Sentenza n. 108/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,
terzo comma (anche in relazione all'art. 23, terzo comma), e 3 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni ed egli esplosivi)
promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Firenze il 21 gennaio
1977, dal Tribunale di Bologna il 27 ottobre 1977, dal Tribunale di
Pisa il 7 e il 21 febbraio, il 21 e il 7 marzo 1979, dal Tribunale di
Venezia il 23 luglio 1979, dal Tribunale di Napoli il 26 settembre
1979, dal Tribunale di Ivrea il 6 novembre 1979, dal Tribunale di Pisa
il 24 ottobre 1979, dal Tribunale di Vigevano il 27 settembre 1979 e il
15 novembre 1979 (due ordinanze), dal Pretore di San Giovanni Valdarno
il 14 febbraio 1980, dal Tribunale di Ivrea il 13 maggio 1980, dal
Tribunale di Milano il 23 aprile 1980, dal Tribunale di Vigevano il 30
ottobre e il 22 maggio 1980, dal Tribunale di Agrigento il 22 ottobre
1980 e il 19 gennaio 1981, dal Tribunale di Roma il 6 maggio 1981, dal
Tribunale di Agrigento il 23 gennaio e il 13 febbraio 1981 e dal
Tribunale di Milano il 27 marzo e il 2 aprile 1980, rispettivamente
iscritte ai nn. 147 e 546 del registro ordinanze 1977, ai nn. 370, 371,
571, 718, 873, 901 e 1000 del registro ordinanze 1979, ai nn. 58, 122,
123, 124, 197, 443 e 490 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 12, 13,
74, 274, 447,505, 506, 522 e 523 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 1977,
n. 32 del 1978, nn. 182, 265 e 353 del 1979, nn. 36, 43, 57,85, 124,
138, 228 e 263 del 1980 e nn. 70, 105, 179, 290,304 e 318 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Taddei Vasco
imputato di porto illegale di una carabina ad aria compressa, il
Tribunale di Firenze, con ordinanza 21 gennaio 1977 (R.O. 147/77), ha
impugnato l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
per contrasto con l'art. 70 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, quella disposizione, con l'attribuire
alla commissione consultiva di cui al successivo art. 6 il potere di
escludere l'attitudine ad arrecare offesa alla persona per singoli tipi
di armi ad aria compressa (con il conseguente risultato di non
considerarle armi agli effetti di cui all'art. 2 cit.), conferirebbe
alla predetta commissione il potere di delimitare il contenuto di norme
giuridiche sanzionate penalmente, attribuendo in tal modo ad un organo
amministrativo una potestà sostanzialmente legislativa, riservata alle
Camere dall'art. 70 della Costituzione.
E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
ed ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura, il "parere" reso dalla commissione consultiva
"sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato",
mediante l'accertamento "che le stesse, anche per le loro
caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel
precedente art. 1, nonché su tutte le questioni ad essa sottoposte dal
Ministero dell'interno", non è atto né di produzione legislativa né
di legislazione delegata, sibbene mero "atto di accertamento" delle
caratteristiche delle armi in relazione all'attitudine delle stesse a
recare offesa alla persona; un tale accertamento avrebbe quindi natura
analoga all'elenco degli stupefacenti, ritenuto conforme alla
Costituzione dalla Corte con le sentenze n. 36 del 1964 e n. 9 del
1972.
Analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Bologna con
ordinanza 27 ottobre 1977 (R.O. 546/77) emessa nel procedimento penale
a carico di Girlando Luca e Fabbri Davide imputati di porto illegale di
una carabina ad aria compressa: parametri di riferimento gli artt. 70 e
25, secondo comma, Cost. vulnerati dalla incompletezza del precetto
penale propria della norma denunciata, su cui incidono le valutazioni
della commissione consultiva.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha
chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Nell'atto di intervento si rileva che non è ipotizzabile alcun
contrasto con l'art. 25 della Costituzione giacché il legislatore ha
fornito sufficienti ed idonei criteri per la identificazione della
fattispecie integrante il reato, nel rispetto di un'esigenza pienamente
soddisfatta dalla disposizione impugnata che non appare pertanto né
incompleta né incerta (si citano le sentenze della Corte n. 27 del
1961 e n. 120 del 1963). L'attribuzione ad una speciale commissione
consultiva del potere di stabilire quali armi ad aria compressa non
siano in grado, e cioè non abbiano attitudine, a recare offesa alla
persona appare razionale e giustificata giacché questi tipi di armi
possono presentare caratteristiche tecniche tali da escludere nel modo
più assoluto che, anche se rivolte da breve distanza contro la
persona, il proiettile possa avere l'energia sufficiente ad arrecare
offesa.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 70 della Costituzione,
l'Avvocatura Generale formula deduzioni identiche a quelle sopra
illustrate con riguardo all'ordinanza del Tribunale di Firenze.
Censure simili ha proposto il Tribunale di Napoli con ordinanza 26
settembre 1979 (R.O. 901/79) emessa nel procedimento penale a carico di
Tassieri Vincenzo, Curci Ferdinando e Raya Salvatore, imputati di porto
abusivo di un'arma da bersaglio da sala.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Identiche le deduzioni formulate: il "parere" reso dalla
commissione consultiva non è attività né di produzione legislativa
né di legislazione delegata sibbene atto di accertamento delle
caratteristiche delle armi, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla
legge alla commissione; non vi è, quindi, invasione della sfera di
attribuzioni riservata al legislatore.
Due ordinanze del Tribunale di Ivrea, pronunciate il 6 novembre
1979 (R.O. 1000/79) e il 13 maggio 1980 (R.O. 443/80) nei procedimenti
penali a carico, rispettivamente, di Francisco Bernardino e Mastropieri
Rocco, entrambi imputati di porto illegale di una carabina ad aria
compressa, hanno riproposto come parametro costituzionale di raffronto
dell'illegittimità del più volte citato art. 2, terzo comma, legge n.
110, gli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione.
Secondo il Tribunale la norma denunciata conterrebbe una vera e
propria delega conferita dal Parlamento ad un organo amministrativo
(commissione consultiva), delega contrastante con le indicate norme
costituzionali in quanto attribuisce un potere legislativo ad un organo
amministrativo.
"Infatti" - conclude il giudice a quo - "qualora si ritenesse
legittima la delega,... allora la norma in questione"(art. 2, comma
terzo, legge n. 110, cit.) "sarebbe integrabile mediante la decisione
della commissione consultiva la quale, come organo amministrativo,
potrebbe anche essere adita da questo giudice in caso di eventuale
inerzia della commissione stessa".
In entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che si dichiari non fondata la proposta
questione.
Dopo aver riportato il contenuto dei precedenti atti difensivi, in
merito alla possibilità di "adire" la commissione, in caso di sua
inerzia, l'Avvocatura rileva che tale possibilità appare
incomprensibile, essendo ben noti i mezzi che l'ordinamento appresta in
favore di chi vi abbia interesse e non certo a favore del potere
giudiziario.
Peraltro, conclude l'Avvocatura, l'ipotesi dell'inerzia, ventilata
dal giudice a quo, è manifestamente infondata giacché, ove si sia in
presenza di un'arma ad aria compressa per la quale la commissione non
abbia espresso il parere demandatogli dalla legge, tale arma è da
ricomprendere tra le armi comuni da sparo, in quanto, al momento della
commissione del fatto, non era stata assolutamente esclusa l'idoneità
della stessa a recare offesa alla persona.
2. - Al principio di irretroattività della legge penale fa invece
riferimento, per censurare la legittimità costituzionale dell'art. 2,
terzo comma, legge n. 110 del 1975, il Tribunale di Venezia con
ordinanza 23 luglio 1979 (R.O. 873/79) emessa nel corso del
procedimento penale a carico di Ceccotto Pietro, imputato di detenzione
illegale di una pistola ad aria compressa.
Premesso che il Ministero dell'interno, all'uopo interpellato,
aveva indicato che la pistola ad aria compressa in giudiziale sequestro
non era stata mai sottoposta al parere della commissione consultiva
centrale, il giudice a quo ritiene che la norma denunciata si completa
solo con le eventuali determinazioni della commissione,
successivamente, quindi, alla realizzazione del fatto ed all'inizio
dell'azione penale, con conseguente violazione dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Dopo aver richiamato le sue precedenti deduzioni, in ordine alle
specifiche censure formulate dal giudice a quo l'Avvocatura rileva che
le perplessità da questo manifestate non hanno ragion d'essere in
quanto la fattispecie criminosa era chiaramente prevista dalla legge
prima della realizzazione del fatto che non è assolutamente in
funzione dell'intervento della commissione consultiva: quest'ultima
può, sì, accertare che un'arma ad aria compressa non è idonea a
recare offesa alle persone, così escludendola dalla categoria "armi
comuni da sparo"; non può invece comprenderla in tale categoria ex
post, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo.
3. - Con tre ordinanze emesse il 27 settembre 1980 e il 15 novembre
1980 (R.O. 122, 123, 124/80) nei procedimenti a carico di Rassé
Giuseppe, Franchini Giuseppe e Dallera Claudio, imputati di detenzione
di armi ad aria compressa clandestine, il Tribunale di Vigevano ha
denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
legge n. 110 del 1975, in relazione all'art. 23, comma terzo, della
stessa legge(l'imputazione elevata era infatti di detenzione di armi ad
aria compressa clandestine ma, a parere dei giudici a quibus, era
previamente necessario determinare se, ai sensi della norma impugnata,
si trattasse o meno di armi), per violazione dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione.
L'indicato precetto costituzionale sarebbe vulnerato sotto un
duplice ordine di profili.
In primo luogo verrebbe implicitamente consentito ad un organo
amministrativo (la commissione consultiva) di eventualmente escludere
le caratteristiche di uno degli elementi obiettivi della fattispecie
penale, derogando al principio di riserva assoluta di legge operante
nella materia: "in ipotesi" di parere negativo della commissione,
infatti, "il giudice sarebbe costretto, a sua volta, ad escludere
l'estremo obiettivo del reato".
Da altro punto di vista, poi, il parametro costituzionale non
sarebbe rispettato giacché la norma impugnata pone il cittadino in
stato di incertezza sulla natura del reato nell'ipotesi di fatto
consistente nella detenzione di congegni ad aria compressa, per effetto
del potere di qualificarli o meno come armi da parte della commissione
consultiva. Mancherebbe invece una necessaria previsione generale ad
opera della norma con l'indicazione di criteri sufficientemente certi.
Identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale nel
corso dei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Damiani
Bartolo e di Chiareghin Vittorio e altro, imputati di detenzione di una
carabina ad aria compressa (questa volta
non "clandestina") con ordinanze - 30 ottobre e 22 maggio 1980 (R.O. 12
e 13/1981).
Identiche anche le deduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato
intervenuta in entrambi i giudizi.
4. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 (R.O.197/80), il
Pretore di San Giovanni Valdarno, nel procedimento penale a carico di
Nuzzi Vasco, imputato di porto illegale di una carabina ad aria
compressa, ha denunciato anch'egli la illegittimità costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, per contrasto con
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Dopo il sequestro all'imputato di una carabina ad aria compressa
mod. 62 di fabbricazione cinese, eseguito dalla polizia giudiziaria, il
giudice a quo aveva richiesto alla commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi presso il Ministero dell'interno che, ai sensi
dell'art. 2, comma terzo, legge n. 110 del 1975, gli fosse precisato se
la carabina, a giudizio della commissione ed in relazione alle sue
caratteristiche, avesse attitudine a recare offesa alla persona. Con
nota 16 ottobre 1979 il Ministero aveva trasmesso una delibera senza
data della commissione consultiva avente ad oggetto una carabina ad
aria compressa cal. 4,5 denominata China Shangai mod. 1962, nella quale
si affermava che, poiché la Procura della Repubblica di Acqui Terme
aveva informato che un cane boxer era stato ferito con un pallino
sparato da detta arma, e poiché "l'attitudine a recare offesa alla
persona di un'arma si rileva dalla idoneità concreta e naturale a
compromettere l'integrità fisica del corpo umano", la carabina in
questione doveva ritenersi dotata di capacità offensiva.
Ciò premesso, osserva il Pretore che, non essendo una parte della
categoria delle armi ad aria compressa determinata a priori dal
legislatore, sibbene classificata caso per caso e successivamente
all'apertura di un procedimento penale da parte di un organo
amministrativo come la commissione consultiva, il precetto, almeno in
parte, non è definito anteriormente al compimento dell'azione ma solo,
ed eventualmente, dopo di essa e tramite l'interpretazione di una
pubblica amministrazione.
Una tale disciplina sarebbe contrastante con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione che stabilisce il principio di legalità e
tassatività della norma penale e richiede sia la precisazione di tutti
gli elementi del precetto anteriormente alla condotta, sia la
conoscenza del precetto da parte dei cittadini, che non possono addurre
a scusante l'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), né d'altronde
possono preventivamente conoscere i deliberati della commissione
consultiva, che non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Rileva allora il giudice a quo che il giudizio circa la capacità
offensiva delle armi ad aria compressa potrebbe essere demandato alla
pubblica amministrazione attraverso controlli preventivi o comunque a
mezzo di tabelle per le quali si instaurasse una disciplina analoga a
quella prevista per le sostanze stupefacenti dall'art. 11 della legge
22 dicembre 1975, n. 685 (con la pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
Ritenendo costituzionalmente legittima la disciplina denunciata -
conclude il giudice a quo - si giungerebbe all'assurda situazione di un
cittadino che trova in libera vendita un oggetto e che poi, tratto a
giudizio, solo dalla sentenza del giudice, vincolato alla delibera
della commissione consultiva, apprende che quanto aveva acquistato era
un'arma comune da sparo, soggetta alla disciplina di una legge che,
oltre ad essere severa, deve essere equa per ragioni di certezza del
diritto.
In tutti questi giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, ed ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Dopo aver riprodotto quanto esposto nei precedenti atti difensivi
(in particolare si riafferma il principio che l'attività della
commissione si sostanzia in un mero atto di accertamento), con più
specifico riferimento alle censure dedotte dal Pretore di San Giovanni
Valdarno l'Avvocatura ribadisce che non può parlarsi di una
classificazione dell'arma ad aria compressa nella categoria delle armi
comuni da sparo "dopo" l'apertura del procedimento penale, in quanto la
fattispecie criminosa è chiaramente prevista dalla legge prima della
commissione del fatto e non è assolutamente in funzione
dell'intervento della commissione consultiva.
5. - Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 22
ottobre 1980 (R.O. 74/81), il 19 gennaio (R.O. 274/81), il 23 gennaio
(R.O. 505/81) e il 13 febbraio 1981 (R.O. 506/81) nel corso dei
procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Bonelli Angelo,
Vaccarello Domenico, Vella Domenico e Vinci Calogero, imputati ora di
detenzione, ora di porto, ora di introduzione di armi ad aria
compressa, il Tribunale di Agrigento ha riproposto la medesima
questione di legittimità costituzionale (Pretore San Giovanni
Valdarno), rilevando che la commissione consultiva, nell'esercizio del
potere di escludere l'attitudine dell'arma ad aria compressa a recare
offesa alla persona, definirebbe un elemento costitutivo della
fattispecie penale, in contrasto con il principio della riserva di
legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
In tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto, riproducendo le deduzioni già illustrate negli altri atti
d'intervento, che la questione sia dichiarata non fondata.
6. - Quattro ordinanze con identica motivazione emesse dal
Tribunale di Pisa il 7 e il 21 febbraio e il 2 e il 7 marzo 1979 (R.O.
370, 371, 571, 718/79), nei procedimenti penali a carico
rispettivamente di Melani Paolo, Sicignano Francesco e altro, Ricotta
Nellido e Mariottini Mario, imputati di detenzione o porto illegale di
armi ad aria compressa, denunciano l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975 in riferimento all'art.
101 della Costituzione.
Rilevano i giudici a quibus che, ai sensi della disposizione
impugnata, la valutazione delle caratteristiche proprie dell'arma e la
idoneità della stessa a recare offesa alla persona è demandata ad una
commissione consultiva, la quale si è riservata (nota 26 novembre 1977
del Ministero degli interni) di emettere il suo giudizio caso per caso.
Un tale meccanismo costituirebbe così una vera delega conferita
dal legislatore ad un organo amministrativo, collidente con l'art. 101
della Costituzione in base al quale i giudici sono soggetti soltanto
alla legge; e ciò in quanto la valutazione del giudice sarebbe
vincolata all'accertamento effettuato dall'autorità amministrativa.
Nei primi tre giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che, ribadendo il carattere di atto di mero accertamento del
parere espresso dalla commissione, ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
All'art. 101 della Costituzione (anche se nel dispositivo del
provvedimento si indica erroneamente come parametro l'art. 25) fa
riferimento anche l'ordinanza emessa il 24 ottobre 1979 dal Tribunale
di Pisa (R.O. 58/80) nel procedimento penale a carico di Giuntoli
Alberto, imputato di detenzione illegale di una pistola ad aria
compressa, che qualifica il potere attribuito alla commissione
consultiva dall'art. 2, terzo comma, come una vera e propria delega
legislativa ad un organo amministrativo, in contrasto con il disposto
dell'indicata norma costituzionale in base ai quale i giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
7. - Tre ordinanze (di identico contenuto) del Tribunale di
Milano, emesse il 23 aprile (R.O. 490/80), il 27 marzo (R.O. 522/81) e
il 2 aprile 1980 (R.O. 523/81) nel procedimenti a carico,
rispettivamente. di Canetta Silverio, di Biscuolo Ivan e altra e di
Ferraio Angelo, censurano l'art. 2, comma terzo, in parte sotto nuovi
profili.
Si osserva che può verificarsi il caso, insito necessariamente
nella formulazione della norma, che la commissione consultiva escluda
la qualità di arma per uno strumento che già abbia formato oggetto di
condanna penale anche definitiva, con palese disparità di trattamento,
a seconda del momento in cui intervenga la pronuncia della commissione,
indipendentemente da chi provocata (violazione dell'art. 3 della
Costituzione).
Rilevano inoltre le ordinanze a quibus che, se è vero che una
norma penale può delegare all'autorità amministrativa la fissazione
di determinati criteri generali per la configurazione della liceità o
meno della fattispecie, e anche vero che ciò deve avvenire in base
alla predisposizione legislativa di principi non generici: il che non
può dirsi verificato per la norma in esame (contrasto con l'art. 25,
secondo comma, della Costituzione).
Si osserva, infine, che, poiché l'autorità giudiziaria, invece di
applicare la regola generale e astratta, potrebbe doversi adeguare alle
determinazioni concrete dell'autorità amministrativa, sarebbe
conseguentemente violato l'art. 101 della Costituzione.
In tutti questi giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto preliminarmente che le questioni proposte
nelle due ultime ordinanze (R.O. 522,523/81) vengano dichiarate
inammissibili per difetto di rilevanza.
Secondo l'Avvocatura infatti in tali procedimenti era stata elevata
imputazione di detenzione di armi ad aria compressa in ordine alle
quali non risultava espresso alcun parere da parte della commissione
consultiva al momento della consumazione del reato; orbene, se tali
tipi di arma sono considerati armi comuni da sparo a meno che la
commissione non ne abbia escluso l'attitudine a recare offesa alla
persona, una volta che le carabine ad aria compressa detenute dagli
imputati non erano state "discriminate" dalla commissione, la
fattispecie criminosa si era compiutamente realizzata e la sollevata
questione di legittimità costituzionale resta conseguentemente priva
di rilevanza. L'ipotetica eliminazione, sul piano costituzionale, della
norma che attribuisce alla commissione il potere di escludere che una
arma ad aria compressa possa recare offesa alla persona non avrebbe
infatti alcuna incidenza nei giudizi a quibus, giacché, ove la norma
denunciata venisse travolta, i giudici rispettivi dovrebbero sempre e
comunque condannare, in presenza di una detenzione o porto di arma ad
aria compressa, considerata sempre e comunque arma comune da sparo.
Passando al merito della questione, l'Avvocatura, dopo essersi
riportata ai precedenti scritti difensivi con riguardo alle censure
aventi quali parametri di riferimento gli artt. 25, secondo comma, e 101
della Costituzione, nega anche che la disciplina denunciata contrasti
con il principio di eguaglianza.
Nella "singolare" ipotesi, avanzata dai giudici remittenti, di una
condanna per porto d'arma ad aria compressa, arma successivamente
"esclusa" dalla commissione, resta fermo che la fattispecie criminosa
è chiaramente prevista dalla legge prima della realizzazione del fatto
e non è assolutamente in funzione dell'intervento della commissione:
se questa può accertare che un tipo di arma ad aria compressa non è
in grado di recare offesa alla persona - e, quindi, escluderlo dalla
categoria delle armi comuni da sparo, non certo ricomprenderlo in tale
categoria cui appartiene "fisicamente" ab origine - la circostanza che
Tizio venga condannato per il porto di una certa arma ad aria compressa
e Caio non sia perseguito o sia assolto per il porto di un'arma dello
stesso tipo, perché successivamente esclusa dalla commissione, non
concreta affatto una differenza di trattamento costituzionalmente
rilevante. Nel primo caso, infatti, si è in presenza di un'arma comune
da sparo, nel secondo di un'arma penalmente irrilevante; con la
conseguenza che la parità di situazioni, presupposto indeclinabile di
un'ipotetica disparità di trattamento, non è configurabile in termini
giuridici, giacché si tratta di due entità giuridicamente diverse.
8. - Con ordinanza 6 maggio 1981 (R.O. 447/81) emessa nel
procedimento penale a carico di Catalano Antonio, imputato di
detenzione illegale di una carabina ad aria compressa, il Tribunale di
Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 e 12 della legge 2 ottobre 1967, n. 897 (rectius: 895) e 2, comma
terzo, della legge n. 110 del 1975, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo appare discutibile la conformità al
predetto parametro costituzionale di un sistema caratterizzato
dall'impossibilità di esaminare tutte le armi ad aria compressa
prodotte nel mondo ai fini dell'esclusione della attitudine di esse a
recare offesa e dalla parallela giuridica impossibilità di superare
aliunde, tramite perizia, la mancata valutazione dell'arma ad opera
della commissione.
Secondo il Tribunale di Roma, in conclusione, tale impossibilità
di prova configura una irragionevole limitazione del diritto di difesa
quando, come nel caso in esame, l'arma non sia stata esaminata dalla
commissione.
Nel giudizio non è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri né vi è stata costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le venticinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche;
pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura da parte dei giudici a quibus è l'art. 2,
terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, là dove, per le armi ad
aria compressa sia lunghe che corte, attribuisce alla commissione
consultiva di cui all'art. 6 della stessa legge il potere di escludere,
in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a
recare offesa alla persona.
Benché alcune ordinanze indichino nel dispositivo anche altre
norme (in particolare, le ordinanze emesse dal Tribunale di Vigevano il
27 ottobre 1979 e, in numero di due, il 15 novembre 1979, indicano
l'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, mentre
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa il 24 ottobre 1979 indica
l'art. 3 di tale legge e l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 6
maggio 1981 indica gli artt. 10, 12 legge 2 ottobre 1967, n.897,
rectius artt. 1, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo
novellato dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497), le
denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma,
ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, visto come "presupposto"
per l'applicabilità di queste altre norme: il richiamo ad esse deve,
cioè, intendersi effettuato al fine di meglio dimostrare la rilevanza
della questione rispettivamente proposta, trattandosi delle
disposizioni penali a base del capo d'imputazione, ovviamente
applicabili nella specie soltanto in presenza di un tipo di arma ad
aria compressa per il quale non sia esclusa l'attitudine a recare
offesa alla persona.
3. - Tanto precisato per quel che concerne l'oggetto della
questione, due ordini di ragioni impongono, peraltro, di soffermarsi
attentamente sul punto della rilevanza: da un lato, l'esistenza di una
eccezione espressamente sollevata in tal senso dall'Avvocatura dello
Stato con il suo atto di intervento nei giudizi di legittimità
promossi dal Tribunale di Milano con le ordinanze del 27 marzo 1980 e
del 2 aprile 1980; dall'altro, la grande varietà delle situazioni
concrete da cui hanno, di volta in volta, preso l'avvio le numerose
ordinanze di rimessione, in dipendenza soprattutto del progressivo
attuarsi, sia pur tra inevitabili lentezze ed innegabili incertezze,
del sistema voluto dalla legge n. 110 del 1975, imperniata
sull'istituzione della commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi e sulla catalogazione delle armi comuni da sparo.
L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, anche se sollevata
soltanto nei due giudizi ora menzionati, entrambi attinenti ad ipotesi
in cui l'imputazione concerneva un tipo di arma ad aria compressa "per
la quale non risulta(va) espresso alcun parere della commissione al
momento della consumazione del reato", potrebbe parimenti riguardare
sia tutti i giudizi nati da ordinanze emesse anteriormente alla
pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (cfr.
D.M. 18 settembre 1979, in Supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979), mai emergendo dai rispettivi
atti processuali che per una qualsiasi delle armi al centro delle
relative imputazioni la commissione consultiva centrale avesse espresso
prima di allora un qualche parere; sia i giudizi nati da ordinanze
emesse dopo la pubblicazione del catalogo nazionale in rapporto ad
ipotesi in cui l'imputazione di detenzione o porto abusivo di arma da
sparo si riferisce ad un'arma che "non è esplicitamente inclusa nel
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, né la (cui)
pericolosità è stata esclusa dalla commissione", come testualmente si
precisa nello stesso atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato.
Partendo dall'esatta osservazione che, sino all'eventuale diniego
dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della commissione
consultiva centrale, ogni tipo di arma ad aria compressa è
"considerata" arma comune da sparo, l'Avvocatura conclude per
l'irrilevanza della questione proposta tutte le volte che si sia in
presenza di un'arma rispetto alla quale mai la commissione abbia
espresso il suo avviso, e ciò sulla base dell'argomentazione seguente:
"la ipotetica eliminazione, infatti, sul piano costituzionale della
norma che attribuisce alla commissione il potere di escludere che
un'arma ad aria compressa possa recare offesa alla persona, non avrebbe
all'evidenza alcuna incidenza nelle specie decidende dal giudice penale
il quale, anzi, ove quella norma fosse travolta, dovrebbe sempre e
comunque condannare in presenza di una detenzione o porto di arma ad
aria compressa considerata sempre e comunque arma comune da sparo". Ma
proprio un'argomentazione come questa dimostra che l'eccezione
dell'Avvocatura non può essere accolta: con il ritenere ineluttabile
la condanna dell'imputato una volta eliminato dall'ordinamento il
potere attribuito alla commissione consultiva dall'art. 2, terzo
comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, si viene a dare per
scontato che solamente tale commissione sarebbe in grado di escludere
l'idoneità ad offendere, così aggirando l'aspetto che, come si vedrà
fra poco, più direttamente incide nel merito della presente questione.
Quanto alla grande varietà delle situazioni oggetto dei
procedimenti a quibus, già si è accennato alle differenze di
datazione rispetto alla pubblicazione del catalogo (cui sono da
aggiungere i suoi - per ora - ventuno aggiornamenti), differenze da
tener presenti talvolta soltanto con riguardo al fatto addebitato (ciò
accade quando la data del fatto, e non anche la data dell'ordinanza, è
precedente a quella del catalogo), altre volte pure con riguardo
all'ordinanza di rimessione (ciò accade quando sia il fatto sia
l'ordinanza risalgono a date anteriori a quella del catalogo). A tali
differenze, emerse una volta iniziata la pubblicazione del catalogo e
da valutarsi alla stregua delle date delle ordinanze quali riportate
nella parte in fatto, se ne accompagnano altre, ancor più importanti,
a seconda che l'imputazione abbia per oggetto un'arma ad aria compressa
inclusa nel catalogo come arma da sparo (tale il caso dei procedimenti
cui si riferiscono l'ordinanza 15 novembre 1979 del Tribunale di
Vigevano, imp. Franchini; l'ordinanza 13 maggio 1980 del Tribunale di
Ivrea; le ordinanze 19 gennaio 1981, 23 gennaio 1981, 13 febbraio 1981
del Tribunale di Agrigento), oppure un'arma ad aria compressa mai presa
in esame dalla commissione (tale il caso dei procedimenti cui si
riferiscono le ordinanze 15 novembre 1979 del Tribunale di Vigevano,
imp. Dallera; 2 aprile 1980 del Tribunale di Milano; 22 maggio 1980 del
Tribunale di Vigevano; 22 ottobre 1980 del Tribunale di Agrigento; 30
ottobre 1980 del Tribunale di Vigevano; 6 maggio 1981 del Tribunale di
Roma), oppure un'arma ad aria compressa esaminata dalla commissione in
via informale (tale il caso cui fa riferimento l'ordinanza 14 febbraio
1980 del Pretore di San Giovanni Valdarno), oppure - ma si tratta di
ipotesi che non trovano riscontro in alcuna delle fattispecie concrete
considerate dalle ordinanze di rimessione - un'arma ritenuta dalla
commissione addirittura arma da guerra e come tale non inclusa nel
catalogo o, all'inverso, un'arma ritenuta dalla commissione, sempre in
sede di eventuale catalogazione, inidonea ad offendere la persona,
così da venire qualificata giocattolo ai sensi dell'art. 5 legge n.
110 del 1975.
Orbene, vi sono ordinanze, sia anteriori sia successive alla
pubblicazione del catalogo, che, per il fatto di non contenere la
benché minima precisazione della fattispecie concreta, costringono la
Corte ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza:
ciò si dica per l'ordinanza 21 gennaio 1977 del Tribunale di Firenze,
che nulla specifica a proposito dell'imputazione contestata, né in
fatto né in diritto; per l'ordinanza 27 ottobre 1977 del Tribunale di
Bologna, che afferma apoditticamente la rilevanza della questione,
senza nulla esplicitare in ordine all'imputazione; per l'ordinanza 26
settembre 1979 del Tribunale di Napoli, anch'essa completamente silente
quanto ai termini dell'accusa contestata; per l'ordinanza 24 ottobre
1979 del Tribunale di Pisa, che, priva com'è di ogni precisazione
della fattispecie concreta, non consente di valutare la rilevanza della
questione dedotta, che riesce oscura anche per l'immotivato riferimento
all'art. 3 legge n. 110 del 1975, concernente l'alterazione di armi,
reato caratterizzato, tra l'altro, dall'aumento della potenzialità
offensiva; e per l'ordinanza 6 novembre 1979 del Tribunale di Ivrea,
dove la rilevanza è affermata apoditticamente senza alcuno specifico
cenno all'imputazione.
In tutte le altre ordinanze la rilevanza della questione è
sufficientemente motivata, con conseguente ammissibilità
dell'impugnativa proposta da ciascuna di esse. Pertanto, la Corte può,
a questo punto, passare all'esame del merito.
4. - La questione, che chiama in causa una serie cospicua di
parametri costituzionali (artt. 3, 24, 25, secondo comma, 70, 101,
secondo comma, Cost.), a reciproca integrazione l'uno dell'altro, in
una logica di stretta connessione, nasce dal disagio che molti giudici
di merito provano di fronte alla parte conclusiva dell'art. 2, terzo
comma, legge n. 110 del 1975: una norma in forza della quale una
commissione consultiva del Ministero dell'interno, potendo escludere
l'attitudine a recare offesa alla persona per singoli tipi di arma ad
aria compressa, così da estrometterli dal novero delle armi da sparo
cui altrimenti apparterrebbero, verrebbe ad influire con interventi
sporadici ed occasionali sul contenuto dei precetti penali in materia
di armi da sparo, delimitandone i confini a guisa di un legislatore
delegato (di qui il riferimento all'art. 70 Cost.), nel senso di
rendere più ristretti i loro ambiti di applicazione ogni volta che per
un tipo d'arma sia ravvisata l'inidoneità; e comunque completando di
volta in volta tali precetti in violazione del principio di legalità e
tassatività delle norme penali (di qui un primo riferimento all'art.
25, secondo comma, Cost.), persino successivamente alla commissione del
fatto e all'inizio dell'azione penale (di qui un altro riferimento
all'art. 25, secondo comma, in quanto vi è sancita l'irretroattività
della legge penale), con conseguente subordinazione della valutazione
del giudice ordinario, che può averne dovuto magari sollecitare
l'intervento, alla valutazione dell'autorità amministrativa (di qui il
riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.), insuperabile aliunde
tramite perizia (di qui il riferimento all'art. 24 Cost.), e non senza
il rischio di gravi disparità di trattamento qualora la commissione
consultiva escluda la idoneità ad offendere per un tipo d'arma che
già abbia formato oggetto di condanna penale irrevocabile (di qui il
riferimento all'art. 3 Cost.).
5. - Prima di pronunciarsi sulla fondatezza della questione,
occorre verificare se la ricostruzione del significato della
disposizione in esame così come è stato colto dai giudici a quibus ed
il suo conseguente inquadramento nel nuovo sistema normativo in materia
di armi comuni da sparo siano frutto di una puntuale interpretazione.
A tal fine, si rendono necessarie alcune precisazioni, oggi
agevolate dall'intervenuto assestamento del sistema lungo l'arco di
un'ormai ampia attuazione.
I poteri conferiti alla commissione consultiva centrale dalla legge
n. 110 del 1975 sono di due tipi: specifici e generici. Poiché questi
secondi si risolvono nel dare parere "su tutte le questioni ad essa
sottoposte dal Ministero dell'interno in ordine alle armi ed alle
misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la
riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto
e l'uso delle armi" (art. 6, quinto comma, legge n. 110 del 1975),
così da presentarsi con connotati di mera eventualità, a
caratterizzare istituzionalmente la commissione restano i poteri
specifici, esplicitati dal legislatore attraverso un conferimento
diretto, non subordinato all'iniziativa del Ministero. Tali poteri,
rispettivamente previsti dall'art. 2, terzo comma, ultima parte, e
dall'art. 6, quinto comma, parte prima, legge n. 110 del 1975, e sempre
destinati a tradursi in un parere al Ministero, riguardano l'uno
l'esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona per le armi
ad aria compressa, in relazione alle caratteristiche di esse, e l'altro
la "catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato,
accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non
rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1", cioè
nella categoria delle armi da guerra o tipo guerra, la catalogazione
riguardando le sole armi comuni da sparo.
Quando si tratta di un'arma ad aria compressa i due poteri
risultano strettamente collegati, nel senso che l'esercizio del primo
ha luogo in occasione dell'esercizio del secondo, nell'ambito e nel
rispetto delle relative procedure, quali puntualmente descritte
nell'art. 7 legge n. 110 del 1975. L'art. 2, terzo comma, ultima parte,
va, quindi, letto in correlazione con gli artt. 6 e 7, e a tale stregua
valutato in ordine alla sua legittimità costituzionale.
Poiché il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è
destinato a dar conto delle armi e soltanto delle armi "delle quali è
ammessa la produzione o l'importazione definitiva", laddove in ordine
alle armi non più oggetto di produzione o di importazione dispone
l'art. 37, secondo comma, legge n. 110 del 1975, ne discende che il
potere di escludere la idoneità ad offendere, con conseguente non
inclusione dell'arma nel catalogo, è esercitabile dalla commissione
unicamente nei confronti di armi ad aria compressa da produrre o da
importare definitivamente.
Le regole dettate per la catalogazione garantiscono uno svolgimento
ordinato e coerente delle varie operazioni, sia di quelle che
sfoceranno nell'iscrizione a catalogo (oppure, qualora l'arma
sottoposta all'esame della commissione dovesse risultare arma da guerra
o tipo guerra, nel rifiuto d'iscrizione motivato in tali termini), sia
di quelle che sfoceranno nell'esclusione dell'idoneità ad offendere la
persona, con conseguente riconducibilità dello strumento ad aria
compressa nella categoria delle armi giocattolo (art. 5, quarto comma,
legge n. 110 del 1975). L'onere di avviare la procedura davanti alla
commissione spetta al produttore o all'importatore interessato: ed è
un onere che, da quando ha avuto luogo la pubblicazione del catalogo
(anteriormente a tale pubblicazione, la produzione e l'importazione
delle armi comuni da sparo erano liberamente ammesse in via
transitoria, salve le sole condizioni fissate dall'art. 37, primo
comma, legge n. 110 del 1975), impone al richiedente di soprassedere
alla produzione o all'importazione sino a che la risposta della
commissione non sia stata formalizzata. In caso contrario, diventa
applicabile l'art. 23 legge n. 110 del 1975, che, nel n. 1 del suo
primo comma, qualifica clandestine le armi comuni da sparo non
catalogate ai sensi dell'art. 7, con tutti i rischi conseguenti.
Per le armi ad aria compressa, il rivolgersi alla commissione è un
atto di parte privata che tende al conseguimento di un preciso titolo
alla produzione o all'importazione come arma da sparo oppure come arma
giocattolo, attraverso un meccanismo che si risolve in quel controllo
preventivo sulla produzione o sull'importazione, del quale giustamente
si mostra preoccupata l'ordinanza del Pretore di San Giovanni Valdarno,
e che solo può garantire certezza, anzitutto ma non unicamente ai
produttori, agli importatori e ai loro rivenditori, con determinazioni
ufficialmente adottate in sede tecnica prima che abbiano inizio la
normale produzione od importazione e le conseguenti attività
commerciali.
L'interpretazione dei modi tipici d'intervento della commissione
recepita dai giudici a quibus, nessuno dei quali ha, peraltro,
sottoposto a censura di legittimità l'art. 6, quinto comma, legge n.
110 del 1975, se deve dirsi esatta per quanto riguarda i significati
implicitamente riconosciuti agli artt. 6 e 7, non può dirsi tale per
quanto riguarda l'art. 2, terzo comma, ultima parte, anche se non vi è
dubbio che alla sfasatura di visuale abbiano contribuito le iniziali
incertezze di comportamento da parte della stessa commissione, e non
solo di essa, per la ritardata pubblicazione del catalogo e gli
equivoci che si erano venuti frattanto a creare.
Istituita assai per tempo, senza che ancora le operazioni di
catalogazione avessero inizio, la commissione era stata in alcune
occasioni interpellata, ai fini dell'art. 2, terzo comma, ultima parte,
non solo da produttori o importatori di armi giocattolo, ma anche da
ufficiali di polizia giudiziaria e da magistrati circa la supposta
idoneità ad offendere di taluni tipi di arma ad aria compressa: erano
state fornite risposte autonome, variamente divulgate e comunque
presentate come vincolanti, qualunque fosse il momento in cui la
risposta veniva data rispetto al fatto oggetto di accertamento penale.
Una volta avviata la catalogazione ed ancor più una volta pubblicato
il catalogo, gli equivoci sono venuti a poco a poco dissolvendosi in
seguito alla normalizzazione del sistema, al raccordo con le operazioni
di catalogazione, all'esigenza che ad interpellare la commissione siano
i produttori o gli importatori interessati ed alla divulgazione più
capillare delle conclusioni accertate. Anche se a quest'ultimo
proposito sarebbe auspicabile che tali esclusioni venissero ormai
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come il catalogo, i suoi
aggiornamenti ed i rifiuti di inclusione per essere l'arma da sparo
risultata arma da guerra o tipo guerra, può ritenersi forma di
pubblicità sufficiente quella ora in uso, con molteplici destinatari
(prefetti, questori, ministeri vari, comandi militari e soprattutto il
richiedente, che avrà tutto l'interesse di fornire copia della
delibera ad ogni suo rivenditore e, per quel tramite, ad ogni
acquirente).
Naturalmente, la generica possibilità di far richiedere dal
Ministero dell'interno alla commissione pareri in ordine alle armi non
impedisce ad un qualunque privato cittadino o ad un qualunque pubblico
ufficiale di avvalersi di tale via informale per sollecitare un parere
sull'eventuale inidoneità ad offendere di un'arma ad aria compressa.
In tal caso, però, al parere che il Ministero ottenesse dalla
commissione non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia vincolante. Del
resto, neppure nei confronti dei pareri tipici forniti, positivamente o
negativamente, in sede di catalogazione è precluso al giudice
ordinario ogni controllo, data la generale sindacabilità dell'atto
amministrativo illegittimo da parte della autorità giudiziaria.
Interpretata come si è detto, la disposizione di cui all'art.
2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, sfugge a tutte le
prospettate censure di incostituzionalità.
6. - Ed invero, una volta escluso che il giudice penale sia tenuto
a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi
eventualmente insorti sull'inidoneità offensiva del tipo di arma ad
aria compressa cui appartiene lo strumento oggetto del capo di
imputazione (quanto alla specifica inidoneità che, in caso di guasto o
di parti mancanti, potrebbe inficiare quello stesso strumento, mai la
commissione consultiva centrale sarebbe comunque legittimata a
pronunciarsi) ed una volta precisato, altresì, che i pareri della
commissione sull'idoneità del tipo di arma, se espressi informalmente,
non hanno alcuna efficacia vincolante, mentre, se espressi formalmente,
non si sottraggono al sindacato di legittimità sull'atto
amministrativo da parte del giudice penale, vien meno la possibilità
di ravvisare l'esistenza di un contrasto con l'art. 101, secondo comma,
Cost., per quanto riguarda la posizione del giudice e di un contrasto
con l'art. 24, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione
dell'imputato.
Allo stesso modo, non può dirsi violato il precetto dell'art. 25,
secondo comma, Cost., là dove sancisce l'irretroattività della legge
penale. Porta a tale conclusione non solo e non tanto il fatto che il
giudice penale non è obbligato a rivolgersi alla commissione
consultiva nel corso del processo, quanto e soprattutto il fatto che,
prima di mettere in vendita un'arma da sparo, produttori ed importatori
debbono attendere che la commissione si sia pronunciata ai fini
dell'eventuale catalogazione. La logica del sistema, quando esso sia
attuato, così come ora è attuato, comporta che la situazione
normativa risulti sempre ben chiarita nel momento in cui, dandosi
inizio alle operazioni di vendita, possono cominciare a realizzarsi
quelle ipotesi di detenzione e di porto d'arma cui si riferiscono le
ordinanze di rimessione motivate in punto di rilevanza. Per le medesime
ragioni, non possono più verificarsi né l'ipotesi, ventilata dal
Pretore di San Giovanni Valdarno di un cittadino che "trovi in libera
vendita un oggetto e che poi, tratto a giudizio,.... apprende che
quanto aveva acquistato era un'arma comune da sparo" (infatti, o l'arma
è di produzione ed importazione posteriore alla pubblicazione del
catalogo ed allora la libera vendita presuppone che la commissione si
sia pronunciata esplicitamente, o l'arma è di produzione ed
importazione anteriore, ed allora l'art. 37, secondo comma, legge n.
110 del 1975, esclude ogni sorpresa sulla liceità dell'acquisto, se
venditore e compratore hanno rispettato le prescrizioni di tale
articolo); né l'ipotesi, formulata nelle ordinanze del Tribunale di
Milano che ne deducono un contrasto con l'art. 3 Cost., di un
intervento della commissione che "escluda la qualità di arma per uno
strumento che abbia già formato oggetto di condanna penale anche
definitiva, con la conseguenza di una palese disparità di trattamento,
a seconda del momento in cui intervenga la pronuncia della commissione"
(infatti, dopo la pubblicazione del catalogo, se un tipo di arma vi
risulta inserito, il potere di cui all'art. 2, terzo comma, ultima
parte, non è più esercitabile dalla commissione, avendone essa
implicitamente riconosciuto l'idoneità ad offendere: si tratterebbe,
se mai, di addivenire ad una revisione del catalogo, che è, però,
fattispecie assai diversa).
Non maggiore fondatezza può riconoscersi alla censura sollevata
sempre in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., ma con
particolare riguardo al profilo della riserva di legge in materia
penale, un profilo strettamente connesso al parametro di cui all'art.
70 Cost., ora alternativamente ora congiuntamente richiamato e
altrettanto privo di consistenza. Numerosi precedenti di questa Corte
(sentenze n. 58 del 1975, n. 21 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del
1971, n. 61 del 1969, ecc.), concordi nell'affermare che principio di
legalità ed art. 70 Cost. sono violati solo quando non sia la legge
"a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri,
il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non
legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena",
consentono di ribadire il medesimo concetto per quanto riguarda non
solo gli interventi della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi che abbiano a sfociare nell'inclusione dell'arma a
catalogo (elemento conferente all'integrazione di diverse fattispecie
criminose), ma anche gli interventi della stessa che abbiano a sfociare
nell'accertamento dell'inidoneità ad offendere (elemento operante nel
senso di discriminare altrettante condotte aventi ad oggetto l'arma
risultata inidonea). Infatti, gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge n.
110 del 1975, considerati nel loro insieme, specificano a sufficienza
"i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti" dei pareri
tipici previsti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, ultima parte, della legge 18
aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, 70 e 101, secondo comma, della Costituzione dalle ordinanze
emesse il 21 gennaio 1977 dal Tribunale di Firenze, il 27 ottobre 1977
dal Tribunale di Bologna, il 26 settembre 1979 dal Tribunale di Napoli
il 24 ottobre 1979 dal Tribunale di Pisa e il 6 novembre 1979 dal
Tribunale di Ivrea;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 70 e 101, secondo comma,
della Costituzione dalle altre ordinanze in epigrafe nella parte in
cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, attribuisce
alla commissione consultiva di cui all'art. 6 della stessa legge il
potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali
armi, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte