Sentenza n. 108/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Campania il 5 giugno 1974 e riapprovata
il 12 novembre 1974, recante "Inquadramento del personale del CIAPI di
San Nicola La Strada nel ruolo del personale della Giunta regionale
della Campania", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 30 novembre 1974, depositato in cancelleria il
9 dicembre successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe
Abbamonte, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 30 novembre 1974 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare l'illegittimità
costituzionale della legge, approvata il 5 giugno 1974 e riapprovata il
12 novembre dello stesso anno dal Consiglio regionale della Campania,
recante "Inquadramento del personale del CIAPI di San Nicola La Strada
nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania", per
contrasto con gli artt. 117, 97 e 81 della Costituzione e con l'art. 68
dello Statuto della Regione Campania.
Ha premesso in punto di fatto che prima dell'attuazione
dell'ordinamento delle Regioni a statuto ordinario, l'istruzione
professionale era curata da Enti pubblici, quali l'INAPLI, l'ENALC e
l'INIASA, e da organismi di natura privata che svolgevano la loro
attività a carattere settoriale, ricevendo contributi dallo Stato e
dalle Regioni. Rientrava tra codesti organismi il CIAPI di San Nicola
La Strada, associazione di diritto privato costituita il 4 maggio 1964
tra la Cassa per il Mezzogiorno, la Confindustria, l'Unione industriali
di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio di Caserta, la
Face Standard e l'Olivetti, ed alla quale potevano partecipare imprese
ed enti che si fossero impegnati a contribuire finanziariamente nella
gestione per almeno tre anni.
I detti Enti pubblici sono stati sciolti, ed il relativo personale
trasferito alle Regioni a statuto ordinario, a seguito del
trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione
artigiana e professionale, di cui al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.
In attuazione dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per
cui gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno,
relativi alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione, debbono essere realizzati dalle Regioni, il CIPE,
con deliberazione del 12 dicembre 1972, ha stabilito di trasferire,
entro il 31 dello stesso mese, i CIAPI alle Regioni meridionali, che
sarebbero subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni
amministrative da questa esercitate, nonché nella proprietà dei beni
mobili ed immobili dei Centri stessi.
La legge n. 853 del 1971 e la deliberazione del CIPE, infine, non
hanno previsto affatto che i predetti Centri interaziendali di
addestramento professionale nell'industria dovessero essere assorbiti
dalle Regioni e che il relativo personale dovesse essere inquadrato nei
ruoli regionali.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto che la
legge impugnata ha violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione
sotto il duplice profilo della incompetenza della Regione "a provvedere
per l'assorbimento del Centro nella sua struttura organizzatoria" e "a
disporre l'inquadramento del personale del Centro nei ruoli regionali".
Rilevato che l'art. 1 di detta legge non parla direttamente di
trasferimento del Centro alla Regione, ma fa richiamo ad una precedente
delibera di Giunta, del 24 gennaio 1973, n. 240, che tale trasferimento
avrebbe disposto in conformità della indicata delibera del CIPE, e che
quest'ultima delibera ha un significato tutt'affatto diverso da quello
che la Regione intende, perché vuole solo che le Regioni a statuto
ordinario si sostituiscano alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le
funzioni fino allora da questa espletate relativamente ai Centri,
funzioni di natura meramente privatistica o di natura pubblicistica, il
ricorrente ha osservato che la delibera di Giunta è indifferente ai
fini del decidere se ha inteso solo significare un trasferimento di
funzioni dalla Cassa alla Regione nei confronti del Centro, ed è
invece assorbita e fatta propria dalla legge se per attuare un
(illegittimo) trasferimento del Centro e del relativo personale alla
Regione, si è dovuta appoggiare ad una norma di rango legislativo.
La Regione Campania, con la legge impugnata, come si è già detto,
assorbendo Enti pubblici operanti nel settore, ha esorbitato dal limite
della materia istruzione artigiana e professionale: ha, infatti,
assorbito associazioni private che sono disciplinate dal codice civile
e dall'atto costitutivo e relativamente alle quali lo Stato non ha
trasferito o delegato alcuna delle sue funzioni.
È andata, inoltre, al di là del limite posto dall'art. 65 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, in correlazione con l'VIII disposizione
transitoria della Costituzione, e cioè contro il divieto fatto alle
Regioni di assumere personale di provenienza diversa da quella dello
Stato e degli Enti locali: e nella specie si tratta di primo impianto
organico del personale della Regione tanto è che per l'immissione dei
dipendenti del Centro si modifica appositamente la tabella organica del
personale regionale all. B alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11. E
nel contempo la Regione Campania non ha rispettato l'art. 68, comma
primo, dello Statuto regionale che implicitamente esclude la
possibilità di inquadramento, nei ruoli della Regione, di personale di
enti o associazioni private.
La Regione stessa, d'altra parte, non ha osservato il precetto
posto dall'art. 97, ultimo comma, della Costituzione e riconfermato
dall'art. 68, terzo comma, dello Statuto regionale, dell'accesso ai
pubblici impieghi mediante concorso; e la specie non si presta a
rientrare tra i casi stabiliti dalla legge, per cui è possibile la
deroga al detto precetto.
La legge impugnata, infine, secondo il ricorrente ha violato l'art.
81, ultimo comma, della Costituzione, perché con l'art. 5 non dà
copertura per la somma di lire 180 milioni relativa al personale
inquadrato nei ruoli regionali e dispone solo che la spesa graverà sul
cap. 19, tit. I, rubrica 3, categoria II. Il fatto che tale voce del
bilancio preventivo possa essere capiente per assorbire anche il
maggiore onere di lire 180 milioni non fa venir meno la sostanziale
elusione del precetto posto dalla norma costituzionale, dato che la
legge di bilancio non è idonea ex se a creare situazioni di entrata o
di spesa, senza il supporto di leggi sostanziali sottostanti.
2. - La Regione Campania, costituitasi a mezzo dell'avv. prof.
Giuseppe Abbamonte, ha chiesto il rigetto del ricorso con le
conseguenze di legge.
Contro la tesi che in relazione ai CIAPI siano passate alle Regioni
solo le funzioni già spettanti alla Cassa per il Mezzogiorno, ha
osservato che rispetto a dette funzioni nonché a quelle dei CIAPI le
Regioni sono subentrate in forza dell'art. 117 della Costituzione per
competenza propria, e circa l'esercizio dei poteri relativi è escluso
che le Regioni possano delegarli alle associazioni di diritto privato.
E che si è avuto, in sostanza, un fatto di successione regolato da
apposite norme.
I Centri non sono rimasti quali erano durante la gestione della
Cassa conservando come tali le funzioni in precedenza esercitate nella
materia dell'istruzione artigiana e professionale, a seguito della
detta attribuzione di competenza propria alle Regioni, della
sostituzione per legge di queste alla Cassa nelle funzioni che questa
svolgeva nei Centri interaziendali e della attribuzione alle Regioni
per espressa delibera del CIPE della proprietà dei beni mobili ed
immobili dei Centri, che di detti beni si servivano quali strumenti
operativi (con il conseguente venir meno dell'elemento patrimoniale).
D'altra parte non è pensabile che l'art. 4 della legge n. 853 del 1971
abbia espresso l'intento di conservare ai centri come tali le
precedenti funzioni perché in tal caso sarebbe stato in contrasto con
la competenza attribuita alle Regioni e quindi costituzionalmente
illegittimo.
Non può in secondo luogo - ha osservato ancora la Regione -
sostenersi per i CIAPI, in quanto associazioni di diritto privato,
l'impossibilità che siano assorbiti nella o dalla Regione. In
dipendenza dell'attribuzione alle Regioni della proprietà dei beni
mobili ed immobili dei Centri e quindi del venir meno dell'elemento
patrimoniale, i detti Centri si sarebbero trovati nell'impossibilità
di funzionare e di essi potrebbe essere dichiarata la estinzione per
sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo, da parte delle
Regioni a cui a norma dell'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10,
sono passati i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti che operano
nella materia dell'istruzione artigiana e professionale. Non
rileverebbe comunque il limite del diritto privato perché il CIAPI di
cui si tratta è stato costituito da soci in stragrande maggioranza,
per numero, e, nella quasi totalità, per conferimenti, enti pubblici;
e, essendosi avuta una successione tra enti pubblici, per accertare se
vi sia da parte della Regione lesione della sfera dell'autonomia
privata, rileverebbero solo il contenuto dei rapporti e l'imputazione
effettiva degli interessi.
Per quanto concerne il trasferimento del personale, premesso che il
secondo comma dell'art. 65 della legge n. 62 del 1953 va interpretato
in connessione con il primo comma e che quindi solo in sede di prima
costituzione degli uffici regionali le Regioni debbono provvedere
esclusivamente con personale comandato proveniente dagli uffici dello
Stato e degli enti locali, la Regione ha osservato che nella specie non
si tratta di prima costituzione di uffici regionali: sono tutte le
strutture del CIAPI che passano alla Regione, perché siano svolti gli
stessi interventi della Cassa e con gli stessi mezzi finanziari e non
si costituiscono nuovi uffici. Per ciò l'art. 65 che in via principale
può essere ritenuto costituzionalmente illegittimo, in subordine
sarebbe inapplicabile perché le fattispecie sono diverse. E poi come
sarebbe possibile negare nella specie la situazione di necessità di
cui parla l'VIII disposizione transitoria, ultimo comma, ultima parte?
In ordine, infine, alla asserita violazione degli artt. 97, ultimo
comma, della Costituzione, e dell'art. 68 dello Statuto regionale, la
Regione ha dedotto che c'è da controllare nella specie la legittimità
costituzionale di una legge che proprio dispone diversamente ed ancora
che le richiamate norme sarebbero inapplicabili perché non c'è da
regolare l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni ma la
successione di un ente nelle funzioni e nell'organizzazione di altro
ente e a quest'ultimo riguardo la Regione vanterebbe due titoli
costituzionali.
3. - All'udienza del 20 marzo 1975 il sostituto avvocato generale
dello Stato Savarese e l'avv. Abbamonte hanno svolto le ragioni a
sostegno delle richieste rispettivamente avanzate dal Presidente del
Consiglio dei ministri e dalla Regione Campania. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata
costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 117, 97 e 81
della Costituzione e con l'art. 68 dello Statuto della Regione
Campania, la legge approvata il 5 giugno 1974 e riapprovata il 12
novembre dello stesso anno dal Consiglio regionale della Campania,
recante: "Inquadramento del personale del CIAPI di San Nicola La Strada
nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania".
2. - Si assume, anzitutto, da parte del ricorrente che con la legge
impugnata l'art. 117 della Costituzione sarebbe stato violato sotto un
duplice profilo, perché la Regione Campania avrebbe provveduto per
l'assorbimento del detto centro interaziendale di addestramento
professionale per l'industria, nella sua struttura organizzatoria ed
avrebbe disposto l'inquadramento del relativo personale nei ruoli
regionali: la Regione, così facendo, avrebbe esorbitato dal limite
della materia "istruzione artigiana e professionale" in quanto che i
centri interaziendali, tra cui quello de quo, operanti nel settore,
erano associazioni private disciplinate dal codice civile e dall'atto
costitutivo e relativamente ad essi lo Stato non aveva trasferito o
delegato alcuna delle sue funzioni.
La denuncia così proposta appare fondata.
3. - Prima dell'attuazione dell'ordinamento delle Regioni a statuto
ordinario, erano sorti ed operavano enti destinati a curare a livello
tecnico, esecutivo ed amministrativo determinati interventi previsti
dal piano straordinario e quindi da quello di coordinamento affidato
per l'attuazione alla Cassa per il Mezzogiorno. Tra tali Enti
rientravano i centri interaziendali di addestramento professionale per
l'industria (CIAPI), che erano costituiti ad iniziativa della Cassa,
giusta la possibilità prevista nell'art. 20, ultimo comma, della legge
26 giugno 1965, n. 717 (e successivamente nell'art. 131, comma quinto,
del t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) per la formazione, l'aggiornamento ed
il perfezionamento dei lavoratori e dei quadri direttivi ed intermedi
aziendali e per conseguente assorbimento, nelle attività produttive e
soprattutto nelle aziende che partecipavano alla gestione, degli
elementi addestrati nei centri stessi.
I CIAPI (come risulta dagli Statuti) erano associazioni senza fine
di lucro, avevano come associati la Cassa (e non necessariamente),
amministrazioni ed enti pubblici, e privati (associazioni, imprese,
ecc.); perseguivano i detti scopi e per il raggiungimento degli stessi,
costituivano e gestivano i necessari corsi di addestramento e di
qualificazione, di specializzazione e di perfezionamento, e
promuovevano e curavano le attività idonee ad assicurare la migliore
formazione professionale; per tutta la loro durata (fissata al 31
dicembre 1980) avevano da parte della Cassa l'uso gratuito degli
immobili, degli impianti fissi, dell'arredamento e delle attrezzature;
disponevano di un fondo di gestione costituito dai contributi erogati
dal Ministero del lavoro, dai contributi della Cassa e degli altri
soci, dalle eventuali elargizioni da parte di terzi e da altri
proventi, ed in caso di non sufficienza di codesti mezzi, per gli oneri
di gestione ricevevano dalla Cassa la copertura della differenza; ed
avevano come organi l'assemblea dei soci (che poteva approvare le
modifiche allo Statuto, la proroga della durata e lo scioglimento
dell'associazione solo con almeno due terzi dei voti, previo parere
conforme della Cassa), il consiglio d'amministrazione, il presidente ed
il collegio dei revisori dei conti.
Codesti centri erano collegati alla Cassa in vario modo: ed infatti
questa poteva fare quanto già ricordato ed inoltre dare altri pareri
(vincolanti) (artt. 9, 15, lett. b), nominare il Presidente e designare
tre consiglieri (art. 14), nominare due revisori dei conti (art. 21) e
far parte, come socio, dell'assemblea (art. 12). Relativamente ad essi,
quindi, la posizione della Cassa era rilevante e di indubbia
preminenza.
Ma tutto ciò non poteva far ritenere che tali centri fossero degli
organi della Cassa (così come invece sostiene nel presente giudizio la
difesa della Regione) perché, valutati nei loro aspetti istituzionali,
nella loro struttura organizzativa e nella loro attività, risultavano
essere semplici associazioni private con intervento pubblico (e,
peraltro, non sottoposte alla diretta ingerenza del Ministro per gli
interventi straordinari per il Mezzogiorno) che, pur servendo alla
realizzazione di scopi della Cassa (e per ciò assumendo la posizione
di enti strumentali), non ne esprimevano la volontà, e che operavano
esternamente a mezzo di soggetti (i Presidenti) che erano loro
rappresentanti e non titolari di uffici.
4. - Tali essendo la natura e la funzione dei detti centri, e
quindi anche di quello in relazione al quale è questione, in occasione
ed in dipendenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario (e
per quel che qui interessa, alla Regione Campania) delle funzioni
legislative e amministrative in materia di "istruzione artigiana e
professionale" codesti centri non hanno subito modifiche ed assunto
diversa natura, e tanto meno sono stati sciolti o comunque hanno
cessato di esistere.
In particolare, a proposito del centro interaziendale di San Nicola
La Strada, basta rilevare che, a parte che è mancato qualsiasi atto
formale di scioglimento dell'associazione, non ne è venuto meno lo
scopo né, per pretesa cessazione dell'elemento patrimoniale, si è
avuta l'impossibilità di conseguirlo.
I compiti che lo caratterizzavano, non sono stati soppressi o
vietati. Alla contraria conclusione (come invece sostiene la difesa
della Regione, secondo cui proprio la Regione sarebbe subentrata in
detti compiti), non si può accedere sulla base dell'art. 117 della
Costituzione, dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, o del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10. Il fatto che alla Regione sia stata
attribuita una competenza propria (nella materia in oggetto) non
significa né comporta necessariamente che essa sia subentrata nei
compiti del CIAPI perché ciò non sarebbe potuto avvenire in relazione
a soggetti o gruppi, che di fronte allo Stato ed agli enti che con esso
o per esso operavano nel settore, godevano di autonoma considerazione
giuridica. Né alcun elemento in contrario può dedursi dalla legge n.
853 del 1971 o dal d.P.R. n. 10 del 1972: il citato art. 4 della legge
non si presta ad essere invocato a sostegno della detta tesi così come
vorrebbe la difesa della Regione, perché nella stessa legge sono
previsti in sostituzione dello strumento di piano di coordinamento, i
progetti speciali di interventi organici riservati per l'esecuzione
alla Cassa ed agli enti ad essa collegati (tra questi rientrano i
CIAPI) (artt. 2 e 3 di detta legge) e parimenti è detto che le
Regioni, sostituendosi, per quanto di ragione alla Cassa, si sarebbero
dovute attenere, tra l'altro, alle direttive del CIPE (e queste, come
si dirà in seguito, sono, in relazione al punto in esame, abbastanza
significative); e perché nel d.P.R. n. 10 del 1972 si trova tra
l'altro una netta differenza di disciplina nei confronti degli enti
pubblici (INAPLI, ENALC e INIASA) e nei confronti degli "altri enti,
istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella Regione" nel
ripetuto settore, ed a proposito del secondo gruppo di enti non sono
specificamente previsti né lo scioglimento e neppure l'assorbimento
del personale da parte della Regione.
D'altra parte non è venuto meno l'elemento patrimoniale del centro
e non si sono avute le "conseguenze sul perdurare della soggettività"
del centro stesso prospettate dalla Regione. E ciò perché, anche
ammesso che il fenomeno fosse stato possibile (ed al riguardo ci
sarebbe da dubitare per il solo fatto che non tutti i contributi e
proventi provengono dalla Cassa), non rileva la circostanza che alle
Regioni competenti sia stata trasferita la proprietà dei beni mobili
ed immobili che la Cassa aveva concesso ai centri in uso gratuito
(delibera del CIPE del 12 dicembre 1972, di cui ha dato atto la Giunta
regionale della Campania con deliberazione n. 240 del 24 gennaio
1973); tale circostanza, infatti, sta a significare solamente che la
Regione è subentrata alla Cassa in posizioni giuridiche patrimoniali
che questa aveva nei confronti dei centri. Pertanto, questi hanno
mantenuto la loro "soggettività".
In relazione a ciò, infine, non ha importanza che alle Regioni
siano state trasferite (oltre la detta proprietà dei beni mobili ed
immobili) le funzioni e le attività che a proposito dei centri
svolgeva la Cassa, perché, anzi, il semplice subingresso di un ente
(Regione) ad altro (Cassa) in date posizioni giuridiche nei confronti
di un terzo ente (CIAPI) è di per sé confermativo della permanenza di
quest'ultimo (sempre che per questo non si verifichi - e nella specie
non si è verificato - un fatto estintivo o modificativo che ne
concerna l'esistenza).
5. - Stando così le cose, quando hanno avuto luogo le approvazioni
della legge in questione, il centro interaziendale da questa
considerato era un'associazione privata la quale era collegata alla
Regione Campania per la realizzazione degli interventi straordinari
alla stessa attribuiti, e che, come si legge nella citata delibera del
CIPE, per i suoi compiti istituzionali avrebbe potuto giovarsi, anche
se a richiesta della Regione, della collaborazione tecnica, finanziaria
ed amministrativa della Cassa e altresì avrebbe potuto essere
utilizzata dalla Cassa stessa per la realizzazione dei progetti
speciali.
Nonostante che il centro de quo avesse la natura giuridica, la
struttura e la funzione anzidette, la Regione Campania ne ha
sostanzialmente effettuato l'assorbimento nella propria struttura
organizzatoria.
Ed infatti: ha equiparato a tutti gli effetti il centro alle
strutture periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASI, trasferite
ad essa Regione ai sensi del d.P.R. n. 10 del 1972, ha attribuito al
centro una nuova denominazione ed ha inquadrato il personale in
servizio presso il centro nel ruolo del personale della Giunta. E con
la detta equiparazione ha presupposto come esistente un dato che invece
non ricorreva, e cioè che nei compiti del centro essa Regione era
subentrata, e comunque ha posto in essere una base formale per
l'inquadramento del personale nel detto ruolo regionale.
Così facendo, la Regione, pur legiferando nel settore
dell'istruzione professionale, ha esorbitato dalla competenza segnata
dall'art. 117 della Costituzione.
La contraria tesi sostenuta, in questa sede, dalla resistente non
appare accettabile. Non può, infatti, dirsi non pertinente il richiamo
all'argomentazione del limite del diritto privato effettuato dallo
Stato, e che la giurisprudenza costituzionale al riguardo sarebbe fuori
discussione, perché il centro sarebbe un'associazione tra enti
pubblici e si sarebbe avuta la sostituzione della Regione alla Cassa
nella soggettività di determinati rapporti: da quanto precede discende
con certezza il carattere privato dell'associazione (non rilevando,
oltre tutto, per mancanza dei necessari e sufficienti presupposti e
delle conseguenti implicazioni, la partecipazione ad essa della Cassa e
di enti pubblici), e che il subingresso della Regione nelle funzioni ed
attività della Cassa non presuppone e non comporta lo stesso fenomeno
a proposito dei compiti del centro.
È consentito, invece, di ritenere che la Regione, con il suo atto
legislativo, ha inciso sulla struttura e funzione di un'associazione
regolata dal codice civile, annullandone o menomandone la preesistente
autonomia (sul terreno soggettivo e patrimoniale), ne ha mutato la
denominazione, ne ha fatto venir meno la caratteristica di centro
interaziendale, ed ha inquadrato il personale (di un ente privato) nei
ruoli di altro ente (pubblico) e cioè della Regione stessa.
E si può per ciò concludere nel senso che le norme della legge
impugnata hanno ad oggetto rapporti di diritto privato, e quindi sono
relative ad una materia che è stata riconosciuta di competenza dello
Stato (sentenza n. 154 del 1972) e non può non essere confermata tale.
Ne discende che la legge de qua sul punto in esame è
costituzionalmente illegittima. Ed essendo codesta parte della legge la
logica premessa o base nei confronti delle altre, queste vengono a
subire la stessa sorte.
Stante l'illegittimità costituzionale della legge nella sua
portata sostanziale per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
rimangono assorbite le denunce relative alla dedotta contrarietà di
essa agli artt. 97 e 81 della Costituzione ed all'art. 68 dello Statuto
della Regione Campania.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il 5
giugno 1974 e riapprovata il 12 novembre dello stesso anno, dal
Consiglio regionale della Campania, recante: "Inquadramento del
personale del CIAPI di San Nicola La Strada nel ruolo del personale
della Giunta regionale della Campania".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte