Sentenza n. 108/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Codice penale
- art. 495r.d. 602/1931
- art. 25r.d. 602/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del
r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del
codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1973 dal tribunale di Tolmezzo
nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 132
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;
2) ordinanze emesse il 17 dicembre 1973 dal tribunale di Perugia
nei procedimenti penali a carico di Marcomigni Pietro e di Agnesini
Luigi, iscritte ai nn. 172 e 173 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19
giugno 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bastiani Manlio,
imputato del delitto di cui all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice
penale, per aver falsamente dichiarato ad un magistrato che lo
interrogava, quale imputato, di essere incensurato, il tribunale di
Tolmezzo, con ordinanza 12 ottobre 1971, sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale di detta norma del codice
penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
All'uopo il tribunale rappresentava che la ripetuta norma "appare
in contrasto con il principio della inviolabilità del diritto di
difesa, garantito dalla Carta e regolato per molti aspetti da precise
disposizioni delle leggi ordinarie, che legittimano l'imputato finanche
ad astenersi da qualsivoglia dichiarazione a lui pregiudizievole"
L'esigenza che presiede all'art. 495, terzo comma n. 2 del codice
penale, come quella di evitare false dichiarazioni dell'imputato
nell'interesse dei terzi e del buon funzionamento della giustizia, deve
essere mantenuta - argomentava l'ordinanza di rimessione - nei limiti
rigorosamente compatibili con l'anzidetto diritto alla difesa. E tali
limiti sembra vengano superati incriminando le false dichiarazioni
dell'imputato sui propri precedenti penali.
Con ordinanza n. 138 del 1973 tuttavia questa Corte, all'esito
dell'esame della proposta questione di legittimità costituzionale,
disponeva la restituzione degli atti al giudice a quo, rilevando
testualmente quanto segue:
"Considerato che la disposizione impugnata considera reato, per la
parte che qui viene in esame, la falsa dichiarazione dell'imputato "sul
proprio stato e sulle proprie qualità personali" ",
"che l'invito rivolto dal giudice all'imputato se egli sia stato
"sottoposto ad altri procedimenti penali " e se abbia "riportato
condanne nello Stato o all'estero " è previsto nell'art. 25 del r.d.
28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale" " ;
"che si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a
quo perché questi riesamini sotto il profilo della rilevanza e della
puntuale determinazione dell'oggetto della questione di legittimità
costituzionale se nella fattispecie sottoposta al suo esame debba
trovare applicazione il disposto dell'art. 495 del codice penale".
Con ordinanza 18 dicembre 1973 il ripetuto tribunale ha riproposto
la questione, precisando che, ferme rimanendo le argomentazioni addotte
con la precedente ordinanza 12 ottobre 1971, va esaminata la
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, in
relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, "nella
parte in cui dispone che il magistrato deve chiedere all'imputato se è
stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato
condanne nello Stato o all'estero".
La stessa questione proponeva il tribunale di Perugia con due
ordinanze del 17 dicembre, di identico contenuto, emesse,
rispettivamente, nel corso dei procedimenti penali contro Marcomigni
Pietro e Agnesini Luigi, entrambi imputati del menzionato delitto di
cui all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale.
In dette ordinanze si fa presente che le norme denunziate
"impongono, in sostanza, all'imputato (nel caso si tratti di persona
già condannata) dichiarazioni utilizzabili contro di lui, quanto meno
ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, n. 2,
del codice penale e che, in forza di cio, si realizza una lesione del
principio - riconducibile nell'ambito del diritto di difesa di cui
all'art. 24 Cost. - secondo cui l'imputato non è tenuto a rendere
dichiarazioni a lui sfavorevoli"
In tutti e tre i giudizi seguiti avanti questa Corte non vi è
stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Essi vanno perciò direttamente esaminati e
decisi in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Poiché le ordinanze di rimessione propongono le stesse
questioni di costituzionalità, i relativi giudizi vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Viene sottoposta alla Corte questione di legittimità
costituzionale dell'art. 495, comma terzo, n. 2, del codice penale, che
punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identità,
sul proprio stato e sulle proprie qualità personali, nonché dell'art.
25 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (r.d. 28
maggio 1931, n. 602) il quale dispone che, tra le domande da rivolgersi
all'imputato allorché si procede al suo interrogatorio, deve essere
compresa quella volta ad accertare se egli è stato sottoposto ad altri
procedimenti penali, e se ha riportato condanne nello Stato o
all'estero.
Secondo le ordinanze di rimessione, dal combinato disposto dei due
articoli risulterebbe che l'imputato dovrebbe essere sottoposto alla
sanzione prevista dall'art. 495, anche se dice il falso in merito ai
suoi precedenti penali, alla cui rivelazione egli sarebbe costretto per
rispondere agli inquirenti che sono tenuti a interrogarlo in proposito.
Da ciò le ordinanze deducono una lesione "del principio,
riconducibile all'art. 24 della Costituzione, secondo cui l'imputato
non è tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli".
3. - La questione non è fondata.
Non è dubbio che, se l'imputato, alla domanda rivoltagli
dall'inquirente sui suoi precedenti penali risponde in modo contrario
al vero, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 del codice
penale.
Ma non è esatto che, a tale domanda, egli sia tenuto a rispondere,
essendo certo che può rifiutarsi di fornire le notizie, che in
proposito gli vengano richieste, senza incorrere in alcuna
responsabilità penale
4. - Ciò risulta in modo del tutto palese dal combinato disposto
degli artt. 78 e 366 del codice di procedura penale, che dettano norme
sui preliminari dell'interrogatorio.
Prescrive al riguardo l'art. 78 che "l'autorità giudiziaria o
l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio
l'interrogatorio, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale,
che egli ha facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'art.
366, primo comma".
Quest'ultimo articolo prescrive poi che, "prima di procedere
all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le
proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi
si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false".
Coordinando le due norme, appare chiaro che l'imputato, solo alla
richiesta delle proprie generalità è tenuto a fornire risposta,
incorrendo in responsabilità penale qualora si rifiuti di rispondere,
o dia false generalità.
Che poi per generalità attinenti alla persona debbano intendersi
soltanto il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, oltre che
dal significato proprio del lemma, risulta, benché in modo indiretto,
dall'art. 25 delle norme di attuazione, che è stato denunziato. In
detto articolo si precisa infatti che, "nel procedere
all'interrogatorio, il giudice o il pubblico ministero invita
l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa
leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue
condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempito
agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri
procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o
all'estero".
Ora tutte queste notizie, per così dire, supplementari, sulla
personalità dell'imputato sono richieste dall'art. 25 delle norme di
attuazione "anche" e cioè in aggiunta a quella principale, sottaciuta
nell'articolo perché risultante dalle norme del codice, e che concerne
la enunciazione delle generalità, costituite appunto dal nome,
cognome, luogo e data di nascita (v. art. 3 legge 31 ottobre 1955, n.
1064). Ma, a fornire tali notizie accessorie, benché anch'esse dirette
ad inquadrare la personalità dell'imputato, questi non è obbligato,
appunto perché l'art. 366 citato restringe solo alle generalità
l'obbligo e la sanzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28
maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione al codice di
procedura penale), questioni proposte, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte