Sentenza n. 108/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa l'1
dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sondrio, sul
ricorso proposto da Bruni Alessandro, iscritta al n. 144 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 149 del 31 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva
posto in detrazione, nella propria denuncia dei redditi, una somma
corrisposta per borse di studio ed altre erogazioni liberali -
detrazione esclusa dall'ufficio delle imposte in quanto ai sensi
dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 le erogazioni
liberali sono deducibili solo dai redditi d'impresa e tali non erano
quelli in oggetto - la Commissione tributaria di 1 grado di Sondrio,
con ordinanza 1 dicembre 1977 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dell'art. 60 cit. in quanto prevede la deducibilità delle erogazioni
liberali, per fini di ricerca scientifica ed istruzione universitaria,
soltanto dai redditi d'impresa.
Detta norma comporterebbe una ingiustificata disparità di
trattamento fra tassazione dei redditi d'impresa e tassazione degli
altri redditi, nonché violazione dell'art. 53 della Costituzione sotto
il profilo che tale norma sancirebbe un principio di uguaglianza anche
nelle agevolazioni fiscali.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata; la limitazione delle deducibilità delle erogazioni
liberali a fini di ricerca scientifica ed istruzione universitaria ai
soli redditi d'impresa sarebbe razionale, in quanto dette erogazioni
per le imprese avrebbero un nesso con la loro attività ed il loro
reddito, mentre non lo avrebbero negli altri casi.
Non esiste allora uguaglianza di situazioni oggettive fra i
produttori di redditi di diversa natura e la non uniforme disciplina
degli oneri deducibili dal reddito lordo di ciascuno, in quanto non
sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza, attuando viceversa
esattamente il principio della tassazione proporzionata alla capacità
contributiva. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se sia costituzionalmente
legittima, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la disposizione
contenuta nell'art. 60, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche"), in base alla quale sono deducibili dal
reddito di impresa, nei limiti del due per cento della somma
imponibile, le erogazioni liberali fatte dalle imprese a favore di
università e di istituti di istruzione universitaria.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale
norma, in quanto essa, limitata ai soli redditi di impresa, porrebbe in
essere una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito
dell'IRPEF, a detrimento degli altri tipi di redditi che a norma
dell'art. 1 del citato d.P.R. n. 597 sono soggetti all'or menzionata
imposta.
2. - La questione non è fondata.
Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le
finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto
di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di
decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad
ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di
dette agevolazioni: come questa Corte ha già riconosciuto (sentenza n.
134 del 1982) la deducibilità, infatti, "va concretata e commisurata
dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze
finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire
ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della
vita individuale".
Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, valutazioni e
scelte di questo genere non sono sindacabili dal giudice della
legittimità costituzionale se non quando essesi appalesino irrazionali
o ingiustificate.
Il che non avviene nel caso di specie, dato che il citato art. 60,
lettera a), che ha accordato ai soli redditi di impresa la
detraibilità delle predette erogazioni, appare sorretto da sufficienti
motivi.
Ed invero, premesso che il d.P.R. n. 597 del 1973 accoglie, ai suoi
fini, nell'art. 51, una nozione di impresa più ampia di quella che dà
il codice civile nell'art. 2195 (sicché la sfera di applicazione del
beneficio in parola risulta essa stessa notevolmente ampia), non
possono porsi sul medesimo piano i redditi che devono essere
qualificati giuridicamente come redditi di impresa e quelli che tale
qualifica non hanno: i primi, infatti, sono sottoposti per molti
aspetti (compreso quello tributario) ad un regime giuridico
differenziato, come conseguenza della struttura propria di una impresa
e, soprattutto, della funzione che questa svolge nella vita economica e
sociale della Nazione.
Ne consegue che il reddito di impresa, legato anche (art. 52 del
citato d.P.R. n. 597) alle risultanze di apposite documentazioni che
devono essere tenute dai titolari delle imprese, non può essere posto
sullo stesso piano di redditi di diversa fonte.
D'altro canto il legislatore con la norma in questione ha inteso
incentivare una forma di partecipazione delle imprese ad attività
scientifiche e culturali, che non è infrequente da parte delle imprese
medesime, anche in ragione dell'interesse che molte di esse
indubbiamente hanno per le or cennate attività: e perciò l'art. 60
non solo comprende le erogazioni di cui trattasi fra gli oneri
deducibili al momento della denuncia dei redditi, ma altresì,
definisce tali oneri come "sociali", a questo titolo escludendoli, sia
pure parzialmente, dalla determinazione dei redditi.
L'art. 60, lettera a), infine, si inquadra in una vasta serie di
disposizioni tributarie che, in ossequio al disposto degli artt. 9 e 33
Cost., relativi l'uno allo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica e l'altro alla "tutela del patrimonio storico ed
artistico della Nazione", accordano agevolazioni di vario tipo. Ma
queste disposizioni, pur perseguendo una medesima finalità, hanno
caratteri diversi e non sono riconducibili a sistema: esse, infatti, si
differenziano sia in ordine al contenuto della agevolazione, sia in
ordine alla individuazione dei destinatari, sia, infine, per quel che
riguarda i modi, le forme, i termini e, in particolare, il quantum
delle agevolazioni medesime: lo stesso art. 60 contiene disposizioni
diverse nel primo e nel secondo comma.
In questo quadro così vario ed articolato, che meriterebbe di
essere reso organico ma che costituisce frutto della cennata
discrezionalità del legislatore e della possibilità di valutazioni
diverse a seconda dei caratteri di ciascuna imposta e delle sue varie
applicazioni, si colloca anche la norma denunciata in questa sede, la
quale ha voluto prendere in considerazione un solo modo di produzione
dei redditi, quello cioè che esso ha ritenuto, non senza ragione,
maggiormente interessato alle attività scientifiche e culturali in
genere.
Tutto ciò premesso, la Corte non ravvisa nella norma in questione
violazione né dell'art. 3, primo comma, né dell'art. 53 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60, comma secondo, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche"), nella parte in cui prevede la deducibilità delle
erogazioni liberali, per fini di ricerca scientifica ed istruzione
universitaria, soltanto dai redditi d'impresa, sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte