Sentenza n. 108/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 75/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1964 dal Tribunale
di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Bardi Virbio e
Maranesi Domenico, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27
giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Bardi Virbio e Maranesi
Domenico, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 6 aprile
1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra
l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente
la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso,
si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio
di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spiega
l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé
un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né
presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue
che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico
scandalo nel proprio domicilio. In tal modo, si definirebbe una
categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da
essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi,
e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per
una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata. Poiché
l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità
sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre
secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività
lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali
giuridicamente protetti.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito
dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3,
n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra
l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente
la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso,
si danno alla prostituzione".
La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case
di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo
divieto contro ogni possibilità di simulazione. La norma impugnata,
infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico
nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il
proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio
della prostituzione nel locale stesso. Essa non limita alcun diritto di
chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di
qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia
adibito ad attività ben diverse da quelle per le quali è stata
autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo
si eserciti la prostituzione.
Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale,
sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche -
per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre
apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei
singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono,
indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per
fini non consentiti dalla legge.
Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini
ravvisata dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione
della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di
Ascoli Piceno con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte