le misure di maggior rigore previste da quest'ultima per la
tutela del segreto politico o militare sarebbero, infatti, senz'altro
compatibili con il principio della eguaglianza in quanto la
disposizione obbedirebbe a criteri di razionalità, risponderebbe alle
particolari esigenze connesse al servizio militare, e riguarderebbe non
singoli cittadini, ma una intera categoria di essi, cioè quella dei
militari.
Per quanto attiene alla denunciata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che né la
scelta obbligata del difensore fra gli ufficiali in servizio, né il
difetto di preparazione giuridica del difensore militare e la sua
posizione di dipendenza gerarchica rispetto al giudice
rappresenterebbero ragioni di pregiudizio del diritto alla difesa
tutelato dalla suddetta norma costituzionale.
Il difetto di preparazione giuridica nel difensore militare non
costituirebbe quindi, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, un motivo
di pregiudizio per il diritto alla difesa; che anzi l'esercizio di
questo diritto sarebbe nei giudizi a carico di militari, ancor più
garantito dalla maggiore preparazione tecnico-militare di cui è
provvista quella categoria di difensori, preparazione che, analogamente
a quanto avviene per la partecipazione ai Tribunali militari di persone
non esperte di diritto, meglio risponderebbe alle esigenze peculiari di
tali giudizi.
Infine, nemmeno la subordinazione gerarchica del difensore militare
rispetto ai giudici dovrebbe rappresentare, secondo l'Avvocatura dello
Stato, un ostacolo alla retta esplicazione del compito difensivo. Considerato in diritto :
L'art. 293 del Codice penale militare di pace, che attribuisce al
giudice istruttore o al presidente, quando occorra tutelare il segreto
politico o militare, la potestà di escludere, con provvedimento
insindacabile, il difensore o il consulente tecnico non militare, non
lede il diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Nella interpretazione di tale norma questa Corte si è
costantemente orientata nel senso che essenziale finalità di essa sia
quella di garentire al cittadino la possibilità di tutelare in
giudizio le proprie ragioni, con le forme e i mezzi che assicurano la
istituzione e lo svolgimento del contraddittorio. Non è dubbio che
l'assistenza del difensore e la sua particolare competenza tecnica
costituiscano il normale presidio del diritto alla difesa; ma si deve
ammettere del pari che un tale presidio non può attuarsi, come
necessità assoluta e inderogabile, allo stesso modo in tutti gli stadi
del procedimento e nelle varie forme di esso. Nelle precedenti sentenze
sullo stesso oggetto, infatti, questa Corte, posto in via generale il
principio della assistenza tecnica e professionale, ha ritenuto: che le
modalità del diritto di difesa sono regolate secondo le speciali
caratteristiche dei singoli procedimenti; che il diritto di difesa non
si identifica sempre con la necessità dell'assistenza del difensore,
onde il carattere non obbligatorio di tale assistenza in talune
speciali forme di esso; che infine, dal punto di vista della competenza
tecnica, non costituiscono lesione del diritto alla difesa le
disposizioni che ammettono al patrocinio davanti al pretore e agli
uffici di conciliazione anche individui non forniti propriamente della
competenza tecnica normalmente richiesta per i difensori (sentenze n.
46 del 1957, n. 29 del 1962, n. 58 del 1963).
Posta nel quadro di questa interpretazione, la norma impugnata non
può dirsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Nei giudizi
regolati dal Codice penale militare di pace, se viene esercitata la
facoltà preveduta dall'art. 293 dei quel Codice, la difesa deve
ritenersi assicurata anche se affidata soltanto a difensori militari.
Allo stesso modo come il nostro ordinamento prevede che ad elementi non
tecnici possa, in taluni procedimenti, essere affidata addirittura la
funzione suprema del giudicare, così non può ritenersi aberrante che,
in circostanze del tutto particolari, ad elementi non tecnici sia
affidata la funzione della difesa: e ciò non senza considerare che al
difensore militare è assicurata, attraverso la preparazione che lo
conduce al grado di ufficiale, anche una adeguata conoscenza dei
principi delle leggi penali militari, e che, inoltre, esso si trova
particolarmente provveduto di quelle esperienze della vita e dei
rapporti militari, che costituiscono non trascurabile ausilio alla
interpretazione delle leggi militari e allo svolgimento della difesa.
D'altra parte non si può accedere al criterio, espresso
nell'ordinanza, che l'efficacia dell'assistenza da parte dei difensori
militari venga sminuita dai rapporti di dipendenza gerarchica in cui
essi si trovano di fronte ai giudici, dovendosi da un lato ritenere che
tali rapporti non siano tali da influenzare la coscienza del difensore,
e dall'altro escludere che i giudici militari siano disposti in senso
difforme alle direttive di una giusta difesa dei diritti dell'imputato.
Né, infine, vale il richiamare, come per denunciare una pretesa
disparità di trattamento , la disposizione dell'art. 423 del Cod.
proc. penale, relativa alla potestà del presidente o del pretore, nei
giudizi ordinari, di disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso
abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità possa nuocere alla
sicurezza dello Stato. È da tener presente che ogni giudizio è
regolato in relazione alla sua propria e particolare natura e con
ragionevole considerazione della diversità delle situazioni che vi si
riferiscono, per cui la misura prevista dall'art. 293 del Codice penale
militare, mentre è conforme alla natura del giudizio militare, non è
configurabile nei giudizi ordinari, per i quali la legge, nell'ambito
delle ragionevoli possibilità, ha previsto la misura del dibattimento
a porte chiuse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 293 del Codice penale militare di pace, modificato dall'art.
2 del D.L.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, sollevata dal Giudice
istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova con
ordinanza del 21 settembre 1962, in riferimento agli articoli 24,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte