Sentenza n. 108/1968
Altra decisione · depositata il 19/07/1968 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 15 dicembre 1967, depositato in cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 33 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia
Giulia sulla competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica
per scuole materne.
Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso per
regolamento di competenza depositato il 19 dicembre 1967, ha impugnato
la circolare n. 14700/16/67 emessa dall'Assessore ai lavori pubblici
della Regione Friuli- Venezia Giulia l'11 settembre 1967.
La circolare rivendica alla Regione la competenza a provvedere in
materia di edilizia scolastica per scuole materne in quanto esse non
costituiscono "allo stato della legislazione, un servizio statale";
perciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, violerebbe gli artt. 6, n.
1, 5, n. 15, e 8 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia, oltreché l'art.
26, lett. a, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e la legge 28 luglio
1967, n. 641, che riserva allo Stato ogni competenza in fatto di
scuole, d'ogni ordine e grado, e di edilizia scolastica.
Nel ricorso e nella memoria depositata il 6 giugno 1968, si ricorda
che la legge 1967 n. 641 disciplina l'edilizia scolastica come materia
a sé stante: questa legge, al pari di quella del 18 marzo 1968, n.
444, sull'ordinamento della scuola materna, contiene una programmazione
di settore che assicura uniformità normativa in tutto il territorio
nazionale, perciò, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n.
116 del 1967 e altre), fuoriesce dalla competenza regionale.
Inoltre l'art. 6, n. 1, dello Statuto, in materia di scuole
materne, consente alla Regione soltanto l'emanazione di norme
integrative e d'attuazione delle leggi nazionali; né v'è norma
statutaria che le attribuisca competenza amministrativa relativamente
alla pubblica istruzione; infine, secondo la legge 1965 n. 1116, gli
edifici delle scuole materne a carico dello Stato sono "statali",
cosicché non rientrerebbero nel numero delle opere pubbliche di
interesse locale e regionale su cui lo Statuto attribuisce la potestà
legislativa e amministrativa alla Regione (art. 26, lett. e, delle
norme d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116): motivi tutti per
cui la difesa dello Stato chiede l'annullamento della circolare
impugnata.
Nel presente giudizio la Regione non si è costituita. Considerato in diritto :
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella circolare impugnata,
afferma la propria competenza in materia di edilizia delle scuole
materne poiché "tale tipo di istruzione non costituisce, allo stato
della legislazione, un servizio statale". Lo Stato, invece, nel
ricorso, rivendica a sé la competenza.
Il ricorso è fondato.
La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre
l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello
Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita
limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9,
dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di
leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed
è uniforme nell'intero territorio nazionale; né può esservi dubbio
che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di
competenza statale. Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne,
consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di
interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla
competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto e 26, lett. e,
D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa
alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967,
n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte