Sentenza n. 108/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal
tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Torre Vanna,
iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Torre Vanna, imputata
del delitto di cui all'art. 415 del codice penale, il tribunale di
Lucca, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della norma in questione, ove prevede e
punisce il fatto dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Dopo aver premesso che l'art. 415, nella parte denunziata, fa
riferimento ad ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i
principi propri delle dottrine che affermano la necessità del
contrasto e della lotta fra portatori di interessi contrapposti, il
tribunale ha ritenuto tali forme di manifestazione di pensiero
costituzionalmente legittime perché costituiscono l'esercizio del
diritto previsto dall'art. 21 Cost., né importano necessariamente
l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Lucca solleva questione di
costituzionalità dell'art. 415 del codice penale, in quanto, secondo
il giudice a quo, la norma impugnata "prevede e punisce il fatto
dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, per tale intendendosi
ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i principi
propri delle dottrine che affermano la necessità del contrasto e della
lotta fra portatori di interessi contrapposti", ed in quanto "tali
forme di manifestazione del pensiero devono ritenersi
costituzionalmente legittime perché costituiscono l'esercizio del
diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione, né importano
necessariamente l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine
pubblico".
2. - Con la sentenza n. 142 del 1973 la Corte ha respinto
l'eccezione di illegittimità dell'art. 415 del codice penale
prospettata sotto il profilo di un'incongruenza della misura della pena
ivi prevista rispetto a quelle di cui agli artt. 266, 270, 272 e 305
del codice penale. In tale pronunzia, la Corte ha considerato la
disposizione nel suo complesso, mentre nel presente giudizio l'esame di
costituzionalità è circoscritto alla parte concernente chiunque
istiga "all'odio fra le classi sociali", disposizione che il
legislatore ha nettamente separato con la disgiunzione ovvero dalla
precedente e che pertanto non può comprendere casi di "istigazione
alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico".
Devesi parimenti escludere che nella dizione istigazione "all'odio
fra le classi sociali" possano comprendersi i casi di propaganda e
apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma
dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione
violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la
soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento
degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la
propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico
della società, comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del
1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Né nella medesima
dizione può comprendersi l'istigazione a commettere reati, fattispecie
questa prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in
relazione al quale la relativa questione di legittimità è stata
dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.
3. - È indubbio che la norma nella sua formulazione attuale, in
quanto non indica come oggetto dell'istigazione un fatto criminoso
specifico o un'attività diretta contro l'ordine pubblico o verso la
disobbedienza alle leggi, ma l'ingenerare un sentimento senza nel
contempo richiedere che le modalità con le quali ciò si attui siano
tali da costituire pericolo all'ordine pubblico e alla pubblica
tranquillità, non esclude che essa possa colpire la semplice
manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una
dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un
contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e
sociali.
Ciò si desume anche dal confronto dell'articolo in esame con la
dizione usata dall'art. 247 del cessato codice penale del 1888
("Chiunque, pubblicamente, fa apologia di un fatto che la legge prevede
come delitto e incita alla disobbedienza alla legge, ovvero incita
all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica
tranquillità").
La soppressione dell'inciso "in modo pericoloso per la pubblica
tranquillità" e comunque la non riproduzione di esso nell'articolo
impugnato del vigente codice del 1930 ha certamente esteso, rispetto al
codice penale del 1888, la portata della norma, in guisa da non
escludere che essa possa colpire anche la semplice attività diretta a
manifestare e ad inculcare in altri una ideologia politica o filosofica
basata sulla lotta e il contrasto fra le classi sociali.
Va rilevato che con l'entrata in vigore della Costituzione è stato
immediatamente avvertito il contrasto dell'art. 415 con i nuovi
principi costituzionali, tanto che un'autorevole dottrina ebbe a
sostenere che dovrebbe intendersi tacitamente abrogata la seconda
fattispecie dell'art. 415 del codice penale.
4. - L'esame della legittimità costituzionale della normativa
rispetto alla seconda fattispecie contemplata nell'art. 415 del codice
penale va condotta in base ai criteri indicati dalla Corte nella sua
sentenza n. 87 del 1966.
Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le
classi sociali sono dottrine che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo
della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e
filosofiche dell'individuo appartengono al mondo del pensiero e
dell'ideologia. L'attività di esternazione e di diffusione di queste
dottrine, che non susciti di per sé violente reazioni contro l'ordine
pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica
tranquillità, non ha finalità contrastanti con interessi primari
costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o
limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 della
Costituzione.
Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza,
appare in contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto non
precisa le modalità con cui deve attuarsi l'istigazione ivi prevista
perché questa possa considerarsi diversa dalla manifestazione e
diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine politiche,
sociali, filosofiche od economiche, e quindi, penalmente perseguibile
senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21.
5. - Devesi pertanto dichiarare in riferimento all'art. 21 della
Costituzione l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice
penale nella parte in cui punisce chiunque pubblicamente istiga
all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non
specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso
per la pubblica tranquillità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione
contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione
all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che
tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica
tranquillità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte